Versione
9 marzo 1990
9 marzo 1990
Art. 4. Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa 1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;
b) adeguata e dignitosa abitabilita' della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;
c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantita' di quelle conferite dal concessionario;
d) regolare tenuta della contabilita' da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.
a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;
b) adeguata e dignitosa abitabilita' della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;
c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantita' di quelle conferite dal concessionario;
d) regolare tenuta della contabilita' da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.
Commentario • 1
- 1. Novità fiscali della Legge Finanziaria per il 2005: prime anticipazioniAccesso limitatoVincenzo D'Andò · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2004 · 2.3151538
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 5072Provvedimento: […] La Corte territoriale riteneva non provata la condizione di cui alla lett. a) dell'art. 4 della legge n. 29/1990 , […] statuì che il giudice del rinvio avrebbe dovuto decidere la controversia tenendo conto che "nei contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 29 del 1990 e suscettibili di conversione in affitto la conversione non può essere pronunciata quando il concedente non fornisca la dimostrazione che nei due anni anteriori all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203 abbia dato adeguato apporto [valutabile con i criteri indicati dall'art. 4 della citata legge n. 29 del 1990 ] alla condirezione dell'impresa […]Leggi di più...
- esclusione·
- nullità della sentenza·
- omessa ricusazione·
- violazione dell'obbligo di astensione del giudice di cui al n. 4 dell'art. 61 cod.proc.civ·
- deduzione come motivo di impugnazione della violazione·
- possibilità·
- procedimento civile·
- giudice·
- ricusazione e astensione