Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10666 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE1 0666 /0 1 Oggettɔ Risarcimento danni da incidente stradale. Successioni mor is causa. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat R.G.N. 14711/99 Dott. Paolo VITTORIA Presidente 18278/99 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 23284 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Rep. 3519 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE TALEVI Rel. Consigliere Ud. 27/04/C1 Dott. Alberto ha pronunciato la seguente DIASSAZIONE CONE SEN TENZA Richiesta cop a studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. VA in proprio e quale tutore di ON per diritti L ON * 03 AGO 2001 TI CANCELLIBRE RA AR e ON BA, IO, nonchè elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CONFALONIERI 3000 CANCELLERIA 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato PIETRO RUGGIERI, giusta delega in atti;
DF 454012 ricorrente
contro
AR IT, LD MA ZI;
- intimati .2001 e sul 2° ricorso n° 18278/99 proposto da: 826 1 AR IT, LD MA ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
ON VA in proprio e quale tutore di ON IO, nonchè RA AR, ON BA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato PIETRO RUGGIERI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 903/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione II Civile, emessa il 19/06/98 e depositata il 16/09/98 (R.G. 947/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Pietro RUGGIERI;
udito l'Avvocato Giorgio STELLA RICHTER;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. L. MANZI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI il rigetto del ricorso principale quello incidentale condizionato. 3 che ha concluso per e l'assorbimento di SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giorno 5 marzo 1988 LI MA, mentre conduceva lungo via Morane di Modena una autovettura di proprietà della madre CI MA RA ed assicurata con la Nordstern Colonie Assicurazioni s.p.a., nell'affrontare una curva perdeva il controllo del veicolo, che andava a schiantarsi contro alcuni alberi. A causa del violento urto decedeva, oltre a LI MA, TT TI, mentre riportavano lesioni PA EA, OL BR e TI RI, tutti trasportati a bordo dell'auto condotta dal LI. Ne scaturivano tre giudizi per risarcimento danni, tutti davanti al Tribunale di Modena: Primo giudizio: promosso da TT AN, NI MA TE in TT, TT LO, TT AU, TT UL rispettivamente padre, madre e fratelli di TT TI
contro
LI OR, e CI MA RA. Secondo giudizio: promosso da VA TI, in proprio ed in nome e per conto del figlio RI TI, quale suo è tutore, nonché dalla signora RA UR in TI e AR TI, contro la Compagnia di Assicurazioni Nordstern, CI MA RA in LI e OR LI, nonché
contro
PA EA, OL BR, TT AN, NI MA TE in TT, TT LO, TT AU, TT UL. Terzo giudizio: promosso da EA PA
contro
MA RA CI e la Compagnia Nordstern. Con sentenza 7.12.94 - 17.6.95 il Tribunale di Modena, tra l'altro riteneva MA LI unico responsabile del sinistro e dei danni conseguenti, ed escludeva sia la responsabilità iure successionis dei suoi genitori LI OR e CI RA, avendo costoro documentato l'avvenuta rinuncia all'eredità del figlio mediante la produzione del relativo atto notarile, sia la configurabilità in capo alla sig.ra CI, proprietaria dell'auto Fiat NO, di responsabilità per altro titolo (data l'inapplicabilità dell'art. 2054 comma 3 c.c ed il fatto che nessun profilo di colpa di detta proprietaria era stato in concreto accertato); rigettava tutte le domande proposte nei confronti di LI OR e CI RA;
dichiarava inammissibile la domanda di TT AN, NI MA TE, TT LO, TT AU, TT UL e TT BR nei confronti della Nordstern Colonia Assicurazioni danni s.p.a. in corso di causa;
dichiarava che TI RI (come sopra rappresentato), TI VA, UR RA, TI AR e PA EA avevano diritto al risarcimento del danno da parte della Nordstern nei limiti del massimale assicurato e conseguentemente dichiarava che CO RI (come sopra rappresentato) aveva diritto a trattanere gli importi già ricevuti a titolo di acconto;
ordinava alla Nordstern di corrispondere le somme (ovvero di consentirne il prelievo agli aventi diritto) che sarebbero risultate depositate al momento della chiusira sul c/c n° 7285 acceso presso l'agenzia n. 18 della Banca Popolare di Milano detratta le spese di chiusura ed ogni altra dovuta alla banca secondo le seguenti percentuali: a TI VA in nome e per conto di TI RI, il 72%; a TI VA, UR RA e TI AR complessivamente il 19%; a PA EA il 9%. Avverso la sentenza del Tribunale di Modena proponevano appello i TI, dolendosi della decisione del Tribunale in particolare laddove aveva affermato che i genitori di MA LI non rispondevano iure successionis per l'avvenuta rinuncia all'eredità dei figlio e sostenendo che CI RA e LI OR avevano acquistato la qualità di eredi dei figlio in forza dell'art. 485 c.c., avendo omesso la redazione dell'inventario nei termini di legge, benché fossero nel possesso dei beni (quantomeno degli effetti personali) di proprietà dei de cuius. Rilevavano anche che la CI, quale proprietaria dell'auto, avrebbe dovuto rispondere ex art. 2043 c.c. in quanto il pneumatico posteriore destro aveva il disegno del battistrada inferiore al millimetro e risultava afflosciato dopo il sinistro. Resistevano in giudizio CI RA e LI OR proponendo anche appello incidentale condizionato avverso i capi della sentenza attinenti al quantum. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 19.6. - 16.9.1998, respingeva l'appello proposto dai TI compensando integralmente le spese del grado. Nella motivazione detta Corte esponeva, tra le altre, le seguenti argomentazioni. Deducono gli appellanti che LI OR CI MA RA convivevano col figlio MA;
e quindi che quantomeno gli effetti personali di quest'ultimo (ma anche altri oggetti, quali libri universitari, orologio, attrezzature sportive ecc.) fossero nel possesso dei conviventi genitori. ..In relazione a ciò, gli appellati avrebbero dovuto effettuare l'inventario dei beni ereditari di cui risultavano in possesso, entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione mentre la rinuncia all'eredità, senza essere stata preceduta da alcun inventario, era stata fatta in data 6/7/1988, ben oltre il termine di cui all'art. 485 C.C. con la inevitabile conseguenza che i due chiamati all'eredità avrebbero dovuto essere considerati eredi di MA LI. Pertanto, la dichiarazione fatta dai coniugi LI di "non essere nel possesso dei beni ereditari" come si leggeva nell'atto di rinuncia, non rispondeva a verità. L'assunto non è condivisibile. E', invero, incontestato che LI MA, al momento del decesso, era studente privo di fonti di reddito;
pur essendo già maggiorenne, egli era, quindi, mantenuto dai genitori atteso che l'obbligo di mantenimento (cfr. art. 147 C.C.) non cessa, automaticamente col raggiungimento della maggiore età ma perdura, nella normalità dei casi, fino a quando il figlio non 6 abbia raggiunto una sua indipendenza economica. Peraltro, il dovere di mantenere figli, secondo il precetto di cui all'art. 147 C.C., impone ai genitori di fare fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale. Su tali premesse è evidente che i genitori di LI MA, in adempimento dell'obbligo di mantenimento, hanno provveduto nel tempo, ad acquistare con loro denaro (il figlio era privo di redditi) tutti gli effetti personali che gli appellanti hanno elencato (libri scolastici, attrezzature sportive, abiti, valigie, orologio, ecc.) destinandoli al figlio. In relazione a ciò v'é motivo per ritenere che tali effetti per- sonali non fossero di proprietà di LI MA;
quest'ultimo, invero, li utilizzava e ne disponeva conformemente alle sue esigenze;
allo stato degli atti v'é, quindi, solo la prova dell'uso di tali effetti personali da parte di LI MA ma non della proprietà degli stessi e ciò per le ragioni più sopra esposte;
pertanto il richiamo all'art. 485 C.C. non è nella fattispecie, pertinente;
sono, quindi, irrilevanti le prove _ testimoniali di cui gli appellanti hanno richiesto l'ammissione..." Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione TI VA, in proprio e quale tutore di RI TI, UR RA e TI AR con due motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale LI OR e CI MA RA. Hanno resistito con controricorso a tale ricorso incidentale TI VA, in proprio e quale tutore di RI TI, TI AR e UR RA. I ricorrenti hanno depositato in udienza uno scritto difensivo intitolato "LUMI DI UDIENZA” da ritenersi rituale ex art. 379 ultimo comma c.p.c.. 7 MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto disporre la riunione dei ricorsi. Con il primo motivo i ricorrenti principali TI VA, in proprio e quale tutore di RI TI, TI AR e UR RA denunciano "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 147 c.c. e di ogni altro principio in tema di obbligo di mantenimento (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 783 c.c. e di ogni altro principio in tema di liberalità (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e di ogni altro principio in tema di valutazione del contegno processuale e delle dichiarazioni delle parti (art. 360 n. 3 c.p.c.). Omessa o, quanto meno, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)" esponendo le seguenti doglianze. Secondo la Corte non sarebbe sufficiente la prova dell'esistenza degli effetti personali (personali, si badi, che per ciò stesso sono di proprietà di chi li usa), ma sarebbe occorsa la dimostrazione della proprietà di detti effetti, per potersi affermare che avrebbero fatto parte dell'asse ereditario. La motivazione della sentenza è meritevole di censura sia nella indimostrata premessa che nella conclusione, laddove indica i genitori quali proprietari degli effetti personali dei figlio e questi detentore per un titolo giuridico che la Corte non specifica. a) E' principio affermato più volte in dottrina che con il mantenimento si realizza un'attività negoziale traslativa con un particolare carattere derivato dalla funzione esistenziale e sostanziale propria dei rapporto fra genitori e figli, che di norma si differenzia dalla funzione liberale. Gli atti di attribuzione a seguito di mantenimento, in virtù degli specifici valori ed interessi che li qualificano, sono sufficienti cioè a produrre nel destinatario la proprietà dei bene che, a tale titolo, gli viene conferito. b) Ma ha anche violato, la Corte di Bologna, il disposto dell'art. 783 c.c., almeno per quella parte di beni dell'asse ereditario che, in 8 ipotesi, potessero ritenersi esclusi dall'ambito del mantenimento. Per tali beni, come ad esempio l'orologio, ad ammettere che fossero stati acquistati con denaro dei genitori e ad escluderli dall'ambito dei mantenimento, sarebbe risultato corretto ritenere che l'effetto traslativo a favore di MA LI fosse stato determinato da un atto di donazione ex art. 783 c.c. D'altro canto la Corte non fornisce spiegazione logica dell'omessa considerazione della citata norma. c) La Corte, nella formazione del suo convincimento, ha fatto un uso non corretto dell'art. 116 c.p.c.. Le ammissioni contenute negli scritti difensivi di controparte costituiscono, più che indizi, chiare ammissioni, non solo dell'esistenza degli effetti personali di MA LI, ma anche del fatto che egli ne fosse proprietario. La violazione dei secondo comma dell'art. 116 c. p.c. è rimarcata dal fatto che le ammissioni non si sono risolte in una semplice dichiarazione di conoscenza della circostanza, ma appaiono suffragate da precisi dati di fatto: «gli effetti personali di MA furono attribuiti ai fratelli, che in parte ne fecero uso ed in parte li tennero per ricordo" (p. 3 della comparsa di risposta in appello). E' questa la dimostrazione più evidente che gli effetti personali facevano parte. dell'asse ereditario relitto da CO LI, che dunque ne era proprietario;
ma la Corte neppure accenna a tale circostanza. La prova testimoniale dedotta dagli appellanti, ritenuta ingiustamente irrilevante dalla Corte sull'erroneo presupposto dell'inesistenza di beni devoluti a titolo successorio da MA LI ai suoi aventi causa, avrebbe potuto integrare la prova già agli atti della fondatezza dell'assunto sostenuto dei sig.ri TI, semmai fossero sussistiti dubbi in proposito. Il motivo, per quanto concerne la denuncia di vizi giuridici, deve ritenersi privo di pregio. Infatti, premesso che i beni rilevanti ai fini della questione in esame sono ovviamente solo quelli c.d. “durevoli” o “a fecondità ripetuta" (come abiti, libri, orologi, ecc.) e non quelli c.d. “fugaci” o “a fecondità semplice” (che esauriscono la 9 loro utilizzabilità nell'atto in cui prestano il loro unico servizio;
ad es. il cibo); e che tutte le argomentazioni rilevanti contenute nel motivo hanno ovviamente per oggetto la sussistenza o meno, in capo a MA LI, della proprietà degli oggetti ("durevoli") sopra citati, è indubbio che tutte le norme richiamate sono non decisive ai fini della soluzione della questione;
da esse infatti, ed in particolare dall'art. 147 c.c. non è affatto possibile trarre il principio giuridico che l'obbligo dei genitori di mantenere, educare ed istruire la prole deve necessariamente essere adempiuto trasferendo in capo ai figli la proprietà di tutti i (o di parte dei) beni utilizzati per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione predetti;
né è possibile trarre il principio giuridico che ogni dazione di beni ai figli non rientrante nell'ambito dell'adempimento di tale obbligo deve necessariamente concretizzarsi nel trasferimento della proprietà del bene (in quanto donazione); e non può neppure sostenersi che una volta escluso il diritto di proprietà in capo a MA LI, la Corte avrebbe dovuto necessariamente identificare comunque la natura dei rapporti giuridici sussistenti;
infatti se questi fossero stati di natura reale e più precisamente di usufrutto o di uso, non avrebbero comunque potuto eccedere la vita dell'usufruttuario (v. l'art. 979 c.c. in tema di usufrutto;
da ritenersi applicabile anche in tema di uso ex art. 1026 c.c.), con la conseguenza che alla morte del de cuius i genitori sarebbero tornati ad essere titolari della piena proprietà non in quanto eredi ma in applicazione degli artt. 979 e/o 1026 cit.; e se fossero stati di natura obbligatoria non sarebbe stata ipotizzabile alcuna delle problematiche successorie in questione. Deve dunque escludersi che vi sia stata violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Una volta escluso ogni vizio giuridico (a causa della teorica configurabilità dei rapporti giuridici in questione come non attinenti l'istituto giuridico della proprietà) va 10 peraltro osservato che la sentenza impugnata non si sottrae alle censure ex art 360 n. 5 in quanto la sussistenza o meno in concreto nella fattispecie di detto diritto di proprietà avrebbe dovuto essere valutata sulla base di argomentazioni sufficienti;
e tra l'altro in particolare la Corte di Appello di Bologna avrebbe dovuto prendere in adeguata considerazione anche le comuni usanze in materia (implicitamente richiamate nel motivo di ricorso in esame) e le affermazioni degli appellati (richiamate dai ricorrenti: v. sopra) a pag 3 della comparsa di risposta di secondo grado. Detta Corte di merito invece ha in concreto fondato le sue conclusioni solo sull'affermazione che gli effetti personali di MA LI erano stati acquistati dai genitori con loro denaro. In conclusione la motivazione sul punto configura un percorso argomentativo logicamente non esauriente e quindi insufficiente. Tale rilievo deve ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori doglianze contenute nel motivo in esame. Sulla base di quanto esposto il primo motivo va accolto per quanto di ragione. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e dell'art. 50, D.P.R. n° 343/1959 (Codice della Strada allora vigente) e di ogni altro principio in tema di responsabilità e corresponsabilità extracontrattuale (art 360 n. 3 c.p.c.); omessa o, quanto meno, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)" esponendo le seguenti doglianze. Il Tribunale ha escluso la responsabilità della sig.ra CI in qualità di proprietaria dell'auto, in quanto non troverebbe applicazione al caso di specie l'art. 2054, 3° comma, c.c., trattandosi di un “trasporto di cortesia”, e non essendo comunque stato accertato nessun profilo di colpa della CI;
ma la descrizione della dinamica dell'incidente, secondo cui la Fiat NO si schiantava contro un albero dopo essere 11 uscita di strada al termine di un sorpasso di un altro autoveicolo, mentre la vettura procedeva a velocità sostenuta con un'andatura a zig zag - "...fa presumere..." che le condizioni dei pneumatici, ed in modo particolare dei pneumatico destro posteriore, abbiano influito in maniera rilevante sull'assetto mantenuto dalla Fiat NO durante il sorpasso. I pneumatici di battistrada fra loro non simmetrico rendono instabile l'assetto dei veicolo, in specie se si procede a velocità sostenuta. E lo stato d'uso, assai precario, del pneumatico destro posteriore della Fiat NO non può non aver agito almeno come concausa, nella produzione dell'evento, concorrendo nell'instabilità del mezzo, che ne ha poi provocato l'urto contro l'altro. Hanno anche rilevato i TI che il trasportato danneggiato non può avvalersi della presunzione di responsabilità di cui al terzo comma dell'art. 2054 c.c. verso il proprietario non conducente del veicolo, ma può ottenere da lui il risarcimento ex art. 2043 c.c. purché dimostri un suo comportamento colposo causativo del danno, quale l'incauto affidamento del veicolo al conducente. La Corte, per far valere correttamente il suo convincimento, avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali ha ritenuto l'irrilevanza dell'usura del pneumatico nella determinazione dell'evento ed avrebbe dovuto ammettere la consulenza che i sig.ri TI hanno chiesto per accertare, sotto il profilo tecnico, l'incidenza dell'usura del pneumatico sia agli effetti dell'urto che dell'entità del relativo danno. Il motivo non può essere accolto. Infatti, premesso che al di là dell'impostazione teorica del motivo (comprendente l'asserita violazione di varie norme;
violazione comunque palesemente inesistente in quanto la Corte ha basato le sue conclusioni sul punto su valutazioni di fatto: e cioè che la sbandata dell'auto era riconducibile alla condotta di guida altamente imprudente di LI MA;
donde l'insussistenza dell'asserita responsabilità della CI ex art. 2043 c.c.) ciò che i ricorrenti criticano in concreto 12 è la ricostruzione in fatto dell'incidente, si osserva che l'impugnata sentenza contiene una motivazione sul punto (tra l'altro ed in particolare anche in ordine all'irrilevanza eziologica dell'usura predetta nella causazione dell'incidente) che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto sufficiente, logica, e non contraddittoria (oltre che rispettosa della normativa sopra citata). LI OR e CI MA RA, con l'unico motivo di “Ricorso incidentale condizionato" denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 485 cod. civ., 112 e 345 cod. proc. civ.; difetto di attività e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia: il tutto con riferimento all'art 360 nn. 3 e 5 cod.pro.civ.” esponendo le seguenti doglianze. OR LI e MA RA CI con atto notar Gaiani del 6 luglio 1988 hanno rinunciato all'eredità del figlio MA. Tale rinuncia, ritualmente acquisita agli atti del giudizio di primo grado, era (ed è) naturalmente preclusiva della domanda attrice nei confronti di detti sigg. LI e CI quali assunti eredi del figlio MA, sicchè gli attori avrebbero dovuto tempestivamente impugnarla o, quanto meno, contestarne la detta efficacia preclusiva onde impedire l'inconfigurabilità stessa di un'azione promossa uti heredes nei confronti di soggetti che invece avevano dimostrato di non possedere tale. qualità di eredi dei figlio. Nulla invece di tutto questo, giacché in primo grado gli attori nessuna contestazione hanno mai sollevato al riguardo essendosi limitati ad insistere nella domanda proposta contro i sigg. LI e CI per la loro genericamente assunta qualifica di eredi dei figlio, né hanno formulato alcun mezzo istruttorio circa tale qualità. Solo con l'atto di appello, le controparti hanno per la prima volta contestato l'efficacia della rinuncia all'eredità e dedotto una prova testimoniale tendente a sorreggere tale assunto. Tale domanda e tale prova conseguentemente andavano dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. e dunque, ove 13 del caso, tale inammissibilità dovrà ora essere dichiarata in accoglimento del proposto ricorso incidentale condizionato. Il motivo non può essere accolto. Ritiene infatti il collegio che, in considerazione delle posizioni difensive assunte dalle parti, il rilievo degli attori circa l'applicabilità dell'art. 485 c.c. configuri un'eccezione all'eccezione della controparte (di avvenuta rinuncia all'eredità); e che tale eccezione debba ritenersi tempestiva ex art. 345 c.p.c. non novellato, da ritenersi applicabile nella fattispecie, in quanto la causa in primo grado è iniziata prima del 30.4.95. Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso incidentale va respinto. Dato che il primo motivo di ricorso principale è stato accolto per quanto di ragione, l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. A detto Giudice di rinvio va anche rimessa la decisione in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso a Roma il 27.4.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE роби ви 80000 Alhet 330000 IL CANGELLIERE C1 VA Giambattista Depositata in Canceteria ogal, li 3.AGO 2001 IL CANCELLIERE C1 VA Giambattista 14 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 44 SEI 2001 Registrate in on 40.68) versale $330.000 ain. (lire a tim e) p. Dirigente rea Servizi (D.ssa Moha n DI FILIPPO) A: Il Responsable Servizio Alli Giudiziari V Dr . RACCICHINI) 1