Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2007, n. 2757
CASS
Sentenza 8 febbraio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.

Il ricorso per cassazione teletrasmesso, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 664 del 1986, dall'Avvocatura distrettuale all'Avvocatura generale dello Stato è ammissibile ancorché la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, necessaria ai sensi del comma 4 della predetta norma, sia illeggibile e non sia indicato il nome dell'autore della stessa, atteso che rileva soltanto che si tratti della sottoscrizione di un avvocato dello Stato (il che nella specie non era contestato in fatto) e che lo stesso difetto di indicazione del nome dell'autore del ricorso - per il quale tale requisito è espressamente previsto dalla legge, a differenza che per l'avvocato ricevente - integra una semplice irregolarità amministrativa, considerato il rilievo meramente interno di tale indicazione. Né incide sull'ammissibilità del ricorso la mancanza della sottoscrizione dell'avvocato ricevente nella copia del ricorso notificata, atteso, per un verso, che (essendo pacifica nella specie, la provenienza del ricorso dall'Avvocatura dello Stato) è sufficiente la sottoscrizione dell'originale, e, per altro verso, che la funzione di autenticazione del documento è pienamente svolta dalla sottoscrizione dell'avvocato ricevente apposta sul solo originale rimesso per la notifica.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2007, n. 2757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2757
    Data del deposito : 8 febbraio 2007

    Testo completo