Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 23/04/2025, n. 7904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7904 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07904/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2022, proposto da
Az. Agr. ON IA e NT, Az. Agr. Casali F.Lli NT e EN Ss, Az. Agr. EL Giuseppe, Dal Dosso Lino e Novello Ss, Az. Agr. LI Edoardo, Az. Agr. NI Roberto Farm, Az. Agr. UR LE e Figli, Az. Agr. RE NP e OM e NC DI Ss, Az. Agr. VI IA e CL, NT ON, Lino Dal Dosso, MA Olivari, IA RE, ZI RE, SI RE, CO BO, Az. Agr. BO DR, EN AN e C. Ss, EN AN BO, Az. Agr. BO DR e CO Ss, Az. Agr. BO EN AN e AO Ss, Az.A Gr. NE CL, TI e UR Ss, AO BO, DR BO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A, Agenzia delle Entrate - Riscossione Ufficio di Roma, Agenzia delle Entrate - Riscossione Ufficio di Brescia, Agenzia delle Entrate - Riscossione Ufficio di Verona, Agenzia delle Entrate - Riscossione Ufficio di Lodi, Agenzia delle Entrate - Riscossione Ufficio di Milano, Agenzia delle Entrate - Riscossione Ufficio di Lecco, Agenzia delle Entrate - Riscossione Ufficio di Como, non costituiti in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90007212 00/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato al signor OZ ON in qualità di socio OZ FR E ON SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90000700 78/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato all'azienda agricola SOCIETA' AGRICOLA LI AT ON E CA S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90000691 69/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato all'azienda agricola LL EP
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 122 2021 90022591 62/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Verona notificato al signor AL SS IN in qualità di socio della AL SS IN E NO S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90000693 71/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato all'azienda agricola LI OA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 134 2021 90000582 49/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lecco notificato all'azienda agricola NV ER RM
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 033 2021 90008826 77/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Como notificato all'azienda agricola UR LE E FI SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90006928 88/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato alla signora AR IA in qualità di erede di ET RO socio della ET RO E OM E AL NA S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90006930 90/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato al signor ET GI in qualità di erede di ET RO socio della ET RO E OM E AL NA S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90006931 91/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato alla signora ET IZ in qualità di erede di ET RO socio della ET RO E OM E AL NA S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90006932 92/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato alla signora ET IT in qualità di erede di ET RO socio della ET RO E OM E AL NA S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 90017794 71/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano notificato all'azienda agricola SOCIETA' AGRICOLA IL FR E DI S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90002269 66/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato al signor ON CO in qualità di socio della AZIENDA AGRICOLA ON ER, EN GI & C. S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90002271 68/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato al signor ON PA in qualità di socio della AZIENDA AGRICOLA ON ER, EN GI & C. S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90002273 70/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato al signor ON ER in qualità di socio della AZIENDA AGRICOLA ON ER, EN GI & C. S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90002275 72/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato al signor ON EN GI in qualità di socio della AZIENDA AGRICOLA ON ER, EN GI & C. S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90002277 74/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato all'azienda agricola SOCIETA' AGRICOLA ON ER E CO S.S. in qualità di società beneficiaria della AZIENDA AGRICOLA ON ER, EN GI & C. S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90002279 76/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato all'azienda agricola SOCIETA' AGRICOLA ON EN GI E PA S.S. in qualità di società beneficiaria della AZIENDA AGRICOLA ON ER, EN GI & C. S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002518 49/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola AN DI, AG E RO SOCIETA' AGRICOLA
nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le aziende agricole ricorrenti sono insorte avverso le intimazioni di pagamento loro rispettivamente trasmesse da Agenzia delle Entrate - Riscossione, relative agli importi pretesi dall’Erario a titolo di prelievo supplementare dovuto per annate lattiero-casearie comprese tra il 1997 e 2002.
L’impugnazione è affidata a cinque motivi di diritto, di seguito compendiati:
I° - Eccesso di potere – Violazione del principio di parità di trattamento - Contraddittorietà tra provvedimenti e nella condotta dell’amministrazione – Sviamento della causa tipica – Applicazione illegittima di interessi sugli interessi, interessi moratori e oneri di riscossione.
II Illegittimità dell’intimazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3, 7 e segg. E 21-bis della L. n. 241/90, Eccesso di potere per violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.. Illegittima duplicazione del ruolo”
III° - Mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 40 del Trattati CEE - Violazione dell’art. 2 par. 1 e dell’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 Violazione Legge 234/2012
IV ° - Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati; Violazione del comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119 del 2003 – In subordine prescrizione degli interessi - Violazione di legge - Art. 3 della L. 241 del 1990 e dell’articolo 24 Cost. – Carenza di motivazione.
V° - Violazione dell’articolo 25 Dpr n. 602/73 – Eccezione di prescrizione
2. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo l’integrale rigetto delle pretese avverse. La Difesa erariale ha eccepito in limine l’inammissibilità dell’impugnazione, per difetto dei presupposti per la proposizione del ricorso collettivo e cumulativo. Ha poi contestato il merito degli assunti difensivi avversi, i quali si porrebbero in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di c.d. “quotelatte”.
3. – La causa è stata introitata per la decisione, previa discussione delle parti , all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28/03/2025.
4. – L’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Amministrazione resistente è fondata.
4.1 - Per consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa di primo grado e di appello, « quando è proposto un ricorso collettivo e cumulativo, le censure: i)implicano ex art. 40 c.p.a. un onere di differenziazione e specificazione in funzione delle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371); ii) sono inammissibili quando riguardano, senza adeguate specificazioni, pretesi vizi della concreta determinazione dell’importo singolarmente dovuto da ogni azienda (Cons. Stato, Sez. III, 2019, n. 1889);iii) sono inammissibili se non è dato comprendere quali siano, nello specifico, i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, in relazione alla situazione di ciascuna di esse o se vi sia conflitto (anche solo potenziale) fra le ragioni di tali pretese, dal momento che il gravame si risolve in una (reiterazione della) critica di sistema alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267); iv) sono inammissibili se si sia lamentata genericamente l’illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora della violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall’articolo 8-quinquiesdella legge 33 del 2009, ora degli errori nella determinazione dell’an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi dedotti, tale da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4630).
10. Gli orientamenti esposti costituiscono, peraltro, declinazione specifica di quelle che sono, in generale, nel diritto processuale amministrativo, per orientamento inveterato, le condizioni di ammissibilità tanto del ricorso collettivo quanto di quello cumulativo; un ricorso collettivo è, infatti, eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 2470); un ricorso cumulativo è, peraltro verso, ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. III, 20ottobre 2021, n. 7045).
11. Il Collegio rileva, inoltre, che questo Consiglio ha affermato il principio per il quale il ricorso introduttivo – se proposto collettivamente – deve contenere per i singoli rapporti giuridici, e con la necessaria chiarezza e precisione, tutte le indicazioni indispensabili affinché l’Amministrazione intimata possa adeguatamente difendersi innanzi al giudice, e affinché lo stesso giudice possa verificare come le sue eventuali statuizioni di accoglimento vadano ad incidere sulle posizioni individuali (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6336 del 2022 en. 6336 del 2022) » (così da ultimo ex multis C ons Stato, Sez. VI, 07/03/2025 n. 1906; in senso conforme Cons. Stato, Sez. VI, 14/05/2024, n. 4289; Id.,29/03/2023, n. 2971; Id., 28/02/2024, n. 1934; Id., Sez. III, 07/04/2023, n.3685).
4.2 - Facendo buon governo di questi principi alla fattispecie controversa, l ’impugnazione collettivamente proposta dalle aziende ricorrenti non può che palesarsi inammissibile, per difetto del requisito dell’identità sostanziale e processuale tra le posizioni giuridiche fatte valere in giudizio.
Il rapporto intercorrente tra AGEA e le aziende agricole debitrici integra un rapporto di credito-debito dotato di propria autonomia, insensibile alle vicende che riguardano la posizione debitoria di altre aziende e insuscettibile di evoluzioni in senso modificativo od estintivo che dipendano dalla posizione di terzi (Cons. Stato, Sez. III, 20/07/2022 n. 6348). L’autonomia dei rapporti giuridici non è elisa dell’identità di contenuto degli atti impugnati (che invero nemmeno ricorre in questo giudizio), vieppiù nell’ipotesi – qual è quella di specie – in cui le singole posizioni giuridiche fatte valere nel giudizio sorgono da titoli diversi e non collegati tra loro (Cons. Stato, Sez. VI, 20/11/2024, n.9352).
Nel caso che ci occupa, non è ravvisabile alcun collegamento tra le varie posizioni vantate dalle singole aziende, né tra i provvedimenti che ne sono conseguiti, poiché le intimazioni di pagamento gravate trovano fondamento in accertamenti compiuti singolarmente dall’Amministrazione nei confronti di ciascuna delle aziende ricorrenti, sfociati in cartelle di pagamento aventi diverso contenuto, relative ad annate casearie diverse, e inviate alle debitrici in momenti diversi. Le posizioni debitorie facenti capo alle ricorrenti sono perciò inevitabilmente contraddistinte, quanto a genesi e gestione del rapporto, da presupposti autonomi. L’impugnazione non investe insomma l’azione amministrativa nella sua complessità funzionale, ma le singole determinazioni, a nulla rilevando che il vaglio di legittimità di ciascuna di esse dipenda, sul piano astratto, dalla soluzione di identiche questioni giuridiche (Cons. Stato, Sez. VI, 05/02/2024 n. 908).
A tale ultimo proposito, è bene evidenziare che, a dispetto dell’apparente comunanza delle questioni proposte, i motivi di impugnazione contenuti nel ricorso introduttivo non si prestano ad una soluzione unitaria, ma necessitano specifici approfondimenti individualizzati relativi a ciascuna ricorrente: si pensi, in particolare, allo scomputo dei contributi PAC, all’applicazione e al calcolo degli interessi nonché al decorso del termine prescrizionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono è evidente, nel caso di specie, il difetto dei presupposti per la proposizione del ricorso collettivo e cumulativo. Il Tribunale non può, dunque, che pronunciare l’inammissibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a.,
5. Le ragioni poste a fondamento della decisione e la complessità delle questioni sottese al ricorso giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ex art. 35, co. 1 lett. b) c.p.a.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente FF
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Filippo MA Tropiano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO