Sentenza 8 febbraio 2007
Massime • 2
A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.
Il ricorso per cassazione teletrasmesso, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 664 del 1986, dall'Avvocatura distrettuale all'Avvocatura generale dello Stato è ammissibile ancorché la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, necessaria ai sensi del comma 4 della predetta norma, sia illeggibile e non sia indicato il nome dell'autore della stessa, atteso che rileva soltanto che si tratti della sottoscrizione di un avvocato dello Stato (il che nella specie non era contestato in fatto) e che lo stesso difetto di indicazione del nome dell'autore del ricorso - per il quale tale requisito è espressamente previsto dalla legge, a differenza che per l'avvocato ricevente - integra una semplice irregolarità amministrativa, considerato il rilievo meramente interno di tale indicazione. Né incide sull'ammissibilità del ricorso la mancanza della sottoscrizione dell'avvocato ricevente nella copia del ricorso notificata, atteso, per un verso, che (essendo pacifica nella specie, la provenienza del ricorso dall'Avvocatura dello Stato) è sufficiente la sottoscrizione dell'originale, e, per altro verso, che la funzione di autenticazione del documento è pienamente svolta dalla sottoscrizione dell'avvocato ricevente apposta sul solo originale rimesso per la notifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2007, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma;
- ricorrente -
contro
CE IO, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Di Salvo Settimio ed elett.te dom.to in Roma, Via Tazzoli n. 6, presso il prof. avv. IO Briguglio;
- controricorrente -
e nei confronti di:
COMUNE DI NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3001/2001, depositata il 31 ottobre 2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23 novembre 2006 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il controricorrente l'avv. DI SALVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 4 ottobre 1995 il sig. IO LC, che aveva subito un esproprio ai sensi del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, conv. nella L. 14 maggio 1981, n. 219, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Funzionario delegato ai sensi della L. n. 219 del 1981, cit., per sentir accertare il proprio diritto all'assegnazione gratuita di uri alloggio, avendo egli rinunciato all'indennità di esproprio e optato per detta assegnazione, nonché condannare la convenuta al rimborso dei canoni di locazione da lui pagati in relazione ad alloggio popolare nel frattempo assegnatogli.
L'Amministrazione convenuta resistette, eccependo, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, e venne chiamato in causa anche il Comune di Napoli, il quale si costituì eccependo a sua volta, fra l'altro, il proprio difetto di legittimazione. L'adito Tribunale di Napoli rigettò la domanda, affermando l'intervenuta decadenza dell'attore dal diritto di opzione. L'LC propose appello con atto notificato il 17 novembre 1998, non iscritto a ruolo, e riassunse il giudizio di gravame con atto notificato il 15 aprile 2000.
Resistettero entrambe le amministrazioni appellate, in particolare sostenendo ciascuna di essere priva della legittimazione passiva, spettante invece all'altra.
L'adita Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 31 ottobre 2001, ha accolto il gravame. In particolare, ritenuta la legittimazione passiva di entrambe le parti appellate in ordine a tutte le domande proposte dall'appellante, e ritenuto che l'LC non fosse decaduto dal diritto di opzione, perché la comunicazione dell'ammontare dell'indennità di espropriazione (da cui decorreva il termine di decadenza) era stata notificata non a lui, ma a suo figlio EN, ha accertato il diritto all'assegnazione gratuita di un alloggio, invocato dall'appellante, ed ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Comune di Napoli a rimborsargli i canoni di locazione rispettivamente percepiti.
Avverso tale sentenza ricorre la Presidenza del Consiglio dei ministri per tre motivi, cui resiste con controricorso il sig. LC, che ha anche depositato memoria. L'intimato Comune di Napoli non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso sotto i seguenti profili:
1) per tardività, essendo stato "passato per la notifica" il 16 dicembre 2002 - data di scadenza del termine (lungo) per l'impugnazione - ma notificato il giorno successivo;
2) perché, trattandosi di ricorso teletrasmesso (dall'Avvocatura generale dello Stato - che ne è autrice - all'Avvocatura distrettuale di Napoli, per la notifica), è privo della sottoscrizione, necessaria ai sensi della L. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, comma 4, dell'avvocato dello Stato ricevente, non essendo tale difetto "supplito dal timbro, assolutamente generico ed impersonale, apposto sulla stampigliatura in calce al ricorso";
3) perché notificato a mezzo di messo del giudice di pace senza autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 34.
L'eccezione è infondata sotto tutti i profili.
Sotto il primo, perché, a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata (Cass. Sez. Un. 10216/2006), e nella specie lo stesso controricorrente riconosce che il ricorso è stato consegnato per la notifica ai messi del giudice di pace il 16 dicembre 2002, dunque entro il termine di decadenza.
Sotto il secondo profilo, l'eccezione è infondata perché nell'originale del ricorso notificato, depositato dalla ricorrente, risulta la sottoscrizione di un "avvocato dello Stato ricevente" in calce a timbro recante l'espresso riferimento alla L. n. 664 del 1986, art. 1, comma 3 e 4. Nè comporta inammissibilità del ricorso la mancanza di indicazione del nome dell'autore della sottoscrizione (nella specie illeggibile), dato che ciò che rileva è che si tratti della sottoscrizione di un avvocato dello Stato, e ciò non è contestato in punto di fatto (peraltro Cass. 9217/1994 ha affermato che lo stesso difetto di indicazione del nome dell'avvocato dello Stato autore del ricorso - per il quale tale requisito è, addirittura, espressamente previsto dalla legge, a differenza che per l'avvocato ricevente - integra una semplice irregolarità amministrativa, considerato il rilievo meramente interno di tale indicazione). Nè, ancora, incide sull'ammissibilità la mancanza della sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente nella copia del ricorso notificata, atteso, per un verso - pacifica essendo, nella specie, la provenienza del ricorso dall'Avvocatura dello Stato - che è sufficiente la sottoscrizione dell'originale (cfr., da ult. Cass. 13385/2005, 5207/2005, resa a sezioni unite, 17406/2004, 13369/2003, 11632/2003, resa a sezioni unite) e, per altro verso, che la funzione di autenticazione del documento, esattamente attribuita dal controricorrente alla sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, è pienamente svolta con l'apposizione della sottoscrizione stessa sul solo originale rimesso per la notifica. Sotto il terzo profilo, infine, viene posta una questione di nullità della notifica del ricorso, che però è comunque sanata per effetto della costituzione in giudizio del controricorrente (per l'affermazione che la mancanza dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 34 comporta la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, sanabile per effetto della costituzione del convenuto, cfr., tra le altre, Cass. 24812/2005, 770/1999, 9395/1995). Può quindi esaminarsi il merito del ricorso, il primo motivo del quale denuncia l'errore commesso dalla Corte di appello nel non dichiarare l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., del gravame in quanto non tempestivamente iscritto a ruolo e nonostante la irrituale riassunzione eseguita dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Il motivo è fondato, alla stregua del consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui l'art. 348 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54 con efficacia dal 30 aprile 1995 - e dunque applicabile nel caso in esame, relativo a processo iniziato il 4 ottobre 1995 - la mancata costituzione dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello (Cass. 463/2002, 11423/2003, 11594/2005), restando esclusa, in particolare, l'applicazione del regime di cui all'art.171 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 307 c.p.c., comma 1, e,
quindi la possibilità di una riassunzione del processo (Cass. 1322/2006). L'accoglimento di tale motivo comporta. La cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il processo non poteva essere proseguito in grado di appello (art. 382 c.p.c., ult. comma), e dunque l'assorbimento degli altri due motivi di ricorso, attinenti al merito della controversia.
Quanto alle spese processuali, su cui questa Corte deve provvedere ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 2, si ritiene ricorrano giusti motivi di compensazione tra le parti con riguardo all'intero giudizio, sia di merito che di legittimità, considerato che il richiamato orientamento di questa Corte si è consolidato in epoca successiva alla proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007