Articolo 200 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 199Articolo 201
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16 settembre 2003
Art. 200. Norme tecniche 1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facolta' di installarli.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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