Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.226/2024 avente ad
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. LUCIA CASABURO, elett.nte dom.ta Parte_1 presso il difensore in Nola alla Piazza Santorelli, 20;
RICORRENTE E
, rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 ALESSANDRO FUNARI, elett.nte dom.to c/o l'Ufficio Legale della Filiale Metropolitana CP_1 sita in Nola, Strada Statale 7 bis Km 51,5 n. 62.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/01/2024 la ricorrente, affetta da “cardiopatia, gastroduodenite cronica, osteoporosi, asportazione polipo alle corde vocali, tiroidectomia totale, fibromialgia, artrosi generalizzata, insufficienza venosa cronica agli arti inferiori, intervento di varici arto inferiore sx, pregressa calcolosi uretrale, cervicobrachialgia bilaterale ricorrente con protusioni discali, lombalgia ricorrente con protusioni discali, stenosi carotidea sx, aortosclerosi, cardiopatia ischemica con angina da sforzo, bradicardia, gonartrosi bilaterale, ematemesi, sindrome depressiva ansiosa con disturbi di attacco di panico e dalle altre patologie risultanti dalla documentazione medica allegata” deduceva di aver inoltrato, in data 22/09/2023, domanda CP_ alla competente sede per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Rilevava che la domanda veniva rigettata con provvedimento del 02/10/2023 in quanto la prima finestra utile per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissata nella data del 01/10/2024 CP_ Invocava la pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n.24363/2019) in base alla quale l' deve liquidare il trattamento pensionistico, una volta verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari. CP_ Ciò premesso, presentato ricorso al Comitato Provinciale dell' – senza esito alcuno- parte CP_ ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento della pensione di vecchiaia dal 01/09/2018 e/o in subordine dalla domanda amministrativa
(27/09/2023), con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Disposta consulenza medico-legale, rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza la stessa era decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 Ter c.p.c.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La pensione anticipata consiste in un trattamento di vecchiaia che, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%, deroga all'applicazione della norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile consentendo il pensionamento sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992.
Ed invero, la legge n. 503 del 1992, nel riordinare la materia pensionistica, ha stabilito nuovi requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, affermando tuttavia all'art. 1 punto 8 che l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento: pertanto a costoro spetta il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano superati i limiti di età (55 anni per le donne e 60 per gli uomini), oltre che di contribuzione, previsti dal r.d.l. n. 636 del 1939, fermo restando che il richiedente non deve prestare più alcuna attività lavorativa.
In sostanza, laddove ricorra uno stato di invalidità non inferiore alla soglia prevista per legge (80%) si ha una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo. Quanto all'accertamento dell'invalidità necessaria per accedere a tale deroga ai limiti di età per i normali pensionamenti, come chiarito dalla Cassazione, l'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti per l'invalidità civile (Cass. Sentenza n. 9081/2013). Come chiarito di recente dalla Cassazione, in punto di decorrenza, anche alla pensione di vecchiaia anticipata trova applicazione il cd. regime delle finestre per cui ai sensi della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell'anno successivo (Cassazione civile sez. lav., 28/01/2021, n.1931), così come già affermato dalla S.C. in relazione al regime di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010.
Nella fattispecie in esame, il C.T.U., dott. , tenuto conto del grado e della natura delle Persona_1 infermità accertate, sulla scorta delle già menzionate tabelle approvate con D.M. 5.2.1992 (G.U.
26.2.1992 supp. ord.), in considerazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 23.11.1988 n° 509, applicando il calcolo riduzionistico per menomazioni coesistenti, riteneva la ricorrente affetta da un' invalidità in misura dell'85% a far data dall'epoca della domanda amministrativa del 22.09.2023. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Peraltro, va rilevato come a fronte della consulenza depositata dal CTU che ha riconosciuto il diritto invocato dal 22/09/2023 parte ricorrente non ha mosso alcuna censura in ordine alla decorrenza, chiedendo anzi la decisione. Il ricorso va in conclusione accolto.
Le spese sono compensate per metà atteso il riconoscimento di una decorrenza diversa rispetto a CP_ quella richiesta in via principale dalla parte e condanna l' al pagamento della restante parte liquidata come in dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato CP_1 decreto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dalla data della CP_ domanda amministrativa (22/09/2023), e per l'effetto condanna l' al pagamento dei relativi ratei di prestazione maturati sino al deposito del ricorso, oltre interessi dalla debenza al saldo;
CP_
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in € 900,00 oltre iva, C.p.a. e spese generali, con attribuzione
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 28/05/2024
IL GIUDICE dott. ssa Francesca Fucci