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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2020 1084
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai SIg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1084/2020 R.G.
Promossa da
, ( ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicolò Giglio
RICORRENTE
Contro
n. a Caltagirone il 03.01.1992 e res. in Palagonia v. Controparte_1
Torino n. 19, difesa dall'Avv. Vincenza Pirracchio;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni per l'udienza del 25.9.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note tempestivamente depositate.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 11.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 29.9.2020, ritualmente notificato, il SI. adiva Parte_1
questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione, con addebito, dalla moglie SI.ra con la quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
data 23.2.2011 e dalla cui unione sono nati due figli: (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]). Persona_2
Il ricorrente esponeva che la fine del matrimonio era stata causata dal comportamento sempre più disinteressato della moglie, che aveva determinato già nel 2019 una prima crisi e un progressivo allentamento dei rapporti, poi definitivamente compromessi dalla scoperta, da parte del , che la moglie aveva ricominciato a intrattenere una Pt_1
relazione extraconiugale con un soggetto pluripregiudicato, tal , poi Persona_3
difatti divenuto suo attuale compagno e convivente e con il quale già nel 2019 aveva iniziato una relazione.
Alla fine, proprio la SI.ra , in data 14.9.2020, comunicava al marito la CP_1
propria decisione di andare via di casa, per andare a vivere con il SI. , Per_3
lasciando così improvvisamente anche i due figli minori ed in particolare il figlio più piccolo , affetto da una patologia rara a (sindrome di Arnold-Chiari) che Per_2
necessita di specifiche cure ed attenzioni, tutte demandate unicamente al padre.
2 Per tali ragioni e vista la condotta tenuta dalla moglie, il SI. domandava che Pt_1
la separazione fosse dichiarata addebitabile alla moglie, che venisse disposto l'affido esclusivo dei minori allo stesso ricorrente con regolamentazione delle visite della madre in modalità protetta.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale, pur aderendo alla domanda di CP_1
separazione, contestava tutte le accuse avanzate dal , evidenziando che la crisi Pt_1
matrimoniale aveva origini pregresse, dovute a una progressiva incompatibilità caratteriale e alle frequenti condotte aggressive tenute dallo stesso nei suoi Pt_1
confronti, sino poi a giungere ad impedirle di fare rientro a casa (sostituendo la serratura) nella giornata del 14.9.2020 e di vederle i due bambini, con cui la convenuta non riusciva più ad avere contatti e che la avevano quindi indotta a richiedere l'intervento dei Servizi Sociali di Palagonia, oltre a presentare denuncia -querela nei confronti del marito.
Non smentiva la circostanza di aver ormai una relazione stabile con il SI. Per_3
con il quale era andata a convivere e tuttavia rimarcava l'ingiustificato allontanamento dei due figli, di cui pertanto chiedeva l'affido in via esclusiva ovvero, in subordine,
l'affido condiviso con collocamento presso di sé.
In sede di udienza presidenziale del 8.4.2021, tuttavia, la stessa convenuta domandava che i minori fossero collocati presso il padre, domandando tuttavia che le venisse garantito un ampio diritto di visita.
Con ordinanza del 18.5.2021, il Presidente assumeva quindi i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, collocandoli presso il padre e disponendo che le visite della madre avvenissero inizialmente in modalità protetta, alla presenza dei Servizi Sociali e poneva a carico della madre un contributo per il mantenimento di entrambi i figli dell'importo complessivo di euro 200,00.
Proseguita la causa, veniva svolta ampia ed articolata istruttoria, sia a mezzo di disposta
CTU sulla capacità genitoriale di entrambe le parti, sia a mezzo di acquisizione delle 3 relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali incaricati di seguire il nucleo familiare e, in particolare, l'andamento dei rapporti tra la madre e i figli minori.
Venivano anche incardinati distinti procedimenti in corso di causa, volti ad ottenere la modifica dei provvedimenti presidenziali. In particolare, in parziale accoglimento della domanda della e visto l'andamento positivo delle visite tra la madre e il CP_1
figlio più piccolo , venivano revocati gli incontri in modalità protetta, Per_2
introducendo il diritto di visita della madre con modalità più libere e veniva al contempo dato incarico al Servizio Sociale e al Servizio di N.P.I. di prendere in carico il minore , che ancora manifestava un maggiore disagio e più difficoltà nella Per_1
relazione con la madre, affinchè lo aiutasse nella rielaborazione del proprio vissuto familiare e nella ricostruzione di una relazione serena anche con la figura materna.
Esaurita l'istruttoria, dopo alcune udienze di comparizione personale volte a verificare la possibilità di una soluzione consensuale del giudizio, la causa veniva alfine rinviata per le conclusioni per l'udienza del 25.9.2024 e in pari data trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In data 14.1.2025, già scaduti i termini per il deposito delle memorie finali, il difensore della convenuta, presentava una istanza al Collegio, evidenziando che ormai da alcune settimane il minore , a causa di continue incomprensioni con il padre, aveva Per_1
deciso di andare a vivere con la madre. Il SI. , a questa notizia, si sarebbe Pt_1
rifiutato sia di consegnare alla i vestiti e i libri di scuola del figlio e inoltre CP_1
impediva alla madre di vedere l'altro minore , così come ai due fratelli di vedersi Per_2
tra loro.
Per tale ragione il difensore della convenuta domandava che il Tribunale modificasse il regime di collocamento dei minori, anche previa audizione degli stessi.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
4 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sulla domanda di addebito avanzata dal ricorrente
A parere del Tribunale la domanda di addebito della separazione, avanzata dal ricorrente, non può essere accolta per le seguenti motivazioni.
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che "La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi" (Cass. n. 25843/2013), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n. 14840/2006), sicchè diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.,
"lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale" (Cass. n. 18074/2014).
Corre dunque l'obbligo di rammentare il preciso onere della prova che, invece, grava sulla parte che assume la verificazione delle condotte inosservanti ai fini dell'addebito, di allegare le circostanze specifiche che ne comprovino non solo la sussistenza ma
5 anche il legame causale tra il verificarsi di tali condotte e la sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale.
Ed allora, nel caso di specie, proprio il tenore delle reciproche accuse e il conflitto che emerge dalla stessa lettura degli opposti atti di causa, lungi dal consentire l'individuazione del coniuge a cui la separazione sia addebitabile, a ben vedere, mostrano come le origini della crisi coniugale, che ha condotto le parti ad esperire domanda di separazione giudiziale, siano in realtà risalenti e che le responsabilità per la disgregazione del rapporto siano, con ogni probabilità, reciproche.
Lo stesso SI. , d'altra parte, pur affermando che la causa della rottura del Pt_1
matrimonio era da individuarsi nella relazione extraconiugale da parte della moglie, sin dal ricorso aveva affermato che la crisi matrimoniale era già in atto almeno dal 2019
e che sulla progressiva disaffezione aveva inciso anche la malattia del figlio più piccolo, , circostanza menzionata anche dalla . Per_2 CP_1
Anche nel corso della disposta CTU e, in particolare, dall'esito dei colloqui tra il
Consulente e le parti, così come riportate nell'elaborato depositato agli atti, emerge un quadro relazionale marcato da una crescente e reciproca disaffezione, iniziata per la verità già quando la era incinta del figlio più piccolo , cui era CP_1 Per_2
seguito un periodo in cui la convenuta aveva sofferto di forme di ansia e attacchi di panico, situazione ovviamente esacerbata dalla scoperta della sindrome del bambino.
In sostanza, dunque, se è pur vero che di per sé la relazione tra la SI.ra CP_1
e il SI. non è mai stata oggetto di contestazione, ritiene il Collegio che tale Per_3
evento, più che assurgere a causa scatenante della rottura della armonia coniugale, appare al più essere stata un fattore concomitante, che può avere accelerato una disgregazione affettiva e relazionale già da tempo in essere tra i coniugi e alla quale hanno probabilmente contribuito diversi fattori, senza che questi possano ascriversi esclusivamente all'uno piuttosto che all'altra.
Per queste ragioni si ritiene di dover rigettare la domanda di addebito avanzata dal ricorrente. 6 §
Sui provvedimenti relativi ai figli minori
Per quanto attiene alla regolamentazione del regime di affidamento dei minori, nonché del loro collocamento e mantenimento, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto rappresentato dal difensore della convenuta con l'istanza del 14.1.2025 e vista la particolare delicatezza della materia trattata, sia necessario rimettere la causa in istruttoria, anche al fine di sentire il minore . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi;
2. RIGETTA la domanda di addebito avanzata dal ricorrente;
3. DISPONE la rimessione della causa in istruttoria, con separata ordinanza, per le restanti determinazioni relative ai figli minori.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 20.1.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
7
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati composto dai SIg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 1084 dell'anno 2020 vertente
TRA
Parte_1
contro
Controparte_1
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
Letti gli atti;
vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e rigettata la domanda di addebito del ricorrente;
ritenuto necessario rimettere la causa in istruttoria, al fine anche di sentire il minore
, rispetto a quanto riportato dal difensore della convenuta con istanza del Per_1
14.1.2025, nonché disponendo la comparizione personale delle parti, per la decisione sulle restanti questioni;
8
P.Q.M
.
Rimette la causa sul ruolo del G.I., dott.ssa Giulia Ferratini
Fissa l'udienza del
3.3.2025 ore 12.30 innanzi al Giudice istruttore, dott.ssa Giulia Ferratini per la audizione del minore , disponendo altresì la Persona_4 comparizione delle parti.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Giulia Ferratini
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai SIg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1084/2020 R.G.
Promossa da
, ( ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicolò Giglio
RICORRENTE
Contro
n. a Caltagirone il 03.01.1992 e res. in Palagonia v. Controparte_1
Torino n. 19, difesa dall'Avv. Vincenza Pirracchio;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni per l'udienza del 25.9.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note tempestivamente depositate.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 11.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 29.9.2020, ritualmente notificato, il SI. adiva Parte_1
questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione, con addebito, dalla moglie SI.ra con la quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
data 23.2.2011 e dalla cui unione sono nati due figli: (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]). Persona_2
Il ricorrente esponeva che la fine del matrimonio era stata causata dal comportamento sempre più disinteressato della moglie, che aveva determinato già nel 2019 una prima crisi e un progressivo allentamento dei rapporti, poi definitivamente compromessi dalla scoperta, da parte del , che la moglie aveva ricominciato a intrattenere una Pt_1
relazione extraconiugale con un soggetto pluripregiudicato, tal , poi Persona_3
difatti divenuto suo attuale compagno e convivente e con il quale già nel 2019 aveva iniziato una relazione.
Alla fine, proprio la SI.ra , in data 14.9.2020, comunicava al marito la CP_1
propria decisione di andare via di casa, per andare a vivere con il SI. , Per_3
lasciando così improvvisamente anche i due figli minori ed in particolare il figlio più piccolo , affetto da una patologia rara a (sindrome di Arnold-Chiari) che Per_2
necessita di specifiche cure ed attenzioni, tutte demandate unicamente al padre.
2 Per tali ragioni e vista la condotta tenuta dalla moglie, il SI. domandava che Pt_1
la separazione fosse dichiarata addebitabile alla moglie, che venisse disposto l'affido esclusivo dei minori allo stesso ricorrente con regolamentazione delle visite della madre in modalità protetta.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale, pur aderendo alla domanda di CP_1
separazione, contestava tutte le accuse avanzate dal , evidenziando che la crisi Pt_1
matrimoniale aveva origini pregresse, dovute a una progressiva incompatibilità caratteriale e alle frequenti condotte aggressive tenute dallo stesso nei suoi Pt_1
confronti, sino poi a giungere ad impedirle di fare rientro a casa (sostituendo la serratura) nella giornata del 14.9.2020 e di vederle i due bambini, con cui la convenuta non riusciva più ad avere contatti e che la avevano quindi indotta a richiedere l'intervento dei Servizi Sociali di Palagonia, oltre a presentare denuncia -querela nei confronti del marito.
Non smentiva la circostanza di aver ormai una relazione stabile con il SI. Per_3
con il quale era andata a convivere e tuttavia rimarcava l'ingiustificato allontanamento dei due figli, di cui pertanto chiedeva l'affido in via esclusiva ovvero, in subordine,
l'affido condiviso con collocamento presso di sé.
In sede di udienza presidenziale del 8.4.2021, tuttavia, la stessa convenuta domandava che i minori fossero collocati presso il padre, domandando tuttavia che le venisse garantito un ampio diritto di visita.
Con ordinanza del 18.5.2021, il Presidente assumeva quindi i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, collocandoli presso il padre e disponendo che le visite della madre avvenissero inizialmente in modalità protetta, alla presenza dei Servizi Sociali e poneva a carico della madre un contributo per il mantenimento di entrambi i figli dell'importo complessivo di euro 200,00.
Proseguita la causa, veniva svolta ampia ed articolata istruttoria, sia a mezzo di disposta
CTU sulla capacità genitoriale di entrambe le parti, sia a mezzo di acquisizione delle 3 relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali incaricati di seguire il nucleo familiare e, in particolare, l'andamento dei rapporti tra la madre e i figli minori.
Venivano anche incardinati distinti procedimenti in corso di causa, volti ad ottenere la modifica dei provvedimenti presidenziali. In particolare, in parziale accoglimento della domanda della e visto l'andamento positivo delle visite tra la madre e il CP_1
figlio più piccolo , venivano revocati gli incontri in modalità protetta, Per_2
introducendo il diritto di visita della madre con modalità più libere e veniva al contempo dato incarico al Servizio Sociale e al Servizio di N.P.I. di prendere in carico il minore , che ancora manifestava un maggiore disagio e più difficoltà nella Per_1
relazione con la madre, affinchè lo aiutasse nella rielaborazione del proprio vissuto familiare e nella ricostruzione di una relazione serena anche con la figura materna.
Esaurita l'istruttoria, dopo alcune udienze di comparizione personale volte a verificare la possibilità di una soluzione consensuale del giudizio, la causa veniva alfine rinviata per le conclusioni per l'udienza del 25.9.2024 e in pari data trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In data 14.1.2025, già scaduti i termini per il deposito delle memorie finali, il difensore della convenuta, presentava una istanza al Collegio, evidenziando che ormai da alcune settimane il minore , a causa di continue incomprensioni con il padre, aveva Per_1
deciso di andare a vivere con la madre. Il SI. , a questa notizia, si sarebbe Pt_1
rifiutato sia di consegnare alla i vestiti e i libri di scuola del figlio e inoltre CP_1
impediva alla madre di vedere l'altro minore , così come ai due fratelli di vedersi Per_2
tra loro.
Per tale ragione il difensore della convenuta domandava che il Tribunale modificasse il regime di collocamento dei minori, anche previa audizione degli stessi.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
4 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sulla domanda di addebito avanzata dal ricorrente
A parere del Tribunale la domanda di addebito della separazione, avanzata dal ricorrente, non può essere accolta per le seguenti motivazioni.
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che "La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi" (Cass. n. 25843/2013), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n. 14840/2006), sicchè diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.,
"lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale" (Cass. n. 18074/2014).
Corre dunque l'obbligo di rammentare il preciso onere della prova che, invece, grava sulla parte che assume la verificazione delle condotte inosservanti ai fini dell'addebito, di allegare le circostanze specifiche che ne comprovino non solo la sussistenza ma
5 anche il legame causale tra il verificarsi di tali condotte e la sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale.
Ed allora, nel caso di specie, proprio il tenore delle reciproche accuse e il conflitto che emerge dalla stessa lettura degli opposti atti di causa, lungi dal consentire l'individuazione del coniuge a cui la separazione sia addebitabile, a ben vedere, mostrano come le origini della crisi coniugale, che ha condotto le parti ad esperire domanda di separazione giudiziale, siano in realtà risalenti e che le responsabilità per la disgregazione del rapporto siano, con ogni probabilità, reciproche.
Lo stesso SI. , d'altra parte, pur affermando che la causa della rottura del Pt_1
matrimonio era da individuarsi nella relazione extraconiugale da parte della moglie, sin dal ricorso aveva affermato che la crisi matrimoniale era già in atto almeno dal 2019
e che sulla progressiva disaffezione aveva inciso anche la malattia del figlio più piccolo, , circostanza menzionata anche dalla . Per_2 CP_1
Anche nel corso della disposta CTU e, in particolare, dall'esito dei colloqui tra il
Consulente e le parti, così come riportate nell'elaborato depositato agli atti, emerge un quadro relazionale marcato da una crescente e reciproca disaffezione, iniziata per la verità già quando la era incinta del figlio più piccolo , cui era CP_1 Per_2
seguito un periodo in cui la convenuta aveva sofferto di forme di ansia e attacchi di panico, situazione ovviamente esacerbata dalla scoperta della sindrome del bambino.
In sostanza, dunque, se è pur vero che di per sé la relazione tra la SI.ra CP_1
e il SI. non è mai stata oggetto di contestazione, ritiene il Collegio che tale Per_3
evento, più che assurgere a causa scatenante della rottura della armonia coniugale, appare al più essere stata un fattore concomitante, che può avere accelerato una disgregazione affettiva e relazionale già da tempo in essere tra i coniugi e alla quale hanno probabilmente contribuito diversi fattori, senza che questi possano ascriversi esclusivamente all'uno piuttosto che all'altra.
Per queste ragioni si ritiene di dover rigettare la domanda di addebito avanzata dal ricorrente. 6 §
Sui provvedimenti relativi ai figli minori
Per quanto attiene alla regolamentazione del regime di affidamento dei minori, nonché del loro collocamento e mantenimento, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto rappresentato dal difensore della convenuta con l'istanza del 14.1.2025 e vista la particolare delicatezza della materia trattata, sia necessario rimettere la causa in istruttoria, anche al fine di sentire il minore . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi;
2. RIGETTA la domanda di addebito avanzata dal ricorrente;
3. DISPONE la rimessione della causa in istruttoria, con separata ordinanza, per le restanti determinazioni relative ai figli minori.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 20.1.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati composto dai SIg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 1084 dell'anno 2020 vertente
TRA
Parte_1
contro
Controparte_1
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
Letti gli atti;
vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e rigettata la domanda di addebito del ricorrente;
ritenuto necessario rimettere la causa in istruttoria, al fine anche di sentire il minore
, rispetto a quanto riportato dal difensore della convenuta con istanza del Per_1
14.1.2025, nonché disponendo la comparizione personale delle parti, per la decisione sulle restanti questioni;
8
P.Q.M
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Rimette la causa sul ruolo del G.I., dott.ssa Giulia Ferratini
Fissa l'udienza del
3.3.2025 ore 12.30 innanzi al Giudice istruttore, dott.ssa Giulia Ferratini per la audizione del minore , disponendo altresì la Persona_4 comparizione delle parti.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Giulia Ferratini
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