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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dr. Avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1564/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), sia in proprio Parte_1 CodiceFiscale_1 che nella qualità di legale rappresentante della (p.iva ) con sede a CP_1 P.IVA_1
Caltanissetta in viale Stefano Candura n.83, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Diego Giuseppe Perricone ( ) e Calogero CodiceFiscale_2
Failla ( ), ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta via T. Tamburini CodiceFiscale_3
n.2, presso lo studio dei difensori.
Attore opponente
CONTRO
(p.iva ), con sede in Conegliano (TV) via Alfieri n.1, in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, e per essa (p.iva ) con sede Controparte_3 P.IVA_3 in Milano, Bastioni di Porta Nuova n.19, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Schiavone ( ) e Giulia CodiceFiscale_4
Galati ( , giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 presso lo studio dell'Avv.Filippo Gorreta in Monza via A.Manzoni n.20.
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione, sia Parte_1 in proprio che nella qualità di legale rappresentante della scietà avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n.253/23 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 28.07.2023, con il quale era stato ingiunto alla debitrice principale , nonchè ai sigg.ri e nella CP_1 Parte_1 Parte_2 qualità di fideiussori, il pagamento della somma di € 39.240,71 - oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese del giudizio monitorio -, in favore di
[...]
e per essa della mandataria a fronte del saldo creditore di un rapporto CP_2 Controparte_3 di conto corrente intercorso tra la e la società . Controparte_4 CP_1
Parte opponente ha dedotto: 1) l'inammissibilità e/o la nullità del decreto ingiuntivo poiché la
, dichiaratasi cessionaria del credito in forza di un'operazione di cessione di crediti in CP_2 blocco ex legge 130/1999, non avrebbe dimostrato la titolarità del credito asseritamente cedutole;
2) la prescrizione del credito azionato, poiché il rapporto di conto corrente avrebbe avuto inizio il 14.12.1995 e sarebbe rimasto inattivo da allora, mentre la banca non si sarebbe mai attivata per il recupero del credito entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art.2946 cod.civ..
Costituitasi in giudizio con comparsa del 10.01.2024, l'opposta ha eccepito in via preliminare la tardività e quindi l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla debitrice principale CP_1
in quanto essa aveva avuto notificato il decreto ingiuntivo in data 31.07.2023 mentre
[...]
l'opposizione risulta notificata il 12.10.2023, e quindi oltre il termine di 40 giorni prescritto dall'art.642 c.p.c.. Nel merito, l'opposta ha comunque dedotto l'infondatezza della proposta opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Le parti hanno depositato le memorie ex art.171 ter c.p.c..
Con ordinanza del 22.04.2024, questo giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponeva l'avvio del procedimento di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 23.09.2024.
A tale ultima udienza, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, rinviava la causa all'udienza del 31.03.2025 per la decisione ex art.281 quinquies comma 1 c.p.c., assegnando alle parti termine fino a 60 giorni prima dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, termine fino a 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie di replica.
Ebbene ritiene il giudicante che l'opposizione proposta sia infondata e che debba essere rigettata per le considerazioni che seguono.
In via preliminare va dichiarata la tardività dell'opposizione proposta dal sig nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della società debitrice principale del rapporto CP_1 bancario per cui è causa.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti risulta pacifico che il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato a mezzo pec alla società in data 31.07.2023, mentre la presente CP_1 opposizione risulta notificata il 12.10.2023 e quindi oltre il termine di 40 giorni prescritto dall'art.642 c.p.c..
Da quanto sopra discende, pertanto, che l'opposizione proposta dalla società deve essere dichiarata inammissibile e quindi il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo ed ha acquistato efficacia di giudicato nei confronti del debitore principale . CP_1
Ad analoga conclusione non può pervenirsi riguardo all'opposizione proposta dal sig. Pt_1 personalmente, nella qualità di fideiussore.
[...]
Ed invero, la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata nei confronti di quest'ultimo a mezzo ufficiale giudiziario in data 12.09.2023, per cui l'opposizione risulta tempestivamente proposta entro il termine di cui all'art.642 c.p.c..
Al riguardo, è stato giustamente affermato che l'obbligazione principale e quella fideiussoria, sebbene collegate, mantengono una loro autonomia sia soggettiva che oggettiva;
pertanto, il giudicato formatosi nei confronti del debitore principale non si estende automaticamente al fideiussore, il quale può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto proporre il debitore principale, purchè non siano già coperte dal giudicato (Cass.Civ.sez.III, n.28827 del 08.11.2019).
Venendo quindi all'esame del merito dei motivi di opposizione, infondata appare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società cessionaria.
Al riguardo, parte opponente ha asserito che: i) il rapporto contrattuale era originariamente intercorso tra la società e la per cui non si comprende come CP_1 Controparte_4 il credito possa essere stato ceduto da alla ii) la cessione del credito Controparte_5 CP_2 da parte di Banca Intesa San Paolo alla non sarebbe stata provata, poiché l'avviso di CP_2 cessione pubblicato sulla GURI non recherebbe alcuna indicazione precisa circa l'inclusione del credito vantato nei confronti della . CP_1
In ordine alla predetta eccezione, la convenuta opposta ha replicato che: i) la Controparte_6
è stata fusa per incorporazione con il gruppo a far data dal 1° maggio
[...] CP_5
2001 e che, in seguito alla fusione di con l'attuale ragione Controparte_7 Controparte_8 sociale è quella di I passaggi societari di cui sopra renderebbero evidente Controparte_9 che l'originario credito vantato da nei confronti della , sia Controparte_4 CP_1 stato nella titolarità di al momento della cessione a favore della Controparte_5 CP_2 ii) i crediti ceduti da alla sarebbero stati specificatamente individuati
[...] Controparte_5 CP_2 in un'apposita lista allegata al contratto di cessione e pubblicata sul sito internet www.intesasanpaolo.com, riportante i riferimenti a ciascun debitore ceduto e segnatamente il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine il credito. Nel caso di specie, il credito vantato nei confronti della avrebbe i seguenti riferimenti: NDG ISP 4631112352000 – CP_1 filiale n.00712 e Cod.Rapp.ti 950100101199 e 951100101197, come si evincerebbe dalla lista dei crediti ceduti (all.C, pag.657); iii) la pubblicazione sulla GURI dell'avviso di cessione dei crediti, ex art.58 TUB, sarebbe sufficiente ad individuare con certezza che tra i crediti ceduti vi rientrasse anche quello vantato nei confronti della , poiché in esso si legge testualmente che ad essere CP_1 ceduti sono “tutti i crediti … di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari e Controparte_9 chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il
1° gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalato in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.139/1999”. Nel caso di specie, il rapporto intrattenuto dalla con la CP_1 era sorto nel periodo sopra indicato ed il passaggio a sofferenza risale Controparte_4 al 2017, per cui non vi è dubbio che esso fosse chiaramente individuabile alla stregua dei criteri richiamati nel suddetto avviso di cessione;
iiii) ad ogni buon conto la banca cedente
[...]
, con apposita dichiarazione resa in data 09.01.2024, ha espressamente attestato che il CP_5 credito vantato nei confronti di era ricompreso nella cessione di crediti in blocco CP_1 effettuata in favore della di cui era stata data notizia mediante la pubblicazione sulla GURI CP_2 parte II n.145 del 12.12.2020, per cui ciò confermerebbe ulteriormente l'infondatezza dell'eccezione proposta dall'opponente (doc.4 prodotto dalla convenuta con la comparsa di costituzione).
Riassunte in sintesi le posizioni delle parti, questo Decidente osserva quanto segue.
La questione posta dall'opponente non attiene tanto al profilo della legittimazione attiva, quanto piuttosto al profilo della titolarità, in capo alla del credito azionato con il decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto (Cass.civ.sez.1°, ord.n.3538 del 11.02.2025).
In particolare, il punto centrale della questione riguarda l'assolvimento degli oneri probatori cui
è tenuta la cessionaria di crediti in blocco ex art.58 TUB, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione e che il credito oggetto di causa rientri tra quelli effettivamente ceduti.
Sul punto si sono registrati diversi orientamenti in giurisprudenza, che possono in tal modo riassumersi: i) per un primo orientamento esegetico, ai fini della prova del fatto storico della cessione sarebbe sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.Civ, 20 luglio 2023, n.21821; Trib.Monza, sez.III, 8 agosto 2023, n.1823); ii) per un secondo orientamento, che in via tendenziale richiede una prova diretta e documentale della cessione, si ritiene che “…la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera si la concessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta…” (Cass.Civ. sez.I, ord. 17262 del 24.06.2024); iii) un terzo orientamento, che potremmo definire di natura mediana, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice, il quale richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano precise e concordanti. In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche: a) l'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato “NDG”; b) le lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
c) la dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali si invoca una valenza latamente confessoria.
Gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, muovendo dal presupposto che “…vanno tenute distinte le questioni (i) della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa;
(ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti…”, hanno affermato “…a) che in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benchè non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art.1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata […] anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.58 T.U.B.; b) che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass.
n.22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n.22151/2006 secondo cui successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di all'art.58 del d.lgs. n.385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta> (Cass. n.24798/2020; Cass. n.4116/2016); c) premesso inoltre che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e che va comunque sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.58 T.U.B. […], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli ricompresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione…” (Cass.civ. sez.1°, ord.11.02.2025
n.3538; Cass.civ. sez.3°, ord.06.04.2025 n.2025; Cass.civ. sez.1°, ord.13.01.2025; Cass.civ.17944/2023).
Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, si osserva che l'opponente non ha formulato alcuna contestazione specifica sulla sussistenza della cessione dei crediti come vicenda traslativa in sé, ma ha contestato che dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prodotto dalla società opposta
“nulla si evince in ordine alla cessione del credito vertente tra ed , per cui nel caso “nessuna Controparte_5 CP_1
CP_1 prova vi è che sia stato ceduto l'ipotetico credito in danno della così come nessuna prova esiste che il rapporto CP_1
CP_1 e sia stato ceduto a ” (si veda l'atto di citazione introduttivo del giudizio, pagg.2 e 3). Controparte_5
La contestazione, pertanto, non riguarda la prova del contratto di cessione intercorso tra i due operatori bancari, bensì la prova dell'inclusione del credito contestato tra quelli ceduti.
Sulla scorta di tali premesse, alla vicenda in esame si ritiene applicabile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nella giurisprudenza di legittimità l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari è stato semplificato, affermandosi che l'art.58 TUB, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni
e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito del contratto. Ciò in quanto tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami d'azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla
Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
(Cass. n.13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità” (Cass.civ. sez.3°, ord.13.01.2025 n.841; Cass.civ. sez.3°, ord.06.04.2025 n.9073).
Nel caso di specie: a) l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recita testualmente che ad essere ceduti sono “tutti i crediti … di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari, Controparte_9 saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n.272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalato in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n.139/1999”. Dalla documentazione prodotta in atti dall'opposta risulta che, con lettera raccomandata prot.58/2016 del 29.01.2016, la aveva revocato alla società CP_4 Controparte_5
gli affidamenti in essere e le aveva intimato il pagamento del saldo creditore per l'importo CP_1 di € 17.181,47, per cui il credito era stato classificato “a sofferenza”; b) l'avviso rimandava ad un link e quindi ad una lista di crediti allegata al contratto di cessione e pubblicata sul sito internet www.intesasanpaolo.com, che per il credito vantato nei confronti della aveva i seguenti CP_1 riferimenti: NDG ISP 4631112352000 – filiale n.00712 e Cod.Rapp.ti 950100101199 e
951100101197; c) la banca cedente , con apposita dichiarazione resa in data Controparte_5
09.01.2024, ha espressamente attestato che il credito vantato nei confronti di era CP_1 ricompreso nella cessione di crediti in blocco effettuata in favore della di cui era stata data CP_2 notizia mediante la pubblicazione sulla GURI parte II n.145 del 12.12.2020.
Alla luce degli elementi probatori offerti dall'opposta, pertanto, deve ritenersi sufficientemente provata l'inclusione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, tra quelli ceduti con l'operazione di cessione di crediti in blocco sopra richiamata.
Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di opposizione. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di opposizione, con il quale l'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dall'opposta.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n.24418 del 2.12.2010, hanno affermato che il dies a quo della prescrizione decennale per l'azione di ripetizione di indebito promossa dal cliente di una banca, che lamenti addebiti illegittimi, decorre dalla data di chiusura del conto corrente, quando questi è assistito da un'apertura di credito (fido) e i versamenti effettuati dal correntista hanno la mera funzione di ricostituire la disponibilità della provvista entro i limiti del fido concesso.
Il suddetto principio è certamente applicabile anche al caso in cui sia la banca ad agire per il recupero di somme derivanti dal saldo creditore di un conto corrente bancario, la cui caratteristica
è quella di escludere l'esigibilità del saldo in pendenza del rapporto.
Nel caso di specie, il rapporto di conto corrente intrattenuto dalla con la CP_1 [...] era assistito da un'apertura di credito (fido), per cui non vi è dubbio che il Controparte_4 termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere dalla data di revoca degli affidamenti e di chiusura del conto corrente, giusta la comunicazione invia da alla con Controparte_5 CP_1 raccomandata prot.n.58/2016 del 29.01.2016.
Ne consegue che la creditrice opposta ha rivendicato il pagamento del credito entro il termine di prescrizione decennale.
In conclusione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione agli oneri probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere, pertanto, adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (ex multis, Cass.17371/03; 6241/03; 15026/05; giurisprudenza pacifica).
Nel caso di specie la banca opposta ha pienamente provato la fondatezza del proprio credito, mentre nessun fatto impeditivo o estintivo delle obbligazioni assunte è stato dedotto da parte opponente. Applicando i superiori principi alla presente fattispecie, ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto può essere confermato e quindi l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura di cui al
D.M. 55/2014 valori medi, tenendo conto dell'effettiva attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.1564/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, dichiara inammissibile, poiché tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla CP_1
[...] rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. , e per l'effetto conferma Parte_1 il decreto ingiuntivo n.253/2023 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 28.7.2023; condanna gli opponenti al rimborso in favore della delle spese di lite, che liquida Controparte_2 in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Caltanissetta 28 maggio 2025 Il G.O.P.
Dr. Avv. Andrea Ingiulla