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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12857/2023 R.G. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano, Corso Concordia n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacoma Taccia del Foro di
Caltagirone nel cui studio di Catania via Gabriello Carnazza n. 51 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
Contro nata ad [...] l'[...], c.f. CP_1 C.F._2
residente in [...], Corso Concordia n. 5, , nato a [...] il 2 ottobre
[...] CP_2
1971, c.f. , residente in [...], CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_3 CodiceFiscale_4
in Roma, via Tripolitania n. 195, tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare 71 presso lo studio dell'avvocato Gianluca Indaco che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Resistenti
e contro
, nato a [...] il [...], dom. e res. in Linguaglossa (CT), Via Controparte_4
Ponte n. 15, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to CodiceFiscale_5 CP_4
pagina 1 di 6 Vagliasindi, giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Catania, Via Sassari n. 28; Resistente
e c.f. , con sede in contrada Scorsone sn, Ispica Controparte_5 P.IVA_1
(RG); Resistente contumace
------------
Conclusioni
All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 cpc.
----------
Svolgimento del processo
Con il ricorso depositato in data 23 novembre 2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore di CP_4
in data 19 ottobre 2023 nell'ambito del procedimento civile n. 7123/2022 RG.
[...]
Spiegava che in data 22 dicembre 2022 aveva proposto, nella qualità di usufruttuario di una quota di capitale sociale di ricorso ex art. 2409 cc al fine di Controparte_6
accertare le irregolarità commesse dagli amministratori in carica, CP_1 CP_2
e , ed al contempo nominare un amministratore giudiziario.
[...] Controparte_3
Precisava che, a seguito della costituzione del contraddittorio, l'adito Tribunale, ravvisando una situazione di conflitto di interesse tra ed i componenti del CdA, aveva Controparte_6
proceduto alla nomina di un curatore speciale che, costituendosi in giudizio, aveva aderito alle domande. Riferiva che con il provvedimento del 28 marzo 2023 il Tribunale, anzicchè nominare il chiesto amministratore giudiziario, aveva disposto l'ispezione giudiziale nominando al fine di “verificare la fondatezza di quanto rappresentato Controparte_4 dal ricorrente ….. e dal curatore speciale … e di acquisire ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli offerti dal denunciante”. Affermava che, a seguito del deposito dell'elaborato peritale, il Tribunale di Catania aveva, con decreto del 19 ottobre 2023, liquidato i compensi al pagina 2 di 6 dott. nella misura di €. 12.000,00, e, con ordinanza in pari data, rigettato il ricorso CP_4 ex art. 2409 cc al contempo ponendo “definitivamente a carico del ricorrente il pagamento delle somme liquidate con separato decreto in favore dell'ispettore”. Denunciava l'illegittima condanna al pagamento delle spese ispettive, all'uopo rilevando di non avere giammai richiesto l'ispezione giudiziale che, per vero, il Tribunale aveva disposto nell'interesse della stessa società, a carico della quale pertanto avrebbe dovuto essere posto il relativo onere.
Deduceva l'esiguità e comunque la violazione del principio di unitarietà dei compensi di cui agli artt. 2/29 DM 30 maggio 2002. Chiedeva la revoca dell'opposto decreto di liquidazione e, in subordine, la riduzione degli onorari.
Il Giudice fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti.
Il ricorso ed il pedissequo decreto erano a tal punto notificati a Controparte_6
, e .
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e , ritualmente costituitisi, contestavano CP_1 CP_2 Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per carenza dello jus postulandi e ne chiedevano il rigetto nel merito perché infondato in fatto ed in diritto.
Altrettale richiesta di rigetto nel merito formulava , costituitosi con Controparte_4
separata comparsa responsiva.
Mancava per contro di costituirsi, se pur ritualmente vocata in giudizio,
[...]
Controparte_6
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies cpc.
-----------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di che, Controparte_6
se pur vocata in giudizio, non ha curato di costituirsi.
La carenza dello jus postulandi in capo al procuratore alle liti del ricorso introduttivo, sì come eccepita dalla difesa di e , deve CP_1 CP_2 Controparte_3
pagina 3 di 6 ritemersi superata a seguito della costituzione di nel nome del nuovo Parte_1
procuratore (comparsa di costituzione del 16 gennaio 2024).
Nel merito dei motivi di illegittimità opposti avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore di in data 19 ottobre 2023, ritiene il Tribunale Controparte_4
inammissibile il primo.
Con la definizione del giudizio, il regolamento delle spese trova, invero, titolo, non già nel decreto di liquidazione, bensì nell'ordinanza con la quale il Tribunale ha rigettato il ricorso ex art. 2409 cc al contempo ponendo a carico del ricorrente/soccombente il pagamento delle spese processuali e di quelle dell'ispezione.
La denuncia dell'illegittimità in parte qua della statuizione, sì come mossa sul rilievo che, con il ricorso introduttivo, non era stata chiesta alcuna ispezione giudiziale che, piuttosto, era stata disposta dal Tribunale nell'interesse della stessa società, a carico della quale pertanto avrebbe dovuto essere posto il relativo onere, attiene, con evidenza, all'applicazione dei principi di soccombenza e di causalità, la cui contestazione solo può essere effettuata innanzi al Giudice del merito dell'instaurata controversia, foss'anche in sede di gravame.
E' invece infondata la seconda ragione di opposizione, segnatamente quella a mezzo della quale ha denunciato l'esorbitanza di quanto riconosciuto in uno alla Parte_1
violazione del principio di unitarietà dei compensi di cui agli artt. 2/29 DM 30 maggio 2002.
Né l'uno né l'altro, invero, inficiano l'impugnato decreto di liquidazione.
Incontestata che debba ritemersi l'applicazione dell'art. 2 DM 30 maggio 2002 – che, per quel che rileva, disciplina la liquidazione dei compensi in materia contabile – la liquidazione postula, atteso il valore della controversia, il corretto inquadramento della data fattispecie nello scaglione fino ad €. 516.456,00, pur essendo di valore superiore, e l'esatta applicazione dell'aliquota massima, segnatamente 0,9474%, fosse solo che per il pregio della prestazione fornita e la compiutezza dell'elaborato, accompagnato da tabelle e fogli elettronici.
D'altra parte, gli accertamenti (accompagnati dall'esame di oltre 70 allegati) si sono appalesati assai complessi da avere, non soltanto riguardato l'assetto della proprietà, le modifiche della compagine sociale, l'ammontare delle passività derivanti da pregresse scissioni, gli apparati dell'organo amministrativo e la posizione dei delegati e dei procuratori,
pagina 4 di 6 sì come modificatasi nel tempo, ma soprattutto impegnato l'ispettore nella verifica di plurime denunciate irregolarità nella gestione sociale, segnatamente, a. il censurato impegno sottoscritto da in favore della ristrutturazione dei debiti della società Controparte_6 controllante Interfield srl, b. il contestato contratto di comodato dell'immobile costituente la sede sociale, c. il compimento di condotte asseritamente illegittime che si vogliono accumunate dalla finalità di tentare il salvataggio di Interfield srl, d. la regolare tenuta delle scritture contabili e dei bilanci, e l'analisi delle prospettive di continuità della società: se pur non presentano aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, essi si connotano per avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico - scientifica, complessità e difficoltà e, per ciò stesso, ben hanno giustificato, con il risultato risolutivo finale cui nulla ha potuto opporre il ricorrente e la conseguente definitività della ricognizione, l'aumento sino al doppio ai sensi dell'art. 52 DPR 2002 n. 115.
Si tratta in parte qua di valutazione discrezionale da esercitarsi mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l'oggetto ed il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e l'impegno profusi dall'ausiliare giudiziale, elementi tutti di particolare valore quantitativo e qualitativo dell'opera prestata dell'ispettore che legittimano, nella piena e compiuta rispondenza dell'accertamento ai quesiti postigli, l'aumento, secondo prudente apprezzamento, "sino al" raddoppio dei massimi degli onorari con conseguente sottrazione al sindacato di legittimità (Cass. 2007 n.
6414 – Cass. 2010 n. 12027).
Inappropriata si appalesa la denunciata violazione del principio di omnicomprensività degli onorari.
Ininfluenti ai fini della decisione afferente alla liquidazione dei compensi sono i pur denunciati, epperò generici, errori e/o omissioni in cui sarebbe incorso l'ispettore per avere mancato di constatare de visu il patrimonio immobiliare della società, omesso di consegnare al consulente di parte dati e non precisati documenti, affermato l'inesistenza di qualsivoglia attività, rilievi tutti che avrebbero dovuto essere fatti valere nell'ambito del giudizio ex art. 2409 cc.
L'estio del giudizio impone la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dei resistenti costituiti: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022
pagina 5 di 6 (valore della causa €. 5201/€. 26.000 - fasi studio, introduttiva e decisionale - compensi medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10857/2023 RG così statuisce nella contumacia di Controparte_6 rigetta l'opposizione formulata da avverso il decreto di liquidazione dei Parte_1 compensi dell'ispettore datato 19 ottobre 2023.
Condanna alla refusione, in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
, in solido tra di loro, e di , delle spese processuali Controparte_3 Controparte_4 che si liquidano, per ciascuno, in €. 3.397,00, oltre CU, iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 7 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12857/2023 R.G. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano, Corso Concordia n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacoma Taccia del Foro di
Caltagirone nel cui studio di Catania via Gabriello Carnazza n. 51 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
Contro nata ad [...] l'[...], c.f. CP_1 C.F._2
residente in [...], Corso Concordia n. 5, , nato a [...] il 2 ottobre
[...] CP_2
1971, c.f. , residente in [...], CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_3 CodiceFiscale_4
in Roma, via Tripolitania n. 195, tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare 71 presso lo studio dell'avvocato Gianluca Indaco che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Resistenti
e contro
, nato a [...] il [...], dom. e res. in Linguaglossa (CT), Via Controparte_4
Ponte n. 15, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to CodiceFiscale_5 CP_4
pagina 1 di 6 Vagliasindi, giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Catania, Via Sassari n. 28; Resistente
e c.f. , con sede in contrada Scorsone sn, Ispica Controparte_5 P.IVA_1
(RG); Resistente contumace
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Conclusioni
All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 cpc.
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Svolgimento del processo
Con il ricorso depositato in data 23 novembre 2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore di CP_4
in data 19 ottobre 2023 nell'ambito del procedimento civile n. 7123/2022 RG.
[...]
Spiegava che in data 22 dicembre 2022 aveva proposto, nella qualità di usufruttuario di una quota di capitale sociale di ricorso ex art. 2409 cc al fine di Controparte_6
accertare le irregolarità commesse dagli amministratori in carica, CP_1 CP_2
e , ed al contempo nominare un amministratore giudiziario.
[...] Controparte_3
Precisava che, a seguito della costituzione del contraddittorio, l'adito Tribunale, ravvisando una situazione di conflitto di interesse tra ed i componenti del CdA, aveva Controparte_6
proceduto alla nomina di un curatore speciale che, costituendosi in giudizio, aveva aderito alle domande. Riferiva che con il provvedimento del 28 marzo 2023 il Tribunale, anzicchè nominare il chiesto amministratore giudiziario, aveva disposto l'ispezione giudiziale nominando al fine di “verificare la fondatezza di quanto rappresentato Controparte_4 dal ricorrente ….. e dal curatore speciale … e di acquisire ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli offerti dal denunciante”. Affermava che, a seguito del deposito dell'elaborato peritale, il Tribunale di Catania aveva, con decreto del 19 ottobre 2023, liquidato i compensi al pagina 2 di 6 dott. nella misura di €. 12.000,00, e, con ordinanza in pari data, rigettato il ricorso CP_4 ex art. 2409 cc al contempo ponendo “definitivamente a carico del ricorrente il pagamento delle somme liquidate con separato decreto in favore dell'ispettore”. Denunciava l'illegittima condanna al pagamento delle spese ispettive, all'uopo rilevando di non avere giammai richiesto l'ispezione giudiziale che, per vero, il Tribunale aveva disposto nell'interesse della stessa società, a carico della quale pertanto avrebbe dovuto essere posto il relativo onere.
Deduceva l'esiguità e comunque la violazione del principio di unitarietà dei compensi di cui agli artt. 2/29 DM 30 maggio 2002. Chiedeva la revoca dell'opposto decreto di liquidazione e, in subordine, la riduzione degli onorari.
Il Giudice fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti.
Il ricorso ed il pedissequo decreto erano a tal punto notificati a Controparte_6
, e .
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e , ritualmente costituitisi, contestavano CP_1 CP_2 Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per carenza dello jus postulandi e ne chiedevano il rigetto nel merito perché infondato in fatto ed in diritto.
Altrettale richiesta di rigetto nel merito formulava , costituitosi con Controparte_4
separata comparsa responsiva.
Mancava per contro di costituirsi, se pur ritualmente vocata in giudizio,
[...]
Controparte_6
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies cpc.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di che, Controparte_6
se pur vocata in giudizio, non ha curato di costituirsi.
La carenza dello jus postulandi in capo al procuratore alle liti del ricorso introduttivo, sì come eccepita dalla difesa di e , deve CP_1 CP_2 Controparte_3
pagina 3 di 6 ritemersi superata a seguito della costituzione di nel nome del nuovo Parte_1
procuratore (comparsa di costituzione del 16 gennaio 2024).
Nel merito dei motivi di illegittimità opposti avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore di in data 19 ottobre 2023, ritiene il Tribunale Controparte_4
inammissibile il primo.
Con la definizione del giudizio, il regolamento delle spese trova, invero, titolo, non già nel decreto di liquidazione, bensì nell'ordinanza con la quale il Tribunale ha rigettato il ricorso ex art. 2409 cc al contempo ponendo a carico del ricorrente/soccombente il pagamento delle spese processuali e di quelle dell'ispezione.
La denuncia dell'illegittimità in parte qua della statuizione, sì come mossa sul rilievo che, con il ricorso introduttivo, non era stata chiesta alcuna ispezione giudiziale che, piuttosto, era stata disposta dal Tribunale nell'interesse della stessa società, a carico della quale pertanto avrebbe dovuto essere posto il relativo onere, attiene, con evidenza, all'applicazione dei principi di soccombenza e di causalità, la cui contestazione solo può essere effettuata innanzi al Giudice del merito dell'instaurata controversia, foss'anche in sede di gravame.
E' invece infondata la seconda ragione di opposizione, segnatamente quella a mezzo della quale ha denunciato l'esorbitanza di quanto riconosciuto in uno alla Parte_1
violazione del principio di unitarietà dei compensi di cui agli artt. 2/29 DM 30 maggio 2002.
Né l'uno né l'altro, invero, inficiano l'impugnato decreto di liquidazione.
Incontestata che debba ritemersi l'applicazione dell'art. 2 DM 30 maggio 2002 – che, per quel che rileva, disciplina la liquidazione dei compensi in materia contabile – la liquidazione postula, atteso il valore della controversia, il corretto inquadramento della data fattispecie nello scaglione fino ad €. 516.456,00, pur essendo di valore superiore, e l'esatta applicazione dell'aliquota massima, segnatamente 0,9474%, fosse solo che per il pregio della prestazione fornita e la compiutezza dell'elaborato, accompagnato da tabelle e fogli elettronici.
D'altra parte, gli accertamenti (accompagnati dall'esame di oltre 70 allegati) si sono appalesati assai complessi da avere, non soltanto riguardato l'assetto della proprietà, le modifiche della compagine sociale, l'ammontare delle passività derivanti da pregresse scissioni, gli apparati dell'organo amministrativo e la posizione dei delegati e dei procuratori,
pagina 4 di 6 sì come modificatasi nel tempo, ma soprattutto impegnato l'ispettore nella verifica di plurime denunciate irregolarità nella gestione sociale, segnatamente, a. il censurato impegno sottoscritto da in favore della ristrutturazione dei debiti della società Controparte_6 controllante Interfield srl, b. il contestato contratto di comodato dell'immobile costituente la sede sociale, c. il compimento di condotte asseritamente illegittime che si vogliono accumunate dalla finalità di tentare il salvataggio di Interfield srl, d. la regolare tenuta delle scritture contabili e dei bilanci, e l'analisi delle prospettive di continuità della società: se pur non presentano aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, essi si connotano per avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico - scientifica, complessità e difficoltà e, per ciò stesso, ben hanno giustificato, con il risultato risolutivo finale cui nulla ha potuto opporre il ricorrente e la conseguente definitività della ricognizione, l'aumento sino al doppio ai sensi dell'art. 52 DPR 2002 n. 115.
Si tratta in parte qua di valutazione discrezionale da esercitarsi mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l'oggetto ed il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e l'impegno profusi dall'ausiliare giudiziale, elementi tutti di particolare valore quantitativo e qualitativo dell'opera prestata dell'ispettore che legittimano, nella piena e compiuta rispondenza dell'accertamento ai quesiti postigli, l'aumento, secondo prudente apprezzamento, "sino al" raddoppio dei massimi degli onorari con conseguente sottrazione al sindacato di legittimità (Cass. 2007 n.
6414 – Cass. 2010 n. 12027).
Inappropriata si appalesa la denunciata violazione del principio di omnicomprensività degli onorari.
Ininfluenti ai fini della decisione afferente alla liquidazione dei compensi sono i pur denunciati, epperò generici, errori e/o omissioni in cui sarebbe incorso l'ispettore per avere mancato di constatare de visu il patrimonio immobiliare della società, omesso di consegnare al consulente di parte dati e non precisati documenti, affermato l'inesistenza di qualsivoglia attività, rilievi tutti che avrebbero dovuto essere fatti valere nell'ambito del giudizio ex art. 2409 cc.
L'estio del giudizio impone la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dei resistenti costituiti: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022
pagina 5 di 6 (valore della causa €. 5201/€. 26.000 - fasi studio, introduttiva e decisionale - compensi medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10857/2023 RG così statuisce nella contumacia di Controparte_6 rigetta l'opposizione formulata da avverso il decreto di liquidazione dei Parte_1 compensi dell'ispettore datato 19 ottobre 2023.
Condanna alla refusione, in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
, in solido tra di loro, e di , delle spese processuali Controparte_3 Controparte_4 che si liquidano, per ciascuno, in €. 3.397,00, oltre CU, iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 7 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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