Versione
9 marzo 1990
9 marzo 1990
Art. 2. Ulteriore caso di esclusione della conversione 1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall' articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203 , il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge.
Nota all'art. 2:
Il testo degli articoli 25 e 29 della citata legge n. 203/1982 e' il seguente:
"Art. 25 (Conversione dei contratti associativi). - Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito degli articoli 28, 29, 36 e 42.
La conversione in affitto e' estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante e' inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.
La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria".
"Art. 29 (Casi di esclusione della conversione). - La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:
a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unita' attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di eta' inferiore ai sessanta anni;
b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attivita' agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo".
Nota all'art. 2:
Il testo degli articoli 25 e 29 della citata legge n. 203/1982 e' il seguente:
"Art. 25 (Conversione dei contratti associativi). - Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito degli articoli 28, 29, 36 e 42.
La conversione in affitto e' estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante e' inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.
La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria".
"Art. 29 (Casi di esclusione della conversione). - La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:
a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unita' attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di eta' inferiore ai sessanta anni;
b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attivita' agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo".
Commentario • 1
- 1. Legge 3 maggio 1982, n. 203Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 17 marzo 2014 · 0.81576616
L. 3 maggio 1982, n. 203 (1). Norme sui contratti agrari (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 1982, n. 121. (2) Vedi, anche, l'art. 6, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. TITOLO I Disposizioni integrative e modificative dell'affitto dei fondi rustici Capo I – Durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto 1. Affitto a coltivatore diretto. La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, è regolata dalle norme della presente legge. I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge. 2. Durata dei contratti in corso. …
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Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2003, n. 19046Provvedimento: […] La Corte - premesso che l'art. 2 legge 14 febbraio 1990 n. 29 esclude la conversione del rapporto agrario in affitto anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, il concedente abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo art. […] La Corte territoriale ha invero del tutto omesso di esaminare le risultanze processuali nel quadro normativo di cui ai citati artt. 2 e 4 legge n. 29 del 1990 - la prima norma, come detto, fa riferimento essenzialmente al biennio antecedente l'entrata in vigore della legge n. 203/82, […]Leggi di più...
- condizioni·
- fattispecie·
- preclusione·
- nuovo accertamento sulla "causa petendi"·
- nuovo giudizio avente diversità di "petitum" ma identità di "causa petendi" e di parti·
- cosa giudicata civile·
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- limiti del giudicato