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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1712/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1712/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. NEGRO CP_1 C.F._1
EMILIO
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_2 C.F._2
BENEDETTI ANGELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 10 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1)I coniugi vivranno separati, con reciproca libertà di residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto. Avendo figli minori, saranno tenuti a comunicarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies, 2 comma c.c. l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio nel termine perentorio di 30 gg.
2) La casa coniugale con le relative pertinenze sita in Modena Stradello San
Marone 60 acquistate dalle parti in paritaria comproprietà, unitamente ai mobili e agli arredi e corredi, dal 1 luglio 2024 resterà nella temporanea disponibilità esclusiva della Sig.ra che continuerà ad abitarla insieme ai figli, CP_1 senza che ciò possa in alcun modo costituire assegnazione della stessa in suo favore e quindi obbligandosi fin da ora a liberarla entro quattro anni, e cioè entro il 30.06.2028 se il Sig. eserciterà l'opzione di acquisto di cui al CP_2 seguente capo 3) o, nell'ipotesi di vendita a terzi, anche dopo il 30.06.2028 ma entro la data del rogito di vendita o quella diversa, ma successiva al 30.06.2028, data che verrà indicata nella promessa di compravendita che verrà sottoscritta con il terzo acquirente.
3) I coniugi si impegnano sin d'ora allo scioglimento della comunione ordinaria sulla casa di Modena, salvo diversi successivi accordi, a partire dal 01.01.2028 anche prevedendone la vendita a terzi. La SI.ra , con la sottoscrizione CP_1 del presente atto, concede sin d'ora al SI. opzione di acquisto ai sensi e CP_2 per gli effetti di cui all'art. 1331 c.c. – a valere quale proposta irrevocabile per gli effetti dell'art. 1329 c.c. – avente ad oggetto la propria quota indivisa pari al 50% dell'immobile adibito a dimora familiare sito in Modena, Via San Marone 60 identificato al catasto fabbricati del comune di Modena al Fg 169 Part 505 sub 4 cat. A2, vani 8; Fg. 169 part. 497 sub 4 cat. C6; Fg. 169 part. 507 sub 30 cat.
C6, con termine per l'eventuale accettazione/rifiuto da parte del SI. entro CP_2
e non oltre il 30 giugno 2027. L'accettazione e/o il rifiuto dell'opzione dovranno essere comunicati, entro il termine sopra indicato, a mezzo comunicazione scritta, via mail e in subordine whatsapp. Contestualmente, il SI. con la CP_2 sottoscrizione del presente atto, concede alla SI.ra opzione di acquisto CP_1
- sospensivamente condizionata al mancato esercizio da parte sua dell'opzione di pagina 2 di 10 acquisto come sopra concessa dalla SI.ra in suo favore - sulla propria CP_1 quota indivisa pari al 50% dell'immobile adibito a dimora familiare sito in Modena,
Via San Marone 60 identificato al catasto fabbricati del comune di Modena al Fg
169 Part 505 sub 4 cat. A2, vani 8; Fg. 169 part. 497 sub 4 cat. C6; Fg. 169 part. 507 sub 30 cat. C6, con termine per l'eventuale accettazione entro e non oltre il
31.08.2027 L'accettazione e/o il rifiuto dell'opzione dovranno essere comunicati, entro il termine sopra indicato, a mezzo comunicazione scritta, via mail e in subordine whatsapp. Resta inteso tra le parti che l'opzione di acquisto di quota immobiliare concessa dal SI. alla SI.ra diverrà efficace CP_2 CP_1 soltanto laddove il SI. lasciasse inutilmente spirare il termine fissato in CP_2 suo favore per l'accettazione della opzione al medesimo concessa dalla SI.ra
. Il prezzo della cessione della quota pari al 50% dell'immobile – da CP_1 intendersi concordato ai fini di entrambe le opzioni di cui sopra – dovrà corrispondere al valore di mercato della quota di immobile alla data del
31.03.2027, da determinarsi come segue.
I coniugi si impegnano a far redigere ciascuno una stima e, in caso di disaccordo sul prezzo di vendita, si obbligano sin d'ora alla nomina di un arbitro terzo che provvederà a determinarne la quantificazione che le parti saranno tenute a rispettare. In caso nessuna delle due parti intendesse profittare dell'opzione, e pertanto a far tempo dall'inutile decorso dei termini sopra precisati, il SI. CP_2
e la SI. si obbligano sin d'ora alla vendita senza dilazioni dell'immobile CP_1 sopra descritto a terzi ad un prezzo non inferiore a quello sopra determinato, salvo diversi accordi tra i medesimi.
La casa di OL rimarrà in comproprietà fino a quando sarà frequentata dai figli, salvo necessità economiche. Lo scioglimento della comunione ordinaria sulla casa di Modena, con la reciproca necessità, prima o dopo lo scioglimento, di rinvenire altra sistemazione abitativa per i coniugi e i figli e di acquistare altri ( uno per ciascuno ) immobili abitativi, o esercitare opzione di acquisto, e o di contrarre mutui per finanziare l'acquisto è, anche al fine di beneficiare di tutte le agevolazioni previste dall'art. 19 legge 74 del 1987 così come affermato da
Agenzia Entrate con la risposta 260/2022, condizione per definire in modo non pagina 3 di 10 contenzioso la crisi coniugale, e pertanto gli atti di acquisto di future abitazioni con relative pertinenze, i contratti di finanziamento degli acquisti, e ogni altro atto e o documento connesso e o conseguente dovrà beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 19 legge 74 del 1987. L'eventuale credito d'imposta per l'acquisto della
"prima casa" spettante a sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 competerà nella percentuale del 50% in capo a ciascun coniuge nei limiti dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il rispettivo futuro acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
4) Sino all'effettivo trasferimento della/e quote come sopra disciplinato, entrambi i coniugi continueranno a rimborsare in pari percentuale all'Istituto di credito le rate del mutuo ipotecario e provvederanno al pagamento in pari percentuale delle spese di proprietà e straordinarie ad essa relativa, e ciò mediante addebito sul conto corrente cointestato, o utilizzo del conto corrente cointestato, mentre tutte le spese ordinarie e di consumo, fino a quando beneficerà della temporanea disponibilità esclusiva dell'immobile di Modena adibito a dimora familiare, resteranno a carico della SI.ra , alla quale saranno volturate le utenze CP_1 attualmente a nome del Sig. ad eccezione dell'utenza internet/telefono CP_2 che continuerà ad essere intestata al Sig. che non chiederà rimborsi. Il CP_2
SIg. potrà lasciare sede ditta presso la abitazione di Modena con l'intesa CP_2 che la eventuale corrispondenza verrà consegnata o ritirata quando prenderà o porterà i figli, mentre ha provveduto a ritirare entro i primi due fine settimana di luglio 2024 i propri beni ed effetti personali, e quant'altro individuato dai coniugi in comune accordo. La casa di OL, prediligendo le eSIenze dei figli fino a quando i figli la frequenteranno, continuerà a rimanere in uso comune alle parti, salvo necessita' economiche impellenti. Le utenze e le spese condominiali della casa di OL continueranno ad essere pagate con addebito sul conto cointestato, come è attualmente. L' utilizzo in comune della casa di OL dovrà avvenire lasciandola pulita e in ordine in modo da non lasciare incombenze/riparazioni all'altro coniuge, salvo se non precedentemente concordato.
pagina 4 di 10 5) I coniugi, che intendono far decorrere gli accordi di separazione dal
01.07.2024, dal mese di giugno 2024 hanno interrotto i versamenti sul conto cointestato secondo le loro precedenti intese ad eccezione dell'accredito del prezzo di vendita della vettura già intestata a ma acquistata con CP_1 provvista del conto cointestato, e hanno già diviso in parti uguali la provvista che vi era alla data del 30.06.2024 ad eccezione della somma di 3.000- ( tremila/00-) euro che dovrà rimanere sul conto cointestato per le spese comuni ( rate mutuo, spese di proprietà e straordinarie casa Modena, utenze e spese condominiali casa
OL ) e si impegnano a versare sul conto cointestato mensilmente entro il 10 di ogni mese la somma di almeno 650- ( seicentocinquanta/00-) euro a testa, salvo integrazioni, per fare fronte alle successive spese che rimarranno comuni.
Sul conto cointestato continuerà ad essere accreditato da l'assegno unico, CP_3 come attualmente
6) A scadenza nel 2025 dell'investimento presso a nome lo Pt_1 CP_2 stesso rimborserà alla moglie la contribuzione della stessa pari a CP_1
5.000,00- ( cinquemila/00-) euro maggiorata degli interessi e o guadagni ( secondo la percentuale di contribuzione ) dell'investimento o la minor somma che dovesse residuare al netto di eventuali perdite e/o spese di gestione.
7) I coniugi convengono che i figli minori e siano Persona_1 Persona_2 affidati ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e collocazione prevalente presso la madre presso l'abitazione familiare sita in Modena Stradello San Marone
60, che resta nella temporanea disponibilità esclusiva della Sig.ra CP_1 che continuerà ad abitarla - senza che ciò costituisca assegnazione della stessa - insieme ai figli, come da capo 2). Successivamente, essendo previsto lo scioglimento della comunione ordinaria sulla casa di Modena come da precedente capo 3), proseguirà la collocazione prevalente dei figli presso la madre nella eventuale nuova abitazione che verrà dalla stessa rinvenuta.
8) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione pagina 5 di 10 naturale e delle aspirazioni dei figli impegnandosi ad un dialogo costruttivo nelle scelte, decisioni ed indirizzi dei e sui figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Ciascun genitore si impegnerà perché i figli possano continuare a mantenere rapporti SInificativi con i nonni e con gli altri familiari.
9) I coniugi convengono che il padre, a far tempo dal 01 luglio 2024, tenga con sé
i figli a settimane alterne, in sintonia ed organizzandosi con gli impegni scolastici, extra scolastici e le indicazioni dei minori, con le seguenti modalità: settimana A durante il periodo scolastico: da giovedì pomeriggio uscita scuola ( le
14,30 per ) a domenica sera, anche dopo cena. Per_2 settimana A durante il periodo estivo ( finite le scuole ): da giovedì pomeriggio fine centro estivo ( indicativamente le 16 ) a lunedì mattina. settimana B: giovedì pomeriggio da uscita scuola o centro estivo ( indicativamente le 14,30 per ) con pernotto per riaccompagnare i figli a Per_2 scuola o al centro estivo la mattina successiva. Ciò a settimane alterne. Nei periodi di Natale e Pasqua i figli trascorreranno il tempo delle vacanze scolastiche al 50% con ciascun genitore con possibilità di organizzare vacanze/viaggi fuori casa nei periodi di rispettiva competenza. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi le ferie entro il 15 giugno di ogni anno.
10) Con decorrenza dal mese di luglio 2024 compreso il SInor CP_2 verserà alla SInora , a titolo di contributo ordinario al CP_1 mantenimento dei figli, fino a quando gli stessi se anche divenuti maggiorenni non saranno economicamente autonomi e autosufficienti e saranno presso la madre, la somma mensile di Euro 700,00 (settecento/00) ciascuno, e cioè per i due figli euro 1.400,00- ( millequattrocento/00-) ogni mese. Tale somma sarà annualmente rivalutabile a partire da giugno 2026 sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie con indice di riferimento dicembre 2024, e dovrà essere versata entro il giorno 10 d'ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso BPER Banca MODENA 5 intestato a CP_1
pagina 6 di 10 NUMERO 000002119850 con le seguenti coordinate IBAN: IT 92 D 05387 12905
000002119850.
11) In aggiunta alla contribuzione ordinaria per i figli i coniugi concordano di suddividere le spese straordinarie per un 80% a carico di e per un CP_2
20% a carico di . Le spese ritenute straordinarie che ciascun CP_1 genitore sarà tenuto a rimborsare all'altro secondo le anzidette percentuali a chi ne ha fatto anticipazione, oltre quelle necessarie per il conseguimento della patente di guida che i coniugi concordano di considerare spese extrascolastiche, sono quelle previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019 che qui si trascrive integralmente, e cioè:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche di controllo o presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese farmaceutiche;
f) acquisto di occhiali;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche (scuola superiore, università pubbliche etc.) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche;
d) trasporto pubblico;
e) mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
e) master e corsi di specializzazione;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per l'espletamento di un'attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse pagina 7 di 10 (nuoto, calcio, pallavolo, tennis, pattinaggio, danza etc.) ed avente costi moderati;
d) abbigliamento ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreativi, ludici e relative attrezzature (quali ad es. corsi di lingua privati, corsi di musica o altre discipline etc.); b) viaggi e vacanze quali campi estivi, campeggi scout, viaggi sportivi etc.; c) spese per lo svolgimento di una seconda o ulteriore attività sportiva e per il relativo equipaggiamento;
d) spese per lo svolgimento di attività sportive particolarmente onerose e per il relativo equipaggiamento (quali ad es. equitazione, sci, sci nautico etc.).
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mail e in subordine whatsapp agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre cinque giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. La detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo alle parti secondo le reciproche percentuali.
12) L'assegno unico sarà richiesto come per legge.
13) I genitori si danno reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e o carta identità valida per l'espatrio e dei documenti di identità dei figli.
14) I coniugi hanno cristallizzato alla data del 30.06.2024 gli esborsi a carico del conto cointestato secondo i loro precedenti accordi, ed hanno provveduto a dividersi la provvista residua al 01.07.2024 in pari quota lasciando la somma di euro 3.000,00 ( tremila/00-)- che dovrà essere utilizzata per le spese che rimarranno ancora comuni. Oltre alle comproprietà degli immobili, e alla provvista del conto cointestato, restano comuni, ad eccezione di ciò che è dell'uno e o dell'altro, mobili arredi e corredi delle case di Modena e di OL perché acquistati durante la convivenza, e i coniugi rinviano a successivi accordi la decisione sulla divisione o assegnazione di tali beni.
pagina 8 di 10 15) I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare su autonomi redditi da lavoro e nulla reciprocamente chiedono come assegno di contributo al mantenimento.
16) Ciascuna parte provvederà personalmente al pagamento del proprio difensore.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e CP_1 CP_2
, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente
[...] come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 1/07/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2019 Atto n. 75 Parte II Serie A
III – SPESE del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 9 di 10 Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 2/07/2025
Il giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1712/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. NEGRO CP_1 C.F._1
EMILIO
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_2 C.F._2
BENEDETTI ANGELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 10 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1)I coniugi vivranno separati, con reciproca libertà di residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto. Avendo figli minori, saranno tenuti a comunicarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies, 2 comma c.c. l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio nel termine perentorio di 30 gg.
2) La casa coniugale con le relative pertinenze sita in Modena Stradello San
Marone 60 acquistate dalle parti in paritaria comproprietà, unitamente ai mobili e agli arredi e corredi, dal 1 luglio 2024 resterà nella temporanea disponibilità esclusiva della Sig.ra che continuerà ad abitarla insieme ai figli, CP_1 senza che ciò possa in alcun modo costituire assegnazione della stessa in suo favore e quindi obbligandosi fin da ora a liberarla entro quattro anni, e cioè entro il 30.06.2028 se il Sig. eserciterà l'opzione di acquisto di cui al CP_2 seguente capo 3) o, nell'ipotesi di vendita a terzi, anche dopo il 30.06.2028 ma entro la data del rogito di vendita o quella diversa, ma successiva al 30.06.2028, data che verrà indicata nella promessa di compravendita che verrà sottoscritta con il terzo acquirente.
3) I coniugi si impegnano sin d'ora allo scioglimento della comunione ordinaria sulla casa di Modena, salvo diversi successivi accordi, a partire dal 01.01.2028 anche prevedendone la vendita a terzi. La SI.ra , con la sottoscrizione CP_1 del presente atto, concede sin d'ora al SI. opzione di acquisto ai sensi e CP_2 per gli effetti di cui all'art. 1331 c.c. – a valere quale proposta irrevocabile per gli effetti dell'art. 1329 c.c. – avente ad oggetto la propria quota indivisa pari al 50% dell'immobile adibito a dimora familiare sito in Modena, Via San Marone 60 identificato al catasto fabbricati del comune di Modena al Fg 169 Part 505 sub 4 cat. A2, vani 8; Fg. 169 part. 497 sub 4 cat. C6; Fg. 169 part. 507 sub 30 cat.
C6, con termine per l'eventuale accettazione/rifiuto da parte del SI. entro CP_2
e non oltre il 30 giugno 2027. L'accettazione e/o il rifiuto dell'opzione dovranno essere comunicati, entro il termine sopra indicato, a mezzo comunicazione scritta, via mail e in subordine whatsapp. Contestualmente, il SI. con la CP_2 sottoscrizione del presente atto, concede alla SI.ra opzione di acquisto CP_1
- sospensivamente condizionata al mancato esercizio da parte sua dell'opzione di pagina 2 di 10 acquisto come sopra concessa dalla SI.ra in suo favore - sulla propria CP_1 quota indivisa pari al 50% dell'immobile adibito a dimora familiare sito in Modena,
Via San Marone 60 identificato al catasto fabbricati del comune di Modena al Fg
169 Part 505 sub 4 cat. A2, vani 8; Fg. 169 part. 497 sub 4 cat. C6; Fg. 169 part. 507 sub 30 cat. C6, con termine per l'eventuale accettazione entro e non oltre il
31.08.2027 L'accettazione e/o il rifiuto dell'opzione dovranno essere comunicati, entro il termine sopra indicato, a mezzo comunicazione scritta, via mail e in subordine whatsapp. Resta inteso tra le parti che l'opzione di acquisto di quota immobiliare concessa dal SI. alla SI.ra diverrà efficace CP_2 CP_1 soltanto laddove il SI. lasciasse inutilmente spirare il termine fissato in CP_2 suo favore per l'accettazione della opzione al medesimo concessa dalla SI.ra
. Il prezzo della cessione della quota pari al 50% dell'immobile – da CP_1 intendersi concordato ai fini di entrambe le opzioni di cui sopra – dovrà corrispondere al valore di mercato della quota di immobile alla data del
31.03.2027, da determinarsi come segue.
I coniugi si impegnano a far redigere ciascuno una stima e, in caso di disaccordo sul prezzo di vendita, si obbligano sin d'ora alla nomina di un arbitro terzo che provvederà a determinarne la quantificazione che le parti saranno tenute a rispettare. In caso nessuna delle due parti intendesse profittare dell'opzione, e pertanto a far tempo dall'inutile decorso dei termini sopra precisati, il SI. CP_2
e la SI. si obbligano sin d'ora alla vendita senza dilazioni dell'immobile CP_1 sopra descritto a terzi ad un prezzo non inferiore a quello sopra determinato, salvo diversi accordi tra i medesimi.
La casa di OL rimarrà in comproprietà fino a quando sarà frequentata dai figli, salvo necessità economiche. Lo scioglimento della comunione ordinaria sulla casa di Modena, con la reciproca necessità, prima o dopo lo scioglimento, di rinvenire altra sistemazione abitativa per i coniugi e i figli e di acquistare altri ( uno per ciascuno ) immobili abitativi, o esercitare opzione di acquisto, e o di contrarre mutui per finanziare l'acquisto è, anche al fine di beneficiare di tutte le agevolazioni previste dall'art. 19 legge 74 del 1987 così come affermato da
Agenzia Entrate con la risposta 260/2022, condizione per definire in modo non pagina 3 di 10 contenzioso la crisi coniugale, e pertanto gli atti di acquisto di future abitazioni con relative pertinenze, i contratti di finanziamento degli acquisti, e ogni altro atto e o documento connesso e o conseguente dovrà beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 19 legge 74 del 1987. L'eventuale credito d'imposta per l'acquisto della
"prima casa" spettante a sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 competerà nella percentuale del 50% in capo a ciascun coniuge nei limiti dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il rispettivo futuro acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
4) Sino all'effettivo trasferimento della/e quote come sopra disciplinato, entrambi i coniugi continueranno a rimborsare in pari percentuale all'Istituto di credito le rate del mutuo ipotecario e provvederanno al pagamento in pari percentuale delle spese di proprietà e straordinarie ad essa relativa, e ciò mediante addebito sul conto corrente cointestato, o utilizzo del conto corrente cointestato, mentre tutte le spese ordinarie e di consumo, fino a quando beneficerà della temporanea disponibilità esclusiva dell'immobile di Modena adibito a dimora familiare, resteranno a carico della SI.ra , alla quale saranno volturate le utenze CP_1 attualmente a nome del Sig. ad eccezione dell'utenza internet/telefono CP_2 che continuerà ad essere intestata al Sig. che non chiederà rimborsi. Il CP_2
SIg. potrà lasciare sede ditta presso la abitazione di Modena con l'intesa CP_2 che la eventuale corrispondenza verrà consegnata o ritirata quando prenderà o porterà i figli, mentre ha provveduto a ritirare entro i primi due fine settimana di luglio 2024 i propri beni ed effetti personali, e quant'altro individuato dai coniugi in comune accordo. La casa di OL, prediligendo le eSIenze dei figli fino a quando i figli la frequenteranno, continuerà a rimanere in uso comune alle parti, salvo necessita' economiche impellenti. Le utenze e le spese condominiali della casa di OL continueranno ad essere pagate con addebito sul conto cointestato, come è attualmente. L' utilizzo in comune della casa di OL dovrà avvenire lasciandola pulita e in ordine in modo da non lasciare incombenze/riparazioni all'altro coniuge, salvo se non precedentemente concordato.
pagina 4 di 10 5) I coniugi, che intendono far decorrere gli accordi di separazione dal
01.07.2024, dal mese di giugno 2024 hanno interrotto i versamenti sul conto cointestato secondo le loro precedenti intese ad eccezione dell'accredito del prezzo di vendita della vettura già intestata a ma acquistata con CP_1 provvista del conto cointestato, e hanno già diviso in parti uguali la provvista che vi era alla data del 30.06.2024 ad eccezione della somma di 3.000- ( tremila/00-) euro che dovrà rimanere sul conto cointestato per le spese comuni ( rate mutuo, spese di proprietà e straordinarie casa Modena, utenze e spese condominiali casa
OL ) e si impegnano a versare sul conto cointestato mensilmente entro il 10 di ogni mese la somma di almeno 650- ( seicentocinquanta/00-) euro a testa, salvo integrazioni, per fare fronte alle successive spese che rimarranno comuni.
Sul conto cointestato continuerà ad essere accreditato da l'assegno unico, CP_3 come attualmente
6) A scadenza nel 2025 dell'investimento presso a nome lo Pt_1 CP_2 stesso rimborserà alla moglie la contribuzione della stessa pari a CP_1
5.000,00- ( cinquemila/00-) euro maggiorata degli interessi e o guadagni ( secondo la percentuale di contribuzione ) dell'investimento o la minor somma che dovesse residuare al netto di eventuali perdite e/o spese di gestione.
7) I coniugi convengono che i figli minori e siano Persona_1 Persona_2 affidati ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e collocazione prevalente presso la madre presso l'abitazione familiare sita in Modena Stradello San Marone
60, che resta nella temporanea disponibilità esclusiva della Sig.ra CP_1 che continuerà ad abitarla - senza che ciò costituisca assegnazione della stessa - insieme ai figli, come da capo 2). Successivamente, essendo previsto lo scioglimento della comunione ordinaria sulla casa di Modena come da precedente capo 3), proseguirà la collocazione prevalente dei figli presso la madre nella eventuale nuova abitazione che verrà dalla stessa rinvenuta.
8) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione pagina 5 di 10 naturale e delle aspirazioni dei figli impegnandosi ad un dialogo costruttivo nelle scelte, decisioni ed indirizzi dei e sui figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Ciascun genitore si impegnerà perché i figli possano continuare a mantenere rapporti SInificativi con i nonni e con gli altri familiari.
9) I coniugi convengono che il padre, a far tempo dal 01 luglio 2024, tenga con sé
i figli a settimane alterne, in sintonia ed organizzandosi con gli impegni scolastici, extra scolastici e le indicazioni dei minori, con le seguenti modalità: settimana A durante il periodo scolastico: da giovedì pomeriggio uscita scuola ( le
14,30 per ) a domenica sera, anche dopo cena. Per_2 settimana A durante il periodo estivo ( finite le scuole ): da giovedì pomeriggio fine centro estivo ( indicativamente le 16 ) a lunedì mattina. settimana B: giovedì pomeriggio da uscita scuola o centro estivo ( indicativamente le 14,30 per ) con pernotto per riaccompagnare i figli a Per_2 scuola o al centro estivo la mattina successiva. Ciò a settimane alterne. Nei periodi di Natale e Pasqua i figli trascorreranno il tempo delle vacanze scolastiche al 50% con ciascun genitore con possibilità di organizzare vacanze/viaggi fuori casa nei periodi di rispettiva competenza. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi le ferie entro il 15 giugno di ogni anno.
10) Con decorrenza dal mese di luglio 2024 compreso il SInor CP_2 verserà alla SInora , a titolo di contributo ordinario al CP_1 mantenimento dei figli, fino a quando gli stessi se anche divenuti maggiorenni non saranno economicamente autonomi e autosufficienti e saranno presso la madre, la somma mensile di Euro 700,00 (settecento/00) ciascuno, e cioè per i due figli euro 1.400,00- ( millequattrocento/00-) ogni mese. Tale somma sarà annualmente rivalutabile a partire da giugno 2026 sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie con indice di riferimento dicembre 2024, e dovrà essere versata entro il giorno 10 d'ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso BPER Banca MODENA 5 intestato a CP_1
pagina 6 di 10 NUMERO 000002119850 con le seguenti coordinate IBAN: IT 92 D 05387 12905
000002119850.
11) In aggiunta alla contribuzione ordinaria per i figli i coniugi concordano di suddividere le spese straordinarie per un 80% a carico di e per un CP_2
20% a carico di . Le spese ritenute straordinarie che ciascun CP_1 genitore sarà tenuto a rimborsare all'altro secondo le anzidette percentuali a chi ne ha fatto anticipazione, oltre quelle necessarie per il conseguimento della patente di guida che i coniugi concordano di considerare spese extrascolastiche, sono quelle previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019 che qui si trascrive integralmente, e cioè:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche di controllo o presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese farmaceutiche;
f) acquisto di occhiali;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche (scuola superiore, università pubbliche etc.) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche;
d) trasporto pubblico;
e) mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
e) master e corsi di specializzazione;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per l'espletamento di un'attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse pagina 7 di 10 (nuoto, calcio, pallavolo, tennis, pattinaggio, danza etc.) ed avente costi moderati;
d) abbigliamento ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreativi, ludici e relative attrezzature (quali ad es. corsi di lingua privati, corsi di musica o altre discipline etc.); b) viaggi e vacanze quali campi estivi, campeggi scout, viaggi sportivi etc.; c) spese per lo svolgimento di una seconda o ulteriore attività sportiva e per il relativo equipaggiamento;
d) spese per lo svolgimento di attività sportive particolarmente onerose e per il relativo equipaggiamento (quali ad es. equitazione, sci, sci nautico etc.).
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mail e in subordine whatsapp agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre cinque giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. La detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo alle parti secondo le reciproche percentuali.
12) L'assegno unico sarà richiesto come per legge.
13) I genitori si danno reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e o carta identità valida per l'espatrio e dei documenti di identità dei figli.
14) I coniugi hanno cristallizzato alla data del 30.06.2024 gli esborsi a carico del conto cointestato secondo i loro precedenti accordi, ed hanno provveduto a dividersi la provvista residua al 01.07.2024 in pari quota lasciando la somma di euro 3.000,00 ( tremila/00-)- che dovrà essere utilizzata per le spese che rimarranno ancora comuni. Oltre alle comproprietà degli immobili, e alla provvista del conto cointestato, restano comuni, ad eccezione di ciò che è dell'uno e o dell'altro, mobili arredi e corredi delle case di Modena e di OL perché acquistati durante la convivenza, e i coniugi rinviano a successivi accordi la decisione sulla divisione o assegnazione di tali beni.
pagina 8 di 10 15) I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare su autonomi redditi da lavoro e nulla reciprocamente chiedono come assegno di contributo al mantenimento.
16) Ciascuna parte provvederà personalmente al pagamento del proprio difensore.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e CP_1 CP_2
, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente
[...] come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 1/07/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2019 Atto n. 75 Parte II Serie A
III – SPESE del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 9 di 10 Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 2/07/2025
Il giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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