Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1990, n. 29
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 marzo 1990
Art. 2. Ulteriore caso di esclusione della conversione 1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall' articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203 , il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge.




Nota all'art. 2:
Il testo degli articoli 25 e 29 della citata legge n. 203/1982 e' il seguente:
"Art. 25 (Conversione dei contratti associativi). - Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito degli articoli 28, 29, 36 e 42.
La conversione in affitto e' estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante e' inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.
La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria".
"Art. 29 (Casi di esclusione della conversione). - La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:
a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unita' attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di eta' inferiore ai sessanta anni;
b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attivita' agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo".


Entrata in vigore il 9 marzo 1990
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