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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2024, n. 5636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5636 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE così composta:
Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente
Dott.ssa Antonella Miryam Consigliere
Sterlicchio
Dott. Pierluigi De Nardis Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6371 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(p.i. ), domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIALE MANNELLI, 20 00019 TIVOLI, presso lo studio dell'Avv. FRATTINI
FABIO (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Veronica De Sanctis;
; Controparte_2
contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 521/2020 emessa dal
Tribunale di Tivoli in data 02/04/2020.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Tivoli la Parte_1
ha richiesto l'emissione di decreto nei confronti del
[...] [...]
dietro produzione di copia di estratto autentico Parte_2
delle scritture contabili, copia relazione tecnica e quadro comparativo del r.g. n. 6371 / 2020 1 Direttore Lavori del , solleciti di Parte_3
pagamento e riproduzioni fotografiche, per il pagamento della somma di
“di € 56.533,56 oltre interessi legali maturati e maturandi e spese della presente procedura” (importo comprensivo di IVA come si evince dall'estratto autentico delle scritture contabili (all. 2 al Ricorso) e dalla fattura n. 32 del 7.11.2013 relativa al saldo dei lavori effettuati dal 2007 al
2010).
La somma richiesta costituiva il saldo per lavori di rifacimento del fabbricato che l'impresa aveva effettuato a seguito di un Pt_1 Parte_1
contratto di appalto di opere edili.
È stato esposto nel ricorso che l'importo stabilito come corrispettivo dell'appalto era di oltre € 115.000,00 comprensivo di IVA al 10%, che era la facoltà del Committente, ai sensi dell'art. 2 del contratto, richiedere la realizzazione di lavori in esso non previsti attraverso ordini di servizio redatti dalla Direzione del Lavori;
che risultava sia dalla Relazione tecnica del 10.4.2012, sia dal Quadro Comparativo delle lavorazioni svolte presso il
Condominio redatti dal D.L., come fossero state richieste delle lavorazioni extra capitolato;
che da tale documentazione risultava che l'importo aggiornato delle opere da capitolato era di € 90.876,90 ed il totale delle lavorazioni extracapitolato è di 55.343,30 per un totale definitivo, comprensivo sia di quello aggiornato che di quello extra, € 146.220,20.
Il Tribunale di Tivoli ha emesso il Decreto ingiuntivo n. 926/2014 nei confronti del per l'importo di € Controparte_3
56.533,56 costituito dalla differenza tra il dovuto e gli acconti, oltre interessi legali dalla costituzione in mora e le spese e competenze della procedura.
Avverso tale decreto ingiuntivo il Parte_2
[
Tivoli ha proposto opposizione svolgendo domanda riconvenzionale contro la e chiamando in causa il direttore dei lavori Ing. Parte_1
. Controparte_2
L'opposizione è stata motivata con la nullità del decreto ingiuntivo per inesigibilità del credito vantato in quanto mancanti la consegna, la r.g. n. 6371 / 2020 2 verifica e il collaudo delle opere realizzate;
con l'inesistenza del credito, dal momento che le opere extra capitolato non sarebbero state autorizzate dal consiglio di condominio ed il credito richiesto equivarrebbe al valore di esse;
in via riconvenzionale il ha eccepito l'inadempimento CP_1
della società appaltatrice e la risoluzione del contratto con richiesta di €
145.290,44 di cui 15.095,00 per opere previste nel capitolato e mai realizzate, € 126.800,00 a titolo di sanzione pecuniaria per ritardo nella consegna delle lavorazioni e € 3.395,44 pari al 50 % della somma versata al dott. a titolo di risarcimento danni e spese legali in forza Persona_1
della sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli. Infine, per l'ipotesi in cui il fosse stato condannato a pagare alla somme per CP_1 Parte_1
i lavori da extracapitolato non autorizzati, ha richiesto di essere garantita dal direttore dei lavori Ing. che pertanto veniva Controparte_2
chiamato in causa.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta quest'ultimo, quale direttore dei lavori, ha asserito che tutte le opere oggetto di revisione rispetto al capitolato tecnico orientativo del Geom. CP_4
dovute anche alla circostanza che l'edificio era pericolante, erano state concordate tra la ditta, il direttore dei lavori e l'allora amministratore Sig.
il quale, trattandosi di opere urgenti e necessarie per la staticità CP_5
dell'edificio, le autorizzò impegnandosi a relazionare il condominio alla prima assemblea utile;
pertanto ha concluso per il rigetto della domanda di manleva promossa dal nei suoi confronti. CP_1
La , ora in liquidazione, si è costituita nel giudizio di Parte_1
opposizione, allegando in fatto quale fosse il corrispettivo per l'appalto (€
105.000,00 oltre IVA al 10%) e quali i termini dei pagamenti secondo lo stato di avanzamento lavori;
sostenendo ancora che l'ultimazione dei lavori era stabilita alla data del 27/05/2007, fatte salve cause di forza maggiore quali condizioni atmosferiche avverse, sospensioni imposte dalla Pubblica
Autorità, scioperi, difficoltà di reperimento dei materiali, variazioni al progetto in coso d'opera concordate o disposte dal Committente;
che tuttavia i lavori si protraevano fino all'anno 2010 esclusivamente per cause r.g. n. 6371 / 2020 3 non imputabili alla (cfr. punto 3 della Comparsa di risposta) Parte_1
tra cui la realizzazione di lavori ulteriori commissionati in corso d'opera e interruzioni dovute al ritardo nei pagamenti;
ancora che Controparte_6
al 2010, aveva realizzato tutte le opere previste nel capitolato per un importo di € 90.876,90, e che aveva realizzato opere non previste nel capitolato, ma necessarie per il consolidamento strutturale dell'edificio, per un importo di € 55.343,30 e, così, per un totale di € 146.220,20, come dal citato Quadro Comparativo del D.L.; che dalla lista dei movimenti contabili facenti capo alla (doc. 5 allegato alla Comparsa di Parte_1
risposta) risultava che Il , alla data del Parte_2
12/3/2010, aveva eseguito pagamenti (senza mai, peraltro, rispettare le scadenze convenute in contratto) per un totale di € 78.183,20 a fronte del maggiore importo di € 146.220,20 e che pertanto l'importo ancora dovuto era anche maggiore rispetto a quello richiesto col ricorso per decreto ingiuntivo;
che a seguito dei mancati pagamenti la ditta appaltatrice sospendeva l'esecuzione dei lavori rimanenti consistenti soltanto nella verniciatura del portone di ingresso e nell'intonaco, commissionato in corso d'opera, di una facciata esterna della chiostrina;
infine che, essendo risultate inutili le richieste di pagamento anche a seguito delle intimazioni a firma del sottoscritto difensore, si provvedeva ad iscrivere a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo per la citata somma di “€ 56.533,56, a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori commissionati con il contratto di appalto del
17/11/2006 e di cui alla fattura n. 32 del 7/11/2013 (doc. 12), già nell'elenco dell'estratto autentico delle scritture contabili depositato con i ricorso per decreto ingiuntivo (all.1 del fascicolo di parte del procedimento monitorio)”(cfr Comparsa di risposta pagg. 1-3).
L'adito tribunale, con la sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento CP_1
solo dei lavori extracontratto ritenendo esulassero dall'oggetto del contendere i lavori contrattualmente previsti.
Proponeva, pertanto, appello la la quale Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza impugnata con condanna del r.g. n. 6371 / 2020 4 al pagamento anche dei lavori Parte_2
extracontrattuali.
Si costituiva in giudizio il il quale, oltre a chiedere il CP_1
rigetto dell'avverso appello, proponeva appello incidentale chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento del controvalore delle opere non realizzate, della sanzione per il ritardo nella realizzazione delle opere nonché del rimborso del 50% delle somma corrisposta al CP_7
per i danni subiti durante i lavori.
[...]
Rimaneva contumace . Controparte_2
Instaurato il contradditorio le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni e veniva disposta la trattazione scritta della causa.
Con ordinanza del 20.9.2023 la causa è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§§§
Con il primo motivo si sostiene che: “ Le censure che si muovono alla sentenza attengono: 1) alla parte in cui il giudice, a pagina 2, riga 9 punto B), asserisce che a fondamento dell'emissione del provvedimento monitorio l'ingiungente deduceva “il mancato pagamento, da parte del condominio, dell'importo dovuto per le lavorazioni extracapitolato da lei realizzate” e dove all'inizio della terza pagina asserisce che oggetto della domanda “sono i lavori extra asseritamente svolti dalla società opposta nell'interesse del condominio”; avrebbe dovuto invece considerare oggetto della domanda il pagamento dell'importo richiesto per le opere prestate in genere, senza limitazioni a quanto dovuto per capitolato o per extracapitolato;
2) alla parte in cui, per conseguenza, al punto 3. della parte motiva, ultimo capoverso pag. 3, e al punto 3) del dispositivo, ha ritenuto di condannare il “al pagamento della somma di € 13.062,29 oltre CP_1
agli interessi legali come in motivazione;
avrebbe dovuto invece condannare il alla maggiore somma, che di seguito verrà CP_1
calcolata, contenente anche il residuo corrispettivo per le opere da capitolato, come verificate dal CTU e avrebbe dovuto disporre anche oltre
IVA visto che gli importi valutati dal CTU non la comprendono;
1. Erronea e
r.g. n. 6371 / 2020 5 immotivata individuazione dell'oggetto della domanda. Omessa pronuncia.
Il giudice del primo grado ha asserito, in modo per così dire assiomatico, che oggetto della domanda della ditta appaltatrice fosse il Parte_1
pagamento delle sole opere realizzate extra capitolato. Questo limite alla domanda non è rinvenibile in nessuno degli scritti della , che sulla Parte_1
base del contratto e delle ulteriori opere realizzate ha richiesto la somma poi ingiunta”.
In vero dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo è dato leggere: “ l'importo stabilito come corrispettivo dell'appalto è di euro
115.587 comprensivo di iva del 10%, fermo restando, ai sensi dell'articolo due del suddetto contratto, la facoltà del committente di richiedere la realizzazione di lavori in esso non previsti attraverso ordini di servizio redatti dalla direzione dei lavori infatti come emerge dalla relazione tecnica
10 Aprile 2012 a cura dell'ingegner , direttore dei lavori Controparte_2
del condominio di via Col sereno numero 10, ed in particolare dal quadro comparativo delle lavorazioni svolte presso quest'ultimo, sono state richieste delle lavorazioni ulteriori extra capitolato. Dunque da tale documentazione si evince l'importo totale del capitolato aggiornato è di euro 90.876,90, il totale delle lavorazioni extra capitolato è di euro
55.343,30 e il totale definitivo comprensivo sia di quello aggiornato che di quello extra è di euro 146.220,20. Ad oggi il condominio di CP_1
Co numero risulta essere debitore per fattura insoluta nei confronti della
in liquidazione dell'importo di euro 56.533,56”. Parte_1
A ciò va aggiunto che la fattura numero 32 del 7 novembre 2013 della , posta a base del decreto ingiuntivo, reca come causale la Parte_1
dicitura: “l'importo indicato è relativo al saldo dei lavori effettuati dal 2007
- 2010, commissionati nel 2006, come stabilito relativamente lavori manutenzione straordinaria dell'immobile e condominio in oggetto, a consuntivo, come da relazione tecnica del direttore dei lavori che reca un importo complessivo di euro 56.533,56. “
Parimenti nel costituirsi in giudizio, con la comparsa di costituzione,
è stata chiesta la conferma del decreto ingiuntivo opposto conclusioni r.g. n. 6371 / 2020 6 confermate nella prima memoria ex articolo 183 CPC.
Infine, all'esito dell'esperita CTU le conclusioni , in primo grado, sono state dalla così formulate: “ Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, ogni istanza, eccezione e deduzione respinta: 1) In via preliminare dichiarare prescritta la parte della domanda diretta a far valere vizi e difformità dell'opera realizzata dalla EDI C 85 srl;
2) Rigettare la domanda riconvenzionale perché destituita di fondamento in fatto come in diritto;
3) Rigettare l'opposizione ed accertare che l'importo dovuto dal
alla per le lavorazioni effettuate Parte_2 Parte_1
ammonta ad € 53.015,60, dato dal totale delle opere da capitolato eseguite ed accertate dal CTU per € 125.040,30, meno gli importi pagati dal
per € 78.183,20, più l'importo per le opere necessarie e urgenti CP_1
quantificate dal CTU in € 6.158,50, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche alla luce delle opere non urgenti ma necessarie eseguite dalla dita opposta a regola d'arte per l'importo quantificato in €
6.904,40, e di quelle non necessarie e non urgenti per l'importo di €
8.111,00, e per l'effetto condannare il condominio a Parte_2
pagare a l'importo così accertato oltre IVA;
4) In ipotesi di Parte_1
mancato addebito al della somma quantificata dal CTU per CP_1
opere non urgenti ma necessarie in € 6.904,40, nonché della somma di €
8.111,00 per opere non urgenti e non necessarie, condannare il Direttore dei lavori Ing. in proprio al pagamento in favore della Controparte_2
della somma pari ad e 15.015,40 oltre IVA;
5) In ipotesi di Parte_1
addebito al delle opere necessarie ma non urgenti, condannare CP_1
il Direttore dei lavori al pagamento in favore della della Parte_1
somma relativa ai soli lavori non necessari e non urgenti per € 8.111,00 oltre IVA;
6) In subordine, in ipotesi di mancato riconoscimento a titolo contrattuale delle somme come quantificate, ivi comprese quelle relative alle opere non necessari e non urgenti ed opere necessarie ma non urgenti, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento da parte del
opponente e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento CP_1
degli importi quantificati dal CTU e sopra riportati oltre IVA;
7) Il tutto oltre
r.g. n. 6371 / 2020 7 interessi legali maturati e maturandi dalla costituzione in mora fino al soddisfo”.
Alla luce di ciò, pertanto, deve ritenersi che sia errata la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “oggetto della domanda sono i lavori extra contratto asseritamente svolti dalla società opposta nell'interesse del
” (pag. 3 sentenza appellata) come, parimenti, infondata CP_1
l'eccezione dell'appellato secondo cui il pagamento delle opere contrattualmente previste integrerebbe una domanda nuova.
Chiarito ciò va individuato il dare - avere tra le parti sulla base della domanda effettivamente proposta.
Al riguardo il CTU di primo grado al quesito: ”accerti il CTU se le opere extra capitolato si siano rese necessarie ed urgenti rispetto agli interventi commissionati con il contratto appalto e se dette opere siano state tutte realizzate” - ha risposto che: “le opere ritenute extra capitolato sono state verificate pari ad euro 21.173,90 totalmente realizzate e contabilizzate. Di detto importo si ritiene che: le opere urgenti e necessarie siano pari ad euro 6.158,50; le opere non urgenti ma necessarie siano pari ad euro 6.904,40; le opere non urgenti e non necessarie siano pari ad euro
8.111,00” ; mentre al quesito: “accerti il CTU se le opere extra capitolato siano state realizzate secondo le regole dell'arte, i costi di realizzazione e virgola , in caso di riscontrati vizi, i costi per la riduzione in pristino stato” – il ctu ha risposto: “ si rappresenta che in fase di accesso non sono stati riscontrati vizi visibili, né il né palesava la presenza e si CP_1
ritengono congrui i costi di realizzazione determinati dalla D.L.”.
Al successivo quesito: “ accerti ctu se le opere indicate nel capitolato lavori siano state completamente realizzate, se la realizzazione è avvenuta secondo le regole dell'arte e, in caso di riscontrati vizi, i costi per la riduzione in prestino stato” è stato risposto che: “per quanto accertato
l'importo dell'appalto è stato verificato pari ad euro 126.091,00 e le opere eseguite sono stati pari ad euro 125.040,30”.
Pertanto atteso che la CTU è da condividersi poiché immune da errori palesi, da vizi logici o tecnici, e risulta fondata su dati oggettivi ed r.g. n. 6371 / 2020 8 esaurienti oltre che sorretta da adeguata e convincente motivazione, e da essa che deve muoversi per individuare il quantum spettante alla
[...]
. Parte_1
Quindi detraendo dalla somma individuata dal CTU per le opere contrattuali pari ad € 125.040,30 la somma di € 94.820,05 che l'appellante riconosce essergli stata pagata, residuano € 30.220,25, cui vanno aggiunti
€ 13.062,29 somma riconosciuta come dovuta dal Tribunale, per lavori extracontrattuali, la cui quantificazione non è stata contestata dall'appellante, per cui si giunge alla complessiva somma di € 43.283,15 oltre iva nella misura di legge.
Quanto all'appello incidentale del . CP_1
Il lamenta che gli siano dovuti € 15.095,00 per opere CP_1
mai realizzate;
ed articola tale motivo rimandando per relationem alle considerazioni del proprio CTP nelle quali, appunto, tale quantificazione dei danni sarebbe contenuta.
La censura è inammissibile.
In vero in materia di appello l'art. 342 del c.p.c. impone alla parte di articolare motivi specifici, ovverosia svolgere una puntuale critica alle argomentazioni del primo giudice e, quindi, anche alle valutazioni tecniche che quegli abbia fatto proprie. Infatti la natura non totalmente devolutiva del giudizio di appello non consente la riproposizione della pretesa, ma comporta la critica della motivazione, anche nel suo contenuto non strettamente giuridico. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.pc., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione deve, pertanto, risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice. Ne consegue che detto onere di specificazione non può ritenersi assolto dal mero dissenso avverso i conteggi elaborati dal consulente tecnico d'ufficio, rimandando per relationem ai diversi conteggi elaborati dal proprio CTP poiché tale contestazione non è idonea a consentire al giudice del gravame di r.g. n. 6371 / 2020 9 percepire in alcun modo il contenuto delle contestazioni, non valendo al riguardo il rilievo di poter desumere dalla discordanza tra i dati riportati e quelli elaborati dagli ausiliari del primo giudice le intrinseche ragioni del dissenso alle statuizioni adottate, restando esclusa la possibilità di demandare al giudice dell'appello un'operazione di comparazione dalla quale evincere le pertinenti censure alla consulenza tecnica d'ufficio.
Viene , inoltre, riproposta la richiesta di condanna della al Parte_1
pagamento della clausola penale.
Preliminarmente deve notarsi come non sia indicato il calcolo per giungere a determinare la somma di € 126.800,00 per il titolo in argomento e ciò solo è sufficiente per ritenere il motivo inammissibile.
Scendendo, comunque, nel merito deve ritenersi che, come accertato dal primo giudice, tutte le opere, sostanzialmente, sono state realizzate, tranne una minima differenza di circa € 1.000,00 il che impedisce di ritenere che quand'anche corrispondesse al vero, atteso che l'appellante inc.le non ha indicato la risultanza processuale da cui ciò si possa evincere, che l'impresa ha abbandonato il cantiere nel marzo 2010, come ora ricordato ciò ha fatto avendo ultimato le opere.
Quanto alla rimozione dei ponteggi anche questa circostanza resta indimostrata attesa la mancata indicazione dei riscontri temporali e fattuali.
Invece può essere accolto il motivo con cui si chiede il rimborso del
50% delle somme sborsate dal e di cui è stata data prova CP_1
documentale attraverso le quietanze ed i relativi assegni di pagamento, corrisposte in esecuzione della sentenza n. 1449/ 2013 emessa dal tribunale di Tivoli tra le stesse parti processuali e pari a complessivi euro
6.790,00.
Pertanto il 50% della somma da ultima indicata pari ad euro
3.395,00 può essere compensata con le maggiori somme dovute dal
Condominio alla Pt_1
Il va condannato al pagamento delle Parte_2
spese del grado che, tuttavia, attesa la parziale soccombenza della r.g. n. 6371 / 2020 10 appellante princ.le possono essere compensate per un quarto.
Le spese pertanto si liquidano, per l'intero, come da prospetto che segue, su cui va applicata la percentuale di compensazione di cui sopra, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà (contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti) e del valore dell'affare
(decisum), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate:
Fase Valori medi Aumento Compenso
Fase di studio 1.960,00€ 1.960,00€
Fase introduttiva 1.350,00€ 1.350,00€
Istruttoria/trattazione 2.900,00€ 2.900,00€
Fase decisionale 3.305,00€ 3.305,00€
Totale 9.515,00€ 9.515,00€
.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_8
di Tivoli contro la sentenza n. 521/2020 resa tra le parti dal
[...]
Tribunale di Tivoli in data 2.4.2020, nonché sull'appello incidentale spiegato dal , ogni altra conclusione disattesa, così provvede: CP_1
⎯ in accoglimento dell'appello principale avanzato dalla
[...]
ed in accoglimento, parziale, dell'appello incidentale Parte_1
proposto dal - ed in parziale Controparte_9
riforma della appellata sentenza - condanna il Controparte_1
in Tivoli a corrispondere alla , la somma
[...] Parte_1
di euro 39.888,15 (oltre iva nella misura di legge) da maggiorare di interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
⎯ condanna il in Tivoli al rimborso, Controparte_1
r.g. n. 6371 / 2020 11 in favore di , delle spese di lite del presente Controparte_10
grado di giudizio, che si liquidano, per l'intero, in euro 777,00 per esborsi ed euro 9.515,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
importi che si compensano per l'importo pari ad un quarto dell'intero liquidato.
Così deciso in Roma il giorno 12/03/2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Pierluigi De Nardis Dott. Giuseppe Lo Sinno
r.g. n. 6371 / 2020 12