Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 28/03/2025 ore davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2013 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Tiziana Signorelli in sostituzione degli avv.ti CORAPI
SALVATORE e Simone che discute la causa e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere preso atto dell'intervenuto sgravio e chiede condannarsi l' al pagamento delle CP_1
spese di lite come da nota del 10.3.2025
Per l' è presente l'Avv. Contarino E.no in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute CP_1
la causa si associa alla chiesta declaratoria e chiede la compensazione delle spese di lite ed esibisce atto di sgravio con disposizione n. 760000250012 del 6.2.205 atteso che la notifica dell'atto di accertamento del 29.6.2022 è avvenuto oltre il termine di decadenza
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 28/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2013/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore e Simone Corapi giusta procura Parte_1
in atti;
opponente
Con ricorso depositato il 08.05.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
0007682285 notificate il 11.4.2024 con cui gli è stato ordinato ed ingiunto il versamento della complessiva somma di €. 3.474,00 fondata su un atto di accertamento per violazione CP_1
riguardante i mancati versamenti previdenziali relativi all'anno 2020; contestava “La violazione dell'art. 14 l. 689/81. Pertanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che pur contestando la difesa CP_1 attorea e deducendo la legittimità dell'operato dell'Istituto rappresentava che “ricevuto il ricorso giudiziario, e verificato che la notifica dell'atto di accertamento, evidenzia che, a seguito di ulteriori verifiche relative alle singole posizioni, l' stava provvedendo ad CP_1 annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione notificata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma con condanna dell'Ente convenuto alla spese di lite.
Il procuratore dell' , insisteva nella chiesta declaratoria, atteso l'intervenuto annullamento CP_1 in autotutela dell'atto impugnato e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
0007682285 impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha esibito, all'udienza odierna, CP_3
provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta con la seguente motivazione “…la notifica dell'atto di accertamento del 29.6.2022 è avvenuto oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della L.689/81”, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e, tenuto conto che l' non ha spiegato alcuna difesa CP_3
processuale, sussistono giustificati motivi per compensare per metà le spese processuali ponendo l'altra metà in capo all' liquidate come da dispositivo ex D.M 55/14, avuto CP_1 riguardo all'attività processuale svolta dalle parti ( fase studio e fase introduttiva) ed al valore della causa, e ciò in ragione della intervenuto annullamento, (solo in data 6.02.2025 dopo il deposito del ricorso), e posto che la notifica dell'atto di accertamento del 29.06.2022 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 da distrarsi in favore degli Avv.ti Salvatore e Simone Corapi.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa per ½ le spese processuali ponendo la restante metà a carico dell' -in persona CP_1 del legale rappresentante p.tempore- che liquida in €. 425,00 (importo già dimidiato) per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore degli Avv.ti
Salvatore e Simone Corapi
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna