Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.) nella causa iscritta al n. 2668 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 e vertente tra
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Alfonzo;
opponente e con sede legale in Villanova D'Asti (AT), Via Vittorio Controparte_1
Veneto n.48, P.IVA , in persona del legale rappresentante, sig. P.IVA_1
, difesa e rappresentata, dall'avvocato Pierluca Cassetta;
Controparte_2 opposta
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “- Accertare che la mancata applicazione dello sconto in fattura (per mancata apposizione del visto di conformità) è derivata da fatto non imputabile al debitore, ma che, invece, proviene dal creditore. - Accertare comunque il difetto di legittimazione passiva nei confronti dell'odierna opponente, stante che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere richiesto ed eventualmente concesso nei confronti del sig. e per l'effetto Revocare il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1
Per parte opposta: “Nel merito in via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa dichiarare infondata in fatto e in diritto ogni avversaria domanda proposta rigettando integralmente le stesse e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n.667/23 del 25.05.23 – R.G. 687/23 concesso dal Tribunale di Ivrea. Nel merito in via subordinata: nel denegato caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa, nel giudizio di cognizione piena, dichiarare infondata in fatto e in diritto ogni avversaria domanda rigettando integralmente le stesse e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento in favore Parte_1 della della somma di EURO 26.730,00, oltre interessi di legge dalla Controparte_1 scadenza della fattura al saldo o la somma maggiore e/o minore accertatanda in corso di causa In via istruttoria richiama le istanze formulate nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art.
171 ter c.p.c.; Con vittoria di spese e condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/2009, con omissione dello “svolgimento del processo”
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la società premettendo di essere Controparte_3
creditrice nei confronti di della somma di euro 26.730,00 quale Parte_1
corrispettivo pattuito per l'esecuzione di opere edili per tinteggiatura e ripristini presso l'immobile sito in Castiglione Torinese (TO) Strada del Mondino n.3, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere il pagamento del suddetto importo oltre interessi moratori nella misura legale.
2 In data 25.05.2023, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 667/2023 per il pagamento della somma richiesta.
ha proposto opposizione, eccependo in via preliminare il difetto di Parte_1
legittimazione passiva, allegando al riguardo come il rapporto contrattuale sia sorto con quale proprietario dell'immobile, che ha corrisposto Parte_2
l'acconto di € 2.700,00 pari ad 10% dei lavori oggetto del contratto di appalto;
nel merito l'opponente, in estrema sintesi, ha allegato di non aver potuto beneficiare dello sconto in fattura previsto dalla normativa fiscale a causa dell'inadempimento della controparte, la quale nonostante i plurimi solleciti non ha tramesso la documentazione necessaria per ottenere il beneficio fiscale.
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni Controparte_3
e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 05.03.2024 stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Tentata senza esito la conciliazione della lite, anche a mezzo proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la causa istruita mediante acquisizione documentale è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. all'esito dell'udienza del 30.10.2024.
****
In via preliminare deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, con particolare riguardo alla richiesta di ammissione delle prove orali, atteso che i capitoli articolati hanno ad oggetto circostanze irrilevanti per le ragioni di seguito meglio esplicitate.
3 Venendo al merito giova svolgere alcune considerazioni di ordine generale che devono orientare la decisione.
Come è noto, nel procedimento di ingiunzione, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa,
l'opposto che avanza in giudizio la pretesa creditoria;
ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., occorre, allora, dare rilievo all'effettiva e naturale posizione delle parti, restando a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Come confermato dalle Sezioni Unite con la recente sentenza in tema di rapporto tra giudizio di opposizione e procedimento di mediazione (cfr. Cass. S.U. sentenza 19596 del 18.09.2020), l'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto, ma «ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione» (cfr. in termini Cass. S.U. sentenza 9 settembre 2010, n. 19246).
Con riguardo all'onere della prova in tema di prestazioni contrattuali, la giurisprudenza ha affermato che in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non
4 l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento
(Cass. n. 15659/2011; n. 1743/2007; 9351/2007). Nel contratto a prestazioni corrispettive, la parte che agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni connesse, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento di controparte
(Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533), ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell' eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
L'istruttoria espletata consente di affermare da un lato come la società opposta abbia fornito la prova delle ragioni di credito azionate in via monitoria e, dall'altro, come siano risultate processualmente sfornite di riscontro probatorio le difese sollevate dalla parte opponente.
In primo luogo, risulta destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, quale difetto di titolarità del rapporto controverso (cfr. Cass.
Civ. Sez. Un. 2951 del 16.02.2016), atteso che la parte opposta ha prodotto in giudizio il contratto di appalto (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio “Offerta per
5 tinteggiatura e ripristini” preventivo 21-549 del 13.10.21), sottoscritto dalla parte opponente stessa e non oggetto di disconoscimento.
In proposito giova osservare come non possa condurre a diverse conclusioni la circostanza, dal contenuto sostanzialmente neutro ai presenti fini, secondo cui l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione sia di proprietà di
[...]
atteso da un lato che la parte opponente risulta essere comodataria Parte_2
dell'immobile e, dall'altro, per quel che maggiormente rileva, che non sussiste una necessaria correlazione tra la proprietà del bene immobile e la stipulazione di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere sul bene stesso.
Del pari, la parte opponente non ha svolto alcuna contestazione in merito alla esatta esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, di talché facendo applicazione del principio di non contestazione la circostanza deve ritenersi processualmente provata.
Di contro, l'opponente al fine di paralizzare le avverse ragioni di credito ha allegato di non aver potuto ottenere le detrazioni fiscali ed in particolare di non aver potuto procedere con la cessione del credito in ragione dell'inadempimento della controparte nella trasmissione della documentazione necessaria per completare la pratica.
La prospettazione già nella sua formulazione astratta ed a prescindere dall'accertamento in concreto dei rispettivi adempimenti, qualificabile alla stregua di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., nei termini in cui è stata formulata non è suscettibile di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1460 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per
6 l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Il secondo comma dell'articolo in esame, precisa, però: “Tuttavia non può rifiutarsi
l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Tale eccezione, tuttavia, non è rimessa all'arbitrio del contraente e proprio per tale motivo viene ad essere inibita dal principio di buona fede, ove prevalente alla luce della natura concreta delle circostanze.
In proposito, infatti, la Suprema Corte ha a più riprese affermato che il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata. Ne consegue che il giudice, ove sia proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (Cass. civ. Sez. III
Sent., 6 luglio 2009, n. 15796).
Nel caso in esame, a fronte della completa esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto e della assenza di qualsivoglia contestazione in ordine alla corretta esecuzione delle medesime, il committente non può paralizzare le avverse ragioni di credito formulando esclusivamente una mera eccezione di inadempimento fondata su fatti che avrebbero potuto al più, laddove effettivamente dimostrati, legittimare la proposizione di una azione di carattere risarcitorio, sub specie di danno
7 per omesso ottenimento dei benefici fiscali, ovvero la formulazione di una domanda di risoluzione del contratto di appalto in applicazione dell'istituto della presupposizione, ovverosia di un evento futuro e incerto, non sviluppato espressamente nel testo contrattuale, ma dato per presupposto, da cui dipende l'efficacia o la validità del contratto.
In altri termini, la parte opponente, pacificamente onerata del pagamento del corrispettivo contrattuale, per contrastare le avverse pretese creditorie avrebbe dovuto proporre una domanda di risarcitoria volta ad ottenere una diversa ragione di credito da opporre in compensazione ovvero proporre una azione di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte correlata o meno ad una azione di natura risarcitoria, rivendicando l'omesso ottenimento del beneficio fiscale per inadempimento imputabile all'appaltatore.
Nel caso di specie, di contro, l'opponente non ha formulato alcuna azione, limitandosi ad opporre una generica e per tale ragione infondata eccezione di inadempimento.
A fortiori si osservi, con particolare riguardo alla disciplina del contratto di appalto, come la Suprema Corte abbia affermato che gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva condannato il committente a versare quanto
8 dovuto per le prestazioni eseguite prima della risoluzione sul presupposto che, trattandosi del pagamento di un compenso e non del richiesto corrispettivo, difettasse autonoma domanda dell'appaltatore; Cass. civ. Sez. II Ord., 30/10/2018, n.
27640; cfr. anche Cass. n. 15705 del 2013; Cass. n. 3455 del 2015; Cass. n. 13405 del
2015). L'obbligazione restitutoria non ha, quindi, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (nei sensi suddetti, tra le tante: Cass. n. 7829 del 2003; Cass.
n. 3555 del 2003; Cass. n. 341 del 2002; n. 7470 del 2001), di talché nel caso di risoluzione del contratto di appalto, sebbene pronunciato per colpa dell'appaltatore, non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato (cfr. anche, Cass. n. 5444 del 1997).
Alla luce delle suddette considerazioni, dunque, a fronte della completa ed esatta esecuzione delle opere commissionate, l'appaltatore anche in caso di risoluzione del contratto per inadempimento avrebbe diritto al compenso pattuito, potendo di contro il committente ottenere un eventuale controcredito correlato ad importi di natura risarcitoria.
In definitiva, dunque, l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M.
147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria orale, dalla discussione orale e del valore della domanda prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento (€ 26.001,00 -
52.001,00).
9 Deve essere, infine, disattesa la domanda spiegata da parte opposta volta ad ottenere la condanna della controparte al ristoro dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio. Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza. Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico-sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96
c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie le questioni prospettate dalla difesa dell'opponente non appaiono in astratto e già ex ante sussumibili nel novero di una difesa connotata da malafede o
10 colpa grave, essendo risultate infondate in ragione di una diversa interpretazione delle fattispecie concreta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2668/2023 R.G., così provvede:
respinge l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 667/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 25.05.2023;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opposta;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ivrea il 6 gennaio 2025
Il Giudice dott. Augusto Salustri
11