Art. 4. Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa 1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;
b) adeguata e dignitosa abitabilita' della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;
c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantita' di quelle conferite dal concessionario;
d) regolare tenuta della contabilita' da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.
a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;
b) adeguata e dignitosa abitabilita' della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;
c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantita' di quelle conferite dal concessionario;
d) regolare tenuta della contabilita' da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.