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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7931/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 7931/2023 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dagli Avv.ti TUCCARI FRANCESCO Parte_1
FABRIZIO e CONTINO SERGIO;
ATTRICE
CONTRO
in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
DE GIORGI ANNA;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2023, ha citato in giudizio il Parte_2 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro che l'ha vista CP_1
coinvolta, avvenuto in data 14.10.2021, verso le ore 17:30 circa, in . L'attrice, in particolare, ha CP_1
dedotto che percorreva a piedi viale Francesco Lo Re, allorquando è incappata in un'anomalia del marciapiede (i.e. una “rottura” della mattonella del marciapiede), rovinando al suolo e procurandosi lesioni personali.
Si è costituito il che ha concluso nel merito per il rigetto della domanda, infondata Controparte_1
e non provata.
All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa che è stata, pertanto, decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
1 Premesso che l'avvenimento dedotto quale causa petendi della domanda risarcitoria rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., giova rammentare che, sebbene il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo invece al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito, va precisato che siffatta ripartizione dell'onere probatorio non esonera il danneggiato dal dimostrare un effettivo e concreto nesso causale tra la res ed il danno patito.
In tal senso, di recente la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ribadito che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (cfr.
Cass. civ. Sez. III Ord., 09/05/2024, n. 12760). Tanto precisato con riguardo all'onere della prova, non meno importante è rammentare che “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 14/06/2016, n. 12174).
Ciò chiarito in diritto, nella specie, si ravvisano elementi tali da escludere la configurabilità dell'insidia.
Ed infatti, merita di essere valorizzato che l'insidia, che l'attrice ha esposto esser stata la causa del sinistro, consiste in una lieve sbeccatura di una mattonella.
Difatti, dalle foto versate in atti si evince, per un verso, che la fenditura in questione è ben visibile in ragione del diverso colore del manto stradale;
per altro verso, che siffatta anomalia è situata al margine più estremo del marciapiede.
Ne deriva, quindi, che l'attrice ben avrebbe potuto preferire la parte più interna del marciapiede, atteso che questa appare tale da consentire una più comoda percorrenza per i pedoni.
Del resto, non coglie nel segno la doglianza di parte attrice, la quale ha dedotto la presenza di un
“albero dalla folta chioma” ne avrebbe limitato la visibilità.
Ed infatti, dalle immagini in atti si evince in effetti la presenza di un arbusto, il quale, tuttavia, per un verso appare apprezzabilmente alto, tanto da non ostacolare la visuale (cfr. seconda foto allegata
2 alla relazione di intervento, nella quale si nota la presenza di una donna sulla destra, nei pressi dell'albero, da cui è possibile notare che la chioma dell'albero è più alta della donna); per altro verso, la chioma non appare comunque folta al punto da creare una zona d'ombra tanto angusta.
Del resto, il sinistro è avvenuto alle ore 17:30, quindi in condizioni di verosimile visibilità, che avrebbero consentito all'attrice di avvedersi della sbeccatura della mattonella, ancor più che, come già evidenziato, è di un colore diverso dall'asfalto, ed anzi in netto contrasto con questo (cfr. mattonella bianca, asfalto color catrame).
In definitiva, a giudizio del Tribunale, il sinistro è avvenuto per mera disattenzione della e, CP_3
quindi, la conformazione del manto stradale è degradata a mera occasione dell'evento.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda attorea non merita l'accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri minimi del DM
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, attesa la ridotta attività istruttoria (concretizzatasi nel deposito delle sole memorie istruttorie) e la natura delle questioni giuridiche affrontate, connotate da poca complessità.
Ai fini dell'individuazione dello scaglione, giova richiamare la giurisprudenza per cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984), il
Tribunale, quindi, tenuto anche conto del fatto che la causa si è risolta in punto di an della pretesa, ritiene che lo scaglione di riferimento debba essere quello indeterminabile - complessità bassa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_2
nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
3 - Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del , liquidate Controparte_1
in euro 3.810,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
Lecce, 10.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata predisposta su bozza redatta dal Funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 7931/2023 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dagli Avv.ti TUCCARI FRANCESCO Parte_1
FABRIZIO e CONTINO SERGIO;
ATTRICE
CONTRO
in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
DE GIORGI ANNA;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2023, ha citato in giudizio il Parte_2 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro che l'ha vista CP_1
coinvolta, avvenuto in data 14.10.2021, verso le ore 17:30 circa, in . L'attrice, in particolare, ha CP_1
dedotto che percorreva a piedi viale Francesco Lo Re, allorquando è incappata in un'anomalia del marciapiede (i.e. una “rottura” della mattonella del marciapiede), rovinando al suolo e procurandosi lesioni personali.
Si è costituito il che ha concluso nel merito per il rigetto della domanda, infondata Controparte_1
e non provata.
All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa che è stata, pertanto, decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
1 Premesso che l'avvenimento dedotto quale causa petendi della domanda risarcitoria rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., giova rammentare che, sebbene il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo invece al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito, va precisato che siffatta ripartizione dell'onere probatorio non esonera il danneggiato dal dimostrare un effettivo e concreto nesso causale tra la res ed il danno patito.
In tal senso, di recente la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ribadito che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (cfr.
Cass. civ. Sez. III Ord., 09/05/2024, n. 12760). Tanto precisato con riguardo all'onere della prova, non meno importante è rammentare che “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 14/06/2016, n. 12174).
Ciò chiarito in diritto, nella specie, si ravvisano elementi tali da escludere la configurabilità dell'insidia.
Ed infatti, merita di essere valorizzato che l'insidia, che l'attrice ha esposto esser stata la causa del sinistro, consiste in una lieve sbeccatura di una mattonella.
Difatti, dalle foto versate in atti si evince, per un verso, che la fenditura in questione è ben visibile in ragione del diverso colore del manto stradale;
per altro verso, che siffatta anomalia è situata al margine più estremo del marciapiede.
Ne deriva, quindi, che l'attrice ben avrebbe potuto preferire la parte più interna del marciapiede, atteso che questa appare tale da consentire una più comoda percorrenza per i pedoni.
Del resto, non coglie nel segno la doglianza di parte attrice, la quale ha dedotto la presenza di un
“albero dalla folta chioma” ne avrebbe limitato la visibilità.
Ed infatti, dalle immagini in atti si evince in effetti la presenza di un arbusto, il quale, tuttavia, per un verso appare apprezzabilmente alto, tanto da non ostacolare la visuale (cfr. seconda foto allegata
2 alla relazione di intervento, nella quale si nota la presenza di una donna sulla destra, nei pressi dell'albero, da cui è possibile notare che la chioma dell'albero è più alta della donna); per altro verso, la chioma non appare comunque folta al punto da creare una zona d'ombra tanto angusta.
Del resto, il sinistro è avvenuto alle ore 17:30, quindi in condizioni di verosimile visibilità, che avrebbero consentito all'attrice di avvedersi della sbeccatura della mattonella, ancor più che, come già evidenziato, è di un colore diverso dall'asfalto, ed anzi in netto contrasto con questo (cfr. mattonella bianca, asfalto color catrame).
In definitiva, a giudizio del Tribunale, il sinistro è avvenuto per mera disattenzione della e, CP_3
quindi, la conformazione del manto stradale è degradata a mera occasione dell'evento.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda attorea non merita l'accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri minimi del DM
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, attesa la ridotta attività istruttoria (concretizzatasi nel deposito delle sole memorie istruttorie) e la natura delle questioni giuridiche affrontate, connotate da poca complessità.
Ai fini dell'individuazione dello scaglione, giova richiamare la giurisprudenza per cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984), il
Tribunale, quindi, tenuto anche conto del fatto che la causa si è risolta in punto di an della pretesa, ritiene che lo scaglione di riferimento debba essere quello indeterminabile - complessità bassa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_2
nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
3 - Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del , liquidate Controparte_1
in euro 3.810,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
Lecce, 10.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata predisposta su bozza redatta dal Funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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