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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3722/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1
OR; opponente contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto D'Urso; Controparte_1
-opposto
OGGETTO: Inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo n. 756/2017
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione con contestuale domanda riconvenzionale in opposizione a decreto ingiuntivo n. 756/2017 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 6.11.17, ritualmente notificato, la OR
pagina 1 di 10 in persona dell'amministratore in carica, conveniva in giudizio la al fine di Pt_1 Controparte_1 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, con il quale veniva ingiunto all' opponente il pagamento della somma di € 55.093,00, (detratti gli acconti di euro 41.532,14) oltre accessori e competenze legali, emesso su n.11 fatture non pagate, a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti su vari cantieri della CP_2
Deduceva l'opponente, che la si era rivolta alla per alcuni lavori da CP_2 Controparte_1
effettuare presso vari cantieri sul territorio cosentino e poiché doveva realizzare una scala in marmo, sapendo che la aveva un buon laboratorio di taglio e modellamento di Controparte_1
marmi e materiali si rivolgeva a questa ditta per la rifinitura di una scala e di altre piccole CP_3
opere mormoree (soglie e battiscopa) presso la villa in costruzione nel periodo febbraio 2016; Per la realizzazione della scala, le parti concordavano che il marmo sarebbe stato acquistato dalla e che la si sarebbe occupata esclusivamente del taglio del materiale;
CP_2 Controparte_1
Ulteriore accordo tra le parti, riguardava la scelta e l'acquisto dei marmi a cura della CP_2
presso la Ditta Compar S.r.l, con fatturazione diretta alla Controparte_1
Sosteneva, pertanto, di aver eseguito il pagamento della fornitura del materiale direttamente alla
Deduceva, l'infondatezza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo n. 56/2017 CP_1
in relazione ad 11 fatture. Nello specifico, sosteneva di aver regolarmente pagato tutte le fatture ad eccezione della fattura n.76 del 31.03.2017 di euro 4.687,14; fattura n. 78 del 4.203,40; fattura n.
80 del 03.04.2017 di euro 12.751,44 e fattura n. 105 del 30.04.2017 di euro 427,00, poiché tali fatture si riferivano al materiale in marmo già pagato;
mentre la fattura n. 79 del 03.04.2017 di euro
11.808,01, fattura n. 116 del 11.05.2017 di euro 9.481,23 e fattura n. 82 del 10.04.2017 di euro
9.724,13 non sono state pagate in quanto nelle stesse sono indicate voci per materiali mai utilizzati presso il cantiere della e/o in cantieri di Reggio Calabria e Lamezia Terme. CP_2
Contestava e disconosceva, inoltre, la fattura n. 122 del 24.05.2017 di euro 1500,00 perché mai consegnata alla e perché relativa a lavori mai espletati dalla quali CP_2 Controparte_1
“manodopera specializzata sul vostro cantiere per montaggio battiscopa rotondo e lavori eseguiti da nostro tecnico per progettazione montaggio scala completa in marmo di calacatta”;
Disconosceva, altresì la fattura n. 11 del 30.04.2017 di euro 21.163,95 poiché mai inviata alla
CP_2
Evidenziava, inoltre, che le parti si accordavano anche sullo sfrido del marmo decidendo che tutta la rimanenza del taglio delle lastre, dopo il taglio del petalo della scala, sarebbe stato restituito alla mentre nulla veniva consegnato nonostante il materiale residuo era stato interamente CP_2
pagato in favore della er un totale di euro 19.600,00. Controparte_1
pagina 2 di 10 Tanto premesso sosteneva di aver versato tutto il dovuto alla e sicuramente Controparte_1 anche somme maggiori da accertarsi in corso di causa:Concludeva, chiedendo, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, “In via preliminare, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo
n. 756/2017 emesso dal Tribunale di Castrovillari, a firma del dott. , RG n. 3138/2017, Persona_1
notificato in data 7/11/2017 a mezzo PEC, per mancanza degli elementi essenziali ex art. 633 e
125 c.p.c.; in via preliminare, revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.
756/2017 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 7 novembre 2017, per indeterminatezza e genericità dello stesso;
In via principale, nel merito, dichiarare nullo l'importo dovuto al sig. CP_4
, titolare della per le ragioni ampiamente esposte in narrativa, ossia che le
[...] Controparte_1
somme sono state interamente pagate giusta fatture in atti;
sempre nel merito, dichiarare nullo
l'importo dovuto alla poiché il marmo e i lavori sono stati interamente pagati dal Controparte_1 sig. giusta quietanze in atto;
dichiarare nullo l'importo dovuto alla in CP_5 Controparte_1
quanto le somme richieste nelle fatture risultano per forniture mai consegnate e ordinate dalla
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare dovuto lo sfrido del marmo Calacatta alla CP_2
e per l'effetto condannare la lla restituzione della somma di € 19.600,00, o CP_2 CP_1 una somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche con l'ausilio di un tecnico del Tribunale per lo sfrido rimasto per la realizzazione della scala di marmo della villa appaltata dalla in subordine, e solo nella più remota delle ipotesi in cui l'adito Tribunale CP_2
ritenga dovuta la somma, che sia quella maggiore o minore, la ovrà compensare tale CP_1
somma con quella già versata dalla ditta OR e con quella trattenuta dal a titolo di valore CP_4 dello sfrido del marmo, che dovrà essere quantificata, anche con l'ausilio di un CTU, in una somma pari o superiore a € 19.600,00; Condannare il Sig. nella sua qualità di titolare CP_4
della a tutte le spese del presente giudizio, onorari e competenze professionali da CP_1
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistataria.
Costituitasi in giudizio la preliminarmente, eccepiva la genericità ed Controparte_1 indeterminatezza della domanda, priva dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c; nel merito contestava l'avversa opposizione nonché la domanda riconvenzionale siccome temeraria, pretestuosa, infondata e non provata, con ogni statuizione in ordine ai danni, per la temerarietà e le eccepite violazioni di cui all'art. 89 c.p.c. Chiedeva, pertanto, “nel rito e preliminarmente concedere la provvisoria esecutorietà del monitorio, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, per quanto esposto dallo stesso opponente;
Nel merito rigettare in toto
l'opposizione proposta in ogni sua istanza e domanda, principale e gradata, anche riconvenzionale, siccome temeraria, pretestuosa, infondata e non provata, con ogni statuizione in
pagina 3 di 10 ordine ai danni, per la temerarietà e le eccepite violazioni di cui all'art. 89 c.p.c., secondo la sua già apprezzata equità. Con soccombenza delle spese e dei compensi di difesa, oltre r.f.s.g. e accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”
Con ordinanza del 25.05.2018 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva assunta con ordinanza del 18.12.2024, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.Sulla pretesa creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è parzialmente fondata e merita di trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa.
La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
E', altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali. Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali – pur essendo prove idonee dell'emissione del decreto ingiuntivo – nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per pagina 4 di 10 sé la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio. (Cass. Civ. Sez. II, Sentenza
n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza del credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
A tanto va aggiunto, come il principio di non contestazione tragga fondamento dall'art. 115 co.1
c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificatamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che, nei processi relativi a diritti disponibili, i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui- non necessitando di essere provati- devono essere considerati come esistenti dal giudice. (Sez. Unite Cass. n. 761 del 23.1.2002).
In sostanza, il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
Venendo, adesso, all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dall'opponente sull' an e sul quantum della pretesa creditoria, le fatture azionate nel procedimento monitorio, da sole, non costituiscono una valida prova delle prestazioni eseguite.
Andando per ordine, l'opponente contesta in primis la pretesa creditoria in relazione alla fornitura di marmo di cui alle seguenti fatture: fattura n. 76 del 31.03.2017 di euro 4.687,14; fattura n. 78 del
31.03.2017 di euro 4.203,40; fattura n. 80 del 03.04.2017 di euro 12.751,44; fattura n. 105 del
30.04.2017 di euro 427,00.
pagina 5 di 10 In relazione alle suddette fatture, l'opponente non contesta l'avvenuta fornitura del marmo calacatta, che la Compar S.r.l. avrebbe fornito alla er la realizzazione di una scala a CP_1
ventaglio ed altri lavori in favore della CP_2
Ed Invero, l'opponente contesta, a sostegno della censura, che nulla è dovuto alla CP_1
er la suddetta fornitura sul presupposto di aver provveduto al pagamento diretto in favore
[...]
della Compar S.r.l. quale fornitore della materia prima.(vedi pag. 3 Atto di citazione in opposizione a D.I.).
In applicazione dei principi sopra richiamati sull'onere della prova, incombe sulla Controparte_1
l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa creditoria azionata nel monitorio, se oggetto di contestazione, mentre grava sulla l'onere della prova circa il fatto estintivo CP_6 dell'obbligazione.
La censura è infondata, posto che dalle risultanze istruttorie del presente giudizio, è dato evincere, che la fornitura del marmo Calacatta è stata commissionata dalla alla Compar Controparte_1
S.r.l, per la realizzazione di una scala su misura, la cui scelta del materiale è stata effettuata direttamente dalla CP_2
Tanto emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese dal teste (udienza del Testimone_1
7.02.2020) titolare della Compar s.r.l. il quale ha riferito: “il sig. mi contattò e mi chiese se CP_4 poteva accompagnare tale per la scelta e la visione dei materiali…..ciò perché nella CP_5
nostra azienda non trattiamo con i privati ma solo con i marmisti. Il sig. insieme al Sig. CP_5
(titolare della vennero in azienda e scelsero il materiale da mettere da parte. La CP_4 CP_1 conferma dell'ordine è stato da me redatto pertanto ne dichiaro la mia autenticità e firmato dal Sig.
dinanzi alla mia persona”. CP_4
Risulta, altresì, per tabulas, la sussistenza della conferma dell'ordine fornitura del 21.02.2017, sottoscritta dalla in relazione alla quantità necessaria e qualità della materia prima CP_1
(marmo in calacatta) commissionata alla Compar S.r.l., il tutto secondo la scelta in loco effettuata dal .(Doc. All. D.1deposito telematico del 27.7.2018 Avv. D'Urso). CP_5
Lo stesso teste poi con specifico riferimento ai pagamenti della fornitura ha dichiarato che questi sono sempre stati fatti dalla proprio perché ribadisco non abbiamo rapporti i privati… CP_1 la ditta non ha mai ricevuto un assegno di euro cinquemila dalla ditta Morfu' s.r.l.” CP_7
Alla luce delle dichiarazioni rese dal teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, vi è prova in atti che la fornitura del materiale in marmo è stata commissionata dalla giusto CP_1
ordine allegato in atti) e che la ha effettuato solo la scelta del materiale da tagliare e CP_2
rifinire per la realizzazione della scala a ventaglio.
pagina 6 di 10 Non risulta, invece, provata la circostanza dell'avvenuto pagamento del materiale in marmo da parte della direttamente alla Compar Srl. CP_2
Per contro, vi è prova che i pagamenti venivano sempre effettuati a non alla CP_1 CP_8
sia a mezzo assegni e sia con Ribe. (teste di parte opponente: La RE NI
[...]
Ud.07.02.2020). D'altro canto, se semmai ci fosse stato un pagamento diretto da parte della CP_2 alla Compar S.r.l. a mezzo assegno, l'opponente avrebbe potuto fornire prova documentale
[...] dell'asserito pagamento, stante la tracciabilità del titolo di credito, inesistente nel caso in esame.
Deve, pertanto, ritenersi fondata la pretesa creditoria di cui alle suddette fatture in relazione alla fornitura del materiale in marmo, previa lavorazione (taglio e rifinitura) in favore della CP_2
Quanto, invece alla contestazione della pretesa creditoria di cui alle fatture n. 79 del 03.04.2017,
n. 82 del 10.04.2017 e n. 116 del 11.05.2017, sul presupposto della mancata fornitura dei materiali mai utilizzati presso cantieri della e/o cantieri di Reggio Calabria e/o Lamezia Terme, si CP_2
osserva che con riferimento alle fatture (n. 79 del 3.04.2017 e n. 82 del 10.04.2017), deve innanzitutto rilevarsi che le stesse, benchè in questa sede contestate, risultano in atti già pagate dall'opponente, a mezzo bonifico bancario, prima ancora del procedimento monitorio.(Doc. fascicolo cartaceo Avv. OR)
Ed invero, la circostanza dell'avvenuto pagamento di tali fatture in favore della anche CP_1
in considerazione del consistente importo versato a mezzo bonifici bancari, mal si concilia con la contestazione, nel presente giudizio, circa la mancata fornitura di materiali ivi indicati in favore della CP_2
Ad ogni buon conto, la consegna della fornitura di cui alla fattura n. 82 del 10.04.2017 (presso il cantiere di Reggio Calabria) trova riscontro documentale nella bolla di vendita n.109 del
10.04.2017 allegata in atti da parte opponente. (Doc. 4 deposito telematico Avv. del Pt_1
13.9.2018)
Quanto alla fattura n. 116 del 11.05.2017, anch'essa contestata dall'opponente sul presupposto di non aver ricevuto la fornitura indicata, si osserva che la stessa trova riscontro documentale nella richiamata bolla di vendita n.139 del 11.05.2017 sottoscritta dal destinatario della fornitura, non disconosciuta dall'opponente. (Doc. all. D. 8 deposito telematico del 27.07.2018 Avv. D'Urso)
Parzialmente infondata, invece, la pretesa creditoria di cui alla fattura n. 122 del 24.05.2017 di euro 2.379,00 per ”manodopera specializzata sul vostro cantiere per montaggio battiscopa rotondi”
e “lavoro eseguito dal ns tecnico per la progettazione montaggio scala completa in marmo
Calacatta”.
pagina 7 di 10 Con riferimento a tale fattura, la pretesa creditoria risulta essere carente di prova in ordine all'esecuzione di manodopera della per il montaggio di battiscopa in favore CP_1 dell'opponente.
Tanto è emerso dalla prova testimoniale resa dal teste della stessa Sig. CP_1 Tes_2
il quale ha dichiarato “i pezzi sono stati prelevati dalla e trasportati sul cantiere
[...] CP_2
dove sono stati installati dagli operai della OR. Ero presente ed ho fornito indicazioni relative al montaggio e misure”.
Orbene, la carenza di prova in ordine all'esecuzione del montaggio del materiale fornito dalla
[...]
conduce a ritenere infondata la pretesa creditoria per somme azionate in decreto ingiuntivo CP_1
con esclusivo riferimento alla voce manodopera di cui alla fattura n. 122 del 24.05.2017 di euro
450,00 oltre iva.
Sempre con riferimento alla fattura n. 122 del 24.05.2017, si rileva la fondatezza della pretesa creditoria in relazione alla voce “lavori di progettazione del montaggio della scala completa in marmo Calacatta”.
Ciò trova riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese dal teste (25.02.2021) il Testimone_2
quale ha riferito di aver svolto personalmente (per conto di i rilievi tecnici sulla scala a CP_1 petali e che “i lavori sono iniziati dopo le verifiche…… io ho fatto i rilievi e non il taglio che viene effettuato da macchine a controllo numerico”
Ed infine, sulla contestazione della fattura n. 111 del 30.04.2017 di euro 21.163,95 con esclusivo riferimento alla mancata trasmissione della fattura, in mancanza di una contestazione specifica dell'opponente sull'an e sul quantum della fattura azionata nel monitorio, non appare idonea a giustificare l'inadempimento della somma richiesta.
Alla luce delle suddette argomentazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna dell'opponente al pagamento in favore di
[...] ella somma di euro 54.544,00 già decurtata dell'importo non dovuto voce “manodopera” CP_1
(euro 549,00 compreso di iva) di cui alla fattura n. 122 del 24.05.2017 “manodopera” oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 sino al soddisfo.
2. Sulla domanda riconvenzionale dell'opponente.
Non meritevole di accoglimento risulta la domanda riconvenzionale dell'opponente di restituzione della somma di euro 19.600,00 in relazione alla quantità di marmo calacatta in rimanenza (circa
48,40 mq), rispetto al computo metrico effettivamente utilizzato, trattenuto da CP_1
pagina 8 di 10 Si è detto che il marmo calacatta è stato fornito da Compar S.r.l in lastre, poi tagliate e rifinite dalla secondo i rilievi eseguiti per la realizzazione di una scala a ventaglio su misura, CP_1
in favore della CP_2
Dall'esito dell'istruttoria del presente giudizio, non vi è dubbio nel ritenere che la fornitura iniziale del marmo (da Compar S.r.l. a è avvenuta secondo il computo d'uso in edilizia “vuoto CP_1 per pieno” inteso come la superficie totale fornita in quantità superiore, da cui ricavarne l'effettivo materiale di utilizzo.
Sul punto, si richiama testualmente la deposizione dal teste Sig. Testimone_1
(Ud.07.032.2020) con riferimento alla fornitura in questione, “a seguito dell'ordine, la CP_7
ha provveduto a preparare delle lastre da 2-3 cm da utilizzare e adatte per il lavoro da
[...] eseguire in una quantità leggermente superiore rispetto all'ordine in quanto ricordo che doveva eseguirsi una scala a ventaglio che pertanto ci sarebbe stato maggiore sfrido, perché la misura della lastra non combacia perfettamente con la misura dei gradini da lavorare, utilizzando così il vuoto per pieno”.
Ne consegue che, secondo il metodo “vuoto per pieno”, la differenza tra la quantità di materiale complessivo (pieno) e la superficie di materiale effettivamente ricavata ed utilizzata, costituisce lo scarto del materiale c.d. sfrido.
Dall'esito dell'istruttoria, risulta dimostrato a mezzo del teste (Ud. 25.02.2021) Testimone_2 che “il materiale di scarto e residuato dalla lavorazione necessaria per la realizzazione della scala commissionata dall'opponente, con pedata a forma di petalo, è stato riposto sulle pedane per lo smaltimento …..e che la nvitò la a ritiralo in azienda”. CP_1 CP_2
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'invito rivolto all'opponente circa il ritiro del materiale di scarto -diversamente destinato allo smaltimento-, ritiene questo Giudice che la domanda di restituzione somme debba essere rigettata perché priva di fondamento in fatto ed in diritto.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 9 di 10 1.In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.756/17 emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 7.11.2017;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 54.544,00 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 sino al soddisfo;
3. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in Euro
7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 29.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta Dott.ssa Pt_2
Teresa Talarico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1
OR; opponente contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto D'Urso; Controparte_1
-opposto
OGGETTO: Inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo n. 756/2017
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione con contestuale domanda riconvenzionale in opposizione a decreto ingiuntivo n. 756/2017 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 6.11.17, ritualmente notificato, la OR
pagina 1 di 10 in persona dell'amministratore in carica, conveniva in giudizio la al fine di Pt_1 Controparte_1 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, con il quale veniva ingiunto all' opponente il pagamento della somma di € 55.093,00, (detratti gli acconti di euro 41.532,14) oltre accessori e competenze legali, emesso su n.11 fatture non pagate, a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti su vari cantieri della CP_2
Deduceva l'opponente, che la si era rivolta alla per alcuni lavori da CP_2 Controparte_1
effettuare presso vari cantieri sul territorio cosentino e poiché doveva realizzare una scala in marmo, sapendo che la aveva un buon laboratorio di taglio e modellamento di Controparte_1
marmi e materiali si rivolgeva a questa ditta per la rifinitura di una scala e di altre piccole CP_3
opere mormoree (soglie e battiscopa) presso la villa in costruzione nel periodo febbraio 2016; Per la realizzazione della scala, le parti concordavano che il marmo sarebbe stato acquistato dalla e che la si sarebbe occupata esclusivamente del taglio del materiale;
CP_2 Controparte_1
Ulteriore accordo tra le parti, riguardava la scelta e l'acquisto dei marmi a cura della CP_2
presso la Ditta Compar S.r.l, con fatturazione diretta alla Controparte_1
Sosteneva, pertanto, di aver eseguito il pagamento della fornitura del materiale direttamente alla
Deduceva, l'infondatezza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo n. 56/2017 CP_1
in relazione ad 11 fatture. Nello specifico, sosteneva di aver regolarmente pagato tutte le fatture ad eccezione della fattura n.76 del 31.03.2017 di euro 4.687,14; fattura n. 78 del 4.203,40; fattura n.
80 del 03.04.2017 di euro 12.751,44 e fattura n. 105 del 30.04.2017 di euro 427,00, poiché tali fatture si riferivano al materiale in marmo già pagato;
mentre la fattura n. 79 del 03.04.2017 di euro
11.808,01, fattura n. 116 del 11.05.2017 di euro 9.481,23 e fattura n. 82 del 10.04.2017 di euro
9.724,13 non sono state pagate in quanto nelle stesse sono indicate voci per materiali mai utilizzati presso il cantiere della e/o in cantieri di Reggio Calabria e Lamezia Terme. CP_2
Contestava e disconosceva, inoltre, la fattura n. 122 del 24.05.2017 di euro 1500,00 perché mai consegnata alla e perché relativa a lavori mai espletati dalla quali CP_2 Controparte_1
“manodopera specializzata sul vostro cantiere per montaggio battiscopa rotondo e lavori eseguiti da nostro tecnico per progettazione montaggio scala completa in marmo di calacatta”;
Disconosceva, altresì la fattura n. 11 del 30.04.2017 di euro 21.163,95 poiché mai inviata alla
CP_2
Evidenziava, inoltre, che le parti si accordavano anche sullo sfrido del marmo decidendo che tutta la rimanenza del taglio delle lastre, dopo il taglio del petalo della scala, sarebbe stato restituito alla mentre nulla veniva consegnato nonostante il materiale residuo era stato interamente CP_2
pagato in favore della er un totale di euro 19.600,00. Controparte_1
pagina 2 di 10 Tanto premesso sosteneva di aver versato tutto il dovuto alla e sicuramente Controparte_1 anche somme maggiori da accertarsi in corso di causa:Concludeva, chiedendo, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, “In via preliminare, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo
n. 756/2017 emesso dal Tribunale di Castrovillari, a firma del dott. , RG n. 3138/2017, Persona_1
notificato in data 7/11/2017 a mezzo PEC, per mancanza degli elementi essenziali ex art. 633 e
125 c.p.c.; in via preliminare, revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.
756/2017 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 7 novembre 2017, per indeterminatezza e genericità dello stesso;
In via principale, nel merito, dichiarare nullo l'importo dovuto al sig. CP_4
, titolare della per le ragioni ampiamente esposte in narrativa, ossia che le
[...] Controparte_1
somme sono state interamente pagate giusta fatture in atti;
sempre nel merito, dichiarare nullo
l'importo dovuto alla poiché il marmo e i lavori sono stati interamente pagati dal Controparte_1 sig. giusta quietanze in atto;
dichiarare nullo l'importo dovuto alla in CP_5 Controparte_1
quanto le somme richieste nelle fatture risultano per forniture mai consegnate e ordinate dalla
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare dovuto lo sfrido del marmo Calacatta alla CP_2
e per l'effetto condannare la lla restituzione della somma di € 19.600,00, o CP_2 CP_1 una somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche con l'ausilio di un tecnico del Tribunale per lo sfrido rimasto per la realizzazione della scala di marmo della villa appaltata dalla in subordine, e solo nella più remota delle ipotesi in cui l'adito Tribunale CP_2
ritenga dovuta la somma, che sia quella maggiore o minore, la ovrà compensare tale CP_1
somma con quella già versata dalla ditta OR e con quella trattenuta dal a titolo di valore CP_4 dello sfrido del marmo, che dovrà essere quantificata, anche con l'ausilio di un CTU, in una somma pari o superiore a € 19.600,00; Condannare il Sig. nella sua qualità di titolare CP_4
della a tutte le spese del presente giudizio, onorari e competenze professionali da CP_1
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistataria.
Costituitasi in giudizio la preliminarmente, eccepiva la genericità ed Controparte_1 indeterminatezza della domanda, priva dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c; nel merito contestava l'avversa opposizione nonché la domanda riconvenzionale siccome temeraria, pretestuosa, infondata e non provata, con ogni statuizione in ordine ai danni, per la temerarietà e le eccepite violazioni di cui all'art. 89 c.p.c. Chiedeva, pertanto, “nel rito e preliminarmente concedere la provvisoria esecutorietà del monitorio, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, per quanto esposto dallo stesso opponente;
Nel merito rigettare in toto
l'opposizione proposta in ogni sua istanza e domanda, principale e gradata, anche riconvenzionale, siccome temeraria, pretestuosa, infondata e non provata, con ogni statuizione in
pagina 3 di 10 ordine ai danni, per la temerarietà e le eccepite violazioni di cui all'art. 89 c.p.c., secondo la sua già apprezzata equità. Con soccombenza delle spese e dei compensi di difesa, oltre r.f.s.g. e accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”
Con ordinanza del 25.05.2018 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva assunta con ordinanza del 18.12.2024, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.Sulla pretesa creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è parzialmente fondata e merita di trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa.
La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
E', altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali. Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali – pur essendo prove idonee dell'emissione del decreto ingiuntivo – nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per pagina 4 di 10 sé la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio. (Cass. Civ. Sez. II, Sentenza
n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza del credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
A tanto va aggiunto, come il principio di non contestazione tragga fondamento dall'art. 115 co.1
c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificatamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che, nei processi relativi a diritti disponibili, i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui- non necessitando di essere provati- devono essere considerati come esistenti dal giudice. (Sez. Unite Cass. n. 761 del 23.1.2002).
In sostanza, il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
Venendo, adesso, all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dall'opponente sull' an e sul quantum della pretesa creditoria, le fatture azionate nel procedimento monitorio, da sole, non costituiscono una valida prova delle prestazioni eseguite.
Andando per ordine, l'opponente contesta in primis la pretesa creditoria in relazione alla fornitura di marmo di cui alle seguenti fatture: fattura n. 76 del 31.03.2017 di euro 4.687,14; fattura n. 78 del
31.03.2017 di euro 4.203,40; fattura n. 80 del 03.04.2017 di euro 12.751,44; fattura n. 105 del
30.04.2017 di euro 427,00.
pagina 5 di 10 In relazione alle suddette fatture, l'opponente non contesta l'avvenuta fornitura del marmo calacatta, che la Compar S.r.l. avrebbe fornito alla er la realizzazione di una scala a CP_1
ventaglio ed altri lavori in favore della CP_2
Ed Invero, l'opponente contesta, a sostegno della censura, che nulla è dovuto alla CP_1
er la suddetta fornitura sul presupposto di aver provveduto al pagamento diretto in favore
[...]
della Compar S.r.l. quale fornitore della materia prima.(vedi pag. 3 Atto di citazione in opposizione a D.I.).
In applicazione dei principi sopra richiamati sull'onere della prova, incombe sulla Controparte_1
l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa creditoria azionata nel monitorio, se oggetto di contestazione, mentre grava sulla l'onere della prova circa il fatto estintivo CP_6 dell'obbligazione.
La censura è infondata, posto che dalle risultanze istruttorie del presente giudizio, è dato evincere, che la fornitura del marmo Calacatta è stata commissionata dalla alla Compar Controparte_1
S.r.l, per la realizzazione di una scala su misura, la cui scelta del materiale è stata effettuata direttamente dalla CP_2
Tanto emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese dal teste (udienza del Testimone_1
7.02.2020) titolare della Compar s.r.l. il quale ha riferito: “il sig. mi contattò e mi chiese se CP_4 poteva accompagnare tale per la scelta e la visione dei materiali…..ciò perché nella CP_5
nostra azienda non trattiamo con i privati ma solo con i marmisti. Il sig. insieme al Sig. CP_5
(titolare della vennero in azienda e scelsero il materiale da mettere da parte. La CP_4 CP_1 conferma dell'ordine è stato da me redatto pertanto ne dichiaro la mia autenticità e firmato dal Sig.
dinanzi alla mia persona”. CP_4
Risulta, altresì, per tabulas, la sussistenza della conferma dell'ordine fornitura del 21.02.2017, sottoscritta dalla in relazione alla quantità necessaria e qualità della materia prima CP_1
(marmo in calacatta) commissionata alla Compar S.r.l., il tutto secondo la scelta in loco effettuata dal .(Doc. All. D.1deposito telematico del 27.7.2018 Avv. D'Urso). CP_5
Lo stesso teste poi con specifico riferimento ai pagamenti della fornitura ha dichiarato che questi sono sempre stati fatti dalla proprio perché ribadisco non abbiamo rapporti i privati… CP_1 la ditta non ha mai ricevuto un assegno di euro cinquemila dalla ditta Morfu' s.r.l.” CP_7
Alla luce delle dichiarazioni rese dal teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, vi è prova in atti che la fornitura del materiale in marmo è stata commissionata dalla giusto CP_1
ordine allegato in atti) e che la ha effettuato solo la scelta del materiale da tagliare e CP_2
rifinire per la realizzazione della scala a ventaglio.
pagina 6 di 10 Non risulta, invece, provata la circostanza dell'avvenuto pagamento del materiale in marmo da parte della direttamente alla Compar Srl. CP_2
Per contro, vi è prova che i pagamenti venivano sempre effettuati a non alla CP_1 CP_8
sia a mezzo assegni e sia con Ribe. (teste di parte opponente: La RE NI
[...]
Ud.07.02.2020). D'altro canto, se semmai ci fosse stato un pagamento diretto da parte della CP_2 alla Compar S.r.l. a mezzo assegno, l'opponente avrebbe potuto fornire prova documentale
[...] dell'asserito pagamento, stante la tracciabilità del titolo di credito, inesistente nel caso in esame.
Deve, pertanto, ritenersi fondata la pretesa creditoria di cui alle suddette fatture in relazione alla fornitura del materiale in marmo, previa lavorazione (taglio e rifinitura) in favore della CP_2
Quanto, invece alla contestazione della pretesa creditoria di cui alle fatture n. 79 del 03.04.2017,
n. 82 del 10.04.2017 e n. 116 del 11.05.2017, sul presupposto della mancata fornitura dei materiali mai utilizzati presso cantieri della e/o cantieri di Reggio Calabria e/o Lamezia Terme, si CP_2
osserva che con riferimento alle fatture (n. 79 del 3.04.2017 e n. 82 del 10.04.2017), deve innanzitutto rilevarsi che le stesse, benchè in questa sede contestate, risultano in atti già pagate dall'opponente, a mezzo bonifico bancario, prima ancora del procedimento monitorio.(Doc. fascicolo cartaceo Avv. OR)
Ed invero, la circostanza dell'avvenuto pagamento di tali fatture in favore della anche CP_1
in considerazione del consistente importo versato a mezzo bonifici bancari, mal si concilia con la contestazione, nel presente giudizio, circa la mancata fornitura di materiali ivi indicati in favore della CP_2
Ad ogni buon conto, la consegna della fornitura di cui alla fattura n. 82 del 10.04.2017 (presso il cantiere di Reggio Calabria) trova riscontro documentale nella bolla di vendita n.109 del
10.04.2017 allegata in atti da parte opponente. (Doc. 4 deposito telematico Avv. del Pt_1
13.9.2018)
Quanto alla fattura n. 116 del 11.05.2017, anch'essa contestata dall'opponente sul presupposto di non aver ricevuto la fornitura indicata, si osserva che la stessa trova riscontro documentale nella richiamata bolla di vendita n.139 del 11.05.2017 sottoscritta dal destinatario della fornitura, non disconosciuta dall'opponente. (Doc. all. D. 8 deposito telematico del 27.07.2018 Avv. D'Urso)
Parzialmente infondata, invece, la pretesa creditoria di cui alla fattura n. 122 del 24.05.2017 di euro 2.379,00 per ”manodopera specializzata sul vostro cantiere per montaggio battiscopa rotondi”
e “lavoro eseguito dal ns tecnico per la progettazione montaggio scala completa in marmo
Calacatta”.
pagina 7 di 10 Con riferimento a tale fattura, la pretesa creditoria risulta essere carente di prova in ordine all'esecuzione di manodopera della per il montaggio di battiscopa in favore CP_1 dell'opponente.
Tanto è emerso dalla prova testimoniale resa dal teste della stessa Sig. CP_1 Tes_2
il quale ha dichiarato “i pezzi sono stati prelevati dalla e trasportati sul cantiere
[...] CP_2
dove sono stati installati dagli operai della OR. Ero presente ed ho fornito indicazioni relative al montaggio e misure”.
Orbene, la carenza di prova in ordine all'esecuzione del montaggio del materiale fornito dalla
[...]
conduce a ritenere infondata la pretesa creditoria per somme azionate in decreto ingiuntivo CP_1
con esclusivo riferimento alla voce manodopera di cui alla fattura n. 122 del 24.05.2017 di euro
450,00 oltre iva.
Sempre con riferimento alla fattura n. 122 del 24.05.2017, si rileva la fondatezza della pretesa creditoria in relazione alla voce “lavori di progettazione del montaggio della scala completa in marmo Calacatta”.
Ciò trova riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese dal teste (25.02.2021) il Testimone_2
quale ha riferito di aver svolto personalmente (per conto di i rilievi tecnici sulla scala a CP_1 petali e che “i lavori sono iniziati dopo le verifiche…… io ho fatto i rilievi e non il taglio che viene effettuato da macchine a controllo numerico”
Ed infine, sulla contestazione della fattura n. 111 del 30.04.2017 di euro 21.163,95 con esclusivo riferimento alla mancata trasmissione della fattura, in mancanza di una contestazione specifica dell'opponente sull'an e sul quantum della fattura azionata nel monitorio, non appare idonea a giustificare l'inadempimento della somma richiesta.
Alla luce delle suddette argomentazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna dell'opponente al pagamento in favore di
[...] ella somma di euro 54.544,00 già decurtata dell'importo non dovuto voce “manodopera” CP_1
(euro 549,00 compreso di iva) di cui alla fattura n. 122 del 24.05.2017 “manodopera” oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 sino al soddisfo.
2. Sulla domanda riconvenzionale dell'opponente.
Non meritevole di accoglimento risulta la domanda riconvenzionale dell'opponente di restituzione della somma di euro 19.600,00 in relazione alla quantità di marmo calacatta in rimanenza (circa
48,40 mq), rispetto al computo metrico effettivamente utilizzato, trattenuto da CP_1
pagina 8 di 10 Si è detto che il marmo calacatta è stato fornito da Compar S.r.l in lastre, poi tagliate e rifinite dalla secondo i rilievi eseguiti per la realizzazione di una scala a ventaglio su misura, CP_1
in favore della CP_2
Dall'esito dell'istruttoria del presente giudizio, non vi è dubbio nel ritenere che la fornitura iniziale del marmo (da Compar S.r.l. a è avvenuta secondo il computo d'uso in edilizia “vuoto CP_1 per pieno” inteso come la superficie totale fornita in quantità superiore, da cui ricavarne l'effettivo materiale di utilizzo.
Sul punto, si richiama testualmente la deposizione dal teste Sig. Testimone_1
(Ud.07.032.2020) con riferimento alla fornitura in questione, “a seguito dell'ordine, la CP_7
ha provveduto a preparare delle lastre da 2-3 cm da utilizzare e adatte per il lavoro da
[...] eseguire in una quantità leggermente superiore rispetto all'ordine in quanto ricordo che doveva eseguirsi una scala a ventaglio che pertanto ci sarebbe stato maggiore sfrido, perché la misura della lastra non combacia perfettamente con la misura dei gradini da lavorare, utilizzando così il vuoto per pieno”.
Ne consegue che, secondo il metodo “vuoto per pieno”, la differenza tra la quantità di materiale complessivo (pieno) e la superficie di materiale effettivamente ricavata ed utilizzata, costituisce lo scarto del materiale c.d. sfrido.
Dall'esito dell'istruttoria, risulta dimostrato a mezzo del teste (Ud. 25.02.2021) Testimone_2 che “il materiale di scarto e residuato dalla lavorazione necessaria per la realizzazione della scala commissionata dall'opponente, con pedata a forma di petalo, è stato riposto sulle pedane per lo smaltimento …..e che la nvitò la a ritiralo in azienda”. CP_1 CP_2
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'invito rivolto all'opponente circa il ritiro del materiale di scarto -diversamente destinato allo smaltimento-, ritiene questo Giudice che la domanda di restituzione somme debba essere rigettata perché priva di fondamento in fatto ed in diritto.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 9 di 10 1.In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.756/17 emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 7.11.2017;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 54.544,00 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 sino al soddisfo;
3. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in Euro
7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 29.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta Dott.ssa Pt_2
Teresa Talarico
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