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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10206/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 10206/2023 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in NO ed elettivamente domiciliata in Castel Maggiore, via Gramsci n.302/F, presso lo studio dell'avv. Chiara Lodi che la difende e rappresenta ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
NO (BO), alla Via XXV Aprile n. 1, rappresentato e difeso dall' Avv. Rita Totti con studio in
Bologna, alla Via Rizzoli n. 4 ove elegge domicilio resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
I SIg.ri e si accordano di modificare l'accordo di negoziazione Parte_1 CP_1 assistita in materia di divorzio sottoscritto tra loro il 02.07.2021 ed autorizzato il 06.07.2021 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nei seguenti termini.
A)-In relazione al punto 3, confermano gli accordi di divorzio quanto ad affidamento condiviso del minore nato a [...] il [...], C.F. , ad entrambi i Persona_1 CodiceFiscale_3 genitori, con tempi di frequentazione paritetici come da calendario concordato (di cui al punto n. 3 negoziazione assistita in materia di divorzio sottoscritta il 02.07.2021 e autorizzata il 06.07.2021 da pagina 1 di 9 intendersi qui richiamato) per il tempo in cui il minore resterà ad abitare con la madre Persona_1 nel comune di NO (BO) come all'attualità.
-A modifica dei punti nn.ri 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21: i
SIg.ri e concordano che ciascun genitore provveda al Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario diretto del figlio per i periodi di rispettiva pertinenza e di ridurre la somma già di spettanza del SI. ad integrazione di detto contributo ordinario per il mantenimento CP_1 del figlio , includente il concorso alle spese per provvedere all'alloggio del minore per il tempo Per_1 in cui starà con la madre, nella minor somma di € 350,00 (diconsi trecentocinquanta/00) mensili, (da ritenersi comprensive delle spese per la mensa scolastica), con versamento sul conto corrente intestato a entro il giorno 20 di ogni mese, a far data dal corrente mese di settembre 2024, Parte_1 sino al mese di dicembre 2024 compreso.
Concordano, altresì, che il SI. concorra, sempre dal corrente mese di settembre 2024, CP_1 alle spese straordinarie nella minor misura pari al 50%, da determinarsi e disciplinarsi secondo il
Protocollo approvato dal Tribunale di Bologna, portante data del 09.8.2017, ad esclusione delle spese per l'eventuale baby sitter che ciascun genitore sopporterà integralmente in proprio e che l'Assegno
Unico Universale rimanga a beneficio della SI.ra sino alla fine del corrente anno Parte_1
2024.
B) Su accordo dei SIg.ri e a decorrere dal primo gennaio 2025, il Parte_1 CP_1 minore fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, a modifica del Persona_1 punto n. 3 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21:
-verrà collocato in via prevalente presso il padre ove trasferirà la residenza anagrafica in NO
(BO), alla Via XXV Aprile n. 1, 40036, con frequentazione di con la mamma tre week end al Per_1 mese dal venerdì all'uscita dalla scuola alla domenica sera non oltre le ore 18,30; in tali occasioni sarà cura della madre provvedere al prelievo e riaccompagno del minore presso la scuola, con possibilità di concordare tra i genitori ulteriori occasioni di frequentazione madre – figlio;
-in conseguenza di quanto precede, a modifica dei punti 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21 con pari decorrenza: il minore verrà mantenuto direttamente da parte di ciascun genitore nei rispettivi tempi di frequentazione, con contribuzione da parte della madre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna del 09.8.2017, ad esclusione delle spese per l'eventuale baby-sitter che ciascun genitore sopporterà integralmente proprio;
deduzione fiscale delle spese per il minore al 50% ed A.U.U.a favore del padre al 100%.
C)Al termine dell'anno scolastico 2024-2025, da intendersi -convenzionalmente- fine giugno 2025,
pagina 2 di 9 fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, qualora la SI.ra si Parte_1 trasferisca stabilmente a TI (BO) per ragioni lavorative, i genitori si accordano (a modifica dei punti 3, 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21):
-che la madre potrà trasferire la residenza del minore presso la propria abitazione con conseguente collocamento prevalente di presso di lei, a condizione che non vi sia l'opposizione ed il Persona_1 rifiuto del minore al trasferimento dal Comune di NO (BO);
-in caso di trasferimento come sopra indicato, il padre frequenterà il minore tre fine settimana al mese dal venerdì al termine della scuola al lunedì mattina, il prelievo e il riaccompagno del minore da
TI (BO) a NO (BO) e viceversa avverrà con un criterio di alternanza fra i genitori;
nei periodi non scolastici, trascorrerà con il padre, anche presso la di lui residenza ovvero in Per_1 vacanza, ogni anno almeno: 10 giorni nel mese di giugno, 15 giorni nel mese di luglio, 15 giorni nel mese di agosto e 10 giorni nel mese di settembre, (periodi quelli ora indicati da considerarsi continuativi, salvo diverso accordo tra i genitori) e con possibilità per i SIg.ri F. Fiorentini e Pt_2 di concordare ulteriori momenti di frequentazione padre – figlio.
Le festività del Natale, Santo FA, San RO e Capodanno saranno trascorse dal minore ad anni alterni con uno e con l'altro genitore in modo tale da poter condividere o il Natale o Santo FA con ciascun genitore e lo stesso per San RO e Capodanno.
La Pasqua sarà trascorsa un anno con ciascun genitore in alternanza e lo stesso per il giorno del compleanno di . Per_1
I periodi di vacanza dei genitori con dovranno essere concordati entro il 30 aprile i ogni anno e Per_1 non dovranno pregiudicare i tempi di frequentazione con il padre come sopra concordati.
I giorni del compleanno del SI. della nonna e del nonno paterni e di (figlia CP_1 Per_2 della attuale moglie del SI. , il giorno del papà e la festa dei nonni, in ogni caso, salvo CP_1 impegni scolastici, li trascorrerà con il padre e/o i relativi familiari. Per_1
Il bambino potrà essere accompagnato o ritirato da scuola unicamente dalla madre o dai nonni materni.
Quanto alla scelta di eventuali baby sitter, oggi non in essere, l'idoneità dovrà essere valutata di comune accordo tra i genitori.
I genitori stabiliscono che potranno accordarsi, di volta in volta, in maniera da permettere maggiori tempi di frequentazione con il genitore non collocatario prevalente;
-in conseguenza di quanto precede, in caso di trasferimento come sopra indicato, a modifica dei punti 4
e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21: fermo il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore nei rispettivi tempi di frequentazione, i genitori concordano che il SI. ad integrazione di detto contributo ordinario per il mantenimento del figlio CP_1
pagina 3 di 9 , corrisponda la somma di € 200,00 (diconsi duecento/00) mensili, (comprensiva delle spese per Per_1 la mensa scolastica), con versamento sul conto corrente intestato a entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese, oltre alla contribuzione da parte del padre del 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna del 09.8.2017, ad esclusione delle spese per l'eventuale baby-sitter che ciascun genitore sopporterà integralmente in proprio;
ferma la deduzione fiscale delle spese per il minore al 50%, i genitori si accordano che la SI.ra
[...] rimarrà beneficiaria del 100% dell'A.U.U.. Parte_1
D)In ogni caso, genitori si impegnano a concordare tra loro e rendere esecutivo un piano di formazione adeguato all'arricchimento della crescita culturale e sportiva del bambino, per rendere efficace l'espletamento degli studi dell'obbligo in simbiosi allo sviluppo delle propensioni future e/o già manifestate ad oggi, quali, a titolo esemplificativo: musica, disegno, sport anche di squadra.
I genitori, ancora e comunque, si danno reciprocamente atto che potranno, raggiunto un comune accordo, effettuare variazioni al calendario che precede.
Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale nei periodi di rispettiva permanenza con il minore.
E)Salvi ed impregiudicati altri reciproci diritti maturati e/o maturandi e non normati e/o modificati dal presente accordo e/o eventuali azioni e, per l'effetto, senza rinunzie (ex pluribus, ad esempio, il diritto del SI. alla restituzione da parte della SI.ra del deposito CP_1 Parte_1 cauzionale oltre interessi al momento del rilascio dell'immobile oggi dalla medesima condotto in locazione in Via Pietro Bignardi n. 33 in NO (BO), previsto alla clausola n. 2 dell'accordo di negoziazione assistita, ovvero per ogni altra ragione e/o titolo).
F)I genitori si rendono reciproco consenso per il minore al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
G)Le parti si accordano di compensare tra loro integralmente i compensi legali e le spese, oltre spese generali ed accessori di legge del presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/07/2023 dava atto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il SI. l'8/09/2013 in NO (BO), unione dalla CP_1
quale in data 15/01/2015, nasceva a Bologna il figlio . La ricorrente allega che con l'accordo di Per_1
negoziazione assistita del 02 luglio 2021 autorizzato dalla Procura della Repubblica di Bologna il 06 luglio 2021 che si allega (doc.1), i signori nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) e nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
pagina 4 di 9 (c.f.: ) concordavano, tra le condizioni per cessazione degli effetti civile del loro C.F._2
matrimonio, che:
1. il figlio nato a [...] il [...] (c.f.: ) venisse Persona_1 C.F._4
affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con tempi paritetici di frequentazione dei genitori secondo un calendario concordato;
2. dovesse intendersi domiciliato presso entrambi i genitori con residenza meramente Per_1
anagrafica nella ex casa coniugale in NO via XXV aprile n.1;
3. Il padre dovesse corrispondere dal mese di settembre 2021 a mezzo bonifico bancario la somma di euro 350,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
4. Eventuali assegni familiari venissero percepiti per l'intero dalla madre, con il consenso del padre che si impegnava a sottoscrivere eventuali accettazioni o liberatorie in proposito anche in futuro;
La ricorrente, dando atto delle mutate circostanze rispetto all'epoca della sottoscrizione della negoziazione assistita, chiedeva che il Giudice l'autorizzasse a trasferire la propria residenza e quella del minore a TI, ove avrebbe potuto contare sull'aiuto della famiglia e ove avrebbe potuto reperire una miglior occupazione. si costituiva in giudizio, in primo luogo opponendosi alla richiesta di trasferimento CP_1
del minore a TI, scelta che avrebbe compromesso il benessere di , dovendosi egli Per_1
spostare di 60 km rispetto al luogo in cui aveva vissuto fino a quel momento.
Il SI. approfittava poi della comparsa di costituzione per proporre domanda riconvenzionale: CP_1
data infatti la mutata situazione economica che lo aveva coinvolto rispetto all'epoca del divorzio, chiedeva la diminuzione del contributo al mantenimento che era tenuto a versare. Allegava infatti che,
a causa di un problema di salute che comprometteva la vista, era stato costretto ad abbandonare la professione da geometra, dovendosi addirittura cancellare dall'albo dei professionisti;
chiedeva dunque
- di ricalcolare il mantenimento del minore in euro 200,00 mensili;
- di ripartire sia l'assegno unico che le spese straordinarie al 50 %;
- di disporsi il collocamento principale del minore presso il padre.
Con note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i rispettivi procuratori davano atto di aver raggiunto un accordo e invocavano concordemente la ratifica dello stesso. All'udienza del 22ottobre 2024 le parti precisavano:
che il contributo di 350 euro integrativo sarebbe terminato a fine dicembre la madre rinunciava alla mensa scolastica a carico del padre nel caso di frequentazione della mensa scolastica la spesa sarebbe stata suddivisa al 50% ciascuno pagina 5 di 9 l'assegno unico sarebbe rimasto alla madre fino alla fine dell'anno e le spese straordinario da settembre sarebbero state a carico dei genitori al 50% ciascuno con esclusione di eventuale baby sitter che ciascun genitore sopporterà in proprio
Il padre avrebbe potuto andare a prendere il figlio e delegare la sua attuale compagna o i nonni paterni
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 02 luglio 2021 autorizzato dalla Procura della Repubblica di Bologna il 06 luglio 2021, così provvede:
1. affida nato a [...] il [...], C.F. , ad Persona_1 CodiceFiscale_3 entrambi i genitori, con tempi di frequentazione paritetici come da calendario concordato (di cui al punto n. 3 negoziazione assistita in materia di divorzio sottoscritta il 02.07.2021 e autorizzata il 06.07.2021 da intendersi qui richiamato) per il tempo in cui il minore resterà Persona_1 ad abitare con la madre nel comune di NO (BO) come all'attualità.
2. -A modifica dei punti nn.ri 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-
06.07.21: i SIg.ri e provvederanno al mantenimento Parte_1 CP_1 ordinario diretto del figlio per i periodi di rispettiva pertinenza, il sig sarà CP_1 tenuto a corrispondere alla sig la somma di euro 350,00 (diconsi Parte_1 trecentocinquanta/00) mensili, (da ritenersi comprensive delle spese per la mensa scolastica), con versamento sul conto corrente intestato a entro il giorno 20 di ogni Parte_1 mese, a far data dal corrente mese di settembre 2024, sino al mese di dicembre 2024 compreso.
3. Il SI. concorrerà dal mese di settembre 2024, alle spese straordinarie nella CP_1 minor misura pari al 50%, da determinarsi e disciplinarsi secondo il Protocollo approvato dal
Tribunale di Bologna, portante data del 09.8.2017, ad esclusione delle spese per l'eventuale baby sitter che ciascun genitore sopporterà integralmente in proprio e che l'Assegno Unico
Universale rimanga a beneficio della SI.ra sino alla fine del corrente anno Parte_1
2024.
pagina 6 di 9 4. Su accordo dei SIg.ri e a decorrere dal primo gennaio Parte_1 CP_1
2025, il minore fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_1
a modifica del punto n. 3 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21:
5. -verrà collocato in via prevalente presso il padre ove trasferirà la residenza anagrafica in
NO (BO), alla Via XXV Aprile n. 1, 40036, con frequentazione di con la mamma Per_1 tre week end al mese dal venerdì all'uscita dalla scuola alla domenica sera non oltre le ore
18,30; in tali occasioni sarà cura della madre provvedere al prelievo e riaccompagno del minore presso la scuola, con possibilità di concordare tra i genitori ulteriori occasioni di frequentazione madre – figlio;
6. -in conseguenza di quanto precede, a modifica dei punti 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21 con pari decorrenza: il minore verrà mantenuto direttamente da parte di ciascun genitore nei rispettivi tempi di frequentazione, con contribuzione da parte della madre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna del 09.8.2017, ad esclusione delle spese per l'eventuale baby-sitter che ciascun genitore sopporterà integralmente proprio;
deduzione fiscale delle spese per il minore al 50% ed A.U.U.a favore del padre al 100%.
7. Al termine dell'anno scolastico 2024-2025, da intendersi -convenzionalmente- fine giugno
2025, fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, qualora la SI.ra si trasferisca stabilmente a TI (BO) per ragioni lavorative, i Parte_1 genitori si accordano (a modifica dei punti 3, 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21):
8. -che la madre potrà trasferire la residenza del minore presso la propria abitazione con conseguente collocamento prevalente di presso di lei, a condizione che non vi sia Persona_1
l'opposizione ed il rifiuto del minore al trasferimento dal Comune di NO (BO);
9. -in caso di trasferimento come sopra indicato, il padre frequenterà il minore tre fine settimana al mese dal venerdì al termine della scuola al lunedì mattina, il prelievo e il riaccompagno del minore da TI (BO) a NO (BO) e viceversa avverrà con un criterio di alternanza fra i genitori;
10. nei periodi non scolastici, trascorrerà con il padre, anche presso la di lui residenza Per_1 ovvero in vacanza, ogni anno almeno: 10 giorni nel mese di giugno, 15 giorni nel mese di luglio, 15 giorni nel mese di agosto e 10 giorni nel mese di settembre, (periodi quelli ora indicati da considerarsi continuativi, salvo diverso accordo tra i genitori) e con possibilità per i
SIg.ri F. Fiorentini e di concordare ulteriori momenti di frequentazione padre – figlio. Pt_2
pagina 7 di 9 11. Le festività del Natale, Santo FA, San RO e Capodanno saranno trascorse dal minore ad anni alterni con uno e con l'altro genitore in modo tale da poter condividere o il Natale o
Santo FA con ciascun genitore e lo stesso per San RO e Capodanno.
12. La Pasqua sarà trascorsa un anno con ciascun genitore in alternanza e lo stesso per il giorno del compleanno di . Per_1
13. I periodi di vacanza dei genitori con dovranno essere concordati entro il 30 aprile i ogni Per_1 anno e non dovranno pregiudicare i tempi di frequentazione con il padre come sopra concordati.
14. I giorni del compleanno del SI. della nonna e del nonno paterni e di CP_1 Per_2
(figlia della attuale moglie del SI. , il giorno del papà e la festa dei nonni, in CP_1 ogni caso, salvo impegni scolastici, li trascorrerà con il padre e/o i relativi familiari. Per_1
15. Il bambino potrà essere accompagnato o ritirato da scuola unicamente dalla madre o dai nonni materni. Quanto alla scelta di eventuali baby sitter, oggi non in essere, l'idoneità dovrà essere valutata di comune accordo tra i genitori.
16. I genitori stabiliscono che potranno accordarsi, di volta in volta, in maniera da permettere maggiori tempi di frequentazione con il genitore non collocatario prevalente;
17. -in conseguenza di quanto precede, in caso di trasferimento come sopra indicato, a modifica dei punti 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21: fermo il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore nei rispettivi tempi di frequentazione, il SI. ad integrazione di detto contributo ordinario per il CP_1 mantenimento del figlio , corrisponderà la somma di € 200,00 (diconsi duecento/00) Per_1 mensili, (comprensiva delle spese per la mensa scolastica), con versamento sul conto corrente intestato a entro il giorno 20 di ogni mese, oltre alla contribuzione da parte Parte_1 del padre del 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna del 09.8.2017, ad esclusione delle spese per l'eventuale baby-sitter che ciascun genitore sopporterà integralmente in proprio;
ferma la deduzione fiscale delle spese per il minore al 50%, i genitori si accordano che la SI.ra rimarrà beneficiaria Parte_1 del 100% dell'A.U.U..
18. In ogni caso, genitori si impegnano a concordare tra loro e rendere esecutivo un piano di formazione adeguato all'arricchimento della crescita culturale e sportiva del bambino, per rendere efficace l'espletamento degli studi dell'obbligo in simbiosi allo sviluppo delle propensioni future e/o già manifestate ad oggi, quali, a titolo esemplificativo: musica, disegno, sport anche di squadra.
19. I genitori, ancora e comunque, si danno reciprocamente atto che potranno, raggiunto un comune pagina 8 di 9 accordo, effettuare variazioni al calendario che precede.
20. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale nei periodi di rispettiva permanenza con il minore.
21. I genitori si rendono reciproco consenso per il minore al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21.1.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 10206/2023 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in NO ed elettivamente domiciliata in Castel Maggiore, via Gramsci n.302/F, presso lo studio dell'avv. Chiara Lodi che la difende e rappresenta ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
NO (BO), alla Via XXV Aprile n. 1, rappresentato e difeso dall' Avv. Rita Totti con studio in
Bologna, alla Via Rizzoli n. 4 ove elegge domicilio resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
I SIg.ri e si accordano di modificare l'accordo di negoziazione Parte_1 CP_1 assistita in materia di divorzio sottoscritto tra loro il 02.07.2021 ed autorizzato il 06.07.2021 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nei seguenti termini.
A)-In relazione al punto 3, confermano gli accordi di divorzio quanto ad affidamento condiviso del minore nato a [...] il [...], C.F. , ad entrambi i Persona_1 CodiceFiscale_3 genitori, con tempi di frequentazione paritetici come da calendario concordato (di cui al punto n. 3 negoziazione assistita in materia di divorzio sottoscritta il 02.07.2021 e autorizzata il 06.07.2021 da pagina 1 di 9 intendersi qui richiamato) per il tempo in cui il minore resterà ad abitare con la madre Persona_1 nel comune di NO (BO) come all'attualità.
-A modifica dei punti nn.ri 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21: i
SIg.ri e concordano che ciascun genitore provveda al Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario diretto del figlio per i periodi di rispettiva pertinenza e di ridurre la somma già di spettanza del SI. ad integrazione di detto contributo ordinario per il mantenimento CP_1 del figlio , includente il concorso alle spese per provvedere all'alloggio del minore per il tempo Per_1 in cui starà con la madre, nella minor somma di € 350,00 (diconsi trecentocinquanta/00) mensili, (da ritenersi comprensive delle spese per la mensa scolastica), con versamento sul conto corrente intestato a entro il giorno 20 di ogni mese, a far data dal corrente mese di settembre 2024, Parte_1 sino al mese di dicembre 2024 compreso.
Concordano, altresì, che il SI. concorra, sempre dal corrente mese di settembre 2024, CP_1 alle spese straordinarie nella minor misura pari al 50%, da determinarsi e disciplinarsi secondo il
Protocollo approvato dal Tribunale di Bologna, portante data del 09.8.2017, ad esclusione delle spese per l'eventuale baby sitter che ciascun genitore sopporterà integralmente in proprio e che l'Assegno
Unico Universale rimanga a beneficio della SI.ra sino alla fine del corrente anno Parte_1
2024.
B) Su accordo dei SIg.ri e a decorrere dal primo gennaio 2025, il Parte_1 CP_1 minore fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, a modifica del Persona_1 punto n. 3 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21:
-verrà collocato in via prevalente presso il padre ove trasferirà la residenza anagrafica in NO
(BO), alla Via XXV Aprile n. 1, 40036, con frequentazione di con la mamma tre week end al Per_1 mese dal venerdì all'uscita dalla scuola alla domenica sera non oltre le ore 18,30; in tali occasioni sarà cura della madre provvedere al prelievo e riaccompagno del minore presso la scuola, con possibilità di concordare tra i genitori ulteriori occasioni di frequentazione madre – figlio;
-in conseguenza di quanto precede, a modifica dei punti 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21 con pari decorrenza: il minore verrà mantenuto direttamente da parte di ciascun genitore nei rispettivi tempi di frequentazione, con contribuzione da parte della madre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna del 09.8.2017, ad esclusione delle spese per l'eventuale baby-sitter che ciascun genitore sopporterà integralmente proprio;
deduzione fiscale delle spese per il minore al 50% ed A.U.U.a favore del padre al 100%.
C)Al termine dell'anno scolastico 2024-2025, da intendersi -convenzionalmente- fine giugno 2025,
pagina 2 di 9 fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, qualora la SI.ra si Parte_1 trasferisca stabilmente a TI (BO) per ragioni lavorative, i genitori si accordano (a modifica dei punti 3, 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21):
-che la madre potrà trasferire la residenza del minore presso la propria abitazione con conseguente collocamento prevalente di presso di lei, a condizione che non vi sia l'opposizione ed il Persona_1 rifiuto del minore al trasferimento dal Comune di NO (BO);
-in caso di trasferimento come sopra indicato, il padre frequenterà il minore tre fine settimana al mese dal venerdì al termine della scuola al lunedì mattina, il prelievo e il riaccompagno del minore da
TI (BO) a NO (BO) e viceversa avverrà con un criterio di alternanza fra i genitori;
nei periodi non scolastici, trascorrerà con il padre, anche presso la di lui residenza ovvero in Per_1 vacanza, ogni anno almeno: 10 giorni nel mese di giugno, 15 giorni nel mese di luglio, 15 giorni nel mese di agosto e 10 giorni nel mese di settembre, (periodi quelli ora indicati da considerarsi continuativi, salvo diverso accordo tra i genitori) e con possibilità per i SIg.ri F. Fiorentini e Pt_2 di concordare ulteriori momenti di frequentazione padre – figlio.
Le festività del Natale, Santo FA, San RO e Capodanno saranno trascorse dal minore ad anni alterni con uno e con l'altro genitore in modo tale da poter condividere o il Natale o Santo FA con ciascun genitore e lo stesso per San RO e Capodanno.
La Pasqua sarà trascorsa un anno con ciascun genitore in alternanza e lo stesso per il giorno del compleanno di . Per_1
I periodi di vacanza dei genitori con dovranno essere concordati entro il 30 aprile i ogni anno e Per_1 non dovranno pregiudicare i tempi di frequentazione con il padre come sopra concordati.
I giorni del compleanno del SI. della nonna e del nonno paterni e di (figlia CP_1 Per_2 della attuale moglie del SI. , il giorno del papà e la festa dei nonni, in ogni caso, salvo CP_1 impegni scolastici, li trascorrerà con il padre e/o i relativi familiari. Per_1
Il bambino potrà essere accompagnato o ritirato da scuola unicamente dalla madre o dai nonni materni.
Quanto alla scelta di eventuali baby sitter, oggi non in essere, l'idoneità dovrà essere valutata di comune accordo tra i genitori.
I genitori stabiliscono che potranno accordarsi, di volta in volta, in maniera da permettere maggiori tempi di frequentazione con il genitore non collocatario prevalente;
-in conseguenza di quanto precede, in caso di trasferimento come sopra indicato, a modifica dei punti 4
e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21: fermo il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore nei rispettivi tempi di frequentazione, i genitori concordano che il SI. ad integrazione di detto contributo ordinario per il mantenimento del figlio CP_1
pagina 3 di 9 , corrisponda la somma di € 200,00 (diconsi duecento/00) mensili, (comprensiva delle spese per Per_1 la mensa scolastica), con versamento sul conto corrente intestato a entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese, oltre alla contribuzione da parte del padre del 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna del 09.8.2017, ad esclusione delle spese per l'eventuale baby-sitter che ciascun genitore sopporterà integralmente in proprio;
ferma la deduzione fiscale delle spese per il minore al 50%, i genitori si accordano che la SI.ra
[...] rimarrà beneficiaria del 100% dell'A.U.U.. Parte_1
D)In ogni caso, genitori si impegnano a concordare tra loro e rendere esecutivo un piano di formazione adeguato all'arricchimento della crescita culturale e sportiva del bambino, per rendere efficace l'espletamento degli studi dell'obbligo in simbiosi allo sviluppo delle propensioni future e/o già manifestate ad oggi, quali, a titolo esemplificativo: musica, disegno, sport anche di squadra.
I genitori, ancora e comunque, si danno reciprocamente atto che potranno, raggiunto un comune accordo, effettuare variazioni al calendario che precede.
Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale nei periodi di rispettiva permanenza con il minore.
E)Salvi ed impregiudicati altri reciproci diritti maturati e/o maturandi e non normati e/o modificati dal presente accordo e/o eventuali azioni e, per l'effetto, senza rinunzie (ex pluribus, ad esempio, il diritto del SI. alla restituzione da parte della SI.ra del deposito CP_1 Parte_1 cauzionale oltre interessi al momento del rilascio dell'immobile oggi dalla medesima condotto in locazione in Via Pietro Bignardi n. 33 in NO (BO), previsto alla clausola n. 2 dell'accordo di negoziazione assistita, ovvero per ogni altra ragione e/o titolo).
F)I genitori si rendono reciproco consenso per il minore al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
G)Le parti si accordano di compensare tra loro integralmente i compensi legali e le spese, oltre spese generali ed accessori di legge del presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/07/2023 dava atto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il SI. l'8/09/2013 in NO (BO), unione dalla CP_1
quale in data 15/01/2015, nasceva a Bologna il figlio . La ricorrente allega che con l'accordo di Per_1
negoziazione assistita del 02 luglio 2021 autorizzato dalla Procura della Repubblica di Bologna il 06 luglio 2021 che si allega (doc.1), i signori nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) e nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
pagina 4 di 9 (c.f.: ) concordavano, tra le condizioni per cessazione degli effetti civile del loro C.F._2
matrimonio, che:
1. il figlio nato a [...] il [...] (c.f.: ) venisse Persona_1 C.F._4
affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con tempi paritetici di frequentazione dei genitori secondo un calendario concordato;
2. dovesse intendersi domiciliato presso entrambi i genitori con residenza meramente Per_1
anagrafica nella ex casa coniugale in NO via XXV aprile n.1;
3. Il padre dovesse corrispondere dal mese di settembre 2021 a mezzo bonifico bancario la somma di euro 350,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
4. Eventuali assegni familiari venissero percepiti per l'intero dalla madre, con il consenso del padre che si impegnava a sottoscrivere eventuali accettazioni o liberatorie in proposito anche in futuro;
La ricorrente, dando atto delle mutate circostanze rispetto all'epoca della sottoscrizione della negoziazione assistita, chiedeva che il Giudice l'autorizzasse a trasferire la propria residenza e quella del minore a TI, ove avrebbe potuto contare sull'aiuto della famiglia e ove avrebbe potuto reperire una miglior occupazione. si costituiva in giudizio, in primo luogo opponendosi alla richiesta di trasferimento CP_1
del minore a TI, scelta che avrebbe compromesso il benessere di , dovendosi egli Per_1
spostare di 60 km rispetto al luogo in cui aveva vissuto fino a quel momento.
Il SI. approfittava poi della comparsa di costituzione per proporre domanda riconvenzionale: CP_1
data infatti la mutata situazione economica che lo aveva coinvolto rispetto all'epoca del divorzio, chiedeva la diminuzione del contributo al mantenimento che era tenuto a versare. Allegava infatti che,
a causa di un problema di salute che comprometteva la vista, era stato costretto ad abbandonare la professione da geometra, dovendosi addirittura cancellare dall'albo dei professionisti;
chiedeva dunque
- di ricalcolare il mantenimento del minore in euro 200,00 mensili;
- di ripartire sia l'assegno unico che le spese straordinarie al 50 %;
- di disporsi il collocamento principale del minore presso il padre.
Con note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i rispettivi procuratori davano atto di aver raggiunto un accordo e invocavano concordemente la ratifica dello stesso. All'udienza del 22ottobre 2024 le parti precisavano:
che il contributo di 350 euro integrativo sarebbe terminato a fine dicembre la madre rinunciava alla mensa scolastica a carico del padre nel caso di frequentazione della mensa scolastica la spesa sarebbe stata suddivisa al 50% ciascuno pagina 5 di 9 l'assegno unico sarebbe rimasto alla madre fino alla fine dell'anno e le spese straordinario da settembre sarebbero state a carico dei genitori al 50% ciascuno con esclusione di eventuale baby sitter che ciascun genitore sopporterà in proprio
Il padre avrebbe potuto andare a prendere il figlio e delegare la sua attuale compagna o i nonni paterni
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Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 02 luglio 2021 autorizzato dalla Procura della Repubblica di Bologna il 06 luglio 2021, così provvede:
1. affida nato a [...] il [...], C.F. , ad Persona_1 CodiceFiscale_3 entrambi i genitori, con tempi di frequentazione paritetici come da calendario concordato (di cui al punto n. 3 negoziazione assistita in materia di divorzio sottoscritta il 02.07.2021 e autorizzata il 06.07.2021 da intendersi qui richiamato) per il tempo in cui il minore resterà Persona_1 ad abitare con la madre nel comune di NO (BO) come all'attualità.
2. -A modifica dei punti nn.ri 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-
06.07.21: i SIg.ri e provvederanno al mantenimento Parte_1 CP_1 ordinario diretto del figlio per i periodi di rispettiva pertinenza, il sig sarà CP_1 tenuto a corrispondere alla sig la somma di euro 350,00 (diconsi Parte_1 trecentocinquanta/00) mensili, (da ritenersi comprensive delle spese per la mensa scolastica), con versamento sul conto corrente intestato a entro il giorno 20 di ogni Parte_1 mese, a far data dal corrente mese di settembre 2024, sino al mese di dicembre 2024 compreso.
3. Il SI. concorrerà dal mese di settembre 2024, alle spese straordinarie nella CP_1 minor misura pari al 50%, da determinarsi e disciplinarsi secondo il Protocollo approvato dal
Tribunale di Bologna, portante data del 09.8.2017, ad esclusione delle spese per l'eventuale baby sitter che ciascun genitore sopporterà integralmente in proprio e che l'Assegno Unico
Universale rimanga a beneficio della SI.ra sino alla fine del corrente anno Parte_1
2024.
pagina 6 di 9 4. Su accordo dei SIg.ri e a decorrere dal primo gennaio Parte_1 CP_1
2025, il minore fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_1
a modifica del punto n. 3 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21:
5. -verrà collocato in via prevalente presso il padre ove trasferirà la residenza anagrafica in
NO (BO), alla Via XXV Aprile n. 1, 40036, con frequentazione di con la mamma Per_1 tre week end al mese dal venerdì all'uscita dalla scuola alla domenica sera non oltre le ore
18,30; in tali occasioni sarà cura della madre provvedere al prelievo e riaccompagno del minore presso la scuola, con possibilità di concordare tra i genitori ulteriori occasioni di frequentazione madre – figlio;
6. -in conseguenza di quanto precede, a modifica dei punti 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21 con pari decorrenza: il minore verrà mantenuto direttamente da parte di ciascun genitore nei rispettivi tempi di frequentazione, con contribuzione da parte della madre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna del 09.8.2017, ad esclusione delle spese per l'eventuale baby-sitter che ciascun genitore sopporterà integralmente proprio;
deduzione fiscale delle spese per il minore al 50% ed A.U.U.a favore del padre al 100%.
7. Al termine dell'anno scolastico 2024-2025, da intendersi -convenzionalmente- fine giugno
2025, fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, qualora la SI.ra si trasferisca stabilmente a TI (BO) per ragioni lavorative, i Parte_1 genitori si accordano (a modifica dei punti 3, 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21):
8. -che la madre potrà trasferire la residenza del minore presso la propria abitazione con conseguente collocamento prevalente di presso di lei, a condizione che non vi sia Persona_1
l'opposizione ed il rifiuto del minore al trasferimento dal Comune di NO (BO);
9. -in caso di trasferimento come sopra indicato, il padre frequenterà il minore tre fine settimana al mese dal venerdì al termine della scuola al lunedì mattina, il prelievo e il riaccompagno del minore da TI (BO) a NO (BO) e viceversa avverrà con un criterio di alternanza fra i genitori;
10. nei periodi non scolastici, trascorrerà con il padre, anche presso la di lui residenza Per_1 ovvero in vacanza, ogni anno almeno: 10 giorni nel mese di giugno, 15 giorni nel mese di luglio, 15 giorni nel mese di agosto e 10 giorni nel mese di settembre, (periodi quelli ora indicati da considerarsi continuativi, salvo diverso accordo tra i genitori) e con possibilità per i
SIg.ri F. Fiorentini e di concordare ulteriori momenti di frequentazione padre – figlio. Pt_2
pagina 7 di 9 11. Le festività del Natale, Santo FA, San RO e Capodanno saranno trascorse dal minore ad anni alterni con uno e con l'altro genitore in modo tale da poter condividere o il Natale o
Santo FA con ciascun genitore e lo stesso per San RO e Capodanno.
12. La Pasqua sarà trascorsa un anno con ciascun genitore in alternanza e lo stesso per il giorno del compleanno di . Per_1
13. I periodi di vacanza dei genitori con dovranno essere concordati entro il 30 aprile i ogni Per_1 anno e non dovranno pregiudicare i tempi di frequentazione con il padre come sopra concordati.
14. I giorni del compleanno del SI. della nonna e del nonno paterni e di CP_1 Per_2
(figlia della attuale moglie del SI. , il giorno del papà e la festa dei nonni, in CP_1 ogni caso, salvo impegni scolastici, li trascorrerà con il padre e/o i relativi familiari. Per_1
15. Il bambino potrà essere accompagnato o ritirato da scuola unicamente dalla madre o dai nonni materni. Quanto alla scelta di eventuali baby sitter, oggi non in essere, l'idoneità dovrà essere valutata di comune accordo tra i genitori.
16. I genitori stabiliscono che potranno accordarsi, di volta in volta, in maniera da permettere maggiori tempi di frequentazione con il genitore non collocatario prevalente;
17. -in conseguenza di quanto precede, in caso di trasferimento come sopra indicato, a modifica dei punti 4 e 5 della negoziazione assistita in materia di divorzio del 02-06.07.21: fermo il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore nei rispettivi tempi di frequentazione, il SI. ad integrazione di detto contributo ordinario per il CP_1 mantenimento del figlio , corrisponderà la somma di € 200,00 (diconsi duecento/00) Per_1 mensili, (comprensiva delle spese per la mensa scolastica), con versamento sul conto corrente intestato a entro il giorno 20 di ogni mese, oltre alla contribuzione da parte Parte_1 del padre del 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna del 09.8.2017, ad esclusione delle spese per l'eventuale baby-sitter che ciascun genitore sopporterà integralmente in proprio;
ferma la deduzione fiscale delle spese per il minore al 50%, i genitori si accordano che la SI.ra rimarrà beneficiaria Parte_1 del 100% dell'A.U.U..
18. In ogni caso, genitori si impegnano a concordare tra loro e rendere esecutivo un piano di formazione adeguato all'arricchimento della crescita culturale e sportiva del bambino, per rendere efficace l'espletamento degli studi dell'obbligo in simbiosi allo sviluppo delle propensioni future e/o già manifestate ad oggi, quali, a titolo esemplificativo: musica, disegno, sport anche di squadra.
19. I genitori, ancora e comunque, si danno reciprocamente atto che potranno, raggiunto un comune pagina 8 di 9 accordo, effettuare variazioni al calendario che precede.
20. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale nei periodi di rispettiva permanenza con il minore.
21. I genitori si rendono reciproco consenso per il minore al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21.1.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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