Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2795/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 24 settembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- e rappresentati e difesi dagli Avv.ti LEONE Parte_1 Parte_2
Gennaro, GAGLIARDO Giovanna e PADULO Lorenzo ed entrambi elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, V.le Del Vignola, n°11;
PARTE ATTRICE – opponente
E
- titolare della ditta individuale , con sede legale in Controparte_1 Controparte_1
Aprilia, Via Casalazzara, n. 54, rappresentato e difeso dell'Avv. RIPAMONTI Silvia
Caterina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ardea (Rm), Via Laurentina
25/a;
PARTE CONVENUTA- opposto
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24 settembre 2024 le parti depositavano note scritte da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione depositato in data 14 maggio 2018 e Parte_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 953/2018 emesso il 26 Parte_2
marzo 2018 con il quale il Tribunale di Latina ingiungeva agli stessi di pagare la somma di
€ 58.940,00 a titolo di corrispettivo per lavori effettuati e non pagati in favore di CP_1
deducendo :
[...]
a) con permesso di costruire n.6/2006, veniva concessa dal comune di Aprilia (LT) ai IGg.ri (proprietari) e Parte_3 Parte_2 Parte_1
(conduttore) la licenza a costruire un'abitazione nel terreno sito nel medesimo
Comune in Via dei Rutuli n.109/A. L'incarico di costruire l'opera veniva affidato dai beneficiari all'opposto ; Controparte_1
b) e nel corso degli anni, adempiendo alle proprie Parte_3 Parte_1 obbligazioni, versavano all'opposto le somme pattuite e richieste, e per tale motivo quest'ultimo rilasciava le seguenti fatture: la n.2 del 27.11.2006 per €.62.400,00 e la n.1 del 18.10.2007 per €.101.920,00. Al contrario nulla veniva versato dalla IG.ra
[...]
Pt_2
c) , a seguito di diversi versamenti in contanti, sottoscriveva una Parte_1 ricognizione di debito in favore dell'opposto, al fine di consentirgli di emettere regolare fattura e all'interno della predetta ricognizione compariva altresì il nome e la sottoscrizione della IG.ra , la quale la disconosceva formalmente Parte_2 ex art.214 c.p.c.. La non riconducibilità della firma risulterebbe confermata dal fatto che la sottoscrizione sul documento di identità depositato in atti risulta praticamente identica a quella da lei apposta sulla procura alle liti, mentre la sottoscrizione presente sulla ricognizione di debito risultava totalmente difforme da entrambe le sottoscrizioni riconosciute;
d) l'opposto si rivolgeva quindi al Tribunale di Latina, in forza del riconoscimento del debito e della fattura emessa nell'Ottobre 2016, e otteneva il decreto ingiuntivo
953/18 nei confronti dei IGg.ri e per la somma di Parte_1 Parte_2
€.58.940,00 oltre spese legali e oneri di legge;
e) l'opponente , conduttore del fondo ma non proprietario Parte_1
dell'immobile, era intestatario di due fatture, la n.2 del 27.11.2006 per €.62.400,00 e la n.1 del 18.10.2007 per €.101.920,00, per i lavori oggetto della concessione edilizia, rilasciata in favore dei IGg.ri (proprietari) e Parte_3 Parte_2
(conduttore) . Orbene, a fronte di tali fatture (per un totale di Parte_1
€.164.320,00, di cui €.101.920,00 + €.62.400,00) era in possesso di pagamenti Pt_1
per €.191.950,00, di cui 5 assegni bancari, per €.105.950,00, 2 assegni circolari per
€.60.000,00 e 3 ricevute per €.26.000,00; e quindi di una somma maggiore rispetto alle fatture pari ad €.27.630,00. L'attore evidenziava inoltre che in base all'art.32 del
DL 112/08 il limite per l'utilizzo di denaro contante dal 25.06.2008 al 31.05.2010 era pari ad €.12.500,00; in tal modo, le predette ricevute di pagamento per €26.000,00 risultavano del tutto legittime. Pertanto il decreto ingiuntivo doveva essere revocato e/o annullato e/o dichiarato inefficace perché richiesto e ottenuto per una somma inveritiera e non sussistente. Infatti, senza rinunciare ad alcuna eccezione riguardo la completa insussistenza del credito e senza avere l'intenzione di invertire l'onere della prova, il IG. sottolineava di avere la prova scritta di Parte_1 aver corrisposto la somma di €.27.630,00 senza che quest'ultima fosse stata fatturata e compensata e tale somma doveva incidere sull'importo del decreto ingiuntivo opposto soltanto nei suoi confronti, portandolo ad €.31.310,00 (€.58.940,00 -
€.27.630,00). Tuttavia, a causa della ristrettezza dei tempi per predisporre l'opposizione ed il fatto che l'opponente reperiva quotidianamente Pt_1 documenti nuovi attestanti l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti del IG. , esso si riservava nel giudizio di merito di dimostrare per tabulas che CP_1
nulla era dovuto all'opposto;
Concludevano pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, revocare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.953/2018 del 26.02.2018 reso nel proc. R.G.1081/18 nei confronti dell'opponente e nei confronti Parte_2 dell'opponente dichiarando che nulla è dovuto dagli stessi all'opposto, per tutti Parte_1 motivi sopra riportati che si intendono qui di seguito trascritti e riportati. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria di uno degli opponenti o di entrambi, nei confronti di ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e Controparte_1 comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto e da accertare in corso di giudizio.”
Con comparsa in data 15 ottobre 2018 si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo:
a) la proprietaria del lotto non ignorava che sul proprio fondo fosse in Parte_2
corso di edificazione una casa ritenuto altresì che ella abitava in via dei Rutuli proprio nella casa edificata dal IGnor e perciò risultava inattendibile la sua CP_1 dichiarazione di estraneità al giudizio;
b) l'opposto aveva ricevuto incarico dai due opponenti di edificare un'abitazione, e aveva dapprima eseguito una serie di lavori “ordinari” che si erano conclusi con l'emissione delle fatture n. 2/2006 e 1/2007. In data 01/10/2007 alla presenza del direttore dei lavori, Geom. e delle parti in causa, veniva poi effettuata Parte_4 una verifica tra i lavori eseguiti e il prezzo pagato dal IGnor Tra lavori Pt_1
ordinari e lavori extra ordinari risultava una differenza di valore pari ad € 22.000,00 in favore del IGnor , somma che veniva integralmente saldata come dalle CP_1 ricevute prodotte da controparte con parte del denaro destinato agli allacci in fogna;
c) nel febbraio dell'anno 2009 aveva accettato un nuovo preventivo Parte_1
del IGnor per i lavori di completamento del fabbricato di Aprilia Via dei CP_1
Rutuli snc. e per la realizzazione di quest'ultimi i committenti riconoscevano l'obbligo di pagamento con la scrittura privata. Nondimeno, nulla veniva versato per tali lavori anche perché tutti gli assegni e le ricevute prodotte si riferivano a pagamenti per lavori sorti prima del 2009. Inoltre il riconoscimento di debito risultava sottoscritto dalle parti in causa dopo che la aveva ultimato i CP_2 lavori sempre sotto la direzione del Geom. Parte_4
Concludeva pertanto chiedendo: “All'Ill.mo Giudice adito affinché voglia confermare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei IGnor e , rigettare Parte_1 Parte_2
l'opposizione espletata in quanto destituita di ogni fondamento probatorio. Rigettare la domanda subordinata di riduzione del debito secondo equità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via istruttoria. Si chiede sin d'ora l'ammissione di prova testimoniale del Geom. Pt_4 di Aprilia, residente in [...]”
[...] Testimone_1
All'udienza del 16 ottobre 2018, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. e fissava l'udienza del 23 maggio 2019 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con note ex art. 183 c.p.c. VI Comma n. 1 del 15 novembre 2018 parte opponente ribadiva quanto esposto nell'atto introduttivo e deduceva l'assenza di valore probatorio e giuridico dei documenti depositati da controparte unitamente alla comparsa di costituzione, denominati “copia dei conteggi del 01.10.2007”. Evidenziava inoltre in ordine alla posizione di che a fronte del formale disconoscimento della Parte_2 sottoscrizione presente sul riconoscimento di debito depositato da controparte, operato all'interno dell'atto di opposizione non era stata richiesta dall'opposta la verificazione della scrittura, come imponeva invece l'art.216 c.p.c. e in tal modo, il documento diveniva inutilizzabile nei confronti della predetta opponente.
Con note ex art. 183 c.p.c. VI Comma n. 2 del 14 dicembre 2018 parte opposta chiedeva l'interpello degli opponenti sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che in data Lei ha affidato il lavoro di costruire l'abitazione in Aprilia Via dei Rutuli 109/a? 2) Vero che l'immobile è stato edificato sotto la direzione dei lavori del Geom. 3) Vero Parte_4 che alla data del 01/10/2007 i lavori extra concordati ammontavano ad € 22.000,00 come da conteggi che si rammostrano? 4) Vero che in data 27/02/2009 il IGnor Pt_1
accettava il preventivo di completamento dei lavori del fabbricato di Via dei Rutuli ad
Aprilia? 5) Vero che successivamente si stabiliva stabilmente in detto immobile la IGnora
? 6) Vero che il IGnor e la IGnora riconoscevano di avere Parte_2 Pt_1 Parte_2 un debito nei confronti del IGnor di € 58.940,00 per lavori effettuati e non pagati? CP_1
7) Vero che la firma riportata su questo documento è autentica ed è del IGnor Pt_1
Si chiedeva inoltre l'ammissione di prova testimoniale del Geom. e
[...] Parte_4 del IGnor entrambi residenti ad Aprilia sui seguenti capitoli: 8) Vero che Testimone_1
lei ha lavorato presso il cantiere di Via dei Rutuli 109/a ad Aprilia alla costruzione di un'abitazione dei IGnori e 9) Vero che durante l'esecuzione del Parte_2 Pt_1 fabbricato si sono resi necessari dei lavori straordinari? 10)Vero che in data 01/10/2007 il costruttore e il IGnor si riunivano e con il direttore dei lavori eseguivano il Pt_1
conteggio sui lavori eseguiti sul fabbricato? 11)Vero che successivamente il IGnor CP_1 eseguiva ulteriori di completamento sul medesimo fabbricato come da preventivo del
27/02/2009? 12)Vero che i lavori venivano completati ed il IGnor e la IGnora Pt_1 [...]
sottoscriveva una dichiarazione nella quale riconosceva di avere un debito nei Pt_2 confronti del IGnor pari ad € 58.940,00? Inoltre parte opposta chiedeva nell'ipotesi CP_1
di contestazione delle firme apposte sui documenti l'effettuazione di una perizia calligrafica al fine di provarne l'autenticità.
Con note ex art. 183 c.p.c. VI Comma n. 2 del 17 dicembre 2018 parte opponente ribadiva quanto già esposto in atti precedenti e in via istruttoria chiedeva di ammettere prova per testi ed interrogatorio formale dell'opposto sui capitoli di prova: 1) Vero Controparte_1
è che che i IGg.ri nel corso degli anni, adempiendo le proprie obbligazioni, Pt_1
versavano al IG. le somme pattuite e richieste, e per tale motivo quest'ultimo CP_1 rilasciava le fatture: la n.2 del 27.11.2006 per €.62.400,00 e la n.1 del 18.10.2007 per
€.101.920,00 2) Vero è che nulla veniva versato dalla IG.ra ? 3) Vero è che il Parte_2
IG. aveva effettuato diversi versamenti in contanti, senza che il IG. Parte_1
rilasciasse ricevuta? 4) Vero è che il IG. sottoscrisse una CP_1 Parte_1
ricognizione di debito in favore dell'opposto, al fine di consentirgli di emettere regolare fattura? 5) Vero è che la predetta ricognizione di debito non è stata sottoscritta dalla IG.ra
? 6) Vero è che i lavori non sono mai stati ultimati e che, comunque, sono Parte_2
presenti gravi difformità tra quanto pattuito e quanto eseguito dal IG. ? Parte CP_1 opponente indicava a testi i IGg.ri: Geom. residente in [...] e IG.ra Parte_4
residente in Roma (RM). In via istruttoria, gli opponenti chiedevano inoltre CP_3
di ammettere Ctu per verificare i lavori effettuati dall'opposto nonché i vizi occulti e i danni causati agli opponenti.
Con note ex art. 183 c.p.c. VI Comma n. 3 del 4 gennaio 2019 parte opposta si opponeva all'ammissione dell'interrogatorio formale richiesto dalla controparte poiché ogni domanda era superata dalla ricognizione di debito prodotta ed alla richiesta CTU in quanto non erano mai stati denunciati vizi e difetti nell'immobile dagli opponenti né nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo né nella successiva memoria.
All'udienza del 23 maggio 2019 il Giudice, ritenuto che le richieste di prove orali formulate dalle parti attenevano a circostanze da provarsi documentalmente ovvero non contestate e inammissibili in quanto genericamente formulate e irrilevanti ai fini del decidere, rigettava tali istanze e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 ottobre 2020 e invitava nelle more le parti ad una conciliazione.
Con memorie del 4 febbraio 2020 parte opposta evidenziava di aver IGlato con parte opponente un contratto preliminare di vendita condizionato. La condizione posta era lo svincolo edificatorio legato ad un progetto di un capannone presente sulla licenza edilizia n. 6/2006 della IGnora che prevedeva la costruzione di una civile abitazione e Parte_2
di un fabbricato agricolo per il quale esisteva comunque un vincolo di 3 ettari e proprio a tal fine la IGnora si impegnava irrevocabilmente a conferire mandato al Geom Parte_2
Part ffinché lo stesso potesse definire lo svincolo edificatorio e frazionare il terreno oggetto Part della compravendita entro e non oltre il 30/12/2019. Successivamente il Geom riferiva che il dirigente del settore urbanistica, Arch. , non disponeva lo svincolo Persona_1 edificatorio in quanto riteneva che tutta la cubatura già edificata impegnasse urbanisticamente più di tre ettari. Sostanzialmente il lotto poteva essere certamente frazionato, ma non si poteva costruire. Stante l'impossibilità dello svincolo edificatorio, il preliminare sottoscritto tra le parti aveva quindi perso efficacia così come tutte le condizioni ivi pattuite. Inoltre in ordine al richiesto sequestro parte opposta evidenziava che il comportamento del lasciava spazio a dubbi circa la capacità Pt_1
dell'adempimento poiché quest'ultimo a giugno 2019 aveva cambiato la propria residenza spostandola da Roma (ove era ubicato l'unico immobile del e ove risiedeva la Pt_1 moglie) ad Aprilia (luogo in cui viveva il padre) e oltre a ciò non aveva dato prova di avere un lavoro economicamente adeguato
Con ordinanza del 13 febbraio 2020 il Giudice rigettava il ricorso per sequestro conservativo non avendo parte opposta dimostrato il periculum in mora.
Con memorie del 21 ottobre 2021 parte opponente chiedeva la pronuncia di cessazione della materia del contendere e specificava che all'udienza del 12.12.2019, relativa al sub- procedimento di sequestro conservativo in corso di causa introdotto dalla controparte, aveva dedotto l'illegittimità della comparizione di parte opposta essendo le parti d'accordo sull'abbandono del giudizio in virtù di un contratto preliminare sottoscritto e sulla base di questo l'udienza del 26.09.2019 del sub-procedimento era stata da loro disertata. In virtù di tali circostanze l'opponente riteneva di non comparire anche all'udienza del 12.12.2019, udienza nella quale era poi intervenuto soltanto in seguito alla comparizione avversaria e per far valere il contratto. Parte opponente si riservava ogni azione nell'ipotesi di prosecuzione del presente giudizio da parte opposta.
Con note del 25 ottobre 2021 parte opposta ribadiva quanto già dedotto in atti precedenti, precisava che il contratto preliminare condizionato prodotto da controparte era privo di valore legale e che ad esso non era mai stato dato seguito dalla IGnora Parte Parte_2
opposta evidenziava inoltre che a distanza di un mese dalla pronuncia di rigetto del sequestro conservativo il IGnor si era privato dell'unico bene di cui era in possesso Pt_1
cedendolo alla moglie in sede di separazione.
Con memoria del 19 ottobre 2023 parte opposta precisava che gli opponenti non avevano Part conferito alcun mandato al Geom. per dar seguito al preliminare firmato anzi in spregio alla buona fede ad alla correttezza previsti dall'art. 88 cpc, essi avevano prodotto un preliminare alterato nel contenuto, per convincere il Giudicante che il giudizio non aveva ragione cancellando il punto n. 10 del preliminare nel quale si prevedeva espressamente che il mancato avverarsi della condizione sospensiva avrebbe prodotto la nullità del preliminare con diritto del IGnor a procedere giudizialmente. Parte CP_1
opposta chiedeva perciò la condanna esemplare ex art. 96 c.p.c. di controparte per aver quest'ultima tentato di nascondere il debito contrattualizzato dal IGnor con il Pt_1
riconoscimento di debito.
Con decreto del 24 ottobre 2023, il Giudice, letti gli atti, di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 19 ottobre
2023 e da parte opposta in data 19 ottobre 2023 considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 settembre 2024 disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con ordinanza del 24 settembre 2024 il Giudice, letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 24 settembre 2024 e da parte opposta in data 23 settembre 2024 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 25 novembre 2024 insistendo nelle proprie difese e così concludendo “Per tali motivi, si insiste per
l'accoglimento delle domande e conclusioni precedentemente formulate, e per il rigetto delle domande avversarie, essendo le stesse inammissibili, infondate e carenti di adeguato sostegno giuridico e probatorio, con vittoria di spese da distrarsi in favore degli scriventi difensori si dichiarano antistatari”.
Depositava memoria di replica in data 16 dicembre 2024 ribadendo le conclusioni e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo poiché richiesto per un credito inveritiero.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 25 novembre 2024 e memoria di replica in data 16 dicembre 2024 concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda subordinata e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Parte opposta ha provato, sia nel monitorio che nel presente giudizio il titolo negoziale sulla base del quale agisce e la realizzazione dei lavori, spettava, quindi, agli opponenti convenuti in sede monitoria, sulla base dei noti principi in materia di prova, dimostrare di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione contrattuale, ovvero di aver pagato il corrispettivo dovuto relativo ai lavori effettuati dal . CP_1
Invero, contrariamente a quanto sopra richiamato, gli opponenti hanno non solo IGlato la ricognizione di debito relativo al mancato pagamento della somma di euro 58.940,00 posta alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo non disconosciuta dal ma in Pt_1 aggiunta l'opponente si è impegnata, con contratto preliminare di vendita Parte_2
condizionato, a cedere, in adempimento del debito del figlio in favore del Parte_1
, il terreno agricolo confinante con la sua abitazione. CP_1
Per quanto concerne invece la richiesta di riduzione dell'importo dovuto da parte degli opponenti in virtù della presunta maggior somma versata da parte opponente Pt_1 rispetto alle fatture di parte opposta, si precisa che in data 01/10/2007, come
[...]
risultante da copia dei conteggi depositati dal , alla presenza del direttore dei CP_1
lavori, Geom. le parti in causa, avevano effettuato un confronto tra i lavori Parte_4 eseguiti e il prezzo pagato dal e da questo emergeva chiaramente che la somma Pt_1
sopracitata era riconducibile ad una differenza tra lavori ordinari e extra ordinari pari ad €
22.000,00, importo che a dire di parte opposta risultava saldato come evidenziato dalle tre ricevute depositate da parte opponente le quali riconducevano i pagamenti alla realizzazione di lavori extraordinari e tale circostanza risulta non contestata e confermata da parte opponente avendo quest'ultimo sottoscritto la copia dei Parte_1 conteggi senza poi in seguito disconoscere la propria firma.
Da ciò ne consegue il rigetto della richiesta di riduzione della somma dovuta poiché la presunta maggior somma versata da parte opponente rispetto alle fatture n.2/2006 Pt_1
e n.1/2007 rilasciate da parte opposta non è relativa al pagamento dei lavori di completamento dell'edificio del 2009 per i quali gli opponenti disponevano con scrittura privata bensì a lavori antecedenti a tale data.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
In merito invece alla richiesta di condanna ex. art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta si ritengono non sussistenti i presupposti per la condanna degli opponenti giacché non risulta provato il loro tentativo di occultare il debito nei confronti dell'opposto e quindi la loro mala fede o colpa grave, avendo quest'ultimi al contrario effettuato ricognizione del debito stesso e provato ad addivenire ad un accordo transattivo con parte opposta. Le spese seguono la soccombenza come per legge e si liquideranno, nella misura media, ai sensi del DM 55/2014 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
- rigetta l'opposizione e la domanda subordinata di riduzione dell'importo dovuto;
- conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 953/2018 del 26 marzo 2018, R.G. n.
1081/2018;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 8.433,00 per compensi, € 406,50 per esborsi e, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Lì 2 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava