Articolo 4 della Legge 14 febbraio 1990, n. 29
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 marzo 1990
Art. 4. Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa 1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;
b) adeguata e dignitosa abitabilita' della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;
c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantita' di quelle conferite dal concessionario;
d) regolare tenuta della contabilita' da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.
Entrata in vigore il 9 marzo 1990
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