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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3587/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3587/2021 tra
Parte_1
Ricorrente/i e
Controparte_1
Resistente
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 13,25 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. CAFORIO GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. CRISTINA CIMINATI Parte_1 la quale si riporta a tutti io precedenti atti e scritti difensivi contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. SVEVA STANCATI ed Controparte_1 il dott. i quali si riportano integralmente a tutte le difese svolte ed alle CP_2 conclusioni rassegnate, insistendo per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,10, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3587/2021 R.G. – cause riunite R.G. 3857 e 3930 del 2021 - promosse da:
(C.F. residente in [...] C.F._1
n. 6, rappresentato e difeso, per delega in calce al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Caforio presso lo studio del quale in , Via Bartolo n. 10 è elettivamente domiciliato. CP_1
- Ricorrente
Contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dirigente Dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_3 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, indirizzo pec: Controparte_1
, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai sensi Email_1 dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente nella causa 3587/2021: “voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis
… - nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione, ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, annullare, per i motivi esposti in narrativa, l'ordinanza ingiunzione n. 185/2021, del 17.06.2021,
Prot. 14342 del 17.06.2021 notificata dall' , nonché Controparte_1 ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, …… con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario CAP ed IVA come per legge.”.
Conclusioni parte ricorrente nella causa 3930/2021: “voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis
… - nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione, ex art. 6 D. Lgs. 150/2011,
pagina 2 di 14 annullare, per i motivi esposti in narrativa, l'ordinanza ingiunzione n. 186/2021, del 17.06.2021,
Prot. 14343 del 17.06.2021 notificata dall' , nonché Controparte_1 Controparte_1 ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, …… con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario CAP ed IVA come per legge.”.
Conclusioni parte resistente nella causa 3587/2021: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiarata l'acquiescenza di parte ricorrente relativamente alle violazioni da 1) a 4) dell'Ordinanza Ingiunzione n. 185/2021 prot. 14342 del 17.06.2021 non impugnate, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione medesima resa nei confronti di e Parte_1 gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per
l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
Conclusioni parte resistente nella causa 3930/2021: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiarata l'acquiescenza di parte ricorrente relativamente alle violazioni n.ri 1), 2), 3) e 5) dell'Ordinanza Ingiunzione n. 186/2021 prot. 14343 del 17.06.2021 non impugnate, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione medesima resa nei confronti di e Parte_1 gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per
l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …. “.
Oggetto: Ricorsi ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981 – Opposizioni ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con un primo ricorso del 9 luglio 2021 (causa n. R.G. 3587/2021) il sig. , in proprio, Parte_1 ha impugnato l'Ordinanza ingiunzione n. 185/2021 prot. n. 14342 del 17.06.21, emessa dall di e, con un secondo ricorso, (causa n. R.G. Controparte_1 CP_1
3930/2021) lo stesso , per motivi similari, ha impugnato Ordinanza ingiunzione n. Parte_1
186/2021, del 17.06.2021, anch'essa emanata dall Controparte_1
pagina 3 di 14 , chiedendo in entrambi i ricorsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dei CP_1 provvedimenti opposti, nonché il loro annullamento.
Nel primo ricorso R.G. 3587/202, la parte ricorrente ha premesso che le sanzioni applicate con l'O.I. 185/2021 erano le seguenti:
“ -1° sanzione) Omessa corresponsione degli assegni familiari. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 5.000,00.
- 2° sanzione) Omessa corresponsione dell'indennità di malattia.
Per tale illecito contestato, per n. 45 lavoratori, viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ciascun dipendente (sanzione maggiorata per effetto dell'art 1, comma 1177, L.296/2006).
- 3° sanzione) Omessa corresponsione dell'indennità di maternità (astensione obbligatoria).
Per tale illecito contestato, per n. 6 lavoratrici, viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ciascun dipendente (sanzione maggiorata per effetto dell'art. 1, comma 1177, L.296/2006).
- 4° sanzione) Omessa corresponsione dell'indennità di maternità (astensione facoltativa).
Per tale illecito contestato, per n. 1 lavoratrice, viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ciascun dipendente (sanzione maggiorata per effetto dell'art. 1, comma 1177, L.296/2006).
- 5° sanzione) Omesse denunce mensili, invio all' di flussi emens e modello DM10 contenti CP_5 dati non corretti. Per tale illecito non viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ogni lavoratore
e per ogni denuncia.
- 6° sanzione) somministrazione illegittima di lavoratori a Parte_2
per un totale di 364 giorni lavorati.
[...]
Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 50,00 per ciascun lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione.
- 7° sanzione) Elaborazione infedele del LUL relativamente alla voce diaria esente. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 1.350,00.
- 8° sanzione) Elaborazione infedele del LUL relativamente alla voce diaria esente. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 3.650,00.
- 9° sanzione) Elaborazione infedele del LUL relativamente alla voce diaria esente. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 2.000,00.
Ne scaturisce una sanzione totale di € 36.700,00, cui si aggiungono € 34,90 per notifica, per il totale di € 36.734,90 di cui all'ordinanza opposta.”.
Ha dedotto inoltre nel merito:
1) il vizio di motivazione dell'Ordinanza Ingiunzione n. 185/2021;
pagina 4 di 14 2) l'Illegittimità del provvedimento impugnato, sussistendo la liceità dell'appalto sottoscritto da e in data 23.5.2006; Parte_3 Parte_2
3) l'errata applicazione della sanzione relativa alla infedele elaborazione del LUL di importi esenti ed inoltre perché la contestazione per infedele elaborazione in ordine alla c.d. "diaria esente" è stata rappresentata in plurimi capi sanzionatori (in particolare ai n. 7, 8 e 9).
Ciò ha comportato l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
€ 1.350,00 quanto al punto 7;
€ 3.650,00 quanto al punto 8;
€ 2.000,00 quanto al punto 9, richiamando la Circolare del Ministero del Lavoro n. 23/2011 del
30.08.2011 e applicando il criterio del cumulo giuridico, nonostante sul punto sia, da tempo, intervenuto il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 26/2015 chiarendo che in caso di violazione di entrambi i parametri o di più fasce la sanzione non si raddoppia né si cumula, dovendosi pertanto prendere in considerazione solamente l'importo maggiore, cosa che non
è avvenuta nel caso di specie.
Di qui, anche sotto tale connesso profilo, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione gravata.
4 ) in subordine, l'applicazione dei minimi e quindi:
- pena base di € 3.000,00 e non di € 5.000,00 per la sanzione 1°;
- pena base di € 5.000,00 e non di € 18.200,00 per la sanzione 6°;
- pena base di € 500,00 e non di € 1.000,00 per la sanzione 7°;
- pena base di € 150,00 e non di € 3.650,00 per la sanzione 8°;
- pena base di € 1.000,00 e non di € 2.000,00 per la sanzione 9°.
Nel secondo ricorso R.G. 3930/2021 il ricorrente ha premesso che le sanzioni applicate con l'O.I. 186/2021 erano le seguenti:
“1° sanzione) Omessa corresponsione dell'indennità di malattia.
Per tale illecito contestato, per n. 13 lavoratori, viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ciascun dipendente (sanzione maggiorata per effetto dell'art. 1, comma 1177, L.296/2006).
2° sanzione) Omessa corresponsione dell'indennità di maternità (astensione obbligatoria). Per tale illecito contestato, per n. 2 lavoratori, viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ciascun dipendente (sanzione maggiorata per effetto dell'art. 1, comma 1177, L.296/2006).
3° sanzione) Omessa corresponsione dell'indennità di maternità (astensione facoltativa). Per tale illecito contestato, per n. 1 lavoratrice, viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ciascun dipendente (sanzione maggiorata per effetto dell'art. 1, comma 1177, L.296/2006).
pagina 5 di 14 4° sanzione) Omesse denunce mensili, invio all' di flussi emens e modello DM10 contenti CP_5 dati non corretti. Per tale illecito non viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ogni lavoratore
e per ogni denuncia. 5° sanzione) Omessa corresponsione degli assegni familiari. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 5.000,00.
6° sanzione) Elaborazione infedele del LUL relativamente alla voce diaria esente. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 1.000,00. 7° sanzione) Elaborazione infedele del LUL relativamente alla voce diaria esente. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 2.000,00.
8° sanzione) somministrazione illegittima di lavoratori a Parte_2
per un totale di 364 giorni lavorati.
[...]
Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 50,00 per ciascun lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione.
Ne scaturisce una sanzione totale di € 28.200,00, cui si aggiungono € 34,90 per notifica, per il totale di € 28.234,90 di cui all'ordinanza opposta.”.
Ha dedotto inoltre nel merito:
1) il vizio di motivazione dell'Ordinanza Ingiunzione n. 186/2021;
2) l'illegittimità del provvedimento impugnato con riferimento alle contestate infedeli elaborazioni del Libro Unico del Lavoro ed inoltre perché la contestazione per infedele elaborazione del LUL in ordine alla c.d. "diaria esente" è stata rappresentata in plurimi capi sanzionatori (in particolare ai nn. 6 e 7).
Ciò ha comportato l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
€ 1.000,00 quanto al punto 6;
€ 2.000,00 quanto al punto 7, nonostante sul punto sia, da tempo, intervenuto il Ministero del
Lavoro, con Circolare n. 26/2015 chiarendo che in caso di violazione di entrambi i parametri o di più fasce la sanzione non si raddoppia né si cumula, cosa che, invece, è avvenuta nel caso di specie.
3) l'Illegittimità del provvedimento impugnato, sussistendo la liceità dell'appalto sottoscritto da e in data 23.5.2006 Parte_4 Parte_2
(rectius 17.6.2014);
4) in subordine, l'applicazione dei minimi e quindi:
- pena base di € 3.000,00 e non di € 5.000,00 per la sanzione 5°;
- pena base di € 500,00 e non di € 1.000,00 per la sanzione 6°;
pagina 6 di 14 - pena base di € 1.000,00 e non di € 2.000,00 per la sanzione 7°;
- pena base di € 5.000,00 e non di € 18.200,00 per la sanzione 8°.
Si è costituita in giudizio la resistente Amministrazione, la quale ha contestato in toto il contenuto di entrambi i ricorsi ed ha concluso per l'integrale rigetto delle due opposizioni.
L'identità soggettiva e la sostanziale identità dei motivi di ricorso, fatti salvi i diversi periodi di contestazione e le diverse società obbligate in solido, in ogni caso comunque facenti sempre capo al ricorrente, inducevano questo giudicante a riunire le cause anzidette con provvedimenti del 7 novembre 2022.
Le cause riunite, istruite sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali esperite, sono state rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429
c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
Le opposizioni sono parzialmente fondata e debbono essere solo parzialmente accolte per i motivi di seguito indicati.
Per entrambe le ordinanze di ingiunzione opposte, n. 185/2021 e n. 186/2021, la parte ricorrente ha in sintesi dedotto:
a) il vizio di motivazione delle ordinanze di ingiunzione opposte;
b) la liceità dei due contratti di appalto;
c) l'errata applicazione della sanzione relativa alla infedele elaborazione del LUL di importi esenti ed inoltre perché la contestazione per infedele elaborazione in ordine alla c.d. "diaria esente" era stata rappresentata in plurimi capi sanzionatori.
Non contesta tuttavia la parte la quota di sanzioni riferite ai residui punti delle OO. II. opposte che pertanto debbono ritenersi consolidate e come tali da confermare.
Non sussiste il vizio di motivazione delle Ordinanze di Ingiunzione.
La motivazione dell'O.I. opposta appare più che esaustiva perché oltretutto redatta mediante richiamo degli atti istruttori presupposti per relationem: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della L. 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando
pagina 7 di 14 dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione.” Cass. civ. Sez. lavoro, 28-10-2003, n. 16203
Inoltre, come è noto, il giudizio di opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, cosicché i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione, magari derivata dai vizi del verbale di accertamento: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre
1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata
e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza
n. 10478 del 08/05/2006.
Dunque, l'obbligo motivazionale assolve, sia nel caso del verbale di contestazione che con riferimento all'Ordinanza di ingiunzione, alla necessità di consentire al destinatario della stessa di poter proporre con successo l'eventuale opposizione e dunque di ottenere adeguata tutela dei propri diritti.
Peraltro, la Suprema Corte, in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge 689/81, ritiene in genere che In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis
Cass. civ. Sez. II Sent., 04-03-2015, n. 4363).
Sulla scorta di quanto precede, tenendo anche conto della circostanza che la parte opponente ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione con ampia disamina delle proprie ragioni e tali da consentire a questo giudicante di esercitare appieno il controllo giurisdizionale richiesto, non si può che concludere che il provvedimento opposto e gli atti ad esso presupposti forniscano ampia ed esaustiva motivazione delle ragioni della pagina 8 di 14 contestazione e delle somme richieste che hanno consentito al ricorrente di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
A diverso approdo deve giungersi invece per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione riferito al merito della vicenda e dunque alla pretesa illiceità dei due contratti di appalto sottoscritti in successione tra loro da e e da Parte_3 Parte_4
e dunque alla contestazione di illecito da Parte_2
. Parte_5
Oltre all'art. 1655 c.c., la materia è disciplinata dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003, per il quale il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'esistenza di una organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e per l'assunzione, da parte di quest'ultima, del rischio d'impresa: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”.
In particolare, il discrimine che deve ritenersi davvero rilevante nel tentativo di distinguere le due figure (appalto e somministrazione) è la sussistenza o meno della c.d. eterodirezione in capo all'appaltatore.
Sostiene infatti la resistente, che: “…La Sig.ra si occupava degli aspetti Parte_6 amministrativi del rapporto (ferie permessi.. ecc) ma il potere direttivo, disciplinare e di controllo sui lavoratori veniva esercitato promiscuamente dai responsabili della parte committente ( , LI Diego, RE) che impartivano alla stessa le Per_1 Per_2 Pt_6 disposizioni da rivolgere ai dipendenti delle ditte appaltatrici. La stessa faceva da Pt_6 tramite con per la restituzione dei pezzi difettosi e quando al lavoro sorgevano Pt_2 problemi (dichiarazioni , , , Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
, , , ecc..). I responsabili Pt_6 Per_10 Per_11 Per_12 Per_13 CP_6 impartivano disposizioni sulle anime da tagliare e modificare, sulle urgenze e i tempi di lavoro, talvolta sollecitando la prestazione lavorativa.”.
Quanto precede rappresenta, secondo la resistente Amministrazione, il fondamento della violazione contestata, costituendo notoriamente, la direzione e l'organizzazione pagina 9 di 14 dell'imprenditore nei confronti dei lavoratori (eterodirezione), uno dei capisaldi fondamentali, insieme alla pattuizione e/o alla corresponsione della retribuzione, della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c..
La c.d. “eterodirezione” è infatti sicuro indice di subordinazione come da sempre ribadito dalla Suprema Corte: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass.
n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Cosicché, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due soggetti coincide con la sussistenza di un requisito fondamentale (decisivo), quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte di quel datore di lavoro che in concreto abbia esercitato tali prerogative.
Tuttavia, nonostante gli elementi di prova raccolti nella fase di accertamento, le prove orali acquisite in corso di causa hanno offerto ampia prova contraria della tesi sostenuta dalla resistente.
Come è infatti emerso dalla prova testimoniale esperita, il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto era esercitato dalle società appaltatrici, per il tramite della sig.ra dipendente delle medesime società delle quali il ricorrente Parte_6 era legale rappresentante, la quale impartiva le direttive generali ai lavoratori organizzandone il lavoro.
Ed infatti, la sig.ra sentita peraltro quale teste comune ad entrambe le parti, ha Pt_6 dichiarato in udienza che, pur non autorizzando lei personalmente le ferie e/o i permessi, che venivano invece autorizzati e concessi proprio dal ricorrente sig. era lei ad Pt_1 organizzare il lavoro dei colleghi.
pagina 10 di 14 Tale circostanza veniva inoltre confermata dalla ulteriore teste che a sua volta Tes_1 ha confermato che sia lei che i suoi colleghi prendevano indicazioni dai capireparto della e da ultimo dalla sig.ra che li “spostava” a lavorare “dove c'era bisogno”. Parte_3 Pt_6
Conformi alle precedenti erano infine risultate le dichiarazioni della teste . Tes_2
Nella sostanza chi impartiva le direttive di lavoro ai lavoratori impiegati nell'appalto era la società appaltatrice e non l'appaltante e pertanto deve ritenersi insussistente nel caso di specie l'ipotesi di pseudo-appalto formulata dalla resistente Amministrazione: “7.
Preliminarmente, va rammentato che il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha ribadito il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (già previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369), dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interposizione (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino.
8. In particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - nel definire il contratto di appalto(genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro - richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod.civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio
d'impresa.
9. Questa Corte ha affermato (con orientamento formatosi già nella vigenza della legge n.
1369 del 1960), che, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n
8643 del 2001).” Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 1403 del 22 Gennaio 2021.
Il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto con la conseguenza che le sanzioni applicate a tale titolo debbono essere revocate.
Diversamente dal precedente non può essere accolto il terzo motivo di ricorso riferito alle contestate infedeli elaborazioni del Libro Unico del Lavoro. pagina 11 di 14 Deduce la parte ricorrente che la mancata esposizione nel LUL degli importi esenti, non realizzerebbe né un disvalore sotto un profilo retributivo (trattandosi di importi di natura risarcitoria) né sotto l'aspetto fisco-previdenziale (in ragione della loro esenzione) e, quindi, non punibile.
Peraltro, secondo la medesima parte, le modifiche di semplificazione apportate con l'art. 22 del D. Lgs. n.151/15, alla disciplina sanzionatoria delle violazioni riferibili al Libro Unico del
Lavoro tendono a prevenire gli abusi e sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale rispetto a quelle violazioni di carattere meramente formale e burocratico, reprimendo solamente quelle condotte di infedele elaborazione che determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali: “Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a
1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore
a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro”.
Da quanto precede deriverebbe l'inapplicabilità delle sanzioni applicate a tale titolo.
Omette tuttavia la parte di evidenziare che la contestazione in esame, pur non costituendo una irregolarità sostanziale ai fini dei trattamenti retributivi, lo è i primo luogo ai fini fiscali in quanto, come correttamente eccepisce la resistente Amministrazione, le violazioni riguardano emolumenti corrisposti dall'azienda ai lavoratori a titolo di "diaria esente" e come tali sottratti dall' imponibile retributivo.
E ciò emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni dei dipendenti versate in atti e non smentite in alcun modo dalla parte ricorrente, unitamente all'assenza di documenti giustificativi di sorta, dalle quali emerge che gli stessi non hanno effettuato in alcun modo spostamenti dalla sede di lavoro e dunque non è giustificabile la corrispondente corresponsione di emolumenti sottratti all'imponibile contributivo, tali da integrare i differenti trattamenti fiscali, stigmatizzati dalla norma appena richiamata.
Né può trovare consenso l'ulteriore doglianza attorea per la quale nel regime sanzionatoria disegnato dalla Legge 689/81 non risulterebbe applicabile il principio del cumulo giuridico che la Circolare del Ministero del Lavoro n. 23/2011 del 30.08.2011 raccomandava, perché tale modalità sarebbe stata superata dalla successiva circolare Ministeriale del Circolare n.
26/2015, ove si chiarisce “che in caso di violazione di entrambi i parametri o di più fasce la
pagina 12 di 14 sanzione non si raddoppia né si cumula”, dovendosi pertanto prendere in considerazione, nel caso in esame, solamente l'importo maggiore.
Va tuttavia detto che intanto nessuna Circolare Ministeriale potrebbe derogare ad una norma di legge, quale è l'art. 8 della Legge 689/81 ed inoltre che il chiarimento fornito in proposito dal Ministero non è riferito alle diverse tipologie di violazioni ma invece alla sola modalità di quantificazione della sanzione nei casi in cui la condotta illecita si sia protratta per più di una mensilità, rinviando per il resto alla quantificazione prevista dalla entrata in vigore della modifica normativa.
Per tale motivo deve ritenersi corretta la prospettazione fornita dalla resistente
Amministrazione per la quale sono stati applicate diverse tipologie di sanzioni in base al principio tempus regit actum rispetto alle violazioni anteriori o successive alla entrata in vigore del D. Lgs. n. 151 del 2015 e dalle indicazioni del Ministero del lavoro contenute nella circolare n. 23 del 2011 per il caso in cui la violazione era applicabile fino a dieci lavoratori e da undici in poi.
Infine va detto che la richiesta avanzata dalla parte ricorrente in via subordinata di applicazione dei minimi edittali risulta priva di qualsiasi motivazione se non per il generico richiamo alle considerazioni svolte con riferimento agli altri motivi di ricorso e pertanto non può trovare accoglimento, tenuto anche conto che non vi sono elementi che possano far ritenere che l abbia applicato le sanzioni in esame in spregio all'art. 11 Controparte_1 della L. n. 689/81.
Per tutto quanto precede, non rimane pertanto che accogliere parzialmente i ricorsi, procedendo alla riduzione degli importi delle sanzioni contenute nelle due ordinanze di ingiunzione opposte, limitatamente al singolo motivo di ricorso accolto, ai sensi dell'art. 6, comma 12 del D. Lgs. 150/2011: “Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”.
Quanto alle spese di lite è di conseguenza necessario procedere alla parziale compensazione delle stesse, attesa la parziale reciproca fondatezza delle pretese avanzate dalle parti.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie parzialmente i ricorsi e per l'effetto conferma parzialmente l'ordinanza di ingiunzione n. 185/2021, prot. 14342 del 17.06.2021, riducendone l'importo ad € 18.500,00 oltre ad € 34,90 per spese di notifica ed inoltre conferma parzialmente l'ordinanza di ingiunzione n. 186/2021 prot. 14343 del 17.06.2021, riducendone l'importo ad € 10.000,00 oltre ad € 34,90 per spese di notifica, entrambe emanate dall Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
− revoca la disposta sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti;
− compensa parzialmente le spese di lite tra le parti in causa in ragione di 1/2 e condanna la parte resistente al pagamento della residua metà in favore della parte attrice pari ad €
2.500,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3587/2021 tra
Parte_1
Ricorrente/i e
Controparte_1
Resistente
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 13,25 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. CAFORIO GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. CRISTINA CIMINATI Parte_1 la quale si riporta a tutti io precedenti atti e scritti difensivi contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. SVEVA STANCATI ed Controparte_1 il dott. i quali si riportano integralmente a tutte le difese svolte ed alle CP_2 conclusioni rassegnate, insistendo per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,10, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3587/2021 R.G. – cause riunite R.G. 3857 e 3930 del 2021 - promosse da:
(C.F. residente in [...] C.F._1
n. 6, rappresentato e difeso, per delega in calce al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Caforio presso lo studio del quale in , Via Bartolo n. 10 è elettivamente domiciliato. CP_1
- Ricorrente
Contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dirigente Dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_3 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, indirizzo pec: Controparte_1
, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai sensi Email_1 dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente nella causa 3587/2021: “voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis
… - nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione, ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, annullare, per i motivi esposti in narrativa, l'ordinanza ingiunzione n. 185/2021, del 17.06.2021,
Prot. 14342 del 17.06.2021 notificata dall' , nonché Controparte_1 ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, …… con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario CAP ed IVA come per legge.”.
Conclusioni parte ricorrente nella causa 3930/2021: “voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis
… - nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione, ex art. 6 D. Lgs. 150/2011,
pagina 2 di 14 annullare, per i motivi esposti in narrativa, l'ordinanza ingiunzione n. 186/2021, del 17.06.2021,
Prot. 14343 del 17.06.2021 notificata dall' , nonché Controparte_1 Controparte_1 ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, …… con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario CAP ed IVA come per legge.”.
Conclusioni parte resistente nella causa 3587/2021: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiarata l'acquiescenza di parte ricorrente relativamente alle violazioni da 1) a 4) dell'Ordinanza Ingiunzione n. 185/2021 prot. 14342 del 17.06.2021 non impugnate, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione medesima resa nei confronti di e Parte_1 gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per
l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
Conclusioni parte resistente nella causa 3930/2021: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiarata l'acquiescenza di parte ricorrente relativamente alle violazioni n.ri 1), 2), 3) e 5) dell'Ordinanza Ingiunzione n. 186/2021 prot. 14343 del 17.06.2021 non impugnate, ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione medesima resa nei confronti di e Parte_1 gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per
l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …. “.
Oggetto: Ricorsi ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981 – Opposizioni ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con un primo ricorso del 9 luglio 2021 (causa n. R.G. 3587/2021) il sig. , in proprio, Parte_1 ha impugnato l'Ordinanza ingiunzione n. 185/2021 prot. n. 14342 del 17.06.21, emessa dall di e, con un secondo ricorso, (causa n. R.G. Controparte_1 CP_1
3930/2021) lo stesso , per motivi similari, ha impugnato Ordinanza ingiunzione n. Parte_1
186/2021, del 17.06.2021, anch'essa emanata dall Controparte_1
pagina 3 di 14 , chiedendo in entrambi i ricorsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dei CP_1 provvedimenti opposti, nonché il loro annullamento.
Nel primo ricorso R.G. 3587/202, la parte ricorrente ha premesso che le sanzioni applicate con l'O.I. 185/2021 erano le seguenti:
“ -1° sanzione) Omessa corresponsione degli assegni familiari. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 5.000,00.
- 2° sanzione) Omessa corresponsione dell'indennità di malattia.
Per tale illecito contestato, per n. 45 lavoratori, viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ciascun dipendente (sanzione maggiorata per effetto dell'art 1, comma 1177, L.296/2006).
- 3° sanzione) Omessa corresponsione dell'indennità di maternità (astensione obbligatoria).
Per tale illecito contestato, per n. 6 lavoratrici, viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ciascun dipendente (sanzione maggiorata per effetto dell'art. 1, comma 1177, L.296/2006).
- 4° sanzione) Omessa corresponsione dell'indennità di maternità (astensione facoltativa).
Per tale illecito contestato, per n. 1 lavoratrice, viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ciascun dipendente (sanzione maggiorata per effetto dell'art. 1, comma 1177, L.296/2006).
- 5° sanzione) Omesse denunce mensili, invio all' di flussi emens e modello DM10 contenti CP_5 dati non corretti. Per tale illecito non viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ogni lavoratore
e per ogni denuncia.
- 6° sanzione) somministrazione illegittima di lavoratori a Parte_2
per un totale di 364 giorni lavorati.
[...]
Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 50,00 per ciascun lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione.
- 7° sanzione) Elaborazione infedele del LUL relativamente alla voce diaria esente. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 1.350,00.
- 8° sanzione) Elaborazione infedele del LUL relativamente alla voce diaria esente. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 3.650,00.
- 9° sanzione) Elaborazione infedele del LUL relativamente alla voce diaria esente. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 2.000,00.
Ne scaturisce una sanzione totale di € 36.700,00, cui si aggiungono € 34,90 per notifica, per il totale di € 36.734,90 di cui all'ordinanza opposta.”.
Ha dedotto inoltre nel merito:
1) il vizio di motivazione dell'Ordinanza Ingiunzione n. 185/2021;
pagina 4 di 14 2) l'Illegittimità del provvedimento impugnato, sussistendo la liceità dell'appalto sottoscritto da e in data 23.5.2006; Parte_3 Parte_2
3) l'errata applicazione della sanzione relativa alla infedele elaborazione del LUL di importi esenti ed inoltre perché la contestazione per infedele elaborazione in ordine alla c.d. "diaria esente" è stata rappresentata in plurimi capi sanzionatori (in particolare ai n. 7, 8 e 9).
Ciò ha comportato l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
€ 1.350,00 quanto al punto 7;
€ 3.650,00 quanto al punto 8;
€ 2.000,00 quanto al punto 9, richiamando la Circolare del Ministero del Lavoro n. 23/2011 del
30.08.2011 e applicando il criterio del cumulo giuridico, nonostante sul punto sia, da tempo, intervenuto il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 26/2015 chiarendo che in caso di violazione di entrambi i parametri o di più fasce la sanzione non si raddoppia né si cumula, dovendosi pertanto prendere in considerazione solamente l'importo maggiore, cosa che non
è avvenuta nel caso di specie.
Di qui, anche sotto tale connesso profilo, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione gravata.
4 ) in subordine, l'applicazione dei minimi e quindi:
- pena base di € 3.000,00 e non di € 5.000,00 per la sanzione 1°;
- pena base di € 5.000,00 e non di € 18.200,00 per la sanzione 6°;
- pena base di € 500,00 e non di € 1.000,00 per la sanzione 7°;
- pena base di € 150,00 e non di € 3.650,00 per la sanzione 8°;
- pena base di € 1.000,00 e non di € 2.000,00 per la sanzione 9°.
Nel secondo ricorso R.G. 3930/2021 il ricorrente ha premesso che le sanzioni applicate con l'O.I. 186/2021 erano le seguenti:
“1° sanzione) Omessa corresponsione dell'indennità di malattia.
Per tale illecito contestato, per n. 13 lavoratori, viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ciascun dipendente (sanzione maggiorata per effetto dell'art. 1, comma 1177, L.296/2006).
2° sanzione) Omessa corresponsione dell'indennità di maternità (astensione obbligatoria). Per tale illecito contestato, per n. 2 lavoratori, viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ciascun dipendente (sanzione maggiorata per effetto dell'art. 1, comma 1177, L.296/2006).
3° sanzione) Omessa corresponsione dell'indennità di maternità (astensione facoltativa). Per tale illecito contestato, per n. 1 lavoratrice, viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ciascun dipendente (sanzione maggiorata per effetto dell'art. 1, comma 1177, L.296/2006).
pagina 5 di 14 4° sanzione) Omesse denunce mensili, invio all' di flussi emens e modello DM10 contenti CP_5 dati non corretti. Per tale illecito non viene irrogata la sanzione di € 125,00 per ogni lavoratore
e per ogni denuncia. 5° sanzione) Omessa corresponsione degli assegni familiari. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 5.000,00.
6° sanzione) Elaborazione infedele del LUL relativamente alla voce diaria esente. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 1.000,00. 7° sanzione) Elaborazione infedele del LUL relativamente alla voce diaria esente. Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 2.000,00.
8° sanzione) somministrazione illegittima di lavoratori a Parte_2
per un totale di 364 giorni lavorati.
[...]
Per tale illecito contestato viene irrogata la sanzione di € 50,00 per ciascun lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione.
Ne scaturisce una sanzione totale di € 28.200,00, cui si aggiungono € 34,90 per notifica, per il totale di € 28.234,90 di cui all'ordinanza opposta.”.
Ha dedotto inoltre nel merito:
1) il vizio di motivazione dell'Ordinanza Ingiunzione n. 186/2021;
2) l'illegittimità del provvedimento impugnato con riferimento alle contestate infedeli elaborazioni del Libro Unico del Lavoro ed inoltre perché la contestazione per infedele elaborazione del LUL in ordine alla c.d. "diaria esente" è stata rappresentata in plurimi capi sanzionatori (in particolare ai nn. 6 e 7).
Ciò ha comportato l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
€ 1.000,00 quanto al punto 6;
€ 2.000,00 quanto al punto 7, nonostante sul punto sia, da tempo, intervenuto il Ministero del
Lavoro, con Circolare n. 26/2015 chiarendo che in caso di violazione di entrambi i parametri o di più fasce la sanzione non si raddoppia né si cumula, cosa che, invece, è avvenuta nel caso di specie.
3) l'Illegittimità del provvedimento impugnato, sussistendo la liceità dell'appalto sottoscritto da e in data 23.5.2006 Parte_4 Parte_2
(rectius 17.6.2014);
4) in subordine, l'applicazione dei minimi e quindi:
- pena base di € 3.000,00 e non di € 5.000,00 per la sanzione 5°;
- pena base di € 500,00 e non di € 1.000,00 per la sanzione 6°;
pagina 6 di 14 - pena base di € 1.000,00 e non di € 2.000,00 per la sanzione 7°;
- pena base di € 5.000,00 e non di € 18.200,00 per la sanzione 8°.
Si è costituita in giudizio la resistente Amministrazione, la quale ha contestato in toto il contenuto di entrambi i ricorsi ed ha concluso per l'integrale rigetto delle due opposizioni.
L'identità soggettiva e la sostanziale identità dei motivi di ricorso, fatti salvi i diversi periodi di contestazione e le diverse società obbligate in solido, in ogni caso comunque facenti sempre capo al ricorrente, inducevano questo giudicante a riunire le cause anzidette con provvedimenti del 7 novembre 2022.
Le cause riunite, istruite sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali esperite, sono state rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429
c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
Le opposizioni sono parzialmente fondata e debbono essere solo parzialmente accolte per i motivi di seguito indicati.
Per entrambe le ordinanze di ingiunzione opposte, n. 185/2021 e n. 186/2021, la parte ricorrente ha in sintesi dedotto:
a) il vizio di motivazione delle ordinanze di ingiunzione opposte;
b) la liceità dei due contratti di appalto;
c) l'errata applicazione della sanzione relativa alla infedele elaborazione del LUL di importi esenti ed inoltre perché la contestazione per infedele elaborazione in ordine alla c.d. "diaria esente" era stata rappresentata in plurimi capi sanzionatori.
Non contesta tuttavia la parte la quota di sanzioni riferite ai residui punti delle OO. II. opposte che pertanto debbono ritenersi consolidate e come tali da confermare.
Non sussiste il vizio di motivazione delle Ordinanze di Ingiunzione.
La motivazione dell'O.I. opposta appare più che esaustiva perché oltretutto redatta mediante richiamo degli atti istruttori presupposti per relationem: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della L. 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando
pagina 7 di 14 dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione.” Cass. civ. Sez. lavoro, 28-10-2003, n. 16203
Inoltre, come è noto, il giudizio di opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, cosicché i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione, magari derivata dai vizi del verbale di accertamento: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre
1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata
e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza
n. 10478 del 08/05/2006.
Dunque, l'obbligo motivazionale assolve, sia nel caso del verbale di contestazione che con riferimento all'Ordinanza di ingiunzione, alla necessità di consentire al destinatario della stessa di poter proporre con successo l'eventuale opposizione e dunque di ottenere adeguata tutela dei propri diritti.
Peraltro, la Suprema Corte, in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge 689/81, ritiene in genere che In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis
Cass. civ. Sez. II Sent., 04-03-2015, n. 4363).
Sulla scorta di quanto precede, tenendo anche conto della circostanza che la parte opponente ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione con ampia disamina delle proprie ragioni e tali da consentire a questo giudicante di esercitare appieno il controllo giurisdizionale richiesto, non si può che concludere che il provvedimento opposto e gli atti ad esso presupposti forniscano ampia ed esaustiva motivazione delle ragioni della pagina 8 di 14 contestazione e delle somme richieste che hanno consentito al ricorrente di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
A diverso approdo deve giungersi invece per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione riferito al merito della vicenda e dunque alla pretesa illiceità dei due contratti di appalto sottoscritti in successione tra loro da e e da Parte_3 Parte_4
e dunque alla contestazione di illecito da Parte_2
. Parte_5
Oltre all'art. 1655 c.c., la materia è disciplinata dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003, per il quale il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'esistenza di una organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e per l'assunzione, da parte di quest'ultima, del rischio d'impresa: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”.
In particolare, il discrimine che deve ritenersi davvero rilevante nel tentativo di distinguere le due figure (appalto e somministrazione) è la sussistenza o meno della c.d. eterodirezione in capo all'appaltatore.
Sostiene infatti la resistente, che: “…La Sig.ra si occupava degli aspetti Parte_6 amministrativi del rapporto (ferie permessi.. ecc) ma il potere direttivo, disciplinare e di controllo sui lavoratori veniva esercitato promiscuamente dai responsabili della parte committente ( , LI Diego, RE) che impartivano alla stessa le Per_1 Per_2 Pt_6 disposizioni da rivolgere ai dipendenti delle ditte appaltatrici. La stessa faceva da Pt_6 tramite con per la restituzione dei pezzi difettosi e quando al lavoro sorgevano Pt_2 problemi (dichiarazioni , , , Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
, , , ecc..). I responsabili Pt_6 Per_10 Per_11 Per_12 Per_13 CP_6 impartivano disposizioni sulle anime da tagliare e modificare, sulle urgenze e i tempi di lavoro, talvolta sollecitando la prestazione lavorativa.”.
Quanto precede rappresenta, secondo la resistente Amministrazione, il fondamento della violazione contestata, costituendo notoriamente, la direzione e l'organizzazione pagina 9 di 14 dell'imprenditore nei confronti dei lavoratori (eterodirezione), uno dei capisaldi fondamentali, insieme alla pattuizione e/o alla corresponsione della retribuzione, della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c..
La c.d. “eterodirezione” è infatti sicuro indice di subordinazione come da sempre ribadito dalla Suprema Corte: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass.
n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Cosicché, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due soggetti coincide con la sussistenza di un requisito fondamentale (decisivo), quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte di quel datore di lavoro che in concreto abbia esercitato tali prerogative.
Tuttavia, nonostante gli elementi di prova raccolti nella fase di accertamento, le prove orali acquisite in corso di causa hanno offerto ampia prova contraria della tesi sostenuta dalla resistente.
Come è infatti emerso dalla prova testimoniale esperita, il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto era esercitato dalle società appaltatrici, per il tramite della sig.ra dipendente delle medesime società delle quali il ricorrente Parte_6 era legale rappresentante, la quale impartiva le direttive generali ai lavoratori organizzandone il lavoro.
Ed infatti, la sig.ra sentita peraltro quale teste comune ad entrambe le parti, ha Pt_6 dichiarato in udienza che, pur non autorizzando lei personalmente le ferie e/o i permessi, che venivano invece autorizzati e concessi proprio dal ricorrente sig. era lei ad Pt_1 organizzare il lavoro dei colleghi.
pagina 10 di 14 Tale circostanza veniva inoltre confermata dalla ulteriore teste che a sua volta Tes_1 ha confermato che sia lei che i suoi colleghi prendevano indicazioni dai capireparto della e da ultimo dalla sig.ra che li “spostava” a lavorare “dove c'era bisogno”. Parte_3 Pt_6
Conformi alle precedenti erano infine risultate le dichiarazioni della teste . Tes_2
Nella sostanza chi impartiva le direttive di lavoro ai lavoratori impiegati nell'appalto era la società appaltatrice e non l'appaltante e pertanto deve ritenersi insussistente nel caso di specie l'ipotesi di pseudo-appalto formulata dalla resistente Amministrazione: “7.
Preliminarmente, va rammentato che il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha ribadito il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (già previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369), dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interposizione (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino.
8. In particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - nel definire il contratto di appalto(genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro - richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod.civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio
d'impresa.
9. Questa Corte ha affermato (con orientamento formatosi già nella vigenza della legge n.
1369 del 1960), che, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n
8643 del 2001).” Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 1403 del 22 Gennaio 2021.
Il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto con la conseguenza che le sanzioni applicate a tale titolo debbono essere revocate.
Diversamente dal precedente non può essere accolto il terzo motivo di ricorso riferito alle contestate infedeli elaborazioni del Libro Unico del Lavoro. pagina 11 di 14 Deduce la parte ricorrente che la mancata esposizione nel LUL degli importi esenti, non realizzerebbe né un disvalore sotto un profilo retributivo (trattandosi di importi di natura risarcitoria) né sotto l'aspetto fisco-previdenziale (in ragione della loro esenzione) e, quindi, non punibile.
Peraltro, secondo la medesima parte, le modifiche di semplificazione apportate con l'art. 22 del D. Lgs. n.151/15, alla disciplina sanzionatoria delle violazioni riferibili al Libro Unico del
Lavoro tendono a prevenire gli abusi e sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale rispetto a quelle violazioni di carattere meramente formale e burocratico, reprimendo solamente quelle condotte di infedele elaborazione che determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali: “Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a
1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore
a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro”.
Da quanto precede deriverebbe l'inapplicabilità delle sanzioni applicate a tale titolo.
Omette tuttavia la parte di evidenziare che la contestazione in esame, pur non costituendo una irregolarità sostanziale ai fini dei trattamenti retributivi, lo è i primo luogo ai fini fiscali in quanto, come correttamente eccepisce la resistente Amministrazione, le violazioni riguardano emolumenti corrisposti dall'azienda ai lavoratori a titolo di "diaria esente" e come tali sottratti dall' imponibile retributivo.
E ciò emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni dei dipendenti versate in atti e non smentite in alcun modo dalla parte ricorrente, unitamente all'assenza di documenti giustificativi di sorta, dalle quali emerge che gli stessi non hanno effettuato in alcun modo spostamenti dalla sede di lavoro e dunque non è giustificabile la corrispondente corresponsione di emolumenti sottratti all'imponibile contributivo, tali da integrare i differenti trattamenti fiscali, stigmatizzati dalla norma appena richiamata.
Né può trovare consenso l'ulteriore doglianza attorea per la quale nel regime sanzionatoria disegnato dalla Legge 689/81 non risulterebbe applicabile il principio del cumulo giuridico che la Circolare del Ministero del Lavoro n. 23/2011 del 30.08.2011 raccomandava, perché tale modalità sarebbe stata superata dalla successiva circolare Ministeriale del Circolare n.
26/2015, ove si chiarisce “che in caso di violazione di entrambi i parametri o di più fasce la
pagina 12 di 14 sanzione non si raddoppia né si cumula”, dovendosi pertanto prendere in considerazione, nel caso in esame, solamente l'importo maggiore.
Va tuttavia detto che intanto nessuna Circolare Ministeriale potrebbe derogare ad una norma di legge, quale è l'art. 8 della Legge 689/81 ed inoltre che il chiarimento fornito in proposito dal Ministero non è riferito alle diverse tipologie di violazioni ma invece alla sola modalità di quantificazione della sanzione nei casi in cui la condotta illecita si sia protratta per più di una mensilità, rinviando per il resto alla quantificazione prevista dalla entrata in vigore della modifica normativa.
Per tale motivo deve ritenersi corretta la prospettazione fornita dalla resistente
Amministrazione per la quale sono stati applicate diverse tipologie di sanzioni in base al principio tempus regit actum rispetto alle violazioni anteriori o successive alla entrata in vigore del D. Lgs. n. 151 del 2015 e dalle indicazioni del Ministero del lavoro contenute nella circolare n. 23 del 2011 per il caso in cui la violazione era applicabile fino a dieci lavoratori e da undici in poi.
Infine va detto che la richiesta avanzata dalla parte ricorrente in via subordinata di applicazione dei minimi edittali risulta priva di qualsiasi motivazione se non per il generico richiamo alle considerazioni svolte con riferimento agli altri motivi di ricorso e pertanto non può trovare accoglimento, tenuto anche conto che non vi sono elementi che possano far ritenere che l abbia applicato le sanzioni in esame in spregio all'art. 11 Controparte_1 della L. n. 689/81.
Per tutto quanto precede, non rimane pertanto che accogliere parzialmente i ricorsi, procedendo alla riduzione degli importi delle sanzioni contenute nelle due ordinanze di ingiunzione opposte, limitatamente al singolo motivo di ricorso accolto, ai sensi dell'art. 6, comma 12 del D. Lgs. 150/2011: “Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”.
Quanto alle spese di lite è di conseguenza necessario procedere alla parziale compensazione delle stesse, attesa la parziale reciproca fondatezza delle pretese avanzate dalle parti.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie parzialmente i ricorsi e per l'effetto conferma parzialmente l'ordinanza di ingiunzione n. 185/2021, prot. 14342 del 17.06.2021, riducendone l'importo ad € 18.500,00 oltre ad € 34,90 per spese di notifica ed inoltre conferma parzialmente l'ordinanza di ingiunzione n. 186/2021 prot. 14343 del 17.06.2021, riducendone l'importo ad € 10.000,00 oltre ad € 34,90 per spese di notifica, entrambe emanate dall Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
− revoca la disposta sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti;
− compensa parzialmente le spese di lite tra le parti in causa in ragione di 1/2 e condanna la parte resistente al pagamento della residua metà in favore della parte attrice pari ad €
2.500,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
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