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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 126-2023 R.G.L., promossa da:
, nato in [...] il [...], residente a [...]
del Castello n. 12, cod. fisc. rappresentato e difeso inizialmente, C.F._1
giusta procura in foglio separato da intendersi in calce al ricorso depositato il 28.02.2023,
dagli Avv.ti Marco Walter Bellomo (C.F. e Roberto Apuzzo (C.F. C.F._2
) entrambi del Foro di Bolzano, proc. e dom. in 39100 Bolzano C.F._3
(BZ), Corso Italia 13/M; e rappresentato e difeso successivamente giusta memoria di nomina di nuovi difensori depositata il 21.09.2023 dagli avv.ti Jacopo Trevisan (C.F.
) e Mattia Donà (C.F. ), entrambi del Foro C.F._4 C.F._5
pagina 1 di 38 di Venezia, proc. e dom. in Venezia, Santa Croce 358/C, giusta procura alle liti con contestuale elezione di domicilio allegata alla memoria di nomina di nuovi difensori depositata il 21.09.2023.
ricorrente
contro
C.F./P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Bolzano, Via Negrelli n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1
(d'ora innanzi “ o la ”);
[...] CP_1 CP_2
C.F./P.IVA ), con sede legale Controparte_3 P.IVA_2
in Bolzano, Via Negrelli n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1
(d'ora innanzi )
[...] CP_3
nonché
(C.F. ), nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._6
residente in [...], sia in proprio, sia in qualità di legale rappresentante delle società di cui sopra, soggetti tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata al fascicolo telematico, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gian Maria
Tavella (C.F. ), del Foro di Genova – PEC C.F._7
fax 010.810007, presso il cui studio in Genova, Via Email_1
Felice Romani n. 8A/1, le società e la persona fisica sono anche elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento;
dall'Avv. Mario Cantello (C.F. , C.F._8
pagina 2 di 38 del Foro di Genova – PEC fax 011.7411085, con Email_2
studio in Genova, Via Cesare Battisti 1/3; dall'Avv. Tommaso Catacchio (C.F.
), del Foro di Bari – PEC fax C.F._9 Email_3
02.780223, con studio in Milano, Via Corridoni 11.
convenuti
e
(c.f. e p. iva ) con sede legale Controparte_4 P.IVA_3
in Bruxelles (Belgio) Place Du Champ De Mars, n. 5, in riferimento al rischio assunto con il Certificato n. 1320955, in persona della Rappresentante Generale per l'Italia, CP_4
dott.ssa domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli del Foro di OV (C.F.
) come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione, C.F._10
sottoscritta dalla dott.ssa con domicilio eletto presso il proprio studio Controparte_5
in OV, Galleria Alcide De Gasperi n. 4
chiamata in causa
In punto: ricorso ex art. 414 c.p.c.
causa assegnata a sentenza all'udienza del 27.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Previamente ingiungere agli odierni ricorrenti di pagare una provvisionale di € 146.000,00
o di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia e nel merito accertare pagina 3 di 38 e dichiarare la piena responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio accorso al lavoratore e per l'effetto condannare i resistenti in solido fra loro a risarcire integralmente i danni patiti dal lavoratore per come meglio specificati e quantificati in parte motiva e cioè
in complessivi € 2.570.308,03 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione dal dovuto all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari
per parte convenuta:
voglia l'On.le Tribunale adito:
IN VIA PRELIMINARE
per i motivi illustrati in ricorso, disporre la chiamata dell'assicurazione
[...]
nella sua articolazione italiana “Il Rappresentante Controparte_4
Generale per l'Italia di , anche noto come di Londra, con sede in Corso CP_4 CP_4
Garibaldi n. 86 – 20121 Milano (MI), C.F. , P.IVA pec P.IVA_4 P.IVA_5
, provvedendo a tutti gli adempimenti di rito occorrenti, Email_4
nonché
per i motivi illustrati in ricorso, respingere l'istanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c. avanzata da parte ricorrente, in quanto v'è contestazione sia sull'an che sul quantum.
IN VIA PRINCIPALE
pagina 4 di 38 rigettando ogni contraria istanza e previa ogni opportuna declaratoria, respingere il ricorso e le domande tutte proposte dal Sig. nei confronti di tutte le parti Parte_1
resistenti costituite.
IN VIA SUBORDINATA
conto tenuto di tutte le argomentazioni svolte in narrativa, quantificare l'ammontare complessivo del danno nella misura di euro 23.049,04 per danno non patrimoniale ed euro euro 156.800,00 (somma lorda da rendere al netto) per danno patrimoniale, somme tutte già
coperte dall' . Controparte_6
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
conto tenuto di tutte le argomentazioni svolte in narrativa, quantificare l'ammontare del danno nella misura complessiva già riconosciuta dall' , nulla essendo dovuto a titolo CP_7
di danno differenziale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
per parte chiamata in causa:
Premesso quanto esposto, rappresentata e difesa come in Controparte_4
atti, chiede che l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 5 di 38 disporre la riunione della presente causa con il processo promosso da e rubricato al CP_7
n. 402/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Bolzano (dott.ssa Eliana Marchesini)
che vede la prossima udienza il 10 ottobre 2023;
NEL MERITO:
respingersi ogni domanda svolta da chiunque nei confronti dei convenuti CP_1
e in quanto infondata in Controparte_3 Controparte_1
fatto e in diritto, mandando la stessa assolta da ogni richiesta risarcitoria e,
conseguentemente, mandarsi assolta da ogni avversa CP_4 Controparte_4
domanda;
accertarsi l'inoperatività della polizza contratta da con Controparte_1
o comunque la carenza d'obbligazione dell'assicuratore in Controparte_4
relazione al caso in esame e, di conseguenza, respingersi ogni domanda proposta dai convenuti e CP_1 Controparte_3 Controparte_1
nei confronti della terza chiamata mandando quest'ultima Controparte_4
assolta da ogni avversa pretesa in relazione al contratto n. RSHBM1601831; (rinunciata all'udienza del 26.03.2025)
rigettarsi, comunque, ogni domanda rivolta nei confronti della terza chiamata
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto e mandarsi Controparte_4
conseguentemente assolta la terza chiamata da ogni pretesa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
pagina 6 di 38 nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dei convenuti CP_1 Controparte_3
e in relazione ai fatti dedotti in atto di
[...] Controparte_1
citazione e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata, accertarsi e ripartirsi le quote di responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nel processo, mantenendo comunque l'obbligazione dei convenuti CP_1 Controparte_8
in via strettamente proporzionale al grado accertato di Controparte_1
responsabilità nella causazione dell'evento, accertando altresì il reale danno subito da parte attrice e da parte intervenuta con ricorso a criteri di diritto e prova assolutamente rigorosi;
sempre nel caso, limitarsi l'obbligazione della terza chiamata Controparte_4
entro gli stretti confini (inclusi, operatività a secondo rischio, massimale complessivo: €
[...]
5.000.000,00, franchigia di € 1.000,00), con esclusione di qualsiasi obbligazione derivante in via di solidarietà in capo agli altri soggetti coinvolti;
con espressa riserva di ogni azione di regresso/rivalsa verso soggetti coobbligati e/o terzi responsabili per le somme che gli fossero tenuti a pagare;
Parte_2
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22.02.2023 il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, nonché i soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 CP_1 [...]
ed esponeva al Tribunale di essere cittadino moldavo, regolarmente Controparte_3
pagina 7 di 38 entrato in Italia nel marzo del 2019, di essere stato assunto in data 22.03.2019 dalla
[...]
(di seguito semplicemente , con un contratto a tempo Controparte_1 CP_1
determinato, avente durata dal 25.03.2019 al 30.09.2019, con qualifica di operaio di 6° livello, addetto alla produzione. Il ricorrente proseguiva poi allegando che all'epoca dell'assunzione non parlava tedesco e comprendeva poco l'italiano e pertanto imparava ad utilizzare le macchine di produzione della semplicemente guardando gli altri operai CP_1
che gli venivano affiancati;
che nessuno provvedeva invece a dargli una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza;
che in data 07.06.2019, mentre puliva una sfogliatrice, come gli era stato detto di fare, vi rimaneva incastrato con l'avambraccio sinistro, subendo l'amputazione traumatica dello stesso: in particolare, il all'atto Pt_1
di pulire la sfogliatrice alla fine del turno lavorativo, saliva sulla macchina, toglieva un tubo di collegamento e si accorgeva che, sulle pareti della vasca vi erano ancora dei resti di pasta e decideva di spingerli verso il basso, quando l'aspo in rotazione afferrava il braccio trascinandolo all'interno della macchina, provocando le lesioni sopra specificate. Tanto
premesso chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, deducendo altresì che il sig. quale titolare e legale rappresentante della era stato CP_1 CP_1
rinviato a giudizio con decreto di citazione dd 11.03.2021 per i seguenti reati: a)
contravvenzione p. e p. dall'art. 71, comma 4, lettera a), numero 1), in relazione all'art. 87,
comma 2, lett. c), D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81; b) contravvenzione p. e p. dall'art. 37,
comma 1, in relazione all'art. 55, comma 5, lett. c) D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, c) delitto p.
e p. dall'art. 590, commi 2 e 3, CP. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti, chiedendo la chiamata in causa dell'Assicurazione, precisando che il processo penale era ancora in corso, eccependo pagina 8 di 38 l'assenza di ricostruzione in fatto della dinamica del sinistro da parte ricorrente, imprudentemente demandata agli atti d'indagine penale e contestando altresì i calcoli effettuati per giungere al risarcimento del danno differenziale richiesto. Tanto premesso i convenuti chiarivano che l'infortunio si era verificato sulla linea produttiva denominata
“Linea Koch”, dedicata alla realizzazione della pasta all'uovo Koch;
descrivevano la struttura di tale linea di produzione e il procedimento produttivo;
precisavano che i macchinari “interessati” dall'infortunio erano la macchina impastatrice e la macchina sfogliatrice;
che la prima era collocata in posizione sopraelevata rispetto alla seconda, alla quale era collegata nel 2019 da un tubo metallico, che permetteva alla pasta semilavorata di giungervi per caduta naturale. Proseguivano poi spiegando che gli operai della società
alla fine del processo produttivo quotidiano, coincidente con la fine del turno serale, erano tenuti a svolgere una sommaria pulizia dei macchinari e a lasciarli in posizione e modalità
utile per consentire la pulizia approfondita, che veniva compiuta invece successivamente da altro personale esterno (addetto nello specifico alla detersione mediante prodotti chimici specifici e idro-pulitrici industriali). Detta pulizia sommaria consisteva nella rimozione dei residui più grossolani di pasta e di farina dai macchinari mediante l'utilizzo di apposite pistole ad aria compressa presenti nei pressi di ciascuna macchina, previo arresto del funzionamento della macchina. In particolare, ciò poteva avvenire tramite la rotazione di una chiave posta nel quadro di comando collocato nella parte frontale della macchina, che la poneva in modalità “esclusione sicurezze” o tramite pressione di uno dei due pulsanti di arresto (c.d. fungo rosso) ovvero infine tramite apertura dello sportelletto dotato di finecorsa. La società contestava che fosse necessario togliere la tensione alla macchina con disattivazione dell'interruttore di corrente.
pagina 9 di 38 Per quanto concerne la formazione parte convenuta precisava che avveniva a cicli, il primo nel mese di febbraio/marzo, il secondo nel mese di luglio, un terzo poco prima delle vacanze natalizie e che dopo i corsi veniva altresì svolta la prevista verifica di efficacia degli insegnamenti impartiti. Nel caso del ricorrente, atteso che era stato assunto poco dopo che si era concluso il primo ciclo di formazione, era stata prevista la sua partecipazione al ciclo di formazione di luglio. La società aveva comunque previsto da subito un CP_1
periodo di affiancamento dei dipendenti neoassunti ai dipendenti più esperti e con maggiore anzianità, avendo cura di affiancare al dipendente neofita un operaio più anziano che parlasse la medesima lingua (nel caso del ricorrente l'affiancamento era stato operato dal cognato . La mancata partecipazione a corsi di formazione non aveva alcuna Per_1
rilevanza causale rispetto al sinistro, avendo il ricorrente appreso le modalità con cui eseguire la pulizia sommaria dai colleghi che lo avevano affiancato.
In merito al sinistro occorso il 7 giugno 2019, parte convenuta precisava l'infortunio era occorso in quanto il lavoratore era intervenuto ad effettuare la pulizia con procedimento scorretto, mediante il foro in cui era inserito il tubo di collegamento, da lui precedentemente rimosso, anziché aprire lo sportelletto dotato di fine corsa. Eccepiva
quindi che tale comportamento doveva ritenersi del tutto anomalo, contrario alle direttive impartite dal datore di lavoro e contrario ad ogni logica.
La società contestava infine che fosse prassi tollerata dalla convenuta quella di consentire ai lavoratori di arrampicarsi sulla sfogliatrice e contestava che le problematiche sui sistemi di sicurezza attestate dall'ispettore del lavoro il 13 giugno 2019, 6 giorni dopo il sinistro, sussistessero il giorno del sinistro, dovendosi ascrivere i difetti di funzionamento accertati dall'ispettore alle operazioni di salvataggio in emergenza condotte dai sanitari e da personale del Corpo dei Vigili del Fuoco di Bolzano, rilevando comunque che lo stesso pagina 10 di 38 ispettore, nella relazione del 30 luglio 2019, a pag. 6 – in conclusione del rapporto inviato all'Autorità Giudiziaria – aveva precisato che i predetti malfunzionamenti non avevano avuto alcuna rilevanza causale nella determinazione del sinistro.
La società precisava altresì che nonostante il all'epoca del sinistro avesse un Pt_1
contratto a termine in scadenza il 30 settembre 2019, dopo successive proroghe, era stato assunto a tempo indeterminato senza soluzione di continuità con decorrenza dal 25 marzo
2020, che al termine della malattia, era rientrato in servizio il 10 settembre 2021,
effettuando la prescritta visita di idoneità e la società aveva ricollocato il ricorrente in mansioni di imballaggio e spostamento dei carichi tramite transpallet elettrico,
garantendogli una retribuzione netta di circa 1.400,00 euro mensili, corrispondente al medesimo stipendio percepito prima del sinistro (circa 1.650,00 euro lordi mensili, con tredicesima e quattordicesima).
Tanto precisato, parte convenuta eccepiva che la condotta posta in essere dal dipendente era anomala, dissennata e non prevedibile con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alla società per l'evento verificatosi e contestava in ogni caso la quantificazione del danno operata da parte ricorrente.
Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso chiedendo la chiamata in causa di in manleva e/o garanzia. Controparte_4
All'udienza del 30.05.2023 il Giudice autorizzava la chiamata in causa dell'Assicurazione e fissava nuova udienza ex art. 420 c.p.c. per il 13.07.2023.
All'udienza così fissata il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta ed esperiva il tentativo di conciliazione. Parte convenuta aderiva alla proposta formulata dal Giudice,
mentre parte ricorrente chiedeva termine per valutarla. Il Giudice rinviava quindi il processo al 10.10.2023.
pagina 11 di 38 Si costituiva tardivamente in giudizio il 3.10.2023 l'Assicurazione contestando in primis la sussistenza di qualsivoglia profilo di colpa dell'assicurato, aderendo a tutto quanto descritto dall'assicurato; evidenziando altresì come nella fattispecie dovesse ravvisarsi quantomeno un concorso di colpa della vittima;
contestando la quantificazione del danno operata da parte ricorrente;
infine la società contestava l'operatività della polizza in quanto in forza dell'art. 9 lettera A l'assicurazione non copriva i danni derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni di legge in vigore, tale dovendosi ritenere il ricorrente a causa della mancata formazione/addestramento per il corretto utilizzo del macchinario. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 10.10.2023 il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia dell'Assicurazione, prendeva atto della mancata adesione di parte ricorrente alla proposta conciliativa;
l'Assicurazione non riteneva di esprimersi in merito, e quindi il Giudice rinviava il processo alla data del 12.12.2023 per procedere alla riunione del presente procedimento con quello pendente sub RG 402/2023 instaurato nelle more da per CP_7
regresso contro il datore di lavoro.
All'udienza del 12.12.2023 il Giudice procedeva alla riunione dei procedimenti e rinviava il processo al 21.12.2023 per consentire alle parti del procedimento 402/2023 di esprimersi in ordine alla proposta conciliativa formulata nel procedimento de quo.
All'udienza del 21.12.2023 il giudice dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione anche nel procedimento riunito ex RG 402/2023 e si riservava in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata fuori udienza in pari data fissava per l'assunzione delle prove orali la data del 23.02.2024.
pagina 12 di 38 All'udienza così fissata venivano escussi i testimoni: (ispettore del lavoro), Testimone_1
( ), ( ), (operaio Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Tes_3 Testimone_5
dal 2004), (operaio dal 2013/2014 al 2020 e cognato del CP_1 Testimone_6 CP_1
ricorrente), (operaio dal 2001), (addetto alla Tes_7 CP_1 Testimone_8
manutenzione dipendente Koch9, (responsabile qualità dipendente da Tes_9 CP_1
gennaio 2016), (responsabile produzione – figlio del legale Tes_10 CP_1
rappresentante . All'esito il Giudice si riservava. CP_1
Con ordinanza dd.26.02.2024 il Giudice disponeva ctu medico legale, fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza del 12.03.2024. Conferito l'incarico al dott.
[...]
il Giudice rinviava il procedimento al 19.09.2024, l'udienza veniva poi differita Per_2
(stante la proroga dei termini per il deposito della perizia concessa al CTU) al 17.10.2024 e per le medesime ragioni al 13.12.2024. Il ctu depositava entro il termine previsto il proprio elaborato. All'udienza del 13.12.2024 il Giudice disponeva la richiesta di chiarimenti al ctu, assegnando termine per il relativo deposito fino al 20.01.2025 e rinviava per la prosecuzione del giudizio al 23.01.2025. All'udienza così fissata, preso atto della pendenza di trattative tra le parti dell'originario giudizio 402/2023, il Giudice rinviava il processo al
24.02.2025; l'udienza veniva poi differita al 28.02.2025 per problemi con il collegamento da remoto. All'udienza così fissata le parti dell'originario giudizio 402/2023 davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per la formalizzazione e il Giudice, nulla opponendo parte ricorrente, rinviava all'uopo al 26.03.2025. Le parti del giudizio originariamente pendente sub 402/2023 addivenivano ad una conciliazione giudiziale e il
Giudice dichiarava estinto il procedimento de quo. dichiarava di rinunciare CP_4
all'eccezione di inoperatività della polizza e dichiarava di impegnarsi a CP_1
contribuire in misura pari al 15% dell'eventuale ammontare del danno riconosciuto dal pagina 13 di 38 Tribunale in sentenza, entro un massimale di euro 65.000,00.-. Su concorde istanza delle parti, il Giudice fissava per discussione l'udienza del 27.06.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 29.05.2025.
Le parti depositavano note conclusionali
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Merito
Il ricorso è parzialmente fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c.e onere della prova
Sulla portata del precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio fra lavoratore e datore di lavoro il panorama giurisprudenziale non appare univoco.
Lo scrivente aderisce all'orientamento, secondo cui per quanto l'art.2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva – in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento – tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute l'onere di provare esclusivamente l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi.
Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero pagina 14 di 38 che la patologia lamentata dal dipendente non sia ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi. In
questo senso Cass. 18.02.2000 n.1886, Cass. 3 aprile 1999 n.3234; Cass.21.12.1998 n.12763.
Sempre in conformità a consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, lo scrivente ritiene poi che l'eventuale colpa del lavoratore infortunato non sia idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore a meno che il rischio sia generato da un'attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa e che esorbiti del tutto dai limiti di essa (cfr in tal senso tra le tante Cass.28.07.2004 n.14270,
Cass.17.04.2004 n.7328).
Costituisce invero principio consolidato l'affermazione secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute ovvero dell'assoluta imprevedibilità. A riguardo si è soliti discorrere di rischio elettivo, ossia di quel rischio, diverso da quello inerente l'attività svolta, ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il prestatore di lavoro si sia venuto a trovare per propria scelta volontaria ed arbitraria (cfr., ex plurimis, Cass. 4782/1997, 5024/2002, 8365/2004,
12445/2006, 20221/2010).
Ricostruzione dei fatti - valutazione delle prove
Dai documenti agli atti e dall'istruttoria orale espletata risulta che l'infortunio per cui è causa è da ascrivere in parte a colpa del datore di lavoro e in parte a colpa del lavoratore.
pagina 15 di 38 E' emerso che:
- il 7 giugno 2019, il lavoratore ha operato la pulizia sommaria della macchina Pt_1
sfogliatrice, mentre la stessa era ancora in movimento, non usando la pistola ad aria compressa, mettendo le mani dentro il buco lasciato vuoto dal tubo rimosso mentre gli aspi erano in rotazione;
- Il ricorrente nel periodo marzo – giugno 2019 (dall'assunzione al sinistro) non aveva ancora partecipato al corso in materia di sicurezza (programmato per luglio), ma era stato addestrato ed affiancato da dipendente della convenuta, cognato del Persona_3
ricorrente, che parlava la lingua del lavoratore infortunato (cfr. Ispettore Per_4 Tes_5
, e che gli aveva spiegato come eseguire la procedura di pulizia
[...] Persona_3
sommaria ( ; Persona_3
- gli operai addetti alla linea nel 2019 con riferimento alla procedura di pulizia CP_1
sommaria della macchina A/460 la svolgevano, secondo le indicazioni date dal Pt_3
datore di lavoro, senza spegnere l'interruttore generale, ma arrestando il funzionamento della macchina tramite apertura dello sportello dotato di finecorsa ( , Persona_3 Tes_7
e lo stesso ricorrente che ha riferito all'Ispettore del lavoro che “nessuno
[...]
spegneva la macchina sfogliatrice utilizzando l'interruttore generale, ma che, per
fermarla aprivano lo sportello posto sulla griglia della vasca oppure agivano
pagina 16 di 38 Tes_ sull'interruttore nel quadro di comando” cfr. relazione ispettore , con l'uso degli erogatori di aria compressa , ; Testimone_5 Tes_7
- nella Relazione dell'Ispettorato di Bolzano intervenuto dopo l'infortunio, si dà atto delle dichiarazioni rese dal ricorrente (11 giorni dopo l'infortunio) e questi ha riferito:
di aver iniziato la pulizia della prima macchina, l'impastatrice, recandosi – mediante le scalette – in posizione sopraelevata sul soppalco metallico dove questa era collocata;
di esser ridisceso per guardare all'interno della vasca di raccolta della macchina sfogliatrice e di aver ivi notato alcuni residui di pasta prontamente rimossi mediante l'apertura dello sportelletto dotato di finecorsa collocato sulla griglia;
terminata la descritta operazione, di aver rimosso il tubo che collegava la macchina impastatrice sul soppalco alla macchina sfogliatrice collocata a terra, di aver nell'occasione notato un ulteriore residuo di impasto presente nella vasca di raccolta;
di aver – infine – infilato la mano nel buco lasciato aperto dalla rimozione del tubo di collegamento, venendo così afferrato dagli aspi in rotazione della macchina, che gli risucchiavano la mano e poi il braccio.
Alla luce di quanto dichiarato dallo stesso infortunato e delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa emerge che il lavoratore è intervenuto due volte sulla macchina per rimuovere i residui presenti nella vasca di raccolta: una prima volta mediante lo sportellino presente nella griglia e dotato di fine corsa;
una seconda volta mediante il foro in cui era inserito il tubo di pagina 17 di 38 collegamento, da lui precedentemente rimosso. Il lavoratore era edotto della procedura imposta dalla per operare la pulizia: ovvero di provvedervi solamente una volta arrestato il CP_1
funzionamento della macchina mediante chiave sul quadro di comando o apertura dello sportellino presente nella griglia e dotato di fine corsa (in quanto lo aveva visto fare ai colleghi che lo avevano affiancato e glielo avevano spiegato, come dimostrato dallo stesso comportamento tenuto dal lavoratore fino al giorno del sinistro e lo stesso giorno dell'infortunio).
E' stato quindi un comportamento altamente imprudente / negligente, forse una dimenticanza,
quello posto in essere dal ricorrente nell'occasione del sinistro, ovvero di operare – tra l'altro direttamente con le mani -, senza arrestare il funzionamento della macchina tramite apertura dello sportello sulla griglia o chiave di arresto sul quadro di comando.
D'atro canto il datore di lavoro, consapevole che il lavoratore non aveva ancora frequentato i corsi in materia di sicurezza, avrebbe dovuto imporre che lo stesso fino alla partecipazione agli stessi, operasse sempre in coppia con altro dipendente, affinchè ne fosse controllato il pieno rispetto delle procedure in materia di sicurezza;
oppure – per escludere ogni possibile rischio di interferenza degli operai con gli aspi – avrebbe dovuto imporgli l'obbligo prima della pulizia della vasca superiore di togliere la tensione dell'interruttore generale;
oppure ancora avrebbe potuto prevedere un sistema di blocco degli aspi anche in caso di smontaggio del tubo di collegamento;
od infine avrebbe potuto più semplicemente vietare l'operazione di rimozione del tubo agli operai della produzione, lasciandola agli addetti alla pulizia a fondo.
pagina 18 di 38 In merito alla procedura seguita dagli operai dalla per la pulizia sommaria e CP_1
segnatamente in merito al previo arresto del funzionamento della macchina, l'ispettore ha Tes_1
indicato che a suo giudizio la pulizia avrebbe dovuto essere effettuata solo dopo che gli operai avessero tolto tensione dall'interruttore generale;
un tanto in base al manuale di istruzione. Egli
ha peraltro ammesso che per la fase relativa alla pulizia della vasca inferiore, la messa fuori tensione della macchina non sarebbe prescritta nemmeno dal manuale di istruzione e ciò in ragione del fatto che il meccanismo di rotazione dei rulli necessita della macchina in tensione, ma il rischio per l'operaio di interferire con gli aspi sarebbe in tal caso escluso dalla modalità
prevista di pressione con entrambe le mani su due diversi pulsanti contemporaneamente. Sul
punto si osserva che il manuale di istruzioni può prima facie prestarsi a diverse interpretazioni, in quanto parla genericamente di necessità che la macchina sia “fuori servizio e in condizioni di non pericolosità”, non prescrivendo specificatamente la “messa fuori tensione” della stessa a mezzo interruttore generale. Al punto 4.0. sono disciplinate le ISTRUZIONI PERLA
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, NONCHE' PER LA SOSTITUZIONE
DEI PEZZI SOGGETTI AD USURA;
al punto 4.1.0. MANUTENZIONE ORDINARIA è
previsto che il personale abilitato a tale genere di manutenzione è quello produttivo, in quanto
non necessita di particolari requisiti professionali. Prima di procedere a qualsiasi tipo di
manutenzione ordinaria, occorre sempre accertarsi che la macchina sia fuori servizio e in
condizioni di non pericolosità. Al punto 4.1.1. Operazioni di pulizia ed igiene si consiglia di
pagina 19 di 38 effettuare con l'ausilio di aria compressa, oppure meccanica con spugne e stracci. Viene poi descritta in dettaglio l'operazione di pulizia della vasca inferiore, ovvero quella che – per stessa ammissione dell'Ispettore – va effettuata con la macchina in tensione. L'arresto del funzionamento della macchina a ben vedere era possibile in vari modi: rotazione della chiave posta nel quadro di comando;
pressione sui funghi rossi;
apertura dello sportelletto dotato di fine corsa e interruttore generale. Ebbene, da nessuna parte il manuale impone di togliere tensione con l'interruttore generale;
da nessuna parte fa un distinguo tra messa fuori servizio della macchina ai fini della pulizia della vasca superiore (tramite interruttore generale) e messa fuori servizio della macchina ai fini della pulizia della vasca inferiore (tramite gli altri sistemi); né fa riferimento alla necessità prima di provvedere alla pulizia della vasca inferiore di rimettere in tensione la macchina. Tanto premesso, si ritiene che la procedura seguita dalla fosse corretta e in linea CP_1
con le istruzioni fornite dal produttore e che gli operai, attenendosi alle direttive del datore di lavoro, fossero messi in grado di operare in condizioni di non pericolosità, atteso che la messa fuori servizio della macchina era garantita da ben tre alternativi metodi: rotazione di una chiave nel quadro di comando;
due funghi rossi di arresto;
apertura dello sportelletto dotato di fine corsa.
Quanto alla possibilità di effettuare la pulizia non solo tramite getti di aria compressa, ma anche a mano, deve darsi atto che un solo testimone ha riferito che sarebbe stata tollerata dalla datrice di lavoro anche la pulizia a mano, : “aprivo la grata nella parte superiore della Per_1
; a quel punto la macchina si bloccava e io intervenivo per la pulizia sommaria con Parte_4
pagina 20 di 38 mani, spatole o pistola ad aria indifferentemente”. Peraltro, lo stesso lavoratore sentito Per_1
a pochi giorni di distanza dall'infortunio dall'ispettore aveva dichiarato “ha confermato che al
termine del turno di lavoro, è necessario pulire le macchine… quando non esce più (la pasta),
gira la chiave del quadro di comando nella posizione esclusione scurezze in questo modo tutti gli
organi al suo interno si fermano, una luce montata sopra il quadro di comando lampeggia e
suona un cicalino. A questo punto … toglie il tubo di collegamento con la pre-impastatrice…poi
scende a terra da dove apre lo sportello che contiene i cilindri e soffia con la pistola ad aria
compressa, in modo da spazzare via i residui di pasta. Questa procedura è quella che ha
imparato da un collega più anziano di servizio, ai tempi della sua assunzione, così come è stato
fatto per che, qualche volta, ha lavorato anche con lui…” ed aveva anche Parte_1
espressamente dichiarato “Non capisco per quale motivo abbia messo la mano nell'apertura
lasciata dal tubo, perché non era necessario. Talvolta può capitare di dover inserire dell'impasto
da sopra la vasca ma in questo caso lo si fa tramite uno sportello dotato di microinterruttore che
ferma subito la rotazione dell'albero”. Tanto premesso, considerato anche lo stretto rapporto di parentela che lega il testimone con il ricorrente (cognato), si ritiene più attendibile la dichiarazione rilasciata a pochi giorni dall'infortunio, rispetto a quella resa nel corso del presente giudizio, considerato altresì – come sopra evidenziato – che tutti gli altri testimoni hanno riferito che per disposizioni del datore di lavoro la pulizia sommaria andava fatta con le pistole ad aria compressa e non a mano.
pagina 21 di 38 Non si ritiene che abbiano avuto incidenza causale rispetto all'evento:
né la mancata partecipazione a corsi in materia di sicurezza, atteso che è stato dimostrato che il lavoratore era a conoscenza delle modalità con le quali operare la pulizia sommaria, per averle apprese dai colleghi che lo avevano affiancato e d'altro canto la regola di non infilare le mani all'interno di macchinari in funzione con aspi rotanti è una regola basilare, che non si ritiene necessiti di una particolare spiegazione / formazione;
né la prassi tollerata dal datore di lavoro di salire sulla macchina per smontare il tubo senza utilizzo dello sgabello, atteso che il sinistro non è avvenuto a causa di uno scivolamento o di una caduta del lavoratore.
Non ha trovato conferma in sede si istruttoria l'assunto di parte ricorrente secondo il quale al momento dell'incidente i dispositivi di sicurezza della macchina Agnelli così come Pt_5
individuati nella relazione dell'ispettorato del 30.07.2019 (doc.17 di parte ricorrente) non fossero funzionanti (l'ispettore ha dichiarato di non sapere se il giorno del sinistro vi fossero malfunzionamenti;
ha confermato che al momento del sopralluogo la macchina era stata smontata per svolgere gli interventi di soccorso). E ad ogni modo l'Ispettore ha chiarito che “le deficienze
riscontrate dall'esame della macchina alla rimessa in servizio dopo il sequestro, …non hanno
avuto efficacia causale con l'evento”.
pagina 22 di 38 Tanto premesso, lo scrivente ritiene che la causa del sinistro vada ravvisata in una errata manovra di pulizia sommaria, posta in essere dal lavoratore. La descritta ricostruzione dei fatti non esonera peraltro da responsabilità il datore di lavoro.
Ed invero, quand'anche quest'ultimo abbia provato di aver formato il lavoratore a mezzo di affiancamento a lavoratori esperti e che parlavano la lingua del ricorrente, di averlo messo in turno quasi esclusivamente con colleghi che parlavano la sua lingua, si ritiene che comunque avrebbe dovuto vigilare sulla osservanza delle direttive date, tanto più che il lavoratore era stato assunto da pochi mesi e non aveva ancora partecipato ai corsi di formazione in materia di sicurezza che si sarebbero tenuto solo a luglio. L'omessa vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza, soprattutto nel caso di specie (ove si ripete il lavoratore non aveva ancora partecipato ai corsi di formazione in materia di sicurezza) comporta che il sinistro debba essere ricondotto in parte anche a responsabilità del datore di lavoro.
Per i descritti motivi si ritiene di ripartire la colpa al 50% tra datore di lavoro e lavoratore.
L'azione risarcitoria da parte del lavoratore infortunato
Una volta che sia stata accertata la responsabilità civile del datore di lavoro, per fatto proprio
(responsabilità diretta) o dei suoi dipendenti (responsabilità indiretta), il lavoratore ha diritto ad essere risarcito secondo le norme di diritto comune.
pagina 23 di 38 Il risarcimento dovuto dal datore di lavoro va liquidato in base ai principi generali civilistici
(artt.1223,1226, 1227 e 2056 c.c.) e comprende anche eventuali danni non patrimoniali (artt.
2039 c.c. e 185 c.p.).
Voci di danno
Ogni lesione alla salute dell'individuo, provocata dall'atto illecito del terzo, può causare sia una perdita di tipo personale che una perdita di tipo patrimoniale.
La perdita di tipo personale consiste normalmente nella soppressione o nella riduzione di tutte o parte delle funzioni esistenziali del soggetto leso e viene normalmente definita come “danno biologico” o “lesione della salute”.
La perdita di tipo patrimoniale può consistere sia nelle erogazioni sostenute per elidere od attenuare gli effetti dell'evento dannoso (es. spese di cura) sia nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite.
Una lesione della salute, come può incidere in vario modo sulle molteplici attività esercitate dal danneggiato prima dell'evento dannoso, così può riverberare vari effetti sulla attività di lavoro del soggetto leso e, come le conseguenze di un evento biologico sull'esistenza del leso possono essere sia personali, sia patrimoniali, così anche le conseguenze di un evento biologico sull'attività di lavoro possono essere sia personali, sia patrimoniali.
Infatti “ogni lesione della salute (...) può riverberare effetti sull'attività lavorativa in tre modi: 1)
precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito;
2) costringendo il
soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con
conseguente riduzione del reddito;
3) costringendo il soggetto leso, per svolgere le medesime
pagina 24 di 38 attività cui attendeva prima del sinistro, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subire una
maggiore usura. I primi due casi costituiscono altrettante ipotesi di danno patrimoniale;
nella
terza ipotesi, invece, la limitata validità del danneggiato non contrae il suo reddito lavorativo,
ma sottopone la sua validità residua ad una maggiore usura (è questo il c.d. danno da cenestesi
lavorativa). Si tratta dunque di un'ipotesi di lesione della salute (danno biologico) la quale non
può dare origine ad un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una soltanto delle
molteplici componenti di quella valutazione complessa che è la valutazione del danno alla
salute” (Trib. Roma 21.01.1997; Trib Roma 11.07.1995 n.10077).
In presenza di un'accertata ripercussione della lesione sulla cenestesi lavorativa, il giudice dovrà
tenerne conto nella liquidazione del danno alla salute, opportunamente adattando al caso concreto il valore del punto d'invalidità (nel caso di adozione del criterio a punto), ovvero personalizzando convenientemente l'ammontare del risarcimento.
Tanto premesso, richiamate le S.U. 11.11.2008, questo giudice ritiene che le voci di danno autonomamente risarcibili siano quelle del solo danno non patrimoniale e patrimoniale:
A) Danno non patrimoniale: inteso come a1) Danno alla salute (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona considerata in sé
in quanto incidente sul valore uomo unitariamente considerato ), nel quale vanno ricompresi:
- il danno da invalidità temporanea assoluta;
- il danno da invalidità temporanea parziale;
- il danno da invalidità permanente;
- danno da cenestesi lavorativa;
- danno alla vita di relazione;
pagina 25 di 38 - danno estetico;
- danno alla sfera sessuale;
- danno esistenziale.
a2) Danno morale: inteso come sofferenze psichiche e morali inferte con l'atto illecito, che provocano un turbamento transitorio della psiche, “sofferenza soggettiva”.
B) Danno patrimoniale (inteso come diminuzione del patrimonio leso dall'altrui condotta,
direttamente nella sua consistenza anche per effetto delle spese sostenute dal danneggiato per la ricostruzione o la riparazione delle cose su cui ha avuto incidenza la causa dannosa, ovvero indirettamente con la perdita o riduzione del reddito o anche con il venir meno di un'attesa di guadagno), nel quale vanno ricompresi:
b1) danno emergente :
spese mediche sostenute e da sostenere b2) lucro cessante:
temporanea perdita del reddito: incapacità-inabilità temporanea assoluta;
temporanea riduzione del reddito: incapacità-inabilità temporanea parziale;
definitiva perdita del reddito: incapacità-inabilità permanente assoluta;
definitiva riduzione del reddito: incapacità-inabilità permanente parziale;
perdita di una favorevole possibilità di incremento patrimoniale (c.d. perte de chance).
Quantificazione del danno - conclusioni del ctu
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale assunta, che qui integralmente si richiama, da ritenersi altrettanto completa e approfondita oltre che del tutto aderente alla pagina 26 di 38 documentazione clinica in atti e immune da vizi logici e di motivazione, i danni non patrimoniali subiti da parte attrice vengono come di seguito quantificati.
, a causa dell'evento occorsogli, riportava: Parte_1
- amputazione avambraccio sinistro
- disturbo dell'adattamento con umore depresso.
Il CTU ha determinato la durata della malattia post-traumatica in complessivi 59 giorni (dal
7.6.2019 al 4.8.2019), di cui:
- 29 giorni per invalidità temporanea assoluta al 100%;
- 30 giorni per invalidità temporanea parziale al 75%;
I postumi permanenti riconducibili all'evento lesivo per cui è causa vengono valutati dal CTU in misura pari al 62%, in considerazione dell'amputazione dell'avambraccio sinistro con ripercussioni di carattere psichico con disturbo dell'adattamento con umore depresso, persistente:
“in considerazione dei bareme utilizzati nella valutazione correlata alla perdita anatomica di un
arto superiore in rapporto alla possibilità di applicazione di una protesi efficace con la
considerazione che a livello di amputazione e della tipologia del moncone vi sia la possibilità di
posizionamento di protesi articolabili al gomito e quindi di qualche recupero, seppur parziale,
delle funzioni dell'arto si presuppone che tale danno sia del 55%, tenuto conto che si tratta dell'arto non dominante. A seguito delle azioni peritali con la consulenza della dott.ssa
[...]
si è valutato un disturbo dell'adattamento con umore depresso, persistente, valutabile Per_5
secondo i bareme in un danno biologico pari al 14-15%. Tale valore andrà declinato attraverso
una valutazione dell'idoneità psico-lesiva dell'evento traumatizzante, formulata in base ai criteri
di rilevanza descritti dalla SIMLA – Società italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
pagina 27 di 38 nelle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico
del 2016. La vicenda occorsa al sig. si caratterizza, all'interno della scala di Pt_1
rilevanza degli eventi psico-traumatici, come un life event di portata psico lesiva di grado severo
con un coefficiente di taratura pari a 0,6. Pertanto, il danno di natura psichica derivante
dall'evento lesivo per cui è causa è valutabile in un danno biologico pari all'8/9%. Globalmente, quindi, il danno biologico ascrivibile all'evento lesivo potrà essere valutato con un globale del
62%”).
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano, che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le
Tabelle di Milano, indicate dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056
c.c., considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto quale lesione della sua integrità psicofisica negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito;
sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate di danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Non si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere un danno morale in misura superiore rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024, che appare congrua a ristorare il patimento d'animo e la sofferenza interiore subita dal ricorrente in conseguenza del sinistro.
pagina 28 di 38 Non si ritiene di riconoscere la sussistenza di una componente di danno da sofferenza soggettiva interiore ulteriore (rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024), alla luce dei principi di diritto enucleati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25164/2020 che di seguito si elencano.
1. Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò
meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
2. L'impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare. Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Il danno morale può essere dimostrato attraverso massime di esperienza e, comunque, pare ragionevole l'aumento previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano che poggiano su una proporzionalità diretta con la gravità della lesione.
3. In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale,
il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante.
Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno pagina 29 di 38 morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
4. in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno,
procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella.
E infatti, nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio ha già riconosciuto anche un considerevole danno di natura psichica, che si ritiene comprensivo del danno morale “ulteriore”.
Tale circostanza (ovvero il riconoscimento di un disturbo psichico di grado severo) impone, in capo a chi chieda il risarcimento del danno morale (ossia una sofferenza soggettiva ulteriore rispetto alla sua degenerazione patologica già oggetto di valutazione sotto il profilo del danno biologico), un onere probatorio più rigoroso e concreto rispetto alla mera argomentazione dimostrativa basata su presunzione ricavata da massima d'esperienza, quale, appunto, la corrispondenza della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva sulla base di una loro proporzionalità diretta.
Concludendo sul punto non si ritiene che siano stati offerti parametri idonei ad attestare, in via presuntiva, la sussistenza di danno per sofferenza soggettiva interiore, diverso e autonomo pagina 30 di 38 rispetto all'accertato danno biologico già comprensivo di patologia psichica espressione di degenerazione della sofferenza soggettiva interiore.
Per quanto riguarda poi l'invocata personalizzazione del danno, si osserva come nel caso di specie non risultino presenti particolari condizioni personali che giustifichino uno scostamento dal criterio tabellare dovendo dette condizioni, per usare il linguaggio del legislatore, avere inciso
“in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt. 138 e 139 Cod.
Ass.) in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe. Nulla ha allegato e offerto di provare sul punto parte ricorrente.
Di seguito la quantificazione del danno non patrimoniale riconoscibile.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l'importo di €. 11.014,27 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (pari a 0,860).
Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di €. 143,75.
Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Il danno non patrimoniale riconoscibile ammonta quindi a:
pagina 31 di 38 1. € 2.084,38 per invalidità temporanea totale per gg. 29 (dal 7.6.2019 al 4.7.2019);
2. € 1.617,19 per invalidità temporanea parziale al 75% per 30 gg. (dal 5.7.2019 al 4.8.2019);
3. € 341.442,50 per invalidità permanente residua del 62 % dal 5.8.2019
In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l'importo complessivo di €. 345.144,07.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità
permanente decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea;
la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea totale.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni non patrimoniali subiti dal ricorrente, all'epoca dell'evento di 28 anni e 1 mesi di età (colonna relativa a 29 anni di età), applicate le Tabelle di
Milano 2024 e operate le necessarie devalutazioni e le successive rivalutazioni, con calcolo degli pagina 32 di 38 interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono così quantificare già nella misura del 50%:
A) Danno liquidato al 07-06-2019 (c.d. " "): € 298.549,95 Email_5
B1) Interessi maturati al 27-06-2025: € 35.865,50
B2) Rivalutazione maturata al 27-06-2025: € 51.673,08
Totale A + B: € 386.088,53.-.
L'importo è già stato abbattuto del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa.
Da tale somma andrà detratto quanto corrisposto / corrispondendo da parte di a titolo di CP_7
indennizzo biologico, ovvero euro 27.107,38 per ratei corrisposti alla data del 16.06.2025 ed euro
241.328,28 per rendita capitalizzata alla data del 16.06.2025.
Al ricorrente viene quindi riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale l'importo di euro
117.652,87.
***
Sotto il profilo patrimoniale, parte ricorrente lamenta un danno da riduzione della capacità
lavorativa specifica e un danno da spese future programmate.
Sotto il primo profilo è pacifico che il ricorrente, assunto all'epoca dell'infortunio con contratto di lavoro a tempo determinato, è stato successivamente assunto dal datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. L'azienda lo ha ricollocato in mansioni confacenti al suo stato di salute e il ricorrente non ha subito danni retributivi, percependo il medesimo stipendio (circa
1.650 euro lordi mensili, con tredicesima e quattordicesima). Può peraltro presumersi che – per via della menomazione – egli avrà difficoltà ad accedere a qualifiche superiori e quindi potrà
essere riconosciuto a titolo di danno da incapacità lavorativa specifica l'importo di euro pagina 33 di 38 156.800,00 lordi (da abbattere del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa e quindi euro
78.400,00.-), corrispondente al danno derivante dalla perdita di chance di progressione dall'attuale 6 livello al 3 livello (operaio specializzato). Il ricorrente è invero ad oggi inquadrato nel 6 livello ccnl alimentari-industria (doc.13 / 14 convenuta) e percepisce una retribuzione complessiva di euro 1.650,00 lordi;
se fosse inquadrato al 3 livello percepirebbe una retribuzione complessiva di euro 1.970,00 con una differenza lorda mensile di euro 320,00.-. Considerato che al momento del deposito del ricorso il ricorrente aveva 32 anni e che l'età pensionabile è prevista a 67 anni, residuavano 35 anni di lavoro e quindi il danno può equitativamente essere determinato in euro 156.800,00.- (320,00 x 14 mesi x 35 anni).
Per quanto concerne il danno da spese future programmate, il ricorrente chiede il risarcimento del danno “protesico”, sul presupposto che egli andrà ad acquistare la protesi mioelettrica denominata ”, pacificamente uno dei ritrovati tecnologici più avanzati Persona_6
e progrediti ad oggi esistenti sul mercato. Il CTU ha chiarito che “attualmente il ricorrente presenta una protesi provvisoria fornita dall'ente assicuratore ( ) e dall'esame obiettivo non CP_7
si rilevano alterazioni trofico-funzionali-neurologiche del moncone”; “solo per via teorica si può
effettuare una prudente valutazione delle opportunità di futura protesizzazione definitiva”; “è innegabile che la protesi proposta all'attore dalla società OB sia tra le migliori soluzioni attualmente sul mercato”, “durante le operazioni peritali non è emersa alcuna prova che le protesi proposte dall'ente assicuratore fossero inadeguate o insufficienti e non vi è stata prova che CP_7
il device di OB costituisca un prodotto indispensabile per mantenere il proprio profilo di vita quotidiana, di lavoro e di capacità relazionale”; con l'utilizzo della protesi AN di
LO l'”emendabilità massima è del 30% del danno biologico del 55% e pertanto pagina 34 di 38 residuerebbe un danno biologico pari al 37% … qualora fosse adottata la protesi proposta dalla
Sanitop, l'emendabilità potrebbe essere al massimo del 25% e pertanto il Periziando residuerebbe un danno biologico pari al 43%”; “in merito ai costi… il costo totale della protesi OB è di euro 1.619.821,87 dedotto il rimborso da parte del SSN di euro 270.903,91, risulta pari ad euro
1.348.917,96.-.”, nel fascicolo di parte si evidenzia la richiesta di prestazioni sanitarie CP_7
all'azienda Sanitop Srl per la protesi definitiva. La società Sanitop emetteva preventivo 457/20 del 15.12.2020 per un totale di euro 24.647,32”.
Ebbene, considerato che il ricorrente non ha offerto prova che la protesi AN di LO
costituisca prodotto indispensabile per mantenere il proprio profilo di vita quotidiana, di lavoro e di capacità relazionale (tenuto altresì conto che si tratta dell'arto non dominante); considerato che l'”emendabilità” qualora fosse adottata la protesi fornita dall' sarebbe comunque di non CP_7
molto inferiore rispetto a quella stimata dal ctu per l'eventualità che venisse adottata la protesi
AN di LO (25% contro 30%, con incidenza sul danno biologico globale di riduzione nel primo caso da 55% a 48% e nel secondo caso da 55% a 43%); considerato altresì che non è
stata fornita prova che la protesi AN di LO potrebbe essere adottata senza problemi nel caso del ricorrente;
si ritiene di riconoscere quali spese mediche future programmate solamente quelle riferite alla protesi proposta dalla Sanitop, ovvero euro 246.472,20.- (importo calcolato dal CTU tenendo presente che la fornitura andrà presumibilmente prestata ogni 5 anni per 10 volte).
Anche tale importo andrà abbattuto del 50% in considerazione del concorso di colpa del lavoratore, e pertanto l'importo complessivo che verrà riconosciuto a tale titolo ammonta ad euro
123.236,10.-.
pagina 35 di 38 Ricapitolando, gli importi riconoscibili a titolo di danno patrimoniale, abbattuti in ragione del
50% del concorso di colpa ammontano rispettivamente:
a titolo di danno da perdita di chance di progressione di carriera a € 78.400,00.-.
a titolo di spesa futura € 123.236,10.-,
e quindi complessivamente euro 201.636,10.-.
Anche con riferimento al danno patrimoniale andrà detratto quanto corrisposto / corrispondendo da parte di a titolo di indennizzo, ovvero euro 34.953,67 per ratei al 16.6.2025 ed euro CP_7
302.803,43 per rendita capitalizzata alla data del 16.6.2025.- per un totale di euro 337.757,10.-
(senza tenere conto delle ulteriori somme corrisposte sempre a titolo di danno patrimoniale dall' ovvero euro 55.883,64 per indennità temporanea;
euro 30,38 per diarie del CP_7
31.07.2020; euro 79,00 per rimborso spese di viaggio 31.07.2020; euro 1.181,66 spese protesi
23.04.2020; euro 6.171,81spese protesi 4.12.2020; euro 24.647,32 spese protesi 5.11.2021; euro
1.809,60 adattamento veicoli del 20.01.2021, visite accertamento postumi 31.08.2021 euro 30,99
e 1.9.2021 euro 30,99).
Ne consegue che non residua danno differenziale a tale titolo, percependo il lavoratore dall' a titolo di indennizzo del danno patrimoniale una somma superiore a quella CP_7
liquidabile a titolo di risarcimento del danno patrimoniale civilmente accertato.
Ad abundantiam si aggiunge che nel conteggio operato si è ritenuto che il lavoratore dovrà far fronte a spese per protesi pari ad euro 123.236,10.-; ancorchè il ctu non abbia chiarito se tali spese (trattandosi della protesi proposta da ) siano spese che effettivamente dovrà CP_7
sostenere il ricorrente, o invece a carico del Servizio Sanitario / dell' . Ove si versasse in CP_7
pagina 36 di 38 questa seconda ipotesi il danno patrimoniale subito dal lavoratore si ridurrebbe al solo importo di euro 78.400,00.-.
.-.-.-.
Le spese (liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento – ovvero quello del decisum) seguono la regola della soccombenza.
Le spese di ctu vengono poste a carico definitivo ed in solido dei convenuti e dell'Assicurazione.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 126/2023 promossa da con Parte_1
ricorso depositato il 28.02.2023 contro , Controparte_1 Controparte_3
e con la chiamata in causa di
[...] CP_1 Controparte_4
così provvede:
ogni diversa domanda ed eccezione reietta,
accerta e dichiara che l'infortunio occorso al sig. in data 7.6.2019 è da imputare per un Parte_1
50% a colpa del ricorrente e per un 50% a colpa del datore di lavoro condanna
, Controparte_1 Controparte_3 CP_8 [...]
in solido al pagamento a favore del ricorrente a titolo di Controparte_4
pagina 37 di 38 risarcimento danni non patrimoniali dell'importo di euro 117.652,87.- oltre interessi dalla data odierna al saldo,
condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_4 Controparte_1
dal pagamento degli importi determinati in sentenza a favore di parte ricorrente per la
[...]
parte eccedente il 15% dell'ammontare accertato,
condanna i convenuti e il terzo chiamato alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente che liquida in euro 13.395,00.- per compenso, oltre euro 843,00 per CU, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
pone definitivamente ed in solido a carico di , Controparte_1 [...]
e le spese di ctu. Controparte_8 Controparte_4
Così deciso, 27.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 38 di 38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 126-2023 R.G.L., promossa da:
, nato in [...] il [...], residente a [...]
del Castello n. 12, cod. fisc. rappresentato e difeso inizialmente, C.F._1
giusta procura in foglio separato da intendersi in calce al ricorso depositato il 28.02.2023,
dagli Avv.ti Marco Walter Bellomo (C.F. e Roberto Apuzzo (C.F. C.F._2
) entrambi del Foro di Bolzano, proc. e dom. in 39100 Bolzano C.F._3
(BZ), Corso Italia 13/M; e rappresentato e difeso successivamente giusta memoria di nomina di nuovi difensori depositata il 21.09.2023 dagli avv.ti Jacopo Trevisan (C.F.
) e Mattia Donà (C.F. ), entrambi del Foro C.F._4 C.F._5
pagina 1 di 38 di Venezia, proc. e dom. in Venezia, Santa Croce 358/C, giusta procura alle liti con contestuale elezione di domicilio allegata alla memoria di nomina di nuovi difensori depositata il 21.09.2023.
ricorrente
contro
C.F./P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Bolzano, Via Negrelli n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1
(d'ora innanzi “ o la ”);
[...] CP_1 CP_2
C.F./P.IVA ), con sede legale Controparte_3 P.IVA_2
in Bolzano, Via Negrelli n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1
(d'ora innanzi )
[...] CP_3
nonché
(C.F. ), nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._6
residente in [...], sia in proprio, sia in qualità di legale rappresentante delle società di cui sopra, soggetti tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata al fascicolo telematico, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gian Maria
Tavella (C.F. ), del Foro di Genova – PEC C.F._7
fax 010.810007, presso il cui studio in Genova, Via Email_1
Felice Romani n. 8A/1, le società e la persona fisica sono anche elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento;
dall'Avv. Mario Cantello (C.F. , C.F._8
pagina 2 di 38 del Foro di Genova – PEC fax 011.7411085, con Email_2
studio in Genova, Via Cesare Battisti 1/3; dall'Avv. Tommaso Catacchio (C.F.
), del Foro di Bari – PEC fax C.F._9 Email_3
02.780223, con studio in Milano, Via Corridoni 11.
convenuti
e
(c.f. e p. iva ) con sede legale Controparte_4 P.IVA_3
in Bruxelles (Belgio) Place Du Champ De Mars, n. 5, in riferimento al rischio assunto con il Certificato n. 1320955, in persona della Rappresentante Generale per l'Italia, CP_4
dott.ssa domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli del Foro di OV (C.F.
) come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione, C.F._10
sottoscritta dalla dott.ssa con domicilio eletto presso il proprio studio Controparte_5
in OV, Galleria Alcide De Gasperi n. 4
chiamata in causa
In punto: ricorso ex art. 414 c.p.c.
causa assegnata a sentenza all'udienza del 27.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Previamente ingiungere agli odierni ricorrenti di pagare una provvisionale di € 146.000,00
o di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia e nel merito accertare pagina 3 di 38 e dichiarare la piena responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio accorso al lavoratore e per l'effetto condannare i resistenti in solido fra loro a risarcire integralmente i danni patiti dal lavoratore per come meglio specificati e quantificati in parte motiva e cioè
in complessivi € 2.570.308,03 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione dal dovuto all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari
per parte convenuta:
voglia l'On.le Tribunale adito:
IN VIA PRELIMINARE
per i motivi illustrati in ricorso, disporre la chiamata dell'assicurazione
[...]
nella sua articolazione italiana “Il Rappresentante Controparte_4
Generale per l'Italia di , anche noto come di Londra, con sede in Corso CP_4 CP_4
Garibaldi n. 86 – 20121 Milano (MI), C.F. , P.IVA pec P.IVA_4 P.IVA_5
, provvedendo a tutti gli adempimenti di rito occorrenti, Email_4
nonché
per i motivi illustrati in ricorso, respingere l'istanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c. avanzata da parte ricorrente, in quanto v'è contestazione sia sull'an che sul quantum.
IN VIA PRINCIPALE
pagina 4 di 38 rigettando ogni contraria istanza e previa ogni opportuna declaratoria, respingere il ricorso e le domande tutte proposte dal Sig. nei confronti di tutte le parti Parte_1
resistenti costituite.
IN VIA SUBORDINATA
conto tenuto di tutte le argomentazioni svolte in narrativa, quantificare l'ammontare complessivo del danno nella misura di euro 23.049,04 per danno non patrimoniale ed euro euro 156.800,00 (somma lorda da rendere al netto) per danno patrimoniale, somme tutte già
coperte dall' . Controparte_6
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
conto tenuto di tutte le argomentazioni svolte in narrativa, quantificare l'ammontare del danno nella misura complessiva già riconosciuta dall' , nulla essendo dovuto a titolo CP_7
di danno differenziale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
per parte chiamata in causa:
Premesso quanto esposto, rappresentata e difesa come in Controparte_4
atti, chiede che l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 5 di 38 disporre la riunione della presente causa con il processo promosso da e rubricato al CP_7
n. 402/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Bolzano (dott.ssa Eliana Marchesini)
che vede la prossima udienza il 10 ottobre 2023;
NEL MERITO:
respingersi ogni domanda svolta da chiunque nei confronti dei convenuti CP_1
e in quanto infondata in Controparte_3 Controparte_1
fatto e in diritto, mandando la stessa assolta da ogni richiesta risarcitoria e,
conseguentemente, mandarsi assolta da ogni avversa CP_4 Controparte_4
domanda;
accertarsi l'inoperatività della polizza contratta da con Controparte_1
o comunque la carenza d'obbligazione dell'assicuratore in Controparte_4
relazione al caso in esame e, di conseguenza, respingersi ogni domanda proposta dai convenuti e CP_1 Controparte_3 Controparte_1
nei confronti della terza chiamata mandando quest'ultima Controparte_4
assolta da ogni avversa pretesa in relazione al contratto n. RSHBM1601831; (rinunciata all'udienza del 26.03.2025)
rigettarsi, comunque, ogni domanda rivolta nei confronti della terza chiamata
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto e mandarsi Controparte_4
conseguentemente assolta la terza chiamata da ogni pretesa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
pagina 6 di 38 nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dei convenuti CP_1 Controparte_3
e in relazione ai fatti dedotti in atto di
[...] Controparte_1
citazione e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata, accertarsi e ripartirsi le quote di responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nel processo, mantenendo comunque l'obbligazione dei convenuti CP_1 Controparte_8
in via strettamente proporzionale al grado accertato di Controparte_1
responsabilità nella causazione dell'evento, accertando altresì il reale danno subito da parte attrice e da parte intervenuta con ricorso a criteri di diritto e prova assolutamente rigorosi;
sempre nel caso, limitarsi l'obbligazione della terza chiamata Controparte_4
entro gli stretti confini (inclusi, operatività a secondo rischio, massimale complessivo: €
[...]
5.000.000,00, franchigia di € 1.000,00), con esclusione di qualsiasi obbligazione derivante in via di solidarietà in capo agli altri soggetti coinvolti;
con espressa riserva di ogni azione di regresso/rivalsa verso soggetti coobbligati e/o terzi responsabili per le somme che gli fossero tenuti a pagare;
Parte_2
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22.02.2023 il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, nonché i soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 CP_1 [...]
ed esponeva al Tribunale di essere cittadino moldavo, regolarmente Controparte_3
pagina 7 di 38 entrato in Italia nel marzo del 2019, di essere stato assunto in data 22.03.2019 dalla
[...]
(di seguito semplicemente , con un contratto a tempo Controparte_1 CP_1
determinato, avente durata dal 25.03.2019 al 30.09.2019, con qualifica di operaio di 6° livello, addetto alla produzione. Il ricorrente proseguiva poi allegando che all'epoca dell'assunzione non parlava tedesco e comprendeva poco l'italiano e pertanto imparava ad utilizzare le macchine di produzione della semplicemente guardando gli altri operai CP_1
che gli venivano affiancati;
che nessuno provvedeva invece a dargli una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza;
che in data 07.06.2019, mentre puliva una sfogliatrice, come gli era stato detto di fare, vi rimaneva incastrato con l'avambraccio sinistro, subendo l'amputazione traumatica dello stesso: in particolare, il all'atto Pt_1
di pulire la sfogliatrice alla fine del turno lavorativo, saliva sulla macchina, toglieva un tubo di collegamento e si accorgeva che, sulle pareti della vasca vi erano ancora dei resti di pasta e decideva di spingerli verso il basso, quando l'aspo in rotazione afferrava il braccio trascinandolo all'interno della macchina, provocando le lesioni sopra specificate. Tanto
premesso chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, deducendo altresì che il sig. quale titolare e legale rappresentante della era stato CP_1 CP_1
rinviato a giudizio con decreto di citazione dd 11.03.2021 per i seguenti reati: a)
contravvenzione p. e p. dall'art. 71, comma 4, lettera a), numero 1), in relazione all'art. 87,
comma 2, lett. c), D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81; b) contravvenzione p. e p. dall'art. 37,
comma 1, in relazione all'art. 55, comma 5, lett. c) D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, c) delitto p.
e p. dall'art. 590, commi 2 e 3, CP. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti, chiedendo la chiamata in causa dell'Assicurazione, precisando che il processo penale era ancora in corso, eccependo pagina 8 di 38 l'assenza di ricostruzione in fatto della dinamica del sinistro da parte ricorrente, imprudentemente demandata agli atti d'indagine penale e contestando altresì i calcoli effettuati per giungere al risarcimento del danno differenziale richiesto. Tanto premesso i convenuti chiarivano che l'infortunio si era verificato sulla linea produttiva denominata
“Linea Koch”, dedicata alla realizzazione della pasta all'uovo Koch;
descrivevano la struttura di tale linea di produzione e il procedimento produttivo;
precisavano che i macchinari “interessati” dall'infortunio erano la macchina impastatrice e la macchina sfogliatrice;
che la prima era collocata in posizione sopraelevata rispetto alla seconda, alla quale era collegata nel 2019 da un tubo metallico, che permetteva alla pasta semilavorata di giungervi per caduta naturale. Proseguivano poi spiegando che gli operai della società
alla fine del processo produttivo quotidiano, coincidente con la fine del turno serale, erano tenuti a svolgere una sommaria pulizia dei macchinari e a lasciarli in posizione e modalità
utile per consentire la pulizia approfondita, che veniva compiuta invece successivamente da altro personale esterno (addetto nello specifico alla detersione mediante prodotti chimici specifici e idro-pulitrici industriali). Detta pulizia sommaria consisteva nella rimozione dei residui più grossolani di pasta e di farina dai macchinari mediante l'utilizzo di apposite pistole ad aria compressa presenti nei pressi di ciascuna macchina, previo arresto del funzionamento della macchina. In particolare, ciò poteva avvenire tramite la rotazione di una chiave posta nel quadro di comando collocato nella parte frontale della macchina, che la poneva in modalità “esclusione sicurezze” o tramite pressione di uno dei due pulsanti di arresto (c.d. fungo rosso) ovvero infine tramite apertura dello sportelletto dotato di finecorsa. La società contestava che fosse necessario togliere la tensione alla macchina con disattivazione dell'interruttore di corrente.
pagina 9 di 38 Per quanto concerne la formazione parte convenuta precisava che avveniva a cicli, il primo nel mese di febbraio/marzo, il secondo nel mese di luglio, un terzo poco prima delle vacanze natalizie e che dopo i corsi veniva altresì svolta la prevista verifica di efficacia degli insegnamenti impartiti. Nel caso del ricorrente, atteso che era stato assunto poco dopo che si era concluso il primo ciclo di formazione, era stata prevista la sua partecipazione al ciclo di formazione di luglio. La società aveva comunque previsto da subito un CP_1
periodo di affiancamento dei dipendenti neoassunti ai dipendenti più esperti e con maggiore anzianità, avendo cura di affiancare al dipendente neofita un operaio più anziano che parlasse la medesima lingua (nel caso del ricorrente l'affiancamento era stato operato dal cognato . La mancata partecipazione a corsi di formazione non aveva alcuna Per_1
rilevanza causale rispetto al sinistro, avendo il ricorrente appreso le modalità con cui eseguire la pulizia sommaria dai colleghi che lo avevano affiancato.
In merito al sinistro occorso il 7 giugno 2019, parte convenuta precisava l'infortunio era occorso in quanto il lavoratore era intervenuto ad effettuare la pulizia con procedimento scorretto, mediante il foro in cui era inserito il tubo di collegamento, da lui precedentemente rimosso, anziché aprire lo sportelletto dotato di fine corsa. Eccepiva
quindi che tale comportamento doveva ritenersi del tutto anomalo, contrario alle direttive impartite dal datore di lavoro e contrario ad ogni logica.
La società contestava infine che fosse prassi tollerata dalla convenuta quella di consentire ai lavoratori di arrampicarsi sulla sfogliatrice e contestava che le problematiche sui sistemi di sicurezza attestate dall'ispettore del lavoro il 13 giugno 2019, 6 giorni dopo il sinistro, sussistessero il giorno del sinistro, dovendosi ascrivere i difetti di funzionamento accertati dall'ispettore alle operazioni di salvataggio in emergenza condotte dai sanitari e da personale del Corpo dei Vigili del Fuoco di Bolzano, rilevando comunque che lo stesso pagina 10 di 38 ispettore, nella relazione del 30 luglio 2019, a pag. 6 – in conclusione del rapporto inviato all'Autorità Giudiziaria – aveva precisato che i predetti malfunzionamenti non avevano avuto alcuna rilevanza causale nella determinazione del sinistro.
La società precisava altresì che nonostante il all'epoca del sinistro avesse un Pt_1
contratto a termine in scadenza il 30 settembre 2019, dopo successive proroghe, era stato assunto a tempo indeterminato senza soluzione di continuità con decorrenza dal 25 marzo
2020, che al termine della malattia, era rientrato in servizio il 10 settembre 2021,
effettuando la prescritta visita di idoneità e la società aveva ricollocato il ricorrente in mansioni di imballaggio e spostamento dei carichi tramite transpallet elettrico,
garantendogli una retribuzione netta di circa 1.400,00 euro mensili, corrispondente al medesimo stipendio percepito prima del sinistro (circa 1.650,00 euro lordi mensili, con tredicesima e quattordicesima).
Tanto precisato, parte convenuta eccepiva che la condotta posta in essere dal dipendente era anomala, dissennata e non prevedibile con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alla società per l'evento verificatosi e contestava in ogni caso la quantificazione del danno operata da parte ricorrente.
Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso chiedendo la chiamata in causa di in manleva e/o garanzia. Controparte_4
All'udienza del 30.05.2023 il Giudice autorizzava la chiamata in causa dell'Assicurazione e fissava nuova udienza ex art. 420 c.p.c. per il 13.07.2023.
All'udienza così fissata il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta ed esperiva il tentativo di conciliazione. Parte convenuta aderiva alla proposta formulata dal Giudice,
mentre parte ricorrente chiedeva termine per valutarla. Il Giudice rinviava quindi il processo al 10.10.2023.
pagina 11 di 38 Si costituiva tardivamente in giudizio il 3.10.2023 l'Assicurazione contestando in primis la sussistenza di qualsivoglia profilo di colpa dell'assicurato, aderendo a tutto quanto descritto dall'assicurato; evidenziando altresì come nella fattispecie dovesse ravvisarsi quantomeno un concorso di colpa della vittima;
contestando la quantificazione del danno operata da parte ricorrente;
infine la società contestava l'operatività della polizza in quanto in forza dell'art. 9 lettera A l'assicurazione non copriva i danni derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni di legge in vigore, tale dovendosi ritenere il ricorrente a causa della mancata formazione/addestramento per il corretto utilizzo del macchinario. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 10.10.2023 il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia dell'Assicurazione, prendeva atto della mancata adesione di parte ricorrente alla proposta conciliativa;
l'Assicurazione non riteneva di esprimersi in merito, e quindi il Giudice rinviava il processo alla data del 12.12.2023 per procedere alla riunione del presente procedimento con quello pendente sub RG 402/2023 instaurato nelle more da per CP_7
regresso contro il datore di lavoro.
All'udienza del 12.12.2023 il Giudice procedeva alla riunione dei procedimenti e rinviava il processo al 21.12.2023 per consentire alle parti del procedimento 402/2023 di esprimersi in ordine alla proposta conciliativa formulata nel procedimento de quo.
All'udienza del 21.12.2023 il giudice dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione anche nel procedimento riunito ex RG 402/2023 e si riservava in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata fuori udienza in pari data fissava per l'assunzione delle prove orali la data del 23.02.2024.
pagina 12 di 38 All'udienza così fissata venivano escussi i testimoni: (ispettore del lavoro), Testimone_1
( ), ( ), (operaio Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Tes_3 Testimone_5
dal 2004), (operaio dal 2013/2014 al 2020 e cognato del CP_1 Testimone_6 CP_1
ricorrente), (operaio dal 2001), (addetto alla Tes_7 CP_1 Testimone_8
manutenzione dipendente Koch9, (responsabile qualità dipendente da Tes_9 CP_1
gennaio 2016), (responsabile produzione – figlio del legale Tes_10 CP_1
rappresentante . All'esito il Giudice si riservava. CP_1
Con ordinanza dd.26.02.2024 il Giudice disponeva ctu medico legale, fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza del 12.03.2024. Conferito l'incarico al dott.
[...]
il Giudice rinviava il procedimento al 19.09.2024, l'udienza veniva poi differita Per_2
(stante la proroga dei termini per il deposito della perizia concessa al CTU) al 17.10.2024 e per le medesime ragioni al 13.12.2024. Il ctu depositava entro il termine previsto il proprio elaborato. All'udienza del 13.12.2024 il Giudice disponeva la richiesta di chiarimenti al ctu, assegnando termine per il relativo deposito fino al 20.01.2025 e rinviava per la prosecuzione del giudizio al 23.01.2025. All'udienza così fissata, preso atto della pendenza di trattative tra le parti dell'originario giudizio 402/2023, il Giudice rinviava il processo al
24.02.2025; l'udienza veniva poi differita al 28.02.2025 per problemi con il collegamento da remoto. All'udienza così fissata le parti dell'originario giudizio 402/2023 davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per la formalizzazione e il Giudice, nulla opponendo parte ricorrente, rinviava all'uopo al 26.03.2025. Le parti del giudizio originariamente pendente sub 402/2023 addivenivano ad una conciliazione giudiziale e il
Giudice dichiarava estinto il procedimento de quo. dichiarava di rinunciare CP_4
all'eccezione di inoperatività della polizza e dichiarava di impegnarsi a CP_1
contribuire in misura pari al 15% dell'eventuale ammontare del danno riconosciuto dal pagina 13 di 38 Tribunale in sentenza, entro un massimale di euro 65.000,00.-. Su concorde istanza delle parti, il Giudice fissava per discussione l'udienza del 27.06.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 29.05.2025.
Le parti depositavano note conclusionali
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Merito
Il ricorso è parzialmente fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c.e onere della prova
Sulla portata del precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio fra lavoratore e datore di lavoro il panorama giurisprudenziale non appare univoco.
Lo scrivente aderisce all'orientamento, secondo cui per quanto l'art.2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva – in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento – tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute l'onere di provare esclusivamente l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi.
Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero pagina 14 di 38 che la patologia lamentata dal dipendente non sia ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi. In
questo senso Cass. 18.02.2000 n.1886, Cass. 3 aprile 1999 n.3234; Cass.21.12.1998 n.12763.
Sempre in conformità a consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, lo scrivente ritiene poi che l'eventuale colpa del lavoratore infortunato non sia idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore a meno che il rischio sia generato da un'attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa e che esorbiti del tutto dai limiti di essa (cfr in tal senso tra le tante Cass.28.07.2004 n.14270,
Cass.17.04.2004 n.7328).
Costituisce invero principio consolidato l'affermazione secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute ovvero dell'assoluta imprevedibilità. A riguardo si è soliti discorrere di rischio elettivo, ossia di quel rischio, diverso da quello inerente l'attività svolta, ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il prestatore di lavoro si sia venuto a trovare per propria scelta volontaria ed arbitraria (cfr., ex plurimis, Cass. 4782/1997, 5024/2002, 8365/2004,
12445/2006, 20221/2010).
Ricostruzione dei fatti - valutazione delle prove
Dai documenti agli atti e dall'istruttoria orale espletata risulta che l'infortunio per cui è causa è da ascrivere in parte a colpa del datore di lavoro e in parte a colpa del lavoratore.
pagina 15 di 38 E' emerso che:
- il 7 giugno 2019, il lavoratore ha operato la pulizia sommaria della macchina Pt_1
sfogliatrice, mentre la stessa era ancora in movimento, non usando la pistola ad aria compressa, mettendo le mani dentro il buco lasciato vuoto dal tubo rimosso mentre gli aspi erano in rotazione;
- Il ricorrente nel periodo marzo – giugno 2019 (dall'assunzione al sinistro) non aveva ancora partecipato al corso in materia di sicurezza (programmato per luglio), ma era stato addestrato ed affiancato da dipendente della convenuta, cognato del Persona_3
ricorrente, che parlava la lingua del lavoratore infortunato (cfr. Ispettore Per_4 Tes_5
, e che gli aveva spiegato come eseguire la procedura di pulizia
[...] Persona_3
sommaria ( ; Persona_3
- gli operai addetti alla linea nel 2019 con riferimento alla procedura di pulizia CP_1
sommaria della macchina A/460 la svolgevano, secondo le indicazioni date dal Pt_3
datore di lavoro, senza spegnere l'interruttore generale, ma arrestando il funzionamento della macchina tramite apertura dello sportello dotato di finecorsa ( , Persona_3 Tes_7
e lo stesso ricorrente che ha riferito all'Ispettore del lavoro che “nessuno
[...]
spegneva la macchina sfogliatrice utilizzando l'interruttore generale, ma che, per
fermarla aprivano lo sportello posto sulla griglia della vasca oppure agivano
pagina 16 di 38 Tes_ sull'interruttore nel quadro di comando” cfr. relazione ispettore , con l'uso degli erogatori di aria compressa , ; Testimone_5 Tes_7
- nella Relazione dell'Ispettorato di Bolzano intervenuto dopo l'infortunio, si dà atto delle dichiarazioni rese dal ricorrente (11 giorni dopo l'infortunio) e questi ha riferito:
di aver iniziato la pulizia della prima macchina, l'impastatrice, recandosi – mediante le scalette – in posizione sopraelevata sul soppalco metallico dove questa era collocata;
di esser ridisceso per guardare all'interno della vasca di raccolta della macchina sfogliatrice e di aver ivi notato alcuni residui di pasta prontamente rimossi mediante l'apertura dello sportelletto dotato di finecorsa collocato sulla griglia;
terminata la descritta operazione, di aver rimosso il tubo che collegava la macchina impastatrice sul soppalco alla macchina sfogliatrice collocata a terra, di aver nell'occasione notato un ulteriore residuo di impasto presente nella vasca di raccolta;
di aver – infine – infilato la mano nel buco lasciato aperto dalla rimozione del tubo di collegamento, venendo così afferrato dagli aspi in rotazione della macchina, che gli risucchiavano la mano e poi il braccio.
Alla luce di quanto dichiarato dallo stesso infortunato e delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa emerge che il lavoratore è intervenuto due volte sulla macchina per rimuovere i residui presenti nella vasca di raccolta: una prima volta mediante lo sportellino presente nella griglia e dotato di fine corsa;
una seconda volta mediante il foro in cui era inserito il tubo di pagina 17 di 38 collegamento, da lui precedentemente rimosso. Il lavoratore era edotto della procedura imposta dalla per operare la pulizia: ovvero di provvedervi solamente una volta arrestato il CP_1
funzionamento della macchina mediante chiave sul quadro di comando o apertura dello sportellino presente nella griglia e dotato di fine corsa (in quanto lo aveva visto fare ai colleghi che lo avevano affiancato e glielo avevano spiegato, come dimostrato dallo stesso comportamento tenuto dal lavoratore fino al giorno del sinistro e lo stesso giorno dell'infortunio).
E' stato quindi un comportamento altamente imprudente / negligente, forse una dimenticanza,
quello posto in essere dal ricorrente nell'occasione del sinistro, ovvero di operare – tra l'altro direttamente con le mani -, senza arrestare il funzionamento della macchina tramite apertura dello sportello sulla griglia o chiave di arresto sul quadro di comando.
D'atro canto il datore di lavoro, consapevole che il lavoratore non aveva ancora frequentato i corsi in materia di sicurezza, avrebbe dovuto imporre che lo stesso fino alla partecipazione agli stessi, operasse sempre in coppia con altro dipendente, affinchè ne fosse controllato il pieno rispetto delle procedure in materia di sicurezza;
oppure – per escludere ogni possibile rischio di interferenza degli operai con gli aspi – avrebbe dovuto imporgli l'obbligo prima della pulizia della vasca superiore di togliere la tensione dell'interruttore generale;
oppure ancora avrebbe potuto prevedere un sistema di blocco degli aspi anche in caso di smontaggio del tubo di collegamento;
od infine avrebbe potuto più semplicemente vietare l'operazione di rimozione del tubo agli operai della produzione, lasciandola agli addetti alla pulizia a fondo.
pagina 18 di 38 In merito alla procedura seguita dagli operai dalla per la pulizia sommaria e CP_1
segnatamente in merito al previo arresto del funzionamento della macchina, l'ispettore ha Tes_1
indicato che a suo giudizio la pulizia avrebbe dovuto essere effettuata solo dopo che gli operai avessero tolto tensione dall'interruttore generale;
un tanto in base al manuale di istruzione. Egli
ha peraltro ammesso che per la fase relativa alla pulizia della vasca inferiore, la messa fuori tensione della macchina non sarebbe prescritta nemmeno dal manuale di istruzione e ciò in ragione del fatto che il meccanismo di rotazione dei rulli necessita della macchina in tensione, ma il rischio per l'operaio di interferire con gli aspi sarebbe in tal caso escluso dalla modalità
prevista di pressione con entrambe le mani su due diversi pulsanti contemporaneamente. Sul
punto si osserva che il manuale di istruzioni può prima facie prestarsi a diverse interpretazioni, in quanto parla genericamente di necessità che la macchina sia “fuori servizio e in condizioni di non pericolosità”, non prescrivendo specificatamente la “messa fuori tensione” della stessa a mezzo interruttore generale. Al punto 4.0. sono disciplinate le ISTRUZIONI PERLA
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, NONCHE' PER LA SOSTITUZIONE
DEI PEZZI SOGGETTI AD USURA;
al punto 4.1.0. MANUTENZIONE ORDINARIA è
previsto che il personale abilitato a tale genere di manutenzione è quello produttivo, in quanto
non necessita di particolari requisiti professionali. Prima di procedere a qualsiasi tipo di
manutenzione ordinaria, occorre sempre accertarsi che la macchina sia fuori servizio e in
condizioni di non pericolosità. Al punto 4.1.1. Operazioni di pulizia ed igiene si consiglia di
pagina 19 di 38 effettuare con l'ausilio di aria compressa, oppure meccanica con spugne e stracci. Viene poi descritta in dettaglio l'operazione di pulizia della vasca inferiore, ovvero quella che – per stessa ammissione dell'Ispettore – va effettuata con la macchina in tensione. L'arresto del funzionamento della macchina a ben vedere era possibile in vari modi: rotazione della chiave posta nel quadro di comando;
pressione sui funghi rossi;
apertura dello sportelletto dotato di fine corsa e interruttore generale. Ebbene, da nessuna parte il manuale impone di togliere tensione con l'interruttore generale;
da nessuna parte fa un distinguo tra messa fuori servizio della macchina ai fini della pulizia della vasca superiore (tramite interruttore generale) e messa fuori servizio della macchina ai fini della pulizia della vasca inferiore (tramite gli altri sistemi); né fa riferimento alla necessità prima di provvedere alla pulizia della vasca inferiore di rimettere in tensione la macchina. Tanto premesso, si ritiene che la procedura seguita dalla fosse corretta e in linea CP_1
con le istruzioni fornite dal produttore e che gli operai, attenendosi alle direttive del datore di lavoro, fossero messi in grado di operare in condizioni di non pericolosità, atteso che la messa fuori servizio della macchina era garantita da ben tre alternativi metodi: rotazione di una chiave nel quadro di comando;
due funghi rossi di arresto;
apertura dello sportelletto dotato di fine corsa.
Quanto alla possibilità di effettuare la pulizia non solo tramite getti di aria compressa, ma anche a mano, deve darsi atto che un solo testimone ha riferito che sarebbe stata tollerata dalla datrice di lavoro anche la pulizia a mano, : “aprivo la grata nella parte superiore della Per_1
; a quel punto la macchina si bloccava e io intervenivo per la pulizia sommaria con Parte_4
pagina 20 di 38 mani, spatole o pistola ad aria indifferentemente”. Peraltro, lo stesso lavoratore sentito Per_1
a pochi giorni di distanza dall'infortunio dall'ispettore aveva dichiarato “ha confermato che al
termine del turno di lavoro, è necessario pulire le macchine… quando non esce più (la pasta),
gira la chiave del quadro di comando nella posizione esclusione scurezze in questo modo tutti gli
organi al suo interno si fermano, una luce montata sopra il quadro di comando lampeggia e
suona un cicalino. A questo punto … toglie il tubo di collegamento con la pre-impastatrice…poi
scende a terra da dove apre lo sportello che contiene i cilindri e soffia con la pistola ad aria
compressa, in modo da spazzare via i residui di pasta. Questa procedura è quella che ha
imparato da un collega più anziano di servizio, ai tempi della sua assunzione, così come è stato
fatto per che, qualche volta, ha lavorato anche con lui…” ed aveva anche Parte_1
espressamente dichiarato “Non capisco per quale motivo abbia messo la mano nell'apertura
lasciata dal tubo, perché non era necessario. Talvolta può capitare di dover inserire dell'impasto
da sopra la vasca ma in questo caso lo si fa tramite uno sportello dotato di microinterruttore che
ferma subito la rotazione dell'albero”. Tanto premesso, considerato anche lo stretto rapporto di parentela che lega il testimone con il ricorrente (cognato), si ritiene più attendibile la dichiarazione rilasciata a pochi giorni dall'infortunio, rispetto a quella resa nel corso del presente giudizio, considerato altresì – come sopra evidenziato – che tutti gli altri testimoni hanno riferito che per disposizioni del datore di lavoro la pulizia sommaria andava fatta con le pistole ad aria compressa e non a mano.
pagina 21 di 38 Non si ritiene che abbiano avuto incidenza causale rispetto all'evento:
né la mancata partecipazione a corsi in materia di sicurezza, atteso che è stato dimostrato che il lavoratore era a conoscenza delle modalità con le quali operare la pulizia sommaria, per averle apprese dai colleghi che lo avevano affiancato e d'altro canto la regola di non infilare le mani all'interno di macchinari in funzione con aspi rotanti è una regola basilare, che non si ritiene necessiti di una particolare spiegazione / formazione;
né la prassi tollerata dal datore di lavoro di salire sulla macchina per smontare il tubo senza utilizzo dello sgabello, atteso che il sinistro non è avvenuto a causa di uno scivolamento o di una caduta del lavoratore.
Non ha trovato conferma in sede si istruttoria l'assunto di parte ricorrente secondo il quale al momento dell'incidente i dispositivi di sicurezza della macchina Agnelli così come Pt_5
individuati nella relazione dell'ispettorato del 30.07.2019 (doc.17 di parte ricorrente) non fossero funzionanti (l'ispettore ha dichiarato di non sapere se il giorno del sinistro vi fossero malfunzionamenti;
ha confermato che al momento del sopralluogo la macchina era stata smontata per svolgere gli interventi di soccorso). E ad ogni modo l'Ispettore ha chiarito che “le deficienze
riscontrate dall'esame della macchina alla rimessa in servizio dopo il sequestro, …non hanno
avuto efficacia causale con l'evento”.
pagina 22 di 38 Tanto premesso, lo scrivente ritiene che la causa del sinistro vada ravvisata in una errata manovra di pulizia sommaria, posta in essere dal lavoratore. La descritta ricostruzione dei fatti non esonera peraltro da responsabilità il datore di lavoro.
Ed invero, quand'anche quest'ultimo abbia provato di aver formato il lavoratore a mezzo di affiancamento a lavoratori esperti e che parlavano la lingua del ricorrente, di averlo messo in turno quasi esclusivamente con colleghi che parlavano la sua lingua, si ritiene che comunque avrebbe dovuto vigilare sulla osservanza delle direttive date, tanto più che il lavoratore era stato assunto da pochi mesi e non aveva ancora partecipato ai corsi di formazione in materia di sicurezza che si sarebbero tenuto solo a luglio. L'omessa vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza, soprattutto nel caso di specie (ove si ripete il lavoratore non aveva ancora partecipato ai corsi di formazione in materia di sicurezza) comporta che il sinistro debba essere ricondotto in parte anche a responsabilità del datore di lavoro.
Per i descritti motivi si ritiene di ripartire la colpa al 50% tra datore di lavoro e lavoratore.
L'azione risarcitoria da parte del lavoratore infortunato
Una volta che sia stata accertata la responsabilità civile del datore di lavoro, per fatto proprio
(responsabilità diretta) o dei suoi dipendenti (responsabilità indiretta), il lavoratore ha diritto ad essere risarcito secondo le norme di diritto comune.
pagina 23 di 38 Il risarcimento dovuto dal datore di lavoro va liquidato in base ai principi generali civilistici
(artt.1223,1226, 1227 e 2056 c.c.) e comprende anche eventuali danni non patrimoniali (artt.
2039 c.c. e 185 c.p.).
Voci di danno
Ogni lesione alla salute dell'individuo, provocata dall'atto illecito del terzo, può causare sia una perdita di tipo personale che una perdita di tipo patrimoniale.
La perdita di tipo personale consiste normalmente nella soppressione o nella riduzione di tutte o parte delle funzioni esistenziali del soggetto leso e viene normalmente definita come “danno biologico” o “lesione della salute”.
La perdita di tipo patrimoniale può consistere sia nelle erogazioni sostenute per elidere od attenuare gli effetti dell'evento dannoso (es. spese di cura) sia nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite.
Una lesione della salute, come può incidere in vario modo sulle molteplici attività esercitate dal danneggiato prima dell'evento dannoso, così può riverberare vari effetti sulla attività di lavoro del soggetto leso e, come le conseguenze di un evento biologico sull'esistenza del leso possono essere sia personali, sia patrimoniali, così anche le conseguenze di un evento biologico sull'attività di lavoro possono essere sia personali, sia patrimoniali.
Infatti “ogni lesione della salute (...) può riverberare effetti sull'attività lavorativa in tre modi: 1)
precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito;
2) costringendo il
soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con
conseguente riduzione del reddito;
3) costringendo il soggetto leso, per svolgere le medesime
pagina 24 di 38 attività cui attendeva prima del sinistro, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subire una
maggiore usura. I primi due casi costituiscono altrettante ipotesi di danno patrimoniale;
nella
terza ipotesi, invece, la limitata validità del danneggiato non contrae il suo reddito lavorativo,
ma sottopone la sua validità residua ad una maggiore usura (è questo il c.d. danno da cenestesi
lavorativa). Si tratta dunque di un'ipotesi di lesione della salute (danno biologico) la quale non
può dare origine ad un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una soltanto delle
molteplici componenti di quella valutazione complessa che è la valutazione del danno alla
salute” (Trib. Roma 21.01.1997; Trib Roma 11.07.1995 n.10077).
In presenza di un'accertata ripercussione della lesione sulla cenestesi lavorativa, il giudice dovrà
tenerne conto nella liquidazione del danno alla salute, opportunamente adattando al caso concreto il valore del punto d'invalidità (nel caso di adozione del criterio a punto), ovvero personalizzando convenientemente l'ammontare del risarcimento.
Tanto premesso, richiamate le S.U. 11.11.2008, questo giudice ritiene che le voci di danno autonomamente risarcibili siano quelle del solo danno non patrimoniale e patrimoniale:
A) Danno non patrimoniale: inteso come a1) Danno alla salute (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona considerata in sé
in quanto incidente sul valore uomo unitariamente considerato ), nel quale vanno ricompresi:
- il danno da invalidità temporanea assoluta;
- il danno da invalidità temporanea parziale;
- il danno da invalidità permanente;
- danno da cenestesi lavorativa;
- danno alla vita di relazione;
pagina 25 di 38 - danno estetico;
- danno alla sfera sessuale;
- danno esistenziale.
a2) Danno morale: inteso come sofferenze psichiche e morali inferte con l'atto illecito, che provocano un turbamento transitorio della psiche, “sofferenza soggettiva”.
B) Danno patrimoniale (inteso come diminuzione del patrimonio leso dall'altrui condotta,
direttamente nella sua consistenza anche per effetto delle spese sostenute dal danneggiato per la ricostruzione o la riparazione delle cose su cui ha avuto incidenza la causa dannosa, ovvero indirettamente con la perdita o riduzione del reddito o anche con il venir meno di un'attesa di guadagno), nel quale vanno ricompresi:
b1) danno emergente :
spese mediche sostenute e da sostenere b2) lucro cessante:
temporanea perdita del reddito: incapacità-inabilità temporanea assoluta;
temporanea riduzione del reddito: incapacità-inabilità temporanea parziale;
definitiva perdita del reddito: incapacità-inabilità permanente assoluta;
definitiva riduzione del reddito: incapacità-inabilità permanente parziale;
perdita di una favorevole possibilità di incremento patrimoniale (c.d. perte de chance).
Quantificazione del danno - conclusioni del ctu
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale assunta, che qui integralmente si richiama, da ritenersi altrettanto completa e approfondita oltre che del tutto aderente alla pagina 26 di 38 documentazione clinica in atti e immune da vizi logici e di motivazione, i danni non patrimoniali subiti da parte attrice vengono come di seguito quantificati.
, a causa dell'evento occorsogli, riportava: Parte_1
- amputazione avambraccio sinistro
- disturbo dell'adattamento con umore depresso.
Il CTU ha determinato la durata della malattia post-traumatica in complessivi 59 giorni (dal
7.6.2019 al 4.8.2019), di cui:
- 29 giorni per invalidità temporanea assoluta al 100%;
- 30 giorni per invalidità temporanea parziale al 75%;
I postumi permanenti riconducibili all'evento lesivo per cui è causa vengono valutati dal CTU in misura pari al 62%, in considerazione dell'amputazione dell'avambraccio sinistro con ripercussioni di carattere psichico con disturbo dell'adattamento con umore depresso, persistente:
“in considerazione dei bareme utilizzati nella valutazione correlata alla perdita anatomica di un
arto superiore in rapporto alla possibilità di applicazione di una protesi efficace con la
considerazione che a livello di amputazione e della tipologia del moncone vi sia la possibilità di
posizionamento di protesi articolabili al gomito e quindi di qualche recupero, seppur parziale,
delle funzioni dell'arto si presuppone che tale danno sia del 55%, tenuto conto che si tratta dell'arto non dominante. A seguito delle azioni peritali con la consulenza della dott.ssa
[...]
si è valutato un disturbo dell'adattamento con umore depresso, persistente, valutabile Per_5
secondo i bareme in un danno biologico pari al 14-15%. Tale valore andrà declinato attraverso
una valutazione dell'idoneità psico-lesiva dell'evento traumatizzante, formulata in base ai criteri
di rilevanza descritti dalla SIMLA – Società italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
pagina 27 di 38 nelle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico
del 2016. La vicenda occorsa al sig. si caratterizza, all'interno della scala di Pt_1
rilevanza degli eventi psico-traumatici, come un life event di portata psico lesiva di grado severo
con un coefficiente di taratura pari a 0,6. Pertanto, il danno di natura psichica derivante
dall'evento lesivo per cui è causa è valutabile in un danno biologico pari all'8/9%. Globalmente, quindi, il danno biologico ascrivibile all'evento lesivo potrà essere valutato con un globale del
62%”).
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano, che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le
Tabelle di Milano, indicate dalla giurisprudenza di legittimità quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056
c.c., considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto quale lesione della sua integrità psicofisica negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito;
sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate di danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Non si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere un danno morale in misura superiore rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024, che appare congrua a ristorare il patimento d'animo e la sofferenza interiore subita dal ricorrente in conseguenza del sinistro.
pagina 28 di 38 Non si ritiene di riconoscere la sussistenza di una componente di danno da sofferenza soggettiva interiore ulteriore (rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024), alla luce dei principi di diritto enucleati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25164/2020 che di seguito si elencano.
1. Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò
meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
2. L'impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare. Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Il danno morale può essere dimostrato attraverso massime di esperienza e, comunque, pare ragionevole l'aumento previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano che poggiano su una proporzionalità diretta con la gravità della lesione.
3. In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale,
il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante.
Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno pagina 29 di 38 morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
4. in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno,
procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella.
E infatti, nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio ha già riconosciuto anche un considerevole danno di natura psichica, che si ritiene comprensivo del danno morale “ulteriore”.
Tale circostanza (ovvero il riconoscimento di un disturbo psichico di grado severo) impone, in capo a chi chieda il risarcimento del danno morale (ossia una sofferenza soggettiva ulteriore rispetto alla sua degenerazione patologica già oggetto di valutazione sotto il profilo del danno biologico), un onere probatorio più rigoroso e concreto rispetto alla mera argomentazione dimostrativa basata su presunzione ricavata da massima d'esperienza, quale, appunto, la corrispondenza della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva sulla base di una loro proporzionalità diretta.
Concludendo sul punto non si ritiene che siano stati offerti parametri idonei ad attestare, in via presuntiva, la sussistenza di danno per sofferenza soggettiva interiore, diverso e autonomo pagina 30 di 38 rispetto all'accertato danno biologico già comprensivo di patologia psichica espressione di degenerazione della sofferenza soggettiva interiore.
Per quanto riguarda poi l'invocata personalizzazione del danno, si osserva come nel caso di specie non risultino presenti particolari condizioni personali che giustifichino uno scostamento dal criterio tabellare dovendo dette condizioni, per usare il linguaggio del legislatore, avere inciso
“in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt. 138 e 139 Cod.
Ass.) in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe. Nulla ha allegato e offerto di provare sul punto parte ricorrente.
Di seguito la quantificazione del danno non patrimoniale riconoscibile.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l'importo di €. 11.014,27 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (pari a 0,860).
Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di €. 143,75.
Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Il danno non patrimoniale riconoscibile ammonta quindi a:
pagina 31 di 38 1. € 2.084,38 per invalidità temporanea totale per gg. 29 (dal 7.6.2019 al 4.7.2019);
2. € 1.617,19 per invalidità temporanea parziale al 75% per 30 gg. (dal 5.7.2019 al 4.8.2019);
3. € 341.442,50 per invalidità permanente residua del 62 % dal 5.8.2019
In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l'importo complessivo di €. 345.144,07.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità
permanente decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea;
la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea totale.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni non patrimoniali subiti dal ricorrente, all'epoca dell'evento di 28 anni e 1 mesi di età (colonna relativa a 29 anni di età), applicate le Tabelle di
Milano 2024 e operate le necessarie devalutazioni e le successive rivalutazioni, con calcolo degli pagina 32 di 38 interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono così quantificare già nella misura del 50%:
A) Danno liquidato al 07-06-2019 (c.d. " "): € 298.549,95 Email_5
B1) Interessi maturati al 27-06-2025: € 35.865,50
B2) Rivalutazione maturata al 27-06-2025: € 51.673,08
Totale A + B: € 386.088,53.-.
L'importo è già stato abbattuto del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa.
Da tale somma andrà detratto quanto corrisposto / corrispondendo da parte di a titolo di CP_7
indennizzo biologico, ovvero euro 27.107,38 per ratei corrisposti alla data del 16.06.2025 ed euro
241.328,28 per rendita capitalizzata alla data del 16.06.2025.
Al ricorrente viene quindi riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale l'importo di euro
117.652,87.
***
Sotto il profilo patrimoniale, parte ricorrente lamenta un danno da riduzione della capacità
lavorativa specifica e un danno da spese future programmate.
Sotto il primo profilo è pacifico che il ricorrente, assunto all'epoca dell'infortunio con contratto di lavoro a tempo determinato, è stato successivamente assunto dal datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. L'azienda lo ha ricollocato in mansioni confacenti al suo stato di salute e il ricorrente non ha subito danni retributivi, percependo il medesimo stipendio (circa
1.650 euro lordi mensili, con tredicesima e quattordicesima). Può peraltro presumersi che – per via della menomazione – egli avrà difficoltà ad accedere a qualifiche superiori e quindi potrà
essere riconosciuto a titolo di danno da incapacità lavorativa specifica l'importo di euro pagina 33 di 38 156.800,00 lordi (da abbattere del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa e quindi euro
78.400,00.-), corrispondente al danno derivante dalla perdita di chance di progressione dall'attuale 6 livello al 3 livello (operaio specializzato). Il ricorrente è invero ad oggi inquadrato nel 6 livello ccnl alimentari-industria (doc.13 / 14 convenuta) e percepisce una retribuzione complessiva di euro 1.650,00 lordi;
se fosse inquadrato al 3 livello percepirebbe una retribuzione complessiva di euro 1.970,00 con una differenza lorda mensile di euro 320,00.-. Considerato che al momento del deposito del ricorso il ricorrente aveva 32 anni e che l'età pensionabile è prevista a 67 anni, residuavano 35 anni di lavoro e quindi il danno può equitativamente essere determinato in euro 156.800,00.- (320,00 x 14 mesi x 35 anni).
Per quanto concerne il danno da spese future programmate, il ricorrente chiede il risarcimento del danno “protesico”, sul presupposto che egli andrà ad acquistare la protesi mioelettrica denominata ”, pacificamente uno dei ritrovati tecnologici più avanzati Persona_6
e progrediti ad oggi esistenti sul mercato. Il CTU ha chiarito che “attualmente il ricorrente presenta una protesi provvisoria fornita dall'ente assicuratore ( ) e dall'esame obiettivo non CP_7
si rilevano alterazioni trofico-funzionali-neurologiche del moncone”; “solo per via teorica si può
effettuare una prudente valutazione delle opportunità di futura protesizzazione definitiva”; “è innegabile che la protesi proposta all'attore dalla società OB sia tra le migliori soluzioni attualmente sul mercato”, “durante le operazioni peritali non è emersa alcuna prova che le protesi proposte dall'ente assicuratore fossero inadeguate o insufficienti e non vi è stata prova che CP_7
il device di OB costituisca un prodotto indispensabile per mantenere il proprio profilo di vita quotidiana, di lavoro e di capacità relazionale”; con l'utilizzo della protesi AN di
LO l'”emendabilità massima è del 30% del danno biologico del 55% e pertanto pagina 34 di 38 residuerebbe un danno biologico pari al 37% … qualora fosse adottata la protesi proposta dalla
Sanitop, l'emendabilità potrebbe essere al massimo del 25% e pertanto il Periziando residuerebbe un danno biologico pari al 43%”; “in merito ai costi… il costo totale della protesi OB è di euro 1.619.821,87 dedotto il rimborso da parte del SSN di euro 270.903,91, risulta pari ad euro
1.348.917,96.-.”, nel fascicolo di parte si evidenzia la richiesta di prestazioni sanitarie CP_7
all'azienda Sanitop Srl per la protesi definitiva. La società Sanitop emetteva preventivo 457/20 del 15.12.2020 per un totale di euro 24.647,32”.
Ebbene, considerato che il ricorrente non ha offerto prova che la protesi AN di LO
costituisca prodotto indispensabile per mantenere il proprio profilo di vita quotidiana, di lavoro e di capacità relazionale (tenuto altresì conto che si tratta dell'arto non dominante); considerato che l'”emendabilità” qualora fosse adottata la protesi fornita dall' sarebbe comunque di non CP_7
molto inferiore rispetto a quella stimata dal ctu per l'eventualità che venisse adottata la protesi
AN di LO (25% contro 30%, con incidenza sul danno biologico globale di riduzione nel primo caso da 55% a 48% e nel secondo caso da 55% a 43%); considerato altresì che non è
stata fornita prova che la protesi AN di LO potrebbe essere adottata senza problemi nel caso del ricorrente;
si ritiene di riconoscere quali spese mediche future programmate solamente quelle riferite alla protesi proposta dalla Sanitop, ovvero euro 246.472,20.- (importo calcolato dal CTU tenendo presente che la fornitura andrà presumibilmente prestata ogni 5 anni per 10 volte).
Anche tale importo andrà abbattuto del 50% in considerazione del concorso di colpa del lavoratore, e pertanto l'importo complessivo che verrà riconosciuto a tale titolo ammonta ad euro
123.236,10.-.
pagina 35 di 38 Ricapitolando, gli importi riconoscibili a titolo di danno patrimoniale, abbattuti in ragione del
50% del concorso di colpa ammontano rispettivamente:
a titolo di danno da perdita di chance di progressione di carriera a € 78.400,00.-.
a titolo di spesa futura € 123.236,10.-,
e quindi complessivamente euro 201.636,10.-.
Anche con riferimento al danno patrimoniale andrà detratto quanto corrisposto / corrispondendo da parte di a titolo di indennizzo, ovvero euro 34.953,67 per ratei al 16.6.2025 ed euro CP_7
302.803,43 per rendita capitalizzata alla data del 16.6.2025.- per un totale di euro 337.757,10.-
(senza tenere conto delle ulteriori somme corrisposte sempre a titolo di danno patrimoniale dall' ovvero euro 55.883,64 per indennità temporanea;
euro 30,38 per diarie del CP_7
31.07.2020; euro 79,00 per rimborso spese di viaggio 31.07.2020; euro 1.181,66 spese protesi
23.04.2020; euro 6.171,81spese protesi 4.12.2020; euro 24.647,32 spese protesi 5.11.2021; euro
1.809,60 adattamento veicoli del 20.01.2021, visite accertamento postumi 31.08.2021 euro 30,99
e 1.9.2021 euro 30,99).
Ne consegue che non residua danno differenziale a tale titolo, percependo il lavoratore dall' a titolo di indennizzo del danno patrimoniale una somma superiore a quella CP_7
liquidabile a titolo di risarcimento del danno patrimoniale civilmente accertato.
Ad abundantiam si aggiunge che nel conteggio operato si è ritenuto che il lavoratore dovrà far fronte a spese per protesi pari ad euro 123.236,10.-; ancorchè il ctu non abbia chiarito se tali spese (trattandosi della protesi proposta da ) siano spese che effettivamente dovrà CP_7
sostenere il ricorrente, o invece a carico del Servizio Sanitario / dell' . Ove si versasse in CP_7
pagina 36 di 38 questa seconda ipotesi il danno patrimoniale subito dal lavoratore si ridurrebbe al solo importo di euro 78.400,00.-.
.-.-.-.
Le spese (liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento – ovvero quello del decisum) seguono la regola della soccombenza.
Le spese di ctu vengono poste a carico definitivo ed in solido dei convenuti e dell'Assicurazione.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 126/2023 promossa da con Parte_1
ricorso depositato il 28.02.2023 contro , Controparte_1 Controparte_3
e con la chiamata in causa di
[...] CP_1 Controparte_4
così provvede:
ogni diversa domanda ed eccezione reietta,
accerta e dichiara che l'infortunio occorso al sig. in data 7.6.2019 è da imputare per un Parte_1
50% a colpa del ricorrente e per un 50% a colpa del datore di lavoro condanna
, Controparte_1 Controparte_3 CP_8 [...]
in solido al pagamento a favore del ricorrente a titolo di Controparte_4
pagina 37 di 38 risarcimento danni non patrimoniali dell'importo di euro 117.652,87.- oltre interessi dalla data odierna al saldo,
condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_4 Controparte_1
dal pagamento degli importi determinati in sentenza a favore di parte ricorrente per la
[...]
parte eccedente il 15% dell'ammontare accertato,
condanna i convenuti e il terzo chiamato alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente che liquida in euro 13.395,00.- per compenso, oltre euro 843,00 per CU, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
pone definitivamente ed in solido a carico di , Controparte_1 [...]
e le spese di ctu. Controparte_8 Controparte_4
Così deciso, 27.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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