TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10768 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 23253 R.A.C.C. dell'anno 2025
TRA
(Avv.to F. Conte ) Parte 1
RICORRENTE
E
Controparte 1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto carta docente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe, insegnante a tempo determinato negli ultimi cinque anni premetteva di aver sottoscritto con il " [...]
Controparte_1 in qualità di docente presso istituto scolastico in Roma,
,
contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024-2025 (dal 21/10/2024- 30/6/2025).
Lamentava di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art 1 L 175/2015 .Concludeva chiedendo accertarsi il proprio diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente per la predetta annualità con condanna del CP 1 al pagamento tramite la Carta Docente della provvista di € 500,00 per la predetta annualità ; il tutto con vittoria di spese di lite .da distrarsi. Il CP 1 ,nonostante la ritualità della notifica, restava contumace.
Disposta la trattazione scritta con note la causa veniva discussa e decisa con sentenza
Deve richiamarsi il disposto dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 che recita "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il DPCM del 23 settembre 2015 ha disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". La parte ricorrente, quindi, avendo lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022). con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
Controparte 1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP 1 il
, '
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza". La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_1 e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47). E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468). Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che "La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati e successivi. Da ultimo la SC con sentenza N° 29961/2023 pubblicata il 27/10/2023 ha riconosciuto che la carta docente spetti anche a docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche come quelli di cui alla fattispecie in esame chiarendo che per il personale precario non è opponibile la decadenza per mancata utilizzazione di fondi nel biennio atteso che trattasi di personale per il quale se non fosse riconosciuto in via giudiziale il diritto, non potrebbe usufruire della carta.
Da ultimo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza C-268/24 pubblicata il 3 luglio 2025 ha statuito che escludere automaticamente i docenti con supplenze brevi dall'accesso alla Carta del Docente viola il diritto comunitario, avendo valenza discriminatoria. Secondo i giudici, tale limitazione contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Per la Corte, quindi, poiché anche i supplenti a termine svolgono funzioni identiche a quelle dei colleghi di ruolo e partecipano alle stesse attività didattiche e formative. Secondo la Corte non risulta essere una valida ragione oggettiva la circostanza che l'insegnante non concluda l'anno scolastico o non abbia un contratto sino al 30 giugno, poiché la scelta di non prolungare il contratto ricade sull'Amministrazione la quale, comunque, si avvale del lavoro del docente. La Corte precisa che "..il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce siffatta ragione oggettiva" .Sul punto si rammenta che la Corte Europea aveva più volte osservato che “..non vi è nulla che indichi" che "il carattere breve e discontinuo" di alcuni incarichi sia tale “da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate", né sussiste alcun elemento idoneo a dimostrare che ciò avrebbe "l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata" (Cfr. Corte di Giustizia U.E., sentenza 30 novembre 2023).Il principio tracciato dalla Corte di G.U.E. sull'irrilevanza della "..quantità di lavoro effettivamente prestata" (venendo posto l'accento sulla durata del rapporto di lavoro) dovrebbe consentire al Giudice nazionale di riconoscere il beneficio economico per la formazione, qualora l'insegnante sia impegnato per una lunga parte dell'anno ed anche in caso di supplenza su uno spezzone orario. Con la recente sentenza del 3 luglio 2025 la Corte di Giustizia ha chiarito al punto 73) che “..i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o quando siano chiamati ad insegnare diverse materia in diverse scuole" (Cfr. Corte di Giustizia, Causa C-268/2024, cit.) e che “..la differenza di trattamento sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua” (Cfr. Corte di Giustizia, Causa C-
268/2024, cit.). Nel solco di tale pronuncia deve ritenersi che tutti gli insegnanti che hanno lavorato con contratti di breve o brevissima durata, ovvero i supplenti brevi e saltuari che abbiamo lavorato per buona parte dell'anno scolastico ai sensi dell'art. 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124 anche sulla stessa classe di concorso o grado di istruzione – hanno diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. della Legge 107 del 15 luglio 2015.
In base a quanto esposto, pertanto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2024-2025 e per l'effetto condanna il [...] all'immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta Controparte 1 carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 500,00. Le spese di lite, liquidate e distratte come da come da dispositivo con riduzione per il carattere seriale e la non complessità della controversia, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2024- 2025 e per l'effetto condanna il Controparte_1 all'immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 500,00; condanna il CP 1 convenuto al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente di € 324,00 oltre rimb forf iva e cpa a titolo di compensi professionali ed al rimborso del contributo unificato.
Roma, 27/10/2025 Il G.L.
Dott. E. Capaccioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 23253 R.A.C.C. dell'anno 2025
TRA
(Avv.to F. Conte ) Parte 1
RICORRENTE
E
Controparte 1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto carta docente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe, insegnante a tempo determinato negli ultimi cinque anni premetteva di aver sottoscritto con il " [...]
Controparte_1 in qualità di docente presso istituto scolastico in Roma,
,
contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024-2025 (dal 21/10/2024- 30/6/2025).
Lamentava di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art 1 L 175/2015 .Concludeva chiedendo accertarsi il proprio diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente per la predetta annualità con condanna del CP 1 al pagamento tramite la Carta Docente della provvista di € 500,00 per la predetta annualità ; il tutto con vittoria di spese di lite .da distrarsi. Il CP 1 ,nonostante la ritualità della notifica, restava contumace.
Disposta la trattazione scritta con note la causa veniva discussa e decisa con sentenza
Deve richiamarsi il disposto dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 che recita "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il DPCM del 23 settembre 2015 ha disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". La parte ricorrente, quindi, avendo lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022). con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
Controparte 1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP 1 il
, '
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza". La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP_1 e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47). E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468). Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che "La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati e successivi. Da ultimo la SC con sentenza N° 29961/2023 pubblicata il 27/10/2023 ha riconosciuto che la carta docente spetti anche a docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche come quelli di cui alla fattispecie in esame chiarendo che per il personale precario non è opponibile la decadenza per mancata utilizzazione di fondi nel biennio atteso che trattasi di personale per il quale se non fosse riconosciuto in via giudiziale il diritto, non potrebbe usufruire della carta.
Da ultimo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza C-268/24 pubblicata il 3 luglio 2025 ha statuito che escludere automaticamente i docenti con supplenze brevi dall'accesso alla Carta del Docente viola il diritto comunitario, avendo valenza discriminatoria. Secondo i giudici, tale limitazione contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Per la Corte, quindi, poiché anche i supplenti a termine svolgono funzioni identiche a quelle dei colleghi di ruolo e partecipano alle stesse attività didattiche e formative. Secondo la Corte non risulta essere una valida ragione oggettiva la circostanza che l'insegnante non concluda l'anno scolastico o non abbia un contratto sino al 30 giugno, poiché la scelta di non prolungare il contratto ricade sull'Amministrazione la quale, comunque, si avvale del lavoro del docente. La Corte precisa che "..il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce siffatta ragione oggettiva" .Sul punto si rammenta che la Corte Europea aveva più volte osservato che “..non vi è nulla che indichi" che "il carattere breve e discontinuo" di alcuni incarichi sia tale “da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate", né sussiste alcun elemento idoneo a dimostrare che ciò avrebbe "l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata" (Cfr. Corte di Giustizia U.E., sentenza 30 novembre 2023).Il principio tracciato dalla Corte di G.U.E. sull'irrilevanza della "..quantità di lavoro effettivamente prestata" (venendo posto l'accento sulla durata del rapporto di lavoro) dovrebbe consentire al Giudice nazionale di riconoscere il beneficio economico per la formazione, qualora l'insegnante sia impegnato per una lunga parte dell'anno ed anche in caso di supplenza su uno spezzone orario. Con la recente sentenza del 3 luglio 2025 la Corte di Giustizia ha chiarito al punto 73) che “..i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o quando siano chiamati ad insegnare diverse materia in diverse scuole" (Cfr. Corte di Giustizia, Causa C-268/2024, cit.) e che “..la differenza di trattamento sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua” (Cfr. Corte di Giustizia, Causa C-
268/2024, cit.). Nel solco di tale pronuncia deve ritenersi che tutti gli insegnanti che hanno lavorato con contratti di breve o brevissima durata, ovvero i supplenti brevi e saltuari che abbiamo lavorato per buona parte dell'anno scolastico ai sensi dell'art. 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124 anche sulla stessa classe di concorso o grado di istruzione – hanno diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. della Legge 107 del 15 luglio 2015.
In base a quanto esposto, pertanto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2024-2025 e per l'effetto condanna il [...] all'immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta Controparte 1 carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 500,00. Le spese di lite, liquidate e distratte come da come da dispositivo con riduzione per il carattere seriale e la non complessità della controversia, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2024- 2025 e per l'effetto condanna il Controparte_1 all'immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 500,00; condanna il CP 1 convenuto al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente di € 324,00 oltre rimb forf iva e cpa a titolo di compensi professionali ed al rimborso del contributo unificato.
Roma, 27/10/2025 Il G.L.
Dott. E. Capaccioli