Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 24/09/2021, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00499/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00932/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2021, proposto da
Società Agricola Trevisana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pavan, Emanuele Lo Curcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roncade, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio di Bonifica Piave, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della comunicazione prot. n. 0015563 dell'8.7.2021 del Comune di Roncade, avente ad oggetto l' “avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 07/08/1990 n° 241 per la rimozione degli effetti della SCIA ai sensi degli artt. 19 e 21 nonies della Legge n. 241/1990 - Pratica Edilizia n. 359/2021”;
- del provvedimento prot. n. 0017320 del 30.7.2021 del Comune di Roncade, “di rimozione degli effetti della SCIA ai sensi degli artt.19 e 21 nonies della Legge 241/1990 Pratica edilizia n.359/2020”.
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso anche se non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roncade e del Consorzio di Bonifica Piave;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Ritenuto che, alla stregua della sommaria delibazione propria di questa fase del giudizio, la domanda cautelare non risulta assistita dal necessario fumus boni iuris ;
osservato, in particolare, che il provvedimento impugnato richiama nelle premesse anche la comunicazione di avvio del procedimento ( cfr . doc. 14 della produzione di parte resistente) nella quale si esplicita che, dagli accertamenti effettuati presso i luoghi di causa, emergeva la realizzazione di parte delle opere oggetto di S.C.I.A. in area demaniale, in difformità da quanto dichiarato in sede di segnalazione (si tratta, peraltro, di circostanza di fatto -in sé non specificamente contestata- evidenziata anche nel verbale di accertamento di violazione allegato alla nota del Consorzio del 27.07.2021, del pari richiamata nel provvedimento gravato, con cui si invita il ricorrente a procedere alla rimozione delle “ opere fisse poste sul sedime demaniale dell’argine sinistro del fiume Musestre ”: cfr . all. 2 e 3 alla produzione del Consorzio);
ritenuto che, alla luce di quanto rilevato, debba escludersi che il provvedimento impugnato non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto alle determinazioni assunte, ovvero sia affetto dalla lamentata contraddittorietà rispetto ad atti anteriormente adottati;
rilevato, ancora, che sulla base di consolidato orientamento giurisprudenziale, la SCIA non è qualificabile come provvedimento amministrativo, ma come atto in tutto e per tutto del privato, al quale non si applica la disciplina dell'art. 10 bis L.241/90 ( cfr ., ex multis , Cons. St., Sez. V, 1111/2019);
osservato, infine, quanto al termine assegnato per il ripristino, che l’invito contenuto nel verbale di accertamento di infrazione richiamato deve intendersi privo di autonoma precettività e prodromico all’adozione di provvedimenti sanzionatori da parte delle Autorità competenti, circostanza che conduce, peraltro, a escludere la sussistenza del necessario periculum in mora ;
ritenuto, conclusivamente che la domanda cautelare debba essere respinta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 in favore di ciascuna delle altre parti costituite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO