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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2024, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro Sentenze Lavoro
Cron.__________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della discussione F.A.
orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente in Parte_1 forma esecutiva all'Avv.
SENTENZA _____________________________ nella causa iscritta al n. 7357/2023 del Ruolo Generale vertente ____________________________
TRA per _____________________________
(Avv. Erasmo Tarantino) Parte_2
___________________________ ricorrente
CONTRO
Il Cancelliere (Avv. Delia Cernigliaro) CP_1
resistente
MEDIANTE LA LETTURA, ALL'UDIENZA DEL 23 MAGGIO 2024, DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1 lamentando l'illegittimità delle determinazioni con cui l'istituto ha disposto la ripetizione delle somme indicate nell'atto di costituzione, (complessivi euro 12. 383, 77, richiesti relativamente alla prestazione di invalidità civile n. 07844898 Cat. INVCIV di cui è titolare deducendo l'inesistenza della pretesa creditoria e l'affidamento incolpevole.
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto dell' alla ripetizione, CP_1 annullando il provvedimento di recupero.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, rappresentando CP_1 che: “la sig.ra è titolare di pensione di inabilità civile numero 07844898 Parte_2 categoria trasformata in assegno sociale dal 1 marzo 2017, mese successivo al raggiungimento del requisito dell'età. Alla visita di revisione del 27/01/2017 la ricorrente, che godeva dell'indennità di accompagnamento dal febbraio 2016, essendo stata riconosciuta solo “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2
e 12 L 118/712” ha perso il diritto a percepire l'indennità stessa dal mese successivo alla
1 visita quindi dal 02/2017. In data 04/01/2019 si è effettuata ricostituzione documentale in base alla revisione sanitaria revocando la prestazione percepita dal febbraio 2017. Si rappresenta che l'esito della visita di revisione del gennaio 2017 e il correlativo verbale sanitario sono stati tempestivamente notificati alla ricorrente, con raccomandata A/R n.
63024826167-6 del 7.2.2017, di cui si produce la relativa ricevuta di ritorno”.
Sulla base della documentazione in atti, la causa veniva decisa all'odierna udienza.
◊
A sostegno della domanda è stata sostenuta l'irripetibilità dell'indebito per mancanza dell'affidamento incolpevole e la buona fede nella percezione.
L'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente previdenziale a ripetere la somma indicata nella comunicazione del
04/01/2019 e relativa alla prestazione in precedenza in godimento.
Si discute pertanto di indebito assistenziale.
Sostiene la ricorrente che le ragioni dell'indebito sono da riscontrarsi nella erronea condotta dell' che nel periodo compreso fra il febbraio 2017 ed il gennaio 2019 ha CP_2 erroneamente erogato in favore della ricorrente ratei di indennità di accompagnamento n.07844898/INVCIV nonostante la Commissione Medica per l'Invalidità civile, in sede di revisione, ne avesse disconosciuto il diritto a decorrere dal 1° febbraio 2017.
La tesi della ricorrente, secondo cui l'affidamento, ingenerato, “dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell' non potrebbe essere CP_1 escluso per il solo fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica (Cass., Sez. Lav. 15/11/2018 n.29419; conforme Cass. Sez. Lav. 22/02/2021
n.4668) e non vi sarebbe ripetibilità, se non dopo la comunicazione della revoca, non può essere condivisa.
Non si ignora che in tema di indebito assistenziale, vige l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
E' stato, tuttavia, ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli soci economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione
(Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta
2 l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
Da ultimo, Cass.
4.08.2022 n. 24180: “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass.
n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019)”.
Precisa ancora detta statuizione che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.
Ebbene, tale recentissimo arresto conferma che il legittimo affidamento viene meno “a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente”, esito nella specie ben noto alla che ha ricevuto il verbale di visita Parte_2 medica che escludeva la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare della invocata indennità di accompagnamento.
Tale circostanza è incontestata.
Nessun legittimo affidamento è tutelabile nella specie, essendo la ben Parte_2 consapevole della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario -anche in assenza di un formale provvedimento di sospensione e/o revoca da parte dell' CP_1 richiamando peraltro il verbale sanitario l'insussistenza dei presupposti sanitari per fruire di tale prestazione, menzionando espressamente l'impianto normativo (artt. 2 e 13 L.
118/1971) relativo alle sole prestazioni economiche in favore degli invalidi civili, senza alcun accenno alle disposizioni (contenute nella L. n. 18/1980 e nella L. n. 508/1988) in materia di indennità di accompagnamento.
Verbale allegato dalla stessa agli atti di causa (cfr. produzione di parte Parte_2 ricorrente), conclusivi della visita medica del 27/01/2017, e pacificamente comunicato alla stessa.
Legittimamente, dunque, l' ha proceduto al recupero di quanto erogato in assenza di CP_1 un valido titolo idoneo a trattenere la prestazione in oggetto e in assenza di affidamento da tutelare.
3 Non coglie nel segno, infine, la prospettazione di parte ricorrente secondo cui deve trovare applicazione nella specie il disposto di cui all'art. 37, comma 8, della L. n. 448/1998, che non consente la ripetibilità dei ratei successivi alla visita di verifica conclusasi negativamente quando si protrae eccessivamente il tempo, atteso che il provvedimento di revoca deve intervenire in un breve lasso di tempo.
Giova evidenziare che la materia della revoca delle prestazioni assistenziali in caso di accertata insussistenza dello stato invalidante prescritto dalla legge è stata diversamente regolata da numerose disposizioni che si sono susseguitesi nel tempo: si vedano l'art. 3 ter della legge n. 29 del 1977; l'art. 3 c. 9 del d.l. n. 173 del 1988 convertito nella legge n. 291 del
1988; l'art. 11 c. 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'art. 5 c. 5 del d.P.R. 21 settembre
1994 n. 698; l'art. 4 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modifiche nella legge 8 agosto 1996 n. 425; l'art. 52 c. 3 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e infine l'art. 37 c. 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
Mentre la legge n.291/1988 escludeva la ripetizione delle somme corrisposte prima del provvedimento di revoca, l'art. 11 c. 4 della legge n. 537/1993 recava una disciplina particolarmente rigorosa, prescrivendosi che “nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa”.
Questa disciplina si sovrappose per un certo periodo con quella del d.P.R. n. 698/94
(emesso in forza della legge n. 537/1993, la quale prevedeva all'art. 11 l'emanazione di un regolamento che riordinasse i procedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non riguardava invece la materia relativa alla revoca dei benefici, la quale era integralmente disciplinata dal riportato art. 11 c. 4 della legge n. 537) il cui art. 5, c. 5, prevedeva che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Il citato art. 11 c. 4 della legge 537/1993 fu espressamente abrogato dall'art. 4 c. 3 nonies introdotto dalla legge n. 425/1996 di conversione del d.l. n. 323/96.
L'art. 4 c. 3 bis della legge n.425/1996 dispone che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica”.
È ulteriormente seguito l'art. 52 c. 3 della legge 449/97 con cui si prevede che “Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5 comma 5 del DPR
21 settembre 1994 n. 698”.
Da ultimo, è intervenuto l'art. 37 c. 8 della legge 448/98 il quale prescrive che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro dispone l'immediata
4 sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Ebbene, così ricostruita la sequenza degli interventi normativi, va osservato che il tenore dell'art. 4 c. 3 bis è chiaro nel prescrivere che la revoca “produce effetti dalla data della visita di verifica” e non già dal momento della notifica del decreto di revoca, come voluto dalla ricorrente, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, mentre il termine di 90 giorni ivi prescritto è riferito piuttosto - quale termine di natura meramente endoprocessuale – all'emanazione del provvedimento di revoca.
In ogni caso, sia sulla base del citato art. 4, c. 3 bis, sia con riferimento al precedente art. 5
c. 5 del d.P.R. n. 698/94 (nuovamente richiamato dall'art. 52, c. 3 del 449/97) ove la sospensione e la relativa comunicazione non vengano effettuate e quindi si sia formato l'indebito, nulla autorizza a ritenere che la revoca operi in data successiva a quella della visita, nè può in particolare decorrere dalla data di comunicazione della revoca perché non prevista (in tal senso, questa Corte si è più volte pronunziata: Cass., 3.3.2000, n. 2433;
Cass., 15.11.2001, n. 14212; Cass., 10.4.2001, n. 5079; Cass., 10.4.2002, n. 5094 Cass.,
26.4.2002, n. 6091).
Vale la pena di osservare - al fine di individuare la coerenza di una linea che il legislatore ha sempre seguito pur nel succedersi della normativa sopra rievocata - che in ogni caso, nessuna norma, nè anteriore nè posteriore a quella applicabile “ratione temporis” ha mai previsto che la revoca operi da un momento successivo all'accertamento sanitario, e d'altra parte anche la disposizione intervenuta da ultimo di cui all'art. 37 c. 8 della legge 448/98, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca
“a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Ne consegue, alla stregua di questa disposizione, che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica, nella specie debitamente portata a conoscenza della assistita ed escludente qualsiasi ragionevole affidamento.
In presenza del presupposto legittimante il recupero sulla prestazione, costituito dalla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario rispetto alla prestazione oggetto di indebito, il provvedimento di restituzione deve essere dichiarato legittimo.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, avendo la parte ricorrente depositato l'autodichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 23/05/2024.
IL GIUDICE ONORARIO
BERNARDA ZANGLA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto
5 legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del
21/2/2011 n. 44.
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Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro Sentenze Lavoro
Cron.__________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della discussione F.A.
orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente in Parte_1 forma esecutiva all'Avv.
SENTENZA _____________________________ nella causa iscritta al n. 7357/2023 del Ruolo Generale vertente ____________________________
TRA per _____________________________
(Avv. Erasmo Tarantino) Parte_2
___________________________ ricorrente
CONTRO
Il Cancelliere (Avv. Delia Cernigliaro) CP_1
resistente
MEDIANTE LA LETTURA, ALL'UDIENZA DEL 23 MAGGIO 2024, DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1 lamentando l'illegittimità delle determinazioni con cui l'istituto ha disposto la ripetizione delle somme indicate nell'atto di costituzione, (complessivi euro 12. 383, 77, richiesti relativamente alla prestazione di invalidità civile n. 07844898 Cat. INVCIV di cui è titolare deducendo l'inesistenza della pretesa creditoria e l'affidamento incolpevole.
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto dell' alla ripetizione, CP_1 annullando il provvedimento di recupero.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, rappresentando CP_1 che: “la sig.ra è titolare di pensione di inabilità civile numero 07844898 Parte_2 categoria trasformata in assegno sociale dal 1 marzo 2017, mese successivo al raggiungimento del requisito dell'età. Alla visita di revisione del 27/01/2017 la ricorrente, che godeva dell'indennità di accompagnamento dal febbraio 2016, essendo stata riconosciuta solo “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2
e 12 L 118/712” ha perso il diritto a percepire l'indennità stessa dal mese successivo alla
1 visita quindi dal 02/2017. In data 04/01/2019 si è effettuata ricostituzione documentale in base alla revisione sanitaria revocando la prestazione percepita dal febbraio 2017. Si rappresenta che l'esito della visita di revisione del gennaio 2017 e il correlativo verbale sanitario sono stati tempestivamente notificati alla ricorrente, con raccomandata A/R n.
63024826167-6 del 7.2.2017, di cui si produce la relativa ricevuta di ritorno”.
Sulla base della documentazione in atti, la causa veniva decisa all'odierna udienza.
◊
A sostegno della domanda è stata sostenuta l'irripetibilità dell'indebito per mancanza dell'affidamento incolpevole e la buona fede nella percezione.
L'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente previdenziale a ripetere la somma indicata nella comunicazione del
04/01/2019 e relativa alla prestazione in precedenza in godimento.
Si discute pertanto di indebito assistenziale.
Sostiene la ricorrente che le ragioni dell'indebito sono da riscontrarsi nella erronea condotta dell' che nel periodo compreso fra il febbraio 2017 ed il gennaio 2019 ha CP_2 erroneamente erogato in favore della ricorrente ratei di indennità di accompagnamento n.07844898/INVCIV nonostante la Commissione Medica per l'Invalidità civile, in sede di revisione, ne avesse disconosciuto il diritto a decorrere dal 1° febbraio 2017.
La tesi della ricorrente, secondo cui l'affidamento, ingenerato, “dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell' non potrebbe essere CP_1 escluso per il solo fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica (Cass., Sez. Lav. 15/11/2018 n.29419; conforme Cass. Sez. Lav. 22/02/2021
n.4668) e non vi sarebbe ripetibilità, se non dopo la comunicazione della revoca, non può essere condivisa.
Non si ignora che in tema di indebito assistenziale, vige l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
E' stato, tuttavia, ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli soci economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione
(Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta
2 l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
Da ultimo, Cass.
4.08.2022 n. 24180: “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass.
n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019)”.
Precisa ancora detta statuizione che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.
Ebbene, tale recentissimo arresto conferma che il legittimo affidamento viene meno “a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente”, esito nella specie ben noto alla che ha ricevuto il verbale di visita Parte_2 medica che escludeva la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare della invocata indennità di accompagnamento.
Tale circostanza è incontestata.
Nessun legittimo affidamento è tutelabile nella specie, essendo la ben Parte_2 consapevole della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario -anche in assenza di un formale provvedimento di sospensione e/o revoca da parte dell' CP_1 richiamando peraltro il verbale sanitario l'insussistenza dei presupposti sanitari per fruire di tale prestazione, menzionando espressamente l'impianto normativo (artt. 2 e 13 L.
118/1971) relativo alle sole prestazioni economiche in favore degli invalidi civili, senza alcun accenno alle disposizioni (contenute nella L. n. 18/1980 e nella L. n. 508/1988) in materia di indennità di accompagnamento.
Verbale allegato dalla stessa agli atti di causa (cfr. produzione di parte Parte_2 ricorrente), conclusivi della visita medica del 27/01/2017, e pacificamente comunicato alla stessa.
Legittimamente, dunque, l' ha proceduto al recupero di quanto erogato in assenza di CP_1 un valido titolo idoneo a trattenere la prestazione in oggetto e in assenza di affidamento da tutelare.
3 Non coglie nel segno, infine, la prospettazione di parte ricorrente secondo cui deve trovare applicazione nella specie il disposto di cui all'art. 37, comma 8, della L. n. 448/1998, che non consente la ripetibilità dei ratei successivi alla visita di verifica conclusasi negativamente quando si protrae eccessivamente il tempo, atteso che il provvedimento di revoca deve intervenire in un breve lasso di tempo.
Giova evidenziare che la materia della revoca delle prestazioni assistenziali in caso di accertata insussistenza dello stato invalidante prescritto dalla legge è stata diversamente regolata da numerose disposizioni che si sono susseguitesi nel tempo: si vedano l'art. 3 ter della legge n. 29 del 1977; l'art. 3 c. 9 del d.l. n. 173 del 1988 convertito nella legge n. 291 del
1988; l'art. 11 c. 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'art. 5 c. 5 del d.P.R. 21 settembre
1994 n. 698; l'art. 4 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modifiche nella legge 8 agosto 1996 n. 425; l'art. 52 c. 3 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e infine l'art. 37 c. 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
Mentre la legge n.291/1988 escludeva la ripetizione delle somme corrisposte prima del provvedimento di revoca, l'art. 11 c. 4 della legge n. 537/1993 recava una disciplina particolarmente rigorosa, prescrivendosi che “nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa”.
Questa disciplina si sovrappose per un certo periodo con quella del d.P.R. n. 698/94
(emesso in forza della legge n. 537/1993, la quale prevedeva all'art. 11 l'emanazione di un regolamento che riordinasse i procedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non riguardava invece la materia relativa alla revoca dei benefici, la quale era integralmente disciplinata dal riportato art. 11 c. 4 della legge n. 537) il cui art. 5, c. 5, prevedeva che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Il citato art. 11 c. 4 della legge 537/1993 fu espressamente abrogato dall'art. 4 c. 3 nonies introdotto dalla legge n. 425/1996 di conversione del d.l. n. 323/96.
L'art. 4 c. 3 bis della legge n.425/1996 dispone che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica”.
È ulteriormente seguito l'art. 52 c. 3 della legge 449/97 con cui si prevede che “Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5 comma 5 del DPR
21 settembre 1994 n. 698”.
Da ultimo, è intervenuto l'art. 37 c. 8 della legge 448/98 il quale prescrive che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro dispone l'immediata
4 sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Ebbene, così ricostruita la sequenza degli interventi normativi, va osservato che il tenore dell'art. 4 c. 3 bis è chiaro nel prescrivere che la revoca “produce effetti dalla data della visita di verifica” e non già dal momento della notifica del decreto di revoca, come voluto dalla ricorrente, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, mentre il termine di 90 giorni ivi prescritto è riferito piuttosto - quale termine di natura meramente endoprocessuale – all'emanazione del provvedimento di revoca.
In ogni caso, sia sulla base del citato art. 4, c. 3 bis, sia con riferimento al precedente art. 5
c. 5 del d.P.R. n. 698/94 (nuovamente richiamato dall'art. 52, c. 3 del 449/97) ove la sospensione e la relativa comunicazione non vengano effettuate e quindi si sia formato l'indebito, nulla autorizza a ritenere che la revoca operi in data successiva a quella della visita, nè può in particolare decorrere dalla data di comunicazione della revoca perché non prevista (in tal senso, questa Corte si è più volte pronunziata: Cass., 3.3.2000, n. 2433;
Cass., 15.11.2001, n. 14212; Cass., 10.4.2001, n. 5079; Cass., 10.4.2002, n. 5094 Cass.,
26.4.2002, n. 6091).
Vale la pena di osservare - al fine di individuare la coerenza di una linea che il legislatore ha sempre seguito pur nel succedersi della normativa sopra rievocata - che in ogni caso, nessuna norma, nè anteriore nè posteriore a quella applicabile “ratione temporis” ha mai previsto che la revoca operi da un momento successivo all'accertamento sanitario, e d'altra parte anche la disposizione intervenuta da ultimo di cui all'art. 37 c. 8 della legge 448/98, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca
“a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Ne consegue, alla stregua di questa disposizione, che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica, nella specie debitamente portata a conoscenza della assistita ed escludente qualsiasi ragionevole affidamento.
In presenza del presupposto legittimante il recupero sulla prestazione, costituito dalla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario rispetto alla prestazione oggetto di indebito, il provvedimento di restituzione deve essere dichiarato legittimo.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, avendo la parte ricorrente depositato l'autodichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 23/05/2024.
IL GIUDICE ONORARIO
BERNARDA ZANGLA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto
5 legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del
21/2/2011 n. 44.
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