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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5488 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Camillo Romandini Presidente
rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dr. ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato con motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 3058 dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 30.9.2025, promossa da: P.Iva e C.F. , con sede in Milano al Viale Parte_1 P.IVA_1
Zara n. 58, in persona del Legale rappresentante p.t. Sig. , difesa e Parte_2 rappresentata, giusta procura conferita in calce al presente atto, dall' Avv. Filippo L. J.
Silvestri, c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in C.F._1
Roma, Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 7.
- Appellante
- CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 ed elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna 27 presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale Lazio che, nella persona dell'Avv. Valentina Di Vincenzo (C.F. ), la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 20.04.2023 (registrata il
2.05.2023 n. 13463 serie1/T) per atto del Dott. , Notaio in Roma, Persona_1
Repertorio n. 15266 Raccolta n. 10744.
- Appellata
Controparte_2
, C.F. e P.Iva in persona
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 del Curatore pro tempore Avv. Fabio Fava, con sede in Roma, Piazza Carlo Magno n. 21.
- Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8243/24 del Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
pag. 2/10 Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la (da ora Parte_1 semplicemente ), ha impugnato la sentenza n. 8243/24 con cui il Tribunale Pt_1 di Roma, pronunciando sulle domande proposte nei suoi confronti e della CP_2
di garanzia collettiva dei fini quale garante, ha così statuito:
[...] Controparte_3
“Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_4
a pagare in favore della la somma pari ad € 5.246.000,00, di cui
[...] CP_1
€ 2.150.000,00 da porsi in solido con la Controparte_2
[...]
Condanna a rifondere in favore della le Controparte_4 CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo di € 64.138,00, di cui €
32.069,00 da porsi a carico solidale della Finapi-Società di Garanzia Collettiva dei Fidi-, oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
A fondamento del gravame ha posto i seguenti motivi in fatto e diritto:
A) OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O ILLOGICA E/O ERRONEA
MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA ASSERITA PROVA
DELL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DI Parte_1
– ERRONEA E/O ILLOGICA VALUTAZIONE DEGLI ATTI E
[...]
DOCUMENTI DI CAUSA E SEGNATAMENTE DELLA NOTA INAIL DEL
10.04.2020.
B) OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O ILLOGICA E/O ERRONEA
MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA ASSERITA PROVA
DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI SENZA
RISERVE DA PARTE DI REGIONE LAZIO ANCHE ALL'ESITO
DELLA CONOSCENZA DEL PARERE ESPRESSO DA INAIL -
pag. 3/10 ERRONEA E/O ILLOGICA VALUTAZIONE DEGLI ATTI E
DOCUMENTI DI CAUSA E SEGNATAMENTE:
1) della nota datata 10.04.2020 avente ad oggetto “esito verifiche INAIL su prodotti ” (doc. 01 allegato alle memorie ex art. 183 c. Parte_1
6 cpc – 2° termine di parte convenuta); Co 2) della nota del 29.05.2020 inviata da regione lazio alla , avente ad oggetto
“richiesta documentazione di conformità inerente a importazione indumenti di protezione – camici – da parte di ENT TLC s.r.l.” (doc. 02 allegato alle memorie ex art. 183 c. 6 cpc – 2° termine di parte convenuta);
3) della comunicazione del 02.11.2020 di regione lazio avente ad oggetto “saldo fatture
139/2020 e 142/2020.”
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis;
1. In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. inaudita altera parte ovvero, se del caso, fissando l'udienza di comparizione delle parti;
2. In via principale, nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dall' appellata perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
3. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita la sola la quale, nel contestare l'avverso gravame in CP_1
quanto a suo dire infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via cautelare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora;
- nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza oggi impugnata (sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
pag. 4/10 8243/2024 (R.G. n. 42143/2021), Sez. XVI, Giudice estensore Dott. Manzi, emessa in data 23.04.2024 e pubblicata in data 15.05.2024, non notificata);
- sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di controparte per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge”.
Non si è costituita di cui è stata dichiarata la contumacia. CP_2
Respinta la istanza di inibitoria della appellante, alla odierna udienza la causa viene decisa con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
L'appello si fonda, sostanzialmente, sulla ritenuta errata valutazione da parte del
Collegio di prime cure della documentazione in atti da cui sarebbe scaturita la condanna degli originari convenuti, nelle loro rispettive qualità, al risarcimento in favore della per il dichiarato inadempimento della alle CP_1 Pt_1 obbligazioni contrattualmente assunte per la fornitura di 430.000 camici necessari a fronteggiare la emergenza sanitaria da Covid 19-9, in particolare essendo stati forniti dispositivi non conformi alla normativa vigente e non dotati della prescritta certificazione.
La difesa appellante censura la sentenza impugnata in quanto nulla, laddove il
Giudice ha valutato come “prova dirimente” – ai fini della asserita dimostrazione della inidoneità dei camici oggetto di fornitura ad essere utilizzati quali dispositivi di protezione individuale da parte della Regione committente - del documento costituito dalla nota dell'INAIL del 10.04.2020 (doc. 10 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. – 1° termine di parte appellata”.
In particolare, il Giudice avrebbe errato statuendo che “nel caso di specie, la diversità tra la tipologia dei camici richiesti e quelli, invero, consegnati all'Amministrazione dalla Società, odierna convenuta, come anticipato, integra effettivamente un'ipotesi di aliud pro alio, non potendosi revocare in dubbio che la conformità della merce alle normative specifiche rappresentasse una caratteristica, espressamente prevista in contratto, certamente tale da identificare la specifica funzione – evidentemente di tipo protettivo - che tale res avrebbe dovuto svolgere nel particolare
pag. 5/10 momento di emergenza sanitaria causato della pandemia da Covid 19, al fine di contenere la diffusione del virus (cfr. doc. 1 fascicolo – Determina di affidamento, la quale nelle CP_1 premesse, a pag. 7 di 15, contiene, tra gli altri, un espresso riferimento alla circostanza che “il materiale proposto risulta assistito da certificazioni che ne confermano la rispondenza ai requisiti di idoneità all'uso per il quale sono necessarie”).
La tesi attorea di non conformità della fornitura (i.e. dei camici) per il fine richiesto, del resto, è dimostrata, in primis, dalla valutazione tecnica effettuata dall'INAIL che, in data 10.04.2010, nel riscontrare la richiesta di validazione inoltrata via PEC dalla stessa
[...] esprimeva il proprio parere sfavorevole segnalando: “Per il secondo DPI Parte_1 proposto, indicato come “Indumenti di protezione” non meglio definiti, si fa presente che viene dichiarato rispondente alla norma tecnica EN ISO 13485:2016, diversa da quella prevista per gli indumenti di protezione come DPI, UNI EN 13688:2013. Viene allegata infatti una certificazione TUV, relativa alla norma EN ISO 13485:2016, che si applica ai dispositivi medici. Viene allegato un Final test report di efficienza di filtrazione virale (VFE), redatto da che attesta la conformità con le buone pratiche dell'FDA (Regolamento 21 Controparte_6
CFR part. 210, 211 e 820). Si evidenzia comunque che in entrambi i documenti non si evince il tipo di dispositivo valutato” (cfr. doc 10 fascicolo - allegato alla prima memoria CP_1 istruttoria).”. (pag. 6 sentenza impugnata).
Infatti, afferma la difesa appellante, a prescindere dalla assenza di rilevanza del documento INAIL in quanto proveniente da soggetto terzo estraneo al giudizio e, comunque, formatosi senza contraddittorio, in ogni caso il significato da attribuirsi ad esso sarebbe del tutto opposto a quello assegnatogli dal Tribunale, considerato che nello stesso si dice testualmente “il secondo DPI proposto viene dichiarato
RISPONDENTE ALLA NORMA TECNICA EN ISO 13485:2016” nonché che
“viene allegato un final test report di efficienza di filtrazione virale che attesta la conformità con le
BUONE PRATICHE dell'FDA”.
In sostanza, solo per ragioni meramente formali INAIL non potè fornire una risposta positiva ma neanche ebbe a fornire una risposta negativa.
Da qui, evidentemente, la totale inutilizzabilità del documento ai fini del raggiungimento della prova dell'inadempimento contestato ad essa appellante.
pag. 6/10 Inoltre, (e questo costituisce il secondo motivo del gravame), la aveva CP_1 comunque ritenuto di dare seguito alla commessa, accettandola e successivamente pagandola, pur dopo aver appreso della assenza di certificazione alla luce della citata nota di INAIL, sicchè alcuna doglianza poteva più lamentare nei confronti della società.
Anche la attivazione delle indagini penali da parte dell'ufficio del P.M. in seguito alla denuncia/querela presentata dalla non poteva valere ai fini della decisione CP_1 adottata dal Primo Giudice, trattandosi all'evidenza di una mera ipotesi investigativa
(va detto, a tal fine, che è stata prodotta dalla difesa appellante la sentenza emessa dal Tribunale penale di Roma di assoluzione dai reati ascritti agli imputati e dalla difesa della la motivazione della stessa). CP_1
Orbene, va premesso che se è ben vero che gli imputati sono stati assolti dalle imputazioni ad essi rispettivamente ascritte e, ciò, sia con riferimento alla commessa relativa alla fornitura dei dispositivi costituiti da mascherine (non oggetto del presente giudizio), sia dei camici, lo stesso Magistrato penale ha dato tuttavia atto nella dettagliata sua motivazione come dalla istruttoria dibattimentale sia emersa la
“anomalia” del certificato relativo alla fornitura dei camici di cui alla relativa fornitura, dopo aver richiamato la puntuale dichiarazione della teste Testimone_1 responsabile del a ribadire quanto dalla Parte_3 stessa dichiarato già in fase di indagini preliminari anche con specifico richiamo alla disciplina per il rilascio della necessaria certificazione.
Né il Giudice penale ha effettivamente affermato, come pure vorrebbe la difesa della odierna appellante, che i detti camici fossero regolarmente provvisti di valida certificazione, né è stato altresì messo in dubbio il provvedimento di rigetto dell'INAIL della validazione stessa.
Dunque, dalla sentenza prodotta emerge ben altro, ovvero la effettiva mancanza di valida certificazione relativamente ai camici (e delle mascherine non oggetto del presente giudizio risarcitorio).
Ciò premesso, è indubbio anche per questo Collegio come i camici non fossero stati validati quanto alla prescritta certificazione, laddove INAIL ha espressamente dichiarato che “ -Per il secondo DPI proposto, indicato come “Indumenti di pag. 7/10 protezione” non meglio definiti, si fa presente che viene dichiarato rispondente alla norma tecnica EN ISO 13485:2016, diversa da quella prevista per gli indumenti di protezione come DPI, UNI EN 13688:2013. Viene allegata infatti una certificazione TUV, relativa alla norma EN ISO 13485:2016, che si applica ai dispositivi medici. Viene allegato un Final test report di efficienza di filtrazione virale (VFE), redatto da che attesta la conformità con le buone Controparte_6 pratiche dell'FDA (Regolamento 21 CFR part. 210, 211 e 820). Si evidenzia comunque che in entrambi i documenti non si evince il tipo di dispositivo valutato.
Pertanto la documentazione fornita non consente di esprimere un parere favorevole”.
Ritiene la appellante che il Tribunale avrebbe confuso nella valutazione delle risultanze ma così non è stato.
La richiesta di svincolo della Protezione civile della del 10.4.2024 era, CP_1 infatti, riferita non ai camici bensì alle mascherine “FPP 2” e tanto lo si ricava chiaramente dal riferimento specifico alla precedente comunicazione della
[...]
contenente la relazione di servizio proprio relativa a queste Parte_4 ultime.
In alcun equivoco è, dunque, incorso il Tribunale e, per quanto possa ritenersi esclusa una qualunque fattispecie di reato relativamente alla fornitura, resta comunque provata la circostanza della non corrispondenza della fornitura all'ordine richiesto, così da configurarsi una ipotesi di vendita di “aliud pro alio” come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale di Roma. Né, comunque, risulta che la società abbia fornito la prova di aver effettivamente consegnato la certificazione di conformità richiesta a fronte della allegazione da parte della del suo CP_1 inadempimento.
Resta in tal modo assorbita anche la seconda questione inerente la presunta accettazione da parte della Regione della fornitura, proprio in considerazione del fatto che la richiesta di svincolo non si riferiva affatto ai camici per le ragioni sopra spiegate.
pag. 8/10 Correttamente, quindi, il Tribunale ha concluso condannando le parti alla restituzione della somma versata dalla stante il grave inadempimento CP_1 contrattuale della appellante e la risoluzione del contratto di fornitura.
La questione della accettazione da parte della Regione della merce fornita, sebbene sprovvista di certificato di conformità, va ugualmente esaminata dalla Corte ma il motivo va rigettato così come l'intero gravame per i motivi sopra esposti.
La particolarità della vicenda ed anche l'esito del giudizio penale, deve portare comunque a ritenere insussistenti i presupposti per una condanna della appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Le spese del grado seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
8243/24 del Tribunale di Roma proposto dagli appellanti, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della delle competenze del CP_1
presente grado che, per l'intero, liquida in € 28.732,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spese compensate quanto all'altra appellata;
pag. 9/10 dà atto della sussistenza nei confronti della appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Presidente
Dr. Camillo Romandini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Camillo Romandini Presidente
rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dr. ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato con motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 3058 dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 30.9.2025, promossa da: P.Iva e C.F. , con sede in Milano al Viale Parte_1 P.IVA_1
Zara n. 58, in persona del Legale rappresentante p.t. Sig. , difesa e Parte_2 rappresentata, giusta procura conferita in calce al presente atto, dall' Avv. Filippo L. J.
Silvestri, c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in C.F._1
Roma, Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 7.
- Appellante
- CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 ed elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna 27 presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale Lazio che, nella persona dell'Avv. Valentina Di Vincenzo (C.F. ), la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 20.04.2023 (registrata il
2.05.2023 n. 13463 serie1/T) per atto del Dott. , Notaio in Roma, Persona_1
Repertorio n. 15266 Raccolta n. 10744.
- Appellata
Controparte_2
, C.F. e P.Iva in persona
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 del Curatore pro tempore Avv. Fabio Fava, con sede in Roma, Piazza Carlo Magno n. 21.
- Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8243/24 del Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
pag. 2/10 Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la (da ora Parte_1 semplicemente ), ha impugnato la sentenza n. 8243/24 con cui il Tribunale Pt_1 di Roma, pronunciando sulle domande proposte nei suoi confronti e della CP_2
di garanzia collettiva dei fini quale garante, ha così statuito:
[...] Controparte_3
“Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_4
a pagare in favore della la somma pari ad € 5.246.000,00, di cui
[...] CP_1
€ 2.150.000,00 da porsi in solido con la Controparte_2
[...]
Condanna a rifondere in favore della le Controparte_4 CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo di € 64.138,00, di cui €
32.069,00 da porsi a carico solidale della Finapi-Società di Garanzia Collettiva dei Fidi-, oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
A fondamento del gravame ha posto i seguenti motivi in fatto e diritto:
A) OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O ILLOGICA E/O ERRONEA
MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA ASSERITA PROVA
DELL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DI Parte_1
– ERRONEA E/O ILLOGICA VALUTAZIONE DEGLI ATTI E
[...]
DOCUMENTI DI CAUSA E SEGNATAMENTE DELLA NOTA INAIL DEL
10.04.2020.
B) OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O ILLOGICA E/O ERRONEA
MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA ASSERITA PROVA
DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI SENZA
RISERVE DA PARTE DI REGIONE LAZIO ANCHE ALL'ESITO
DELLA CONOSCENZA DEL PARERE ESPRESSO DA INAIL -
pag. 3/10 ERRONEA E/O ILLOGICA VALUTAZIONE DEGLI ATTI E
DOCUMENTI DI CAUSA E SEGNATAMENTE:
1) della nota datata 10.04.2020 avente ad oggetto “esito verifiche INAIL su prodotti ” (doc. 01 allegato alle memorie ex art. 183 c. Parte_1
6 cpc – 2° termine di parte convenuta); Co 2) della nota del 29.05.2020 inviata da regione lazio alla , avente ad oggetto
“richiesta documentazione di conformità inerente a importazione indumenti di protezione – camici – da parte di ENT TLC s.r.l.” (doc. 02 allegato alle memorie ex art. 183 c. 6 cpc – 2° termine di parte convenuta);
3) della comunicazione del 02.11.2020 di regione lazio avente ad oggetto “saldo fatture
139/2020 e 142/2020.”
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis;
1. In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. inaudita altera parte ovvero, se del caso, fissando l'udienza di comparizione delle parti;
2. In via principale, nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dall' appellata perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
3. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita la sola la quale, nel contestare l'avverso gravame in CP_1
quanto a suo dire infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via cautelare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora;
- nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza oggi impugnata (sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
pag. 4/10 8243/2024 (R.G. n. 42143/2021), Sez. XVI, Giudice estensore Dott. Manzi, emessa in data 23.04.2024 e pubblicata in data 15.05.2024, non notificata);
- sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di controparte per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge”.
Non si è costituita di cui è stata dichiarata la contumacia. CP_2
Respinta la istanza di inibitoria della appellante, alla odierna udienza la causa viene decisa con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
L'appello si fonda, sostanzialmente, sulla ritenuta errata valutazione da parte del
Collegio di prime cure della documentazione in atti da cui sarebbe scaturita la condanna degli originari convenuti, nelle loro rispettive qualità, al risarcimento in favore della per il dichiarato inadempimento della alle CP_1 Pt_1 obbligazioni contrattualmente assunte per la fornitura di 430.000 camici necessari a fronteggiare la emergenza sanitaria da Covid 19-9, in particolare essendo stati forniti dispositivi non conformi alla normativa vigente e non dotati della prescritta certificazione.
La difesa appellante censura la sentenza impugnata in quanto nulla, laddove il
Giudice ha valutato come “prova dirimente” – ai fini della asserita dimostrazione della inidoneità dei camici oggetto di fornitura ad essere utilizzati quali dispositivi di protezione individuale da parte della Regione committente - del documento costituito dalla nota dell'INAIL del 10.04.2020 (doc. 10 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. – 1° termine di parte appellata”.
In particolare, il Giudice avrebbe errato statuendo che “nel caso di specie, la diversità tra la tipologia dei camici richiesti e quelli, invero, consegnati all'Amministrazione dalla Società, odierna convenuta, come anticipato, integra effettivamente un'ipotesi di aliud pro alio, non potendosi revocare in dubbio che la conformità della merce alle normative specifiche rappresentasse una caratteristica, espressamente prevista in contratto, certamente tale da identificare la specifica funzione – evidentemente di tipo protettivo - che tale res avrebbe dovuto svolgere nel particolare
pag. 5/10 momento di emergenza sanitaria causato della pandemia da Covid 19, al fine di contenere la diffusione del virus (cfr. doc. 1 fascicolo – Determina di affidamento, la quale nelle CP_1 premesse, a pag. 7 di 15, contiene, tra gli altri, un espresso riferimento alla circostanza che “il materiale proposto risulta assistito da certificazioni che ne confermano la rispondenza ai requisiti di idoneità all'uso per il quale sono necessarie”).
La tesi attorea di non conformità della fornitura (i.e. dei camici) per il fine richiesto, del resto, è dimostrata, in primis, dalla valutazione tecnica effettuata dall'INAIL che, in data 10.04.2010, nel riscontrare la richiesta di validazione inoltrata via PEC dalla stessa
[...] esprimeva il proprio parere sfavorevole segnalando: “Per il secondo DPI Parte_1 proposto, indicato come “Indumenti di protezione” non meglio definiti, si fa presente che viene dichiarato rispondente alla norma tecnica EN ISO 13485:2016, diversa da quella prevista per gli indumenti di protezione come DPI, UNI EN 13688:2013. Viene allegata infatti una certificazione TUV, relativa alla norma EN ISO 13485:2016, che si applica ai dispositivi medici. Viene allegato un Final test report di efficienza di filtrazione virale (VFE), redatto da che attesta la conformità con le buone pratiche dell'FDA (Regolamento 21 Controparte_6
CFR part. 210, 211 e 820). Si evidenzia comunque che in entrambi i documenti non si evince il tipo di dispositivo valutato” (cfr. doc 10 fascicolo - allegato alla prima memoria CP_1 istruttoria).”. (pag. 6 sentenza impugnata).
Infatti, afferma la difesa appellante, a prescindere dalla assenza di rilevanza del documento INAIL in quanto proveniente da soggetto terzo estraneo al giudizio e, comunque, formatosi senza contraddittorio, in ogni caso il significato da attribuirsi ad esso sarebbe del tutto opposto a quello assegnatogli dal Tribunale, considerato che nello stesso si dice testualmente “il secondo DPI proposto viene dichiarato
RISPONDENTE ALLA NORMA TECNICA EN ISO 13485:2016” nonché che
“viene allegato un final test report di efficienza di filtrazione virale che attesta la conformità con le
BUONE PRATICHE dell'FDA”.
In sostanza, solo per ragioni meramente formali INAIL non potè fornire una risposta positiva ma neanche ebbe a fornire una risposta negativa.
Da qui, evidentemente, la totale inutilizzabilità del documento ai fini del raggiungimento della prova dell'inadempimento contestato ad essa appellante.
pag. 6/10 Inoltre, (e questo costituisce il secondo motivo del gravame), la aveva CP_1 comunque ritenuto di dare seguito alla commessa, accettandola e successivamente pagandola, pur dopo aver appreso della assenza di certificazione alla luce della citata nota di INAIL, sicchè alcuna doglianza poteva più lamentare nei confronti della società.
Anche la attivazione delle indagini penali da parte dell'ufficio del P.M. in seguito alla denuncia/querela presentata dalla non poteva valere ai fini della decisione CP_1 adottata dal Primo Giudice, trattandosi all'evidenza di una mera ipotesi investigativa
(va detto, a tal fine, che è stata prodotta dalla difesa appellante la sentenza emessa dal Tribunale penale di Roma di assoluzione dai reati ascritti agli imputati e dalla difesa della la motivazione della stessa). CP_1
Orbene, va premesso che se è ben vero che gli imputati sono stati assolti dalle imputazioni ad essi rispettivamente ascritte e, ciò, sia con riferimento alla commessa relativa alla fornitura dei dispositivi costituiti da mascherine (non oggetto del presente giudizio), sia dei camici, lo stesso Magistrato penale ha dato tuttavia atto nella dettagliata sua motivazione come dalla istruttoria dibattimentale sia emersa la
“anomalia” del certificato relativo alla fornitura dei camici di cui alla relativa fornitura, dopo aver richiamato la puntuale dichiarazione della teste Testimone_1 responsabile del a ribadire quanto dalla Parte_3 stessa dichiarato già in fase di indagini preliminari anche con specifico richiamo alla disciplina per il rilascio della necessaria certificazione.
Né il Giudice penale ha effettivamente affermato, come pure vorrebbe la difesa della odierna appellante, che i detti camici fossero regolarmente provvisti di valida certificazione, né è stato altresì messo in dubbio il provvedimento di rigetto dell'INAIL della validazione stessa.
Dunque, dalla sentenza prodotta emerge ben altro, ovvero la effettiva mancanza di valida certificazione relativamente ai camici (e delle mascherine non oggetto del presente giudizio risarcitorio).
Ciò premesso, è indubbio anche per questo Collegio come i camici non fossero stati validati quanto alla prescritta certificazione, laddove INAIL ha espressamente dichiarato che “ -Per il secondo DPI proposto, indicato come “Indumenti di pag. 7/10 protezione” non meglio definiti, si fa presente che viene dichiarato rispondente alla norma tecnica EN ISO 13485:2016, diversa da quella prevista per gli indumenti di protezione come DPI, UNI EN 13688:2013. Viene allegata infatti una certificazione TUV, relativa alla norma EN ISO 13485:2016, che si applica ai dispositivi medici. Viene allegato un Final test report di efficienza di filtrazione virale (VFE), redatto da che attesta la conformità con le buone Controparte_6 pratiche dell'FDA (Regolamento 21 CFR part. 210, 211 e 820). Si evidenzia comunque che in entrambi i documenti non si evince il tipo di dispositivo valutato.
Pertanto la documentazione fornita non consente di esprimere un parere favorevole”.
Ritiene la appellante che il Tribunale avrebbe confuso nella valutazione delle risultanze ma così non è stato.
La richiesta di svincolo della Protezione civile della del 10.4.2024 era, CP_1 infatti, riferita non ai camici bensì alle mascherine “FPP 2” e tanto lo si ricava chiaramente dal riferimento specifico alla precedente comunicazione della
[...]
contenente la relazione di servizio proprio relativa a queste Parte_4 ultime.
In alcun equivoco è, dunque, incorso il Tribunale e, per quanto possa ritenersi esclusa una qualunque fattispecie di reato relativamente alla fornitura, resta comunque provata la circostanza della non corrispondenza della fornitura all'ordine richiesto, così da configurarsi una ipotesi di vendita di “aliud pro alio” come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale di Roma. Né, comunque, risulta che la società abbia fornito la prova di aver effettivamente consegnato la certificazione di conformità richiesta a fronte della allegazione da parte della del suo CP_1 inadempimento.
Resta in tal modo assorbita anche la seconda questione inerente la presunta accettazione da parte della Regione della fornitura, proprio in considerazione del fatto che la richiesta di svincolo non si riferiva affatto ai camici per le ragioni sopra spiegate.
pag. 8/10 Correttamente, quindi, il Tribunale ha concluso condannando le parti alla restituzione della somma versata dalla stante il grave inadempimento CP_1 contrattuale della appellante e la risoluzione del contratto di fornitura.
La questione della accettazione da parte della Regione della merce fornita, sebbene sprovvista di certificato di conformità, va ugualmente esaminata dalla Corte ma il motivo va rigettato così come l'intero gravame per i motivi sopra esposti.
La particolarità della vicenda ed anche l'esito del giudizio penale, deve portare comunque a ritenere insussistenti i presupposti per una condanna della appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Le spese del grado seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
8243/24 del Tribunale di Roma proposto dagli appellanti, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della delle competenze del CP_1
presente grado che, per l'intero, liquida in € 28.732,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spese compensate quanto all'altra appellata;
pag. 9/10 dà atto della sussistenza nei confronti della appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Presidente
Dr. Camillo Romandini
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