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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 482/2024 R.G.L.
promossa da:
( CF:, ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per notaio dott. di Roma del 22.3.2024 dall'avv. Per_1
Atanasio Maurizio Greco elettivamente domiciliati in Torino – Via dell'Arcivescovado n. 09 presso l'Avvocatura Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dalle avv.te SABRINA FAVALI e MONICA CP_1
TABACCO (ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in TORINO C.SO
MONCALIERI, 1 per procura allegata alla memoria costitutiva
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 5.3.2025
Per l'appellato: come da memoria depositata il 21.2.2025
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 24459/24 il tribunale di Torino ha accertato che CP_1
non è tenuto a restituire all gli importi percepiti a titolo di maggiorazione sociale Pt_1
ex art.. 38 legge 448/2011 per il periodo 1.7.2020/ 28.2.2022 ed ha condannato l Pt_1
a restituire le somme trattenute a recuperò del predetto indebito ed a rifondere le spese di lite.
Avverso detta sentenza propone appello l chiedendone l'integrale riforma. Pt_1
Resiste l'appellato
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
I fatti di causa sono pacifici e sono stati così sintetizzati dal tribunale :
- l'indebito generato a febbraio 2022 è relativo al periodo dal 20.7.2020 al febbraio
2022 per un importo iniziale di € 7.596,18 inerente al pagamento non spettante della maggiorazione sociale, disposto d'ufficio a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 152/2020, atteso che, alla visita di revisione dell'aprile 2019, il ricorrente era stato riconosciuto invalido solo al 75% e non al 100% (cfr. docc. 2 e 3 del ricorrente);
- a seguito di ricalcolo centrale pertanto dell'ottobre 2020, al ricorrente sono stati riconosciuti arretrati per maggiorazione pari ad € 1.204,86 per il periodo luglio 2020 – ottobre 2020 e da novembre 2020 egli ha percepito mensilmente la maggiorazione sopra indicata fino al febbraio 2022 (cfr. in merito anche la relazione amministrativa prodotta dall' ); Pt_1
- a febbraio 2022 l ha provveduto a ricostituire la prestazione, con il cambio Pt_1
fascia da invalido totale a invalido parziale, con decorrenza da maggio 2019. Dalla ricostituzione è stato elaborato quindi il debito da maggiorazione sociale non
2 spettante da luglio 2020, per un importo iniziale di € 7.596,18, da cui è stato detratto l'importo degli arretrati di € 1.204,86, di cui al ricalcolo del 2020 (mai pagati) con la conseguenza che l'indebito effettivo ammontava pertanto ad € 6.391,32; (cfr. doc. 5 del ricorrente);
- come risulta dalla relazione amministrativa , non contestata da parte Pt_1 ricorrente, il 29.5.2022 quest'ultimo era stato convocato a visita di revisione straordinaria, alla quale non si era presentato, omettendo di fornire giustificazioni per l'assenza, con conseguente revoca della prestazione con decorrenza da luglio 2022
e sospensione del pagamento con nuovo indebito per i mesi di luglio e agosto 2022 pari ad euro 604,62;
- il 13.7.2022 il ricorrente ha presentato nuova domanda di accertamento invalidità civile ed è stato ritenuto invalido parziale con stessa decorrenza;
- l ha, pertanto, liquidato una nuova prestazione con arretrati da agosto 2022 Pt_1
(mese successivo alla presentazione della domanda) pari ad € 1.211,52, utilizzati a conguaglio del debito inziale;
- come risulta dalla relazione amministrativa , per un errore della procedura Pt_1 dell'Istituto, che ricalcola ogni volta tutti i crediti conguagliati, la terza lettera è uscita riducendo di nuovo il debito di € 1.204,86 (già conguagliati in precedenza) e quindi segnalando un debito residuo di 3.974,94 euro, inferiore al reale (cfr. doc. 6 del ricorrente);
- a seguito di ATP, il ricorrente veniva però riconosciuto invalido totale, sempre con decorrenza agosto 2022, e l ha ricalcolato a gennaio 2024 la prestazione, con Pt_1
riconoscimento anche della maggiorazione dalla decorrenza agosto 2022, con arretrati di € 6.881,03 e arretrati di € 343,66 euro. Di questi ultimi due, € 3.424,94 euro sono stati utilizzati a conguaglio del debito in causa, che pertanto è diventato pari ad €1.754,86 debito residuo. Dagli arretrati di € 6.881,03 sono stati altresì trattenuti € 261,01 a conguaglio dell'altro debito di € 604,62, mentre gli arretrati di €
343,66 euro sono stati totalmente trattenuti a conguaglio sempre del debito di €
604,62 che pertanto si è estinto. Al pensionato sono stati pagati € 3195,08 di arretrati insieme alla rata di marzo 2024;
3 - il ricorrente ha sempre goduto dei requisiti reddituali per la fruizione della maggiorazione sociale, disponendo, quale unico reddito, della prestazione assistenziale riconosciuta dall' , circostanza questa affermata in ricorso, Pt_1
documentata da dichiarazione di responsabilità prodotta in giudizio ed in relazione alla quale la difesa dell' non ha fornito alcun elemento probatorio di segno Pt_1 contrario atto a dimostrare l'inesistenza del requisito suddetto.
Ciò premesso il tribunale è pervenuto all'accoglimento della domanda sulla base delle seguenti considerazioni:
- all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali non si applicano né il principio di ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/91;
- la Corte Costituzionale pur ritenendo che la Costituzione non imponga un'identica disciplina per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale ha affermato che per il secondo opera il principio di tendenziale sottrazione dell'indebito alla regolamentazione generale del codice civile evidenziando altresì che il canone dell'art. 38 cost. appresta al principio d settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio;
- il pagamento è avvenuto d'ufficio dall' sulla base di una circolare interna senza Pt_1 alcuna domanda da parte del ricorrente ed in un momento in cui l'Istituto aveva contezza che il ricorrente, a seguito di visita di revisione, era stato dichiarato invalido al 75% non avendo quindi i requisiti sanitari per la maggiorazione sociale;
- nel provvedimento di riliquidazione d'ufficio della prestazione non risulta evidenziato che il riconoscimento della maggiorazione sociale era collegato all'invalidità del
100% cosicché il ricorrente non è stato posto in grado di conoscere le ragioni del riconoscimento della maggiorazione;
- la formazione dell'indebito è ascrivibile ad un errore imputabile all e non ad un Pt_1
comportamento colposo o doloso del ricorrente.
L censura la sentenza rilevando che nella fattispecie non poteva sussistere Pt_1
alcun affidamento del ricorrente in quanto era stata stabilita la visita di revisione all'esito della quale il ricorrente odierno appellato era riconosciuto portatore di
4 un'invalidità del 75%.Rileva altresì che in tema di indebito assistenziale in difetto di specifica disciplina occorre fare riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale con applicazione dell'arte. 2033 c.c.
L'appello è infondato alla luce dell'orientamento recentemente espresso da questa corte ( RGL 213/24), consapevolmente dissenziente rispetto ai precedenti richiamati dalla difesa dell ( sent. 1256/08 e 118/21) qui richiamato anche ai sensi dell'art. Pt_1
118 disp att cpc.
“Secondo un orientamento di legittimità (seguito da questa corte territoriale nei precedenti citati), “con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili … deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. 34013/2019; nello stesso senso, Cass. 248/2023). La
S.C., in altre pronunce, premesso che in materia assistenziale non opera integralmente il principio di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ha però anche sottolineato l'importanza dell'indagine sul legittimo affidamento dell'assistito, valorizzando, nell'ambito di detta indagine, anche la violazione del procedimento ex art. 37 comma 8 L. 448/1998. È stato infatti affermato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. 29419/2018 e precedenti della S.C. ivi citati). Questo indirizzo trova solido fondamento nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale, che ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al detto
5 principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, tuttavia opera anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004, v. anche ord. n. 448/2000). In particolare, in relazione alle tempistiche previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione (allora art. 4, D.L. 323/1996, convertito in L. 425/1996), ha rilevato come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale"
"nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n.
448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; Pt_1
avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Proprio per il fatto di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.". Da ultimo, nella sentenza n. 8/2023, la
Corte Costituzionale – nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla
CEDU, nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non
6 pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita – ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che riconosce, quanto alla revoca delle prestazioni assistenziali, “la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Cass. 13223/2020)” per cui, in questi casi, l'affidamento “più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e
n. 431 del 1993)”.
Nel caso in esame, è pacifico che, dopo l'esito negativo della visita di revisione del
16.4.2019, l non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 37, comma Pt_1
8, L. 448/1998 (immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e revoca, entro i 90 giorni successivi, delle provvidenze economiche), ma ha continuato ad erogargli la maggiorazione sociale fino al febbraio 2022 elemento che deve essere valutato per verificare il legittimo affidamento dell'appellante, condizione tempestivamente allegata nel ricorso di primo grado.
La mancata adozione da parte dell' dei provvedimenti di sospensione e revoca Pt_1 previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, unitamente alla liquidazione d'ufficio della maggiorazione sociale in un momento in cui l già Pt_1 conosceva l'insussistenza del requisito sanitario ed al protrarsi ininterrotto della maggiorazione integrano una condotta dell'Istituto idonea a ingenerare nell'appellato una condizione di affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate (che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' ), suscettibile di assumere rilievo Pt_1 nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali.
7 Considerate dette circostanze, l'erogazione della maggiorazione sociale non può essere addebitata a dolo dell'appellante ne è ravvisabile da parte sua alcuna violazione dei doveri di correttezza su di lei gravanti: doveri che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo (v., in tal senso, Cass. 4668/2021; v. anche Corte Appello Genova 105/2024).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello ;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
1.923,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 5 marzo 2025
La presidente
Clotilde Fierro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 482/2024 R.G.L.
promossa da:
( CF:, ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per notaio dott. di Roma del 22.3.2024 dall'avv. Per_1
Atanasio Maurizio Greco elettivamente domiciliati in Torino – Via dell'Arcivescovado n. 09 presso l'Avvocatura Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dalle avv.te SABRINA FAVALI e MONICA CP_1
TABACCO (ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in TORINO C.SO
MONCALIERI, 1 per procura allegata alla memoria costitutiva
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 5.3.2025
Per l'appellato: come da memoria depositata il 21.2.2025
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 24459/24 il tribunale di Torino ha accertato che CP_1
non è tenuto a restituire all gli importi percepiti a titolo di maggiorazione sociale Pt_1
ex art.. 38 legge 448/2011 per il periodo 1.7.2020/ 28.2.2022 ed ha condannato l Pt_1
a restituire le somme trattenute a recuperò del predetto indebito ed a rifondere le spese di lite.
Avverso detta sentenza propone appello l chiedendone l'integrale riforma. Pt_1
Resiste l'appellato
All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
I fatti di causa sono pacifici e sono stati così sintetizzati dal tribunale :
- l'indebito generato a febbraio 2022 è relativo al periodo dal 20.7.2020 al febbraio
2022 per un importo iniziale di € 7.596,18 inerente al pagamento non spettante della maggiorazione sociale, disposto d'ufficio a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 152/2020, atteso che, alla visita di revisione dell'aprile 2019, il ricorrente era stato riconosciuto invalido solo al 75% e non al 100% (cfr. docc. 2 e 3 del ricorrente);
- a seguito di ricalcolo centrale pertanto dell'ottobre 2020, al ricorrente sono stati riconosciuti arretrati per maggiorazione pari ad € 1.204,86 per il periodo luglio 2020 – ottobre 2020 e da novembre 2020 egli ha percepito mensilmente la maggiorazione sopra indicata fino al febbraio 2022 (cfr. in merito anche la relazione amministrativa prodotta dall' ); Pt_1
- a febbraio 2022 l ha provveduto a ricostituire la prestazione, con il cambio Pt_1
fascia da invalido totale a invalido parziale, con decorrenza da maggio 2019. Dalla ricostituzione è stato elaborato quindi il debito da maggiorazione sociale non
2 spettante da luglio 2020, per un importo iniziale di € 7.596,18, da cui è stato detratto l'importo degli arretrati di € 1.204,86, di cui al ricalcolo del 2020 (mai pagati) con la conseguenza che l'indebito effettivo ammontava pertanto ad € 6.391,32; (cfr. doc. 5 del ricorrente);
- come risulta dalla relazione amministrativa , non contestata da parte Pt_1 ricorrente, il 29.5.2022 quest'ultimo era stato convocato a visita di revisione straordinaria, alla quale non si era presentato, omettendo di fornire giustificazioni per l'assenza, con conseguente revoca della prestazione con decorrenza da luglio 2022
e sospensione del pagamento con nuovo indebito per i mesi di luglio e agosto 2022 pari ad euro 604,62;
- il 13.7.2022 il ricorrente ha presentato nuova domanda di accertamento invalidità civile ed è stato ritenuto invalido parziale con stessa decorrenza;
- l ha, pertanto, liquidato una nuova prestazione con arretrati da agosto 2022 Pt_1
(mese successivo alla presentazione della domanda) pari ad € 1.211,52, utilizzati a conguaglio del debito inziale;
- come risulta dalla relazione amministrativa , per un errore della procedura Pt_1 dell'Istituto, che ricalcola ogni volta tutti i crediti conguagliati, la terza lettera è uscita riducendo di nuovo il debito di € 1.204,86 (già conguagliati in precedenza) e quindi segnalando un debito residuo di 3.974,94 euro, inferiore al reale (cfr. doc. 6 del ricorrente);
- a seguito di ATP, il ricorrente veniva però riconosciuto invalido totale, sempre con decorrenza agosto 2022, e l ha ricalcolato a gennaio 2024 la prestazione, con Pt_1
riconoscimento anche della maggiorazione dalla decorrenza agosto 2022, con arretrati di € 6.881,03 e arretrati di € 343,66 euro. Di questi ultimi due, € 3.424,94 euro sono stati utilizzati a conguaglio del debito in causa, che pertanto è diventato pari ad €1.754,86 debito residuo. Dagli arretrati di € 6.881,03 sono stati altresì trattenuti € 261,01 a conguaglio dell'altro debito di € 604,62, mentre gli arretrati di €
343,66 euro sono stati totalmente trattenuti a conguaglio sempre del debito di €
604,62 che pertanto si è estinto. Al pensionato sono stati pagati € 3195,08 di arretrati insieme alla rata di marzo 2024;
3 - il ricorrente ha sempre goduto dei requisiti reddituali per la fruizione della maggiorazione sociale, disponendo, quale unico reddito, della prestazione assistenziale riconosciuta dall' , circostanza questa affermata in ricorso, Pt_1
documentata da dichiarazione di responsabilità prodotta in giudizio ed in relazione alla quale la difesa dell' non ha fornito alcun elemento probatorio di segno Pt_1 contrario atto a dimostrare l'inesistenza del requisito suddetto.
Ciò premesso il tribunale è pervenuto all'accoglimento della domanda sulla base delle seguenti considerazioni:
- all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali non si applicano né il principio di ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/91;
- la Corte Costituzionale pur ritenendo che la Costituzione non imponga un'identica disciplina per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale ha affermato che per il secondo opera il principio di tendenziale sottrazione dell'indebito alla regolamentazione generale del codice civile evidenziando altresì che il canone dell'art. 38 cost. appresta al principio d settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio;
- il pagamento è avvenuto d'ufficio dall' sulla base di una circolare interna senza Pt_1 alcuna domanda da parte del ricorrente ed in un momento in cui l'Istituto aveva contezza che il ricorrente, a seguito di visita di revisione, era stato dichiarato invalido al 75% non avendo quindi i requisiti sanitari per la maggiorazione sociale;
- nel provvedimento di riliquidazione d'ufficio della prestazione non risulta evidenziato che il riconoscimento della maggiorazione sociale era collegato all'invalidità del
100% cosicché il ricorrente non è stato posto in grado di conoscere le ragioni del riconoscimento della maggiorazione;
- la formazione dell'indebito è ascrivibile ad un errore imputabile all e non ad un Pt_1
comportamento colposo o doloso del ricorrente.
L censura la sentenza rilevando che nella fattispecie non poteva sussistere Pt_1
alcun affidamento del ricorrente in quanto era stata stabilita la visita di revisione all'esito della quale il ricorrente odierno appellato era riconosciuto portatore di
4 un'invalidità del 75%.Rileva altresì che in tema di indebito assistenziale in difetto di specifica disciplina occorre fare riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale con applicazione dell'arte. 2033 c.c.
L'appello è infondato alla luce dell'orientamento recentemente espresso da questa corte ( RGL 213/24), consapevolmente dissenziente rispetto ai precedenti richiamati dalla difesa dell ( sent. 1256/08 e 118/21) qui richiamato anche ai sensi dell'art. Pt_1
118 disp att cpc.
“Secondo un orientamento di legittimità (seguito da questa corte territoriale nei precedenti citati), “con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili … deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. 34013/2019; nello stesso senso, Cass. 248/2023). La
S.C., in altre pronunce, premesso che in materia assistenziale non opera integralmente il principio di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ha però anche sottolineato l'importanza dell'indagine sul legittimo affidamento dell'assistito, valorizzando, nell'ambito di detta indagine, anche la violazione del procedimento ex art. 37 comma 8 L. 448/1998. È stato infatti affermato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. 29419/2018 e precedenti della S.C. ivi citati). Questo indirizzo trova solido fondamento nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale, che ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al detto
5 principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, tuttavia opera anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004, v. anche ord. n. 448/2000). In particolare, in relazione alle tempistiche previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione (allora art. 4, D.L. 323/1996, convertito in L. 425/1996), ha rilevato come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale"
"nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n.
448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; Pt_1
avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Proprio per il fatto di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.". Da ultimo, nella sentenza n. 8/2023, la
Corte Costituzionale – nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla
CEDU, nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non
6 pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita – ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che riconosce, quanto alla revoca delle prestazioni assistenziali, “la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Cass. 13223/2020)” per cui, in questi casi, l'affidamento “più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e
n. 431 del 1993)”.
Nel caso in esame, è pacifico che, dopo l'esito negativo della visita di revisione del
16.4.2019, l non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 37, comma Pt_1
8, L. 448/1998 (immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e revoca, entro i 90 giorni successivi, delle provvidenze economiche), ma ha continuato ad erogargli la maggiorazione sociale fino al febbraio 2022 elemento che deve essere valutato per verificare il legittimo affidamento dell'appellante, condizione tempestivamente allegata nel ricorso di primo grado.
La mancata adozione da parte dell' dei provvedimenti di sospensione e revoca Pt_1 previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, unitamente alla liquidazione d'ufficio della maggiorazione sociale in un momento in cui l già Pt_1 conosceva l'insussistenza del requisito sanitario ed al protrarsi ininterrotto della maggiorazione integrano una condotta dell'Istituto idonea a ingenerare nell'appellato una condizione di affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate (che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' ), suscettibile di assumere rilievo Pt_1 nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali.
7 Considerate dette circostanze, l'erogazione della maggiorazione sociale non può essere addebitata a dolo dell'appellante ne è ravvisabile da parte sua alcuna violazione dei doveri di correttezza su di lei gravanti: doveri che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo (v., in tal senso, Cass. 4668/2021; v. anche Corte Appello Genova 105/2024).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello ;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
1.923,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 5 marzo 2025
La presidente
Clotilde Fierro
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