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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1445/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. AN Ghinetti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1445/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
27/11/1964. Con il patrocinio dell'Avv. REGIS MILANO ALBERTO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...]. CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. REGIS MILANO ALBERTO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 CP_1
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ivile del Comune di Romagnano Sesia (NO) di annotare la Sentenza e provvedere alle incombenze di legge. Omologare i seguenti accordi intervenuti tra le parti:
Pag. 1 1. i Signori e essendo indipendenti, dal punto di vista economico e reddituale, Parte_1 CP_1 rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento e/o alimentare;
2. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio AN, sino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica, il padre verserà alla Signora con cui il figlio convive, l'importo mensile di € 300,00 CP_1 (euro trecento), rivalutabile annualmente secondo indice Istat a decorrere dal mese di aprile 2026 l'assegno di mantenimento, come sopra determinato e rivalutato, sarà dovuto dal padre anche nel caso in cui il figlio AN dovesse riprendere gli studi, dopo un iniziale periodo di indipendenza economica (successivo al diploma di scuola media superiore), a condizione che perduri la condizione di non autosufficienza economica senza colpa;
3. i genitori divideranno in parti uguali fatti salvi eventuali e diversi accordi che potranno tra gli stessi intercorrere le spese straordinarie necessarie al figlio AN, sino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica, secondo le seguenti indicazioni:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico durante tutto l'anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, buoni pasto;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, almeno un corso di istruzione e/o attività sportiva e/o ricreativa e ludica e pertinente attrezzatura;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ulteriori, viaggi e vacanze;
4.allorché il motoveicolo marca Benelli, tipo “Leoncino” 125, targato EZ 48021, in uso al figlio AN ed intestato a verrà venduto, il ricavato sarà diviso al 50% tra i genitori, i quali si impegnano Parte_1 reciprocamente, verso il figlio AN, a mettere a sua disposizione, in parti uguali, entro il 2026, nella forma e con le modalità che verranno concordate con il figlio, la somma pari ad € 10.000,00 (euro diecimila), a suo tempo spesa per l'acquisto dell'autovettura intestata e in uso alla figlia;
Per_1
5. ai fini della stabile definizione della crisi coniugale e delle condizioni patrimoniali conseguenti alla separazione, con separato ed autonomo atto notarile, il Signor cederà ai figli maggiorenni Parte_1 Persona_2
e , in parti uguali tra loro, la nuda proprietà e dalla Signora l'usufrutto
[...] Persona_3 CP_1
o %, dell'immobile adibito a residenza famigliare sito in R O), Via Gerolamo Raffagni n. 6, identificato come segue al Catasto Fabbricati del Comune di Romagnano Sesia (NO) (doc. 04): Foglio 11, Particella 366:
-Subalterno 2, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 32 mq., Superficie 38 mq, Piano S1, Rendita: euro 94,20;
Pag.
2 -Subalterno 3, Categoria A/7, Classe U, Consistenza 8,0 vani, Superficie176 mq, Piano S1-T-1, Rendita: euro 1.053,57; Particelle corrispondenti al catasto terreni: Foglio 11 Particelle 366 e384; contestualmente, anche la Signora cederà ai due figli, in parti uguali tra loro, la nuda proprietà CP_1 della propria restante quota, pari a ile sopra descritto, riservandone a sé stessa l'usufrutto, in modo tale che, all'esito dei suddetti trasferimenti, i figli e saranno nudi proprietari, Persona_2 Persona_3 per la quota di ½ ciascuno e la Signora r mobile;
CP_1
6.l'atto di trasferimento, di cui al punto che precede, sarà stipulato indicativamente entro giorni 60 (sessanta) dal deposito della sentenza di separazione consensuale, salvo proroga da concordarsi, avanti a Notaio eligendo, con applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19, L.
6.3.1987 n. 74;
7.i mobili e le suppellettili che arredano la casa coniugale rimangono definitivamente assegnati alla Signora CP_1 ed ai figli, avendo il Signor provveduto a ritirare i propri residui effetti personali;
[...] Parte_1
8.il Signor dichiara di accollarsi, per intero, il pagamento delle spese legali della presente Parte_1 procedura e a stipula dell'atto di cui al precedente punto 5;
9.con l'adempimento di quanto sopra previsto, i Signori e avendo provveduto Parte_1 CP_1 al regolamento dei rapporti patrimoniali intercorsi, dichiarano di non avere null'altro a tale titolo a reciprocamente pretendere.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Roasio (VC), in data 17/04/1995 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1995. Dall'unione matrimoniale sono nate (29/03/2000) maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente e AN (20/08/2006) maggiorenne ma non economicamente indipendente.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 15/06/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della
Pag. 3 legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...]
LL (VC) in data 27/11/1964 e , nata in GATTINARA (VC) in [...] [...];
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 20 giugno 2022
Il Presidente Dott. AN Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. AN Ghinetti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1445/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
27/11/1964. Con il patrocinio dell'Avv. REGIS MILANO ALBERTO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...]. CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. REGIS MILANO ALBERTO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 CP_1
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ivile del Comune di Romagnano Sesia (NO) di annotare la Sentenza e provvedere alle incombenze di legge. Omologare i seguenti accordi intervenuti tra le parti:
Pag. 1 1. i Signori e essendo indipendenti, dal punto di vista economico e reddituale, Parte_1 CP_1 rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento e/o alimentare;
2. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio AN, sino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica, il padre verserà alla Signora con cui il figlio convive, l'importo mensile di € 300,00 CP_1 (euro trecento), rivalutabile annualmente secondo indice Istat a decorrere dal mese di aprile 2026 l'assegno di mantenimento, come sopra determinato e rivalutato, sarà dovuto dal padre anche nel caso in cui il figlio AN dovesse riprendere gli studi, dopo un iniziale periodo di indipendenza economica (successivo al diploma di scuola media superiore), a condizione che perduri la condizione di non autosufficienza economica senza colpa;
3. i genitori divideranno in parti uguali fatti salvi eventuali e diversi accordi che potranno tra gli stessi intercorrere le spese straordinarie necessarie al figlio AN, sino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica, secondo le seguenti indicazioni:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico durante tutto l'anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, buoni pasto;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, almeno un corso di istruzione e/o attività sportiva e/o ricreativa e ludica e pertinente attrezzatura;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ulteriori, viaggi e vacanze;
4.allorché il motoveicolo marca Benelli, tipo “Leoncino” 125, targato EZ 48021, in uso al figlio AN ed intestato a verrà venduto, il ricavato sarà diviso al 50% tra i genitori, i quali si impegnano Parte_1 reciprocamente, verso il figlio AN, a mettere a sua disposizione, in parti uguali, entro il 2026, nella forma e con le modalità che verranno concordate con il figlio, la somma pari ad € 10.000,00 (euro diecimila), a suo tempo spesa per l'acquisto dell'autovettura intestata e in uso alla figlia;
Per_1
5. ai fini della stabile definizione della crisi coniugale e delle condizioni patrimoniali conseguenti alla separazione, con separato ed autonomo atto notarile, il Signor cederà ai figli maggiorenni Parte_1 Persona_2
e , in parti uguali tra loro, la nuda proprietà e dalla Signora l'usufrutto
[...] Persona_3 CP_1
o %, dell'immobile adibito a residenza famigliare sito in R O), Via Gerolamo Raffagni n. 6, identificato come segue al Catasto Fabbricati del Comune di Romagnano Sesia (NO) (doc. 04): Foglio 11, Particella 366:
-Subalterno 2, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 32 mq., Superficie 38 mq, Piano S1, Rendita: euro 94,20;
Pag.
2 -Subalterno 3, Categoria A/7, Classe U, Consistenza 8,0 vani, Superficie176 mq, Piano S1-T-1, Rendita: euro 1.053,57; Particelle corrispondenti al catasto terreni: Foglio 11 Particelle 366 e384; contestualmente, anche la Signora cederà ai due figli, in parti uguali tra loro, la nuda proprietà CP_1 della propria restante quota, pari a ile sopra descritto, riservandone a sé stessa l'usufrutto, in modo tale che, all'esito dei suddetti trasferimenti, i figli e saranno nudi proprietari, Persona_2 Persona_3 per la quota di ½ ciascuno e la Signora r mobile;
CP_1
6.l'atto di trasferimento, di cui al punto che precede, sarà stipulato indicativamente entro giorni 60 (sessanta) dal deposito della sentenza di separazione consensuale, salvo proroga da concordarsi, avanti a Notaio eligendo, con applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19, L.
6.3.1987 n. 74;
7.i mobili e le suppellettili che arredano la casa coniugale rimangono definitivamente assegnati alla Signora CP_1 ed ai figli, avendo il Signor provveduto a ritirare i propri residui effetti personali;
[...] Parte_1
8.il Signor dichiara di accollarsi, per intero, il pagamento delle spese legali della presente Parte_1 procedura e a stipula dell'atto di cui al precedente punto 5;
9.con l'adempimento di quanto sopra previsto, i Signori e avendo provveduto Parte_1 CP_1 al regolamento dei rapporti patrimoniali intercorsi, dichiarano di non avere null'altro a tale titolo a reciprocamente pretendere.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Roasio (VC), in data 17/04/1995 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1995. Dall'unione matrimoniale sono nate (29/03/2000) maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente e AN (20/08/2006) maggiorenne ma non economicamente indipendente.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 15/06/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della
Pag. 3 legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...]
LL (VC) in data 27/11/1964 e , nata in GATTINARA (VC) in [...] [...];
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 20 giugno 2022
Il Presidente Dott. AN Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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