Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
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N. 23082 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23082 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CAPUANO CAROLINA presso cui elettivamente domicilia in Arzano alla via Francesco Caracciolo n.9,
RICORRENTE
E
, non Controparte_1 C.F._2
costituito
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
1
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Napoli con sentenza del 20.12.2019, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale 16.11.2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti
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di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
• Sull'affido della figlia (nata il [...]) e sul Per_1
mantenimento di entrambe le figlie.
Va premesso che, essendo all'esito del giudizio divenuta maggiorenne l'ultima figlia della coppia, ogni istanza e/o Per_1
provvedimento in ordine all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
Va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle
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opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere e che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità,
(richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I,
14/08/2020).
Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
La Suprema Corte ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,
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"tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n.
18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207).
Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n.
12477).
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36
Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di
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autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana):
l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il
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diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto,
l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze.
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento.
A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona
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fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita.
Quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro.
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito, ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza
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economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009,
n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente
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maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Orbene, nel caso di specie va considerato che parte ricorrente ha dedotto che la figlia , di anni 18, è studentessa frequentante Per_1
l'Istituto di istruzione secondaria “Alfonso Casanova” di Napoli con indirizzo in fotografia, mentre la primogenita , di anni 26, ha Per_2
conseguito il diploma OSS ma è ancora in cerca di una occupazione, senza produrre però alcuna documentazione in merito. Ha ribadito altresì le accresciute spese di mantenimento relative alle ragazze, chiedendo la conferma dell'assetto economico stabilito in sede separativa, compresa l'assegnazione della casa coniugale.
Alla stregua delle emergenze processuali, considerato che (26 Per_2
anni) non ha intrapreso alcun percorso universitario, ne è stata prodotta documentazione in merito alla ricerca di una occupazione
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nonostante il conseguimento del diploma da OSS, né sul suo reddito, facendo applicazione dei principi suddetti, ne consegue il rigetto della domanda.
Per la figlia considerata la sua giovane età (18 anni) e Per_1
rilevato che la stessa è ancora studentessa, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento, pertanto, tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia.
Tanto premesso, considerate le esigenze di vita della figlia ormai adulta e che parte ricorrente ha omesso di documentare compiutamente i suoi redditi, limitandosi a produrre un'attestazione
ISEE relativa all'anno 2021, appare equo fissare, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della predetta figlia, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
somma da adeguare automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a Parte_1
le spese straordinarie secondo il protocollo del
[...]
Tribunale di Napoli e COA di Napoli del 2018.
La contumacia del resistente e la natura necessaria del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dalle parti in causa, a NAPOLI il
27/09/1997 (atto n. 199, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997);
• pone a carico di , a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento della figlia , la somma Per_1
mensile di € 500,00 (cinquecento/00) da corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di Parte_1
ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• pone a carico di l'obbligo Controparte_1
di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Napoli e COA di Napoli del 2018;
• rigetta la domanda relativa al mantenimento indiretto a carico del resistente per la figlia;
Per_2
• compensa le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile).
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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