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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6200/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6200/2022
Oggi 20/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per per delega dell'avv. ESPOSITO ALFONSO, l'avv. Parte_1
, la quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e alla Controparte_1 memoria autorizzata, insistendo nelle istanze istruttorie già articolate;
in subordine, insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e chiede che la causa venga decisa;
per l'avv. , anche per delega CP_2 Parte_2 dell'avv. FEDELE GIUSEPPE, la quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi, eccepisce l'inammissibilità dei video prodotti da controparte solo in sede di note conclusive;
l'avv. rappresenta che il deposito di tale documentazione era stata CP_1 richiesto tempestivamente e nelle memorie istruttorie, non essendo, all'epoca, possibile il deposito telem atico;
l'avv. contesta quanto dedotto da controparte e si riporta a quanto Parte_2 già eccepito con la memoria n. 3 ex art. 183, c. VI, c.p.c.; insiste in tutte le proprie conclusioni, comprese quelle preliminari;
La Giudice
Si ritira in camera di co nsiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.
Grazia Roscigno
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6200/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ESPOSITO ALFONSO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._2 dell'avv. e dell'avv. FEDELE GIUSEPPE Parte_2
( ); C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 09.07.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, per ivi CP_2 sentirlo condannare al risarcimento dei danni ex art 2043 c.c. a causa delle accuse, ingiuste, denigratorie e dif famatorie pronunciate nei confronti di esso attore.
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- di ricoprire la carica di sindaco del Comune Parte_3
- che sin dall'inizio del mandato è stato reiteratamente oggetto di accuse ingiuste da parte consigliere comunale presso detto Comune;
CP_2
pagina 2 di 10 - che, in particolare, in quanto esponente dell'opposizione, ha ripetutamente fatto una serie di illazioni, realizzando una attività denigratoria e diffamatoria con pubblicazioni di video e dichiarazioni all a stampa, lesive dell'immagine e della reputazione di esso attore;
- che tali attività sono avvenute anche all'interno del Consiglio comunale;
- che le attività denigratorie sono consistite in vere e proprie denunce di presunte irregolarità nella gestione del la cosa pubblica e nel dispendio di denaro pubblico, attribuendogli la responsabilità del disastro idrogeologico;
- che nell'ultimo periodo l'azione di parte convenuta è stata protesa a minare la credibilità dell'attore nella comunità di sia nella sfera Pt_3 amministrativa sia in quella personale, ventilando presunte irregolarità;
- che tale situazione, determina una lesione di carattere patrimoniale e non patrimoniale che, all'attualità, viene ad essere quantificato nell'importo complessivo ed approssimat ivo di euro 10.000,00;
- che, oltre al video Facebook pubblicato in data 15.04.2021, la parte convenuta ha dato corso a plurime accuse sollevate su quotidiani online, con dirette video tramite il sistema social;
- che, infine, l'odierna parte convenuta ha anche presentato una denuncia querela contro esso attore;
- che detta denuncia-querela per il reato di abuso d'ufficio ha originato presso la procura della Repubblica di Salerno, il procedimento penale RGNR
8433/2021;
- che tale procedimento afferiva a presunti co mportamenti illegittimi che, esso attore avrebbe tenuto, nella qualità di Sindaco, in merito a scelte gestionali, di natura regolamentare, per la gestione associata del servizio di
Polizia Municipale;
- che, in particolare, il riferimento è al decreto n. 284 5 del marzo 2021 con cui è stato esercitato il recesso dalla convenzione di servizio associato;
- che la reputazione professionale e il diritto all'identità personale ha ricevuto dai fatti un danno di notevoli proporzioni;
- che l'immagine dell'odierno attore che è stata offerta alla comunità amministrativa del Comune di Tramonti e all'intera Costiera Amalfitana si assume compromessa;
pagina 3 di 10 - che, per tali ragioni, si chiede la pubblicazione della chiesta sentenza di condanna ex art 120 c.p.c. su giornali a diffusione locale ( , Controparte_3
ed altro) anche sulle testate online dei social, su cui sono apparsi le CP_4 gravi affermazioni lesive.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: « Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, previ i necessari accertamenti circa la lesività delle affermazioni e dei giudizi resi in uno all'atto di denuncia querela archiviato...; 1) Condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali, materiali e patrimoniali subiti da parte attrice in seguito ai fatti di causa nella somma equitativa da stabilirsi secondo i paramenti indicati in narrativa, che sin d'ora si indica in euro 10.000 e/o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia nel corso della causa;
2) Condannare parte convenuta a provvedere a propria cura e spese alla pubblicazione della sentenza, ovvero di una parte di essa, sui quotidiani locali, in uno sulle testate online, con una permanenza per un periodo di tempo che sia ritenuto equivalente per la riparazi one del danno arrecato;
3)
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore dello scrivente avvocato, per dichiarato anticipo».
Si è tempestivamente costituito e ha eccepito: CP_2
- l'improcedibilità della domanda avendo parte attrice omesso di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex art.5 co.
1 -bis D.lgs.28/2010;
- sempre in via preliminare, la nullità assoluta dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p. c.;
- che alcuna frase diffamatoria sussiste nell'atto di denuncia-querela corrispondendo, per contro, esattamente alla narrazione fedele di quanto realmente accaduto;
- che, in relazione alla decisione di recedere dalla convenzione di servizio associato, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna parte attorea, la norma di legge violata sussiste ed è l'art 42 del TUEL;
- che, inoltre, non corrisponde al vero quanto ritenuto da parte attorea relativamente all'intervenuta scadenza del vincolo convenzionale, in quanto, in forza della deliberazione consiliare n.6 del 27.01.2016 la durata della convenzione fu stabilita per 5 anni a far data dal 27.01.2016;
pagina 4 di 10 - che, pertanto, non solo il recesso è avvenuto con uno strumento - Delibera
Sindacale- espressamente vietato dall'art.42 TUEL, ma, altresì, in completa inosservanza di quanto deliberato dal Consiglio Comunale il 27.01.2016 e, dunque, della convenzione;
- che, ad ogni modo, la domanda è improponibile in quanto in tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno per le offese contenute in scritti presentati alla autorità giudiziaria, spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono manifestate le frasi ritenute offensive, il quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se vada esclusa o meno anche la risarcibilità del danno eventualmente patito da colui cui furono rivolte;
- che essa è infondata per carenza assoluta degli elementi costitutivi della responsabilità nonché per l'assenza totale della prova del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «Riservata ogni altra difesa si conclude affinché Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia, dichiarata, preliminarmente l'inammissibilità dei documenti prodotti, per le ragioni espresse in narrativa: 1) Rigettare le domande, tutte, formulate da parte attrice, perché nulle, inammissibili, improcedibili ed infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui i n premessa;
2) Condannare parte attrice ex art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi, anche d'ufficio, in via equitativa;
3) Vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge con attribuzione ai sott oscritti procuratori antistatari».
Verificata la condizione di procedibilità, all'udienza del 05.12.2022 sono stati concessi i termini della memoria di cui all'art 183 c.p.c. e rinviava all'udienza del 18.05.2023.
Con ordinanza del 28.01.2024 sono state ri gettata le istanze istruttorie e la causa rinviata all'odierna udienza per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di una nota conclusiva fino a 10 gg prima dell'udienza indicata.
pagina 5 di 10 Nella memoria conclusionale, la parte convenuta depositata l'ordinanza di archiviazione emessa dal Tribunale di Salerno del procedimento a carico di
, indagato per i reati di cui agli artt. 595, 368 с.р. CP_2
***
1. In via preliminare deve essere dichiarata la tardività del deposito compiuto dalla parte attorea dei video avvenuto solo in data 07.03.2025 e, dunque, oltre il termine di cui alla seconda memoria ex art 183 c.p.c.
1.1. A tal fine, infatti, si precisa che alcuna autorizzazione era necessario ottenere ma era onere della parte depositare il relativo file su apposito supporto direttamente in cancelleria.
1.2. L'art. Art. 16-bis - Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali – del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevedeva, nella versione ratione temporis vigente che:
«
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici…8. Fermo quanto disposto al comma
4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali
e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio gi ustizia non sono funzionanti….
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. (enfasi della scrivente)
1.3. La normativa regolamentare vigente, ratione temporis era quella prevista dal Provvedimento del 16 aprile 2014 della DGSIA, così come modificato dal
Decreto 28 dicembre 2015 contenente la disciplina delle regole tecniche previste dall'art. 34 DM n. 44/2011.
1.4. Tra i documenti depositabili telematic amente non sono però ricomprese le estensioni relative ai file audio e video (art. 13 delle citate specifiche tecniche), sicché la loro produzione può avvenire soltanto attraverso la masterizzazione del file audio su supporto CD o DVD e il suo materiale pagina 6 di 10 deposito in cancelleria. A questo fine, non è necessaria l'autorizzazione del giudice, il quale non potrebbe che concederla, non rientrando nelle ipotesi contemplate dai commi 8 e 9 dell'art. 16 bis d.l. 221/2012, per cui è sicuramente consentita al difensor e il deposito in cancelleria su supporto durevole e non modificabile e ciò perché la normativa regolamentare in materia non prevedeva la possibilità di deposito telematico di dette tipologie di file.
1.5. In ogni caso, l'oggetto di cui si tratta dovrebbe esser e disponibile entro il termine per le deduzioni probatorie, che coincide con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ., indicando nella memoria l'avvenuto deposito in cancelleria, ciò per consentire alla controparte la replica e l'offerta di prova contraria. (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1976/2021 del 20 -04-
2021).
2. Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
2.1. In primo luogo, si rileva che nell'atto di citazione sono individuate in maniera precipua solo le dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute nella denuncia-querela proposta dal convenuto, mentre le altre condotte offensive ascritte al convenuto e m anifestatesi mediante video e post su social media sono accennate in maniera vaga e generica;
tali fatti devono considerarsi principali, integrando il “danno evento” della fattispecie extracontrattuale, per cui dovevano essere dedotti in maniera specifica e, al più, precisati nella memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c.
2.2. L'attore, invece, in maniera inammissibile, solo nella memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c. ha individuato le pretese dichiarazioni lesive. Ad ogni modo, anche le espressioni ivi ripor tate non appaiono lesive della reputazione dell'attore, connotandosi, comunque, nell'ambito della critica al governo del territorio.
2.3. Con riferimento ai principi giuridici che governano il delitto di diffamazione in rapporto all'esercizio del diritto di cro naca e di critica, anche politica, si osserva quanto segue.
2.4. Il diritto di cronaca e di critica (nelle sue più varie articolazioni,
l'intervista, l'inchiesta la cronaca/critica politica, giudiziaria, etc.) rientra nella più vasta categoria dei diritti pubbl ici soggettivi, relativi alla libertà di pagina 7 di 10 pensiero e al diritto dei cittadini ad essere informati, onde poter effettuare valutazioni e scelte consapevoli nell'ambito della vita associata.
2.5. Ciò posto, è possibile definire la cronaca come una narrazione
(tendenzialmente) obiettiva dei fatti accaduti al fine di informarne la pubblica opinione;
la critica, invece, si risolve in un'attività di tipo valutativo diretta ad esprimere un giudizio od a manifestare un'opinione — solitamente non benevola — sui fatti accaduti e sulle persone che ne sono state coinvolte.
2.6. Alla luce del fatto che la critica si manifesta attraverso giudizi e valutazioni di carattere prettamente soggettivo, il suo esercizio deve avvenire nel rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale.
2.7. Pertanto, sia il diritto di cronaca che il diritto di critica costituiscono ed integrano una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilan ciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché ricorrano: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica
(principio di pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva) con la precisazione che può r itenersi sufficiente anche la sola verità putativa se questa è il risultato di un serio e diligente lavoro di ricerca.
2.8. La critica politica eccede nella diffamazione quando le espressioni utilizzate non sono pertinenti ai temi in discussione e sono intese a screditare l'avversario politico piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni.
2.9. Nel caso di specie, è possibile escludere la sussistenza di ostilità e del gratuito attacco personale, pertanto occorre valutare la condotta alla luce della scriminante del diritto di critica politica.
2.10. Le dichiarazioni del convenuto, oggetto di doglianza, non travalicano i limiti della lecita attuazione del diritto di critica, oltre a non essere in sé diffamatorie od offensive, considerate sia singolarmente che complessivamente.
pagina 8 di 10 2.11. Deve al riguardo rilevarsi che quanto contenuto nella denuncia – querela non riveste un contenuto diffamatorio.
2.12. Dalla lettura dell'esposto presentato non emerge alcun contenuto diffamatorio, avendo il convenuto segnalato la violazione di legge da pa rte dell'attore, in quanto il potere di recedere dalla convenzione per la gestione associata della Polizia Locale era attribuita al Consiglio Comunale e non al
Sindaco e correlata tale condotta alla decisione del Sindaco bandire un concorso per la costituzione di un corpo autonomo di Polizia Locale, ma da ciò non è affatto dato dedurre un'offesa alla reputazione dell'attore.
2.13. Più chiaramente la correlazione tra i due eventi – recesso dalla convenzione e indizione di un bando per l'assunzione di tre agenti della Polizia
Municipale – lascia un ampio margine di valutazioni di natura politica del tutto lecite, quali ad esempio, la valutazione delle ricadute economiche sul bilancio comunale.
2.14. Gli stralci di pubblicazioni depositati dall'attore (all.to 4 dell'atto di citazione), oltre a non essere direttamente riconducibili al convenuto – trattasi di commenti anche di altre persone a post del social – devono essere intesi come una critica politica relativa alle scelte di amministrazioni prive di una connotazione diffamatoria.
2.15. Si tratta, pertanto, di legittima critica alle scelte di politica del partito politico di maggioranza e dei suoi rappresentanti, in assenza di specifici o gratuiti attacchi personali o condotte diffamatorie nei confronti dell'attore.
2.16. Deve in conclusione affermarsi che le dichiarazioni, pur critiche, del convenuto non hanno mai travalicato i limiti dell'offensività delle espressioni e risultano univocamente e legittimamente tese a una reiterata contestazione politica delle determinazioni dell'ammi nistrazione comunale in riferimento alla gestione del disastro idrogeologico e della scelta di recedere dalla convezione di servizio associato di Polizia Municipale.
2.17. Nel caso in esame, risulta assente in fatto e nelle finalità alcun attacco personale o intento diffamatorio della persona dell'attore difettano, quindi, i presupposti di fatto e di diritto che consentano l'accoglimento della domanda attorea.
pagina 9 di 10 3. Non può essere accolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dal convenuto. La do manda deve ricondursi al primo comma dell'art. 96 c.p.c. Tale forma di responsabilità è ricondotta al paradigma dell'art. 2043 cod. civ., per cui grava l'onere della prova sul danneggiato sia sull' an che sul quantum.
3.1. Nel caso di specie nulla è stato prov ato, limitandosi il convenuto ad una mera allegazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (si precisa che il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 non legittima la compensazione delle spese di lite, v. Cass. Civ. sez. II, 13 settembre 2019, n. 22952) e sono liquidate sul valore dichiarato, ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi per le restanti, visto che non è stata assunta nessuna prova e che, per tale ragione, la memoria conclusiva ha avuto una mera funzione riassuntiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda attorea;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per c ompenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
20 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6200/2022
Oggi 20/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per per delega dell'avv. ESPOSITO ALFONSO, l'avv. Parte_1
, la quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e alla Controparte_1 memoria autorizzata, insistendo nelle istanze istruttorie già articolate;
in subordine, insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e chiede che la causa venga decisa;
per l'avv. , anche per delega CP_2 Parte_2 dell'avv. FEDELE GIUSEPPE, la quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi, eccepisce l'inammissibilità dei video prodotti da controparte solo in sede di note conclusive;
l'avv. rappresenta che il deposito di tale documentazione era stata CP_1 richiesto tempestivamente e nelle memorie istruttorie, non essendo, all'epoca, possibile il deposito telem atico;
l'avv. contesta quanto dedotto da controparte e si riporta a quanto Parte_2 già eccepito con la memoria n. 3 ex art. 183, c. VI, c.p.c.; insiste in tutte le proprie conclusioni, comprese quelle preliminari;
La Giudice
Si ritira in camera di co nsiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.
Grazia Roscigno
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6200/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ESPOSITO ALFONSO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._2 dell'avv. e dell'avv. FEDELE GIUSEPPE Parte_2
( ); C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 09.07.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, per ivi CP_2 sentirlo condannare al risarcimento dei danni ex art 2043 c.c. a causa delle accuse, ingiuste, denigratorie e dif famatorie pronunciate nei confronti di esso attore.
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- di ricoprire la carica di sindaco del Comune Parte_3
- che sin dall'inizio del mandato è stato reiteratamente oggetto di accuse ingiuste da parte consigliere comunale presso detto Comune;
CP_2
pagina 2 di 10 - che, in particolare, in quanto esponente dell'opposizione, ha ripetutamente fatto una serie di illazioni, realizzando una attività denigratoria e diffamatoria con pubblicazioni di video e dichiarazioni all a stampa, lesive dell'immagine e della reputazione di esso attore;
- che tali attività sono avvenute anche all'interno del Consiglio comunale;
- che le attività denigratorie sono consistite in vere e proprie denunce di presunte irregolarità nella gestione del la cosa pubblica e nel dispendio di denaro pubblico, attribuendogli la responsabilità del disastro idrogeologico;
- che nell'ultimo periodo l'azione di parte convenuta è stata protesa a minare la credibilità dell'attore nella comunità di sia nella sfera Pt_3 amministrativa sia in quella personale, ventilando presunte irregolarità;
- che tale situazione, determina una lesione di carattere patrimoniale e non patrimoniale che, all'attualità, viene ad essere quantificato nell'importo complessivo ed approssimat ivo di euro 10.000,00;
- che, oltre al video Facebook pubblicato in data 15.04.2021, la parte convenuta ha dato corso a plurime accuse sollevate su quotidiani online, con dirette video tramite il sistema social;
- che, infine, l'odierna parte convenuta ha anche presentato una denuncia querela contro esso attore;
- che detta denuncia-querela per il reato di abuso d'ufficio ha originato presso la procura della Repubblica di Salerno, il procedimento penale RGNR
8433/2021;
- che tale procedimento afferiva a presunti co mportamenti illegittimi che, esso attore avrebbe tenuto, nella qualità di Sindaco, in merito a scelte gestionali, di natura regolamentare, per la gestione associata del servizio di
Polizia Municipale;
- che, in particolare, il riferimento è al decreto n. 284 5 del marzo 2021 con cui è stato esercitato il recesso dalla convenzione di servizio associato;
- che la reputazione professionale e il diritto all'identità personale ha ricevuto dai fatti un danno di notevoli proporzioni;
- che l'immagine dell'odierno attore che è stata offerta alla comunità amministrativa del Comune di Tramonti e all'intera Costiera Amalfitana si assume compromessa;
pagina 3 di 10 - che, per tali ragioni, si chiede la pubblicazione della chiesta sentenza di condanna ex art 120 c.p.c. su giornali a diffusione locale ( , Controparte_3
ed altro) anche sulle testate online dei social, su cui sono apparsi le CP_4 gravi affermazioni lesive.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: « Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, previ i necessari accertamenti circa la lesività delle affermazioni e dei giudizi resi in uno all'atto di denuncia querela archiviato...; 1) Condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali, materiali e patrimoniali subiti da parte attrice in seguito ai fatti di causa nella somma equitativa da stabilirsi secondo i paramenti indicati in narrativa, che sin d'ora si indica in euro 10.000 e/o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia nel corso della causa;
2) Condannare parte convenuta a provvedere a propria cura e spese alla pubblicazione della sentenza, ovvero di una parte di essa, sui quotidiani locali, in uno sulle testate online, con una permanenza per un periodo di tempo che sia ritenuto equivalente per la riparazi one del danno arrecato;
3)
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore dello scrivente avvocato, per dichiarato anticipo».
Si è tempestivamente costituito e ha eccepito: CP_2
- l'improcedibilità della domanda avendo parte attrice omesso di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex art.5 co.
1 -bis D.lgs.28/2010;
- sempre in via preliminare, la nullità assoluta dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p. c.;
- che alcuna frase diffamatoria sussiste nell'atto di denuncia-querela corrispondendo, per contro, esattamente alla narrazione fedele di quanto realmente accaduto;
- che, in relazione alla decisione di recedere dalla convenzione di servizio associato, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna parte attorea, la norma di legge violata sussiste ed è l'art 42 del TUEL;
- che, inoltre, non corrisponde al vero quanto ritenuto da parte attorea relativamente all'intervenuta scadenza del vincolo convenzionale, in quanto, in forza della deliberazione consiliare n.6 del 27.01.2016 la durata della convenzione fu stabilita per 5 anni a far data dal 27.01.2016;
pagina 4 di 10 - che, pertanto, non solo il recesso è avvenuto con uno strumento - Delibera
Sindacale- espressamente vietato dall'art.42 TUEL, ma, altresì, in completa inosservanza di quanto deliberato dal Consiglio Comunale il 27.01.2016 e, dunque, della convenzione;
- che, ad ogni modo, la domanda è improponibile in quanto in tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno per le offese contenute in scritti presentati alla autorità giudiziaria, spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono manifestate le frasi ritenute offensive, il quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se vada esclusa o meno anche la risarcibilità del danno eventualmente patito da colui cui furono rivolte;
- che essa è infondata per carenza assoluta degli elementi costitutivi della responsabilità nonché per l'assenza totale della prova del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «Riservata ogni altra difesa si conclude affinché Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia, dichiarata, preliminarmente l'inammissibilità dei documenti prodotti, per le ragioni espresse in narrativa: 1) Rigettare le domande, tutte, formulate da parte attrice, perché nulle, inammissibili, improcedibili ed infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui i n premessa;
2) Condannare parte attrice ex art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi, anche d'ufficio, in via equitativa;
3) Vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge con attribuzione ai sott oscritti procuratori antistatari».
Verificata la condizione di procedibilità, all'udienza del 05.12.2022 sono stati concessi i termini della memoria di cui all'art 183 c.p.c. e rinviava all'udienza del 18.05.2023.
Con ordinanza del 28.01.2024 sono state ri gettata le istanze istruttorie e la causa rinviata all'odierna udienza per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di una nota conclusiva fino a 10 gg prima dell'udienza indicata.
pagina 5 di 10 Nella memoria conclusionale, la parte convenuta depositata l'ordinanza di archiviazione emessa dal Tribunale di Salerno del procedimento a carico di
, indagato per i reati di cui agli artt. 595, 368 с.р. CP_2
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1. In via preliminare deve essere dichiarata la tardività del deposito compiuto dalla parte attorea dei video avvenuto solo in data 07.03.2025 e, dunque, oltre il termine di cui alla seconda memoria ex art 183 c.p.c.
1.1. A tal fine, infatti, si precisa che alcuna autorizzazione era necessario ottenere ma era onere della parte depositare il relativo file su apposito supporto direttamente in cancelleria.
1.2. L'art. Art. 16-bis - Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali – del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevedeva, nella versione ratione temporis vigente che:
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1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici…8. Fermo quanto disposto al comma
4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali
e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio gi ustizia non sono funzionanti….
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. (enfasi della scrivente)
1.3. La normativa regolamentare vigente, ratione temporis era quella prevista dal Provvedimento del 16 aprile 2014 della DGSIA, così come modificato dal
Decreto 28 dicembre 2015 contenente la disciplina delle regole tecniche previste dall'art. 34 DM n. 44/2011.
1.4. Tra i documenti depositabili telematic amente non sono però ricomprese le estensioni relative ai file audio e video (art. 13 delle citate specifiche tecniche), sicché la loro produzione può avvenire soltanto attraverso la masterizzazione del file audio su supporto CD o DVD e il suo materiale pagina 6 di 10 deposito in cancelleria. A questo fine, non è necessaria l'autorizzazione del giudice, il quale non potrebbe che concederla, non rientrando nelle ipotesi contemplate dai commi 8 e 9 dell'art. 16 bis d.l. 221/2012, per cui è sicuramente consentita al difensor e il deposito in cancelleria su supporto durevole e non modificabile e ciò perché la normativa regolamentare in materia non prevedeva la possibilità di deposito telematico di dette tipologie di file.
1.5. In ogni caso, l'oggetto di cui si tratta dovrebbe esser e disponibile entro il termine per le deduzioni probatorie, che coincide con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ., indicando nella memoria l'avvenuto deposito in cancelleria, ciò per consentire alla controparte la replica e l'offerta di prova contraria. (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1976/2021 del 20 -04-
2021).
2. Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
2.1. In primo luogo, si rileva che nell'atto di citazione sono individuate in maniera precipua solo le dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute nella denuncia-querela proposta dal convenuto, mentre le altre condotte offensive ascritte al convenuto e m anifestatesi mediante video e post su social media sono accennate in maniera vaga e generica;
tali fatti devono considerarsi principali, integrando il “danno evento” della fattispecie extracontrattuale, per cui dovevano essere dedotti in maniera specifica e, al più, precisati nella memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c.
2.2. L'attore, invece, in maniera inammissibile, solo nella memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c. ha individuato le pretese dichiarazioni lesive. Ad ogni modo, anche le espressioni ivi ripor tate non appaiono lesive della reputazione dell'attore, connotandosi, comunque, nell'ambito della critica al governo del territorio.
2.3. Con riferimento ai principi giuridici che governano il delitto di diffamazione in rapporto all'esercizio del diritto di cro naca e di critica, anche politica, si osserva quanto segue.
2.4. Il diritto di cronaca e di critica (nelle sue più varie articolazioni,
l'intervista, l'inchiesta la cronaca/critica politica, giudiziaria, etc.) rientra nella più vasta categoria dei diritti pubbl ici soggettivi, relativi alla libertà di pagina 7 di 10 pensiero e al diritto dei cittadini ad essere informati, onde poter effettuare valutazioni e scelte consapevoli nell'ambito della vita associata.
2.5. Ciò posto, è possibile definire la cronaca come una narrazione
(tendenzialmente) obiettiva dei fatti accaduti al fine di informarne la pubblica opinione;
la critica, invece, si risolve in un'attività di tipo valutativo diretta ad esprimere un giudizio od a manifestare un'opinione — solitamente non benevola — sui fatti accaduti e sulle persone che ne sono state coinvolte.
2.6. Alla luce del fatto che la critica si manifesta attraverso giudizi e valutazioni di carattere prettamente soggettivo, il suo esercizio deve avvenire nel rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale.
2.7. Pertanto, sia il diritto di cronaca che il diritto di critica costituiscono ed integrano una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilan ciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché ricorrano: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica
(principio di pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva) con la precisazione che può r itenersi sufficiente anche la sola verità putativa se questa è il risultato di un serio e diligente lavoro di ricerca.
2.8. La critica politica eccede nella diffamazione quando le espressioni utilizzate non sono pertinenti ai temi in discussione e sono intese a screditare l'avversario politico piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni.
2.9. Nel caso di specie, è possibile escludere la sussistenza di ostilità e del gratuito attacco personale, pertanto occorre valutare la condotta alla luce della scriminante del diritto di critica politica.
2.10. Le dichiarazioni del convenuto, oggetto di doglianza, non travalicano i limiti della lecita attuazione del diritto di critica, oltre a non essere in sé diffamatorie od offensive, considerate sia singolarmente che complessivamente.
pagina 8 di 10 2.11. Deve al riguardo rilevarsi che quanto contenuto nella denuncia – querela non riveste un contenuto diffamatorio.
2.12. Dalla lettura dell'esposto presentato non emerge alcun contenuto diffamatorio, avendo il convenuto segnalato la violazione di legge da pa rte dell'attore, in quanto il potere di recedere dalla convenzione per la gestione associata della Polizia Locale era attribuita al Consiglio Comunale e non al
Sindaco e correlata tale condotta alla decisione del Sindaco bandire un concorso per la costituzione di un corpo autonomo di Polizia Locale, ma da ciò non è affatto dato dedurre un'offesa alla reputazione dell'attore.
2.13. Più chiaramente la correlazione tra i due eventi – recesso dalla convenzione e indizione di un bando per l'assunzione di tre agenti della Polizia
Municipale – lascia un ampio margine di valutazioni di natura politica del tutto lecite, quali ad esempio, la valutazione delle ricadute economiche sul bilancio comunale.
2.14. Gli stralci di pubblicazioni depositati dall'attore (all.to 4 dell'atto di citazione), oltre a non essere direttamente riconducibili al convenuto – trattasi di commenti anche di altre persone a post del social – devono essere intesi come una critica politica relativa alle scelte di amministrazioni prive di una connotazione diffamatoria.
2.15. Si tratta, pertanto, di legittima critica alle scelte di politica del partito politico di maggioranza e dei suoi rappresentanti, in assenza di specifici o gratuiti attacchi personali o condotte diffamatorie nei confronti dell'attore.
2.16. Deve in conclusione affermarsi che le dichiarazioni, pur critiche, del convenuto non hanno mai travalicato i limiti dell'offensività delle espressioni e risultano univocamente e legittimamente tese a una reiterata contestazione politica delle determinazioni dell'ammi nistrazione comunale in riferimento alla gestione del disastro idrogeologico e della scelta di recedere dalla convezione di servizio associato di Polizia Municipale.
2.17. Nel caso in esame, risulta assente in fatto e nelle finalità alcun attacco personale o intento diffamatorio della persona dell'attore difettano, quindi, i presupposti di fatto e di diritto che consentano l'accoglimento della domanda attorea.
pagina 9 di 10 3. Non può essere accolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dal convenuto. La do manda deve ricondursi al primo comma dell'art. 96 c.p.c. Tale forma di responsabilità è ricondotta al paradigma dell'art. 2043 cod. civ., per cui grava l'onere della prova sul danneggiato sia sull' an che sul quantum.
3.1. Nel caso di specie nulla è stato prov ato, limitandosi il convenuto ad una mera allegazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (si precisa che il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 non legittima la compensazione delle spese di lite, v. Cass. Civ. sez. II, 13 settembre 2019, n. 22952) e sono liquidate sul valore dichiarato, ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi per le restanti, visto che non è stata assunta nessuna prova e che, per tale ragione, la memoria conclusiva ha avuto una mera funzione riassuntiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda attorea;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per c ompenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
20 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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