Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01449/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Drago, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento
della determina n.-OMISSIS- del 18.03.2025, con la quale il Comune ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione delle opere abusive realizzate nell’immobile di loro proprietà e il ripristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa AO NA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti sono comproprietari di un immobile sito nel Comune di Catania, per la manutenzione del quale hanno presentato, in data 28.9.2023, la CILA n. 68755.
2. Avendo eseguito delle opere in difformità alla predetta CILA, in data 3.12.2024 hanno successivamente presentato apposita S.C.I.A. in sanatoria, corredata da grafici progettuali e relativa relazione asseverata da parte del tecnico incaricato, per la regolarizzazione dei seguenti interventi: a) spostamento di una porta del vano cucina; b) realizzazione di un ripostiglio con rimpicciolimento dell’ingresso; c) allargamento di una finestra nella lavanderia; d) demolizione della parte del locale WC/lavanderia; d) realizzazione di una veranda sulla terrazza, inglobante il locale dell’ex WC/lavanderia.
In istanza, i ricorrenti hanno precisato che l’intervento complessivamente realizzato doveva intendersi eseguito ai sensi dell’art. 20 della L.r. n.4/03, stante la precarietà dell’opera realizzata, nonché ai sensi dell’art. 37, comma 2, della L.r. n. 26/1986, che, a determinate condizioni (a loro dire sussistenti), consente di sostituire con una dichiarazione di mancanza di pregiudizio i pareri e le approvazioni tecniche degli uffici statali o regionali sulla idoneità statica.
3. In data 18.3.2025, e dunque successivamente alla presentazione dell’istanza, il Comune di Catania ha emesso la determina n.-OMISSIS-, oggetto della presente impugnazione, con la quale ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione delle citate opere, in quanto abusive, e la messa in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica, preavvertendo, per il caso di mancato adempimento, l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 del D.P.R. n.380/2001.
4. Con il ricorso in esame, i ricorrenti hanno formulato avverso il predetto atto un unico articolato motivo di ricorso, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 della L.r. n.4/2003, dell’art. 37 del D.P.R. n.380/2001, come recepito in Sicilia dalla L.R. n.16/2016, e dell’art. 7 lett. b) della L.r. n.26/1986, nonché l’eccesso di potere, per travisamento dei fatti, assenza dei presupposti ed erroneità della motivazione.
Nello specifico, hanno rilevato che il provvedimento demolitorio sarebbe stato adottato sulla base dell’erroneo convincimento dell’abusività delle opere che, invece, sarebbero state regolarizzate mesi prima, tramite la presentazione della S.C.I.A. ex art. 37 D.P.R.n.380/2001, con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima per essere stata adottata nonostante la pregressa presentazione di una domanda di sanatoria non valutata.
Gli interventi eseguiti dai ricorrenti, infatti, sarebbero assentibili tramite S.C.I.A., in quanto gli stessi, di natura precaria, non avrebbero realizzato aumento di volume rilevante.
Peraltro, il provvedimento, sarebbe stato adottato oltre i novanta giorni successivi alla presentazione della S.C.I.A., dovendosi ritenere formato sulla stessa il cd. silenzio-assenso.
5. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, con memoria depositata in data 18 settembre 2025, ne ha eccepito l’infondatezza, chiedendone il rigetto, posto che i lavori realizzati dai ricorrenti, nel loro complesso, si configurerebbero come intervento di ristrutturazione edilizia, in totale difformità dal permesso di costruire, comportando la creazione di volumi oltre i limiti indicati nel progetto.
La S.C.I.A. presentata dai ricorrenti, in particolare, sarebbe carente, in quanto conterrebbe una descrizione sommaria degli interventi e non sarebbe conforme ai requisiti tecnici minimi previsti dalla normativa edilizia, non consentendo la verifica della doppia conformità urbanistica, prescritta dall’art. 37 del D.P.R. n.380/2001.
Il Comune ha altresì contestato l’applicabilità all’intervento realizzato dai ricorrenti del meccanismo semplificato della S.C.I.A., necessitando esso piuttosto il rilascio di un permesso di costruire, in considerazione della non applicabilità delle normative derogatorie richiamate dai ricorrenti in ordine alla supposta precarietà dell’opera e alla non rilevanza della stessa in termini di aumento volumetrico.
L’istanza di sanatoria, pertanto, avrebbe dovuto essere proposta ex art. 36 del D.P.R., con la conseguenza che il silenzio maturato a seguito del decorso dei sessanta giorni previsti dalla norma avrebbe avuto precipuo valore di rigetto, non sussistendo, pertanto, alcun impedimento all’adozione dell’atto ablatorio impugnato.
6. All’esito dell’udienza pubblica del 4 novembre 2025, con ordinanza n. 3118/2025, il Collegio, rilevato il carattere non speciale della procura allegata al ricorso introduttivo, ha concesso il termine di 10 giorni per la relativa regolarizzazione, a cui la parte ricorrente ha provveduto il successivo 11 novembre.
7. Quindi, all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Risulta comprovato in atti che i ricorrenti hanno proposto una S.C.I.A. in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n.380/2001 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), sul presupposto che gli interventi eseguiti, secondo la loro prospettazione, potessero essere regolarizzati tramite segnalazione certificava di inizio attività e non necessitassero il rilascio del permesso di costruire.
3. Diversamente da quanto prospettato tanto dal ricorrente quanto dall’Amministrazione resistente, la citata norma non prevede una ipotesi di silenzio significativo, dovendosi pertanto ritenere che il mancato riscontro ad una istanza di sanatoria presentata ex art. 37 del D.P.R. 380/2001 non possa che qualificarsi come silenzio-inadempimento (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 14/07/2025, n. 6169).
Ne consegue che, nel caso di specie, il procedimento avviato a seguito del deposito della S.C.I.A. presentata dai ricorrenti deve considerarsi ancora pendente, non avendo il Comune definito lo stesso con un provvedimento espresso, come era suo onere fare ai sensi dell’art. 2 della Legge n.241/1990.
Ed invero, il Consiglio di Stato ha più volte chiarito che, nel caso di presentazione di una SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, D.P.R. n.380/2001, il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell'Amministrazione procedente, pena la sussistenza di un'ipotesi di silenzio inadempimento.
4. Nel caso di specie, pertanto, sussisteva un ostacolo all’adozione del provvedimento ablatorio impugnato, il quale, d’altro canto, non contiene alcun riferimento all’istanza di sanatoria presentata dai ricorrenti, apparendo pertanto viziato quanto meno sotto il profilo del travisamento dei fatti, ovvero sotto quello del difetto di motivazione.
E’ indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di edilizia, una volta presentata un'istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima ed in pendenza del relativo procedimento, è illegittima l'adozione di un provvedimento sanzionatorio repressivo, sussistendo dunque un obbligo per l'Autorità urbanistica di determinarsi sull'istanza medesima prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni definitive (così, T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, 17/10/2024, n. 1921; vedi anche, ex multis , Cons. giust. amm. Sicilia, 16/10/2023, n. 681 e Cons. Stato, Sez. II, 20/02/2023, n. 1708).
Tale preventiva attività si rende, difatti, indispensabile, innanzitutto, affinché non vengano frustrate le garanzie partecipative dei richiedenti, le quali, secondo la più recente giurisprudenza, in presenza di una istanza di sanatoria o condono, non possono mai essere eluse (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 03/11/2025, n. 846), come invece inevitabilmente risulterebbero, ove si ammettesse la possibilità per l’Ente di adottare, direttamente, nell’esercizio dell’attività di vigilanza edilizia, un provvedimento demolitorio (che, in quanto vincolato, non necessità di preventivo avvio del procedimento o preavviso).
In secondo luogo, la preventiva valutazione dell’istanza di sanatoria consente di scongiurare il rischio che opere potenzialmente sanabili vengano frattanto demolite in adempimento dell’ordinanza sanzionatoria, con conseguente vanificazione della normativa di favore.
5. Le considerazioni spese dall’Amministrazione nella presente sede relativamente alla S.C.I.A., pertanto, sono tardive, in quanto avrebbero dovuto confluire, all’esito di un apposito procedimento istruttorio partecipato, nella motivazione di un provvedimento espresso sull’istanza.
Le stesse, peraltro, non possono ritenersi utilmente integrare quella del provvedimento impugnato, in quanto ciò comporterebbe la violazione del divieto di motivazione postuma.
6. Né può ritenersi meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dal Comune secondo cui, stante la natura delle opere, l’istanza di sanatoria avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n.380/2001, con la conseguenza che, sulla stessa, si sarebbe formato implicitamente il silenzio-rigetto previsto dal terzo comma della norma.
Questo giudice ha già avuto modo di chiarire (seppure con riferimento a fattispecie in parte diverse, ma sulla base di principi applicabili anche a quella in esame) che, a fronte di un’istanza diretta a conseguire un provvedimento chiaramente individuato dal privato (in questo caso, ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001), l’Amministrazione ha il dovere di svolgere un’istruttoria conforme alla richiesta e di rendere una motivazione ad essa coerente, evidenziando, se del caso, le ragioni per le quali ritiene che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti normativi per il rilascio del provvedimento richiesto. Non può, invece, l’Amministrazione, pena la violazione dei principi di trasparenza, di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, riqualificare l’istanza (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. V, 9 luglio 2025, n. 2191, che richiama la conforme sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 12 maggio 2025, n. 66), al fine di applicarvi disposizioni normative che non sarebbero altrimenti ad essa applicabili (nel caso in esame, la regola del silenzio-rigetto, prevista per le istanze presentate ex art. 36 e non anche per quelle presentate ex art. 37 D.P.R. n.380/2001).
A fronte della presentazione di una istanza che richiede un provvedimento espresso, non essendo attribuito dalla legge alcun valore significativo al silenzio serbato sulla stessa, opporre al privato la formazione di un provvedimento tacito di rigetto, in virtù di una riqualificazione dell’istanza secondo quello che, nella valutazione unilaterale dell’Amministrazione, avrebbe costituito il paradigma normativo più adeguato, determinerebbe un inammissibile effetto sorpresa a danno del privato, con conseguente lesione del principio secondo cui i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino debbano essere improntati a canoni di correttezza e leale collaborazione, oltre che alla reciproca fiducia.
7. In conclusione, alla luce delle motivazioni di cui sopra, e fatti salvi i successivi atti dell’Amministrazione, il provvedimento demolitorio impugnato è illegittimo e va annullato, in quanto adottato in pendenza di una istanza di sanatoria ex art. 37 del D.P.R. n.380/2001 non espressamente valutata.
8. Rimangono assorbite le restanti censure inerenti al merito della questione, posto che rispetto ad esse vengono in considerazione poteri non ancora esercitati dal Comune, nella preposta sede procedimentale, con conseguente operatività del divieto di cui all’art 34, secondo comma, c.p.a.
9. Tenuto conto del complessivo esito della vicenda e della necessità che l’Amministrazione si ridetermini sul merito della stessa, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AG NA AR, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AO NA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NA ZZ | AG NA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.