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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr.ssa Serena Baccolini Consigliere
dr.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 137/2024 R.G.
T R A
(P.IVA/C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Annunziata
( ), come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata Email_1
in Milano, Galleria San Babila n. 4/A,
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Claudio Marelli ( e dall'avv. Paola Pozzato Email_2
, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata in Email_3
Cavaria con Premezzo (VA), Via Amendola n. 200/A,
APPELLATA
Conclusioni:
Per .a.: Parte_1
pagina 1 di 9 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in via principale, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1915 del 20.12.2023, condannare l'esponente al pagamento in favore della del Controparte_2 minore importo di € 42.274,50, oltre interessi legali dalla domanda, dando atto che la somma in esame
è già stata corrisposta dall'odierna appellante;
2. in via subordinata, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1915 del 20.12.2023, condannare l'esponente al pagamento in favore della del Controparte_2 minore importo di € 45.871,62, oltre interessi legali dalla domanda, dando atto che la somma in esame
è già stata corrisposta dall'odierna appellante;
3. in ogni caso, nell'ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, considerato che la appellante, nelle more della definizione del presente giudizio, ha già pagato alla Pt_1 [...]
quanto statuito nella pronuncia gravata, condannare la medesima Controparte_3
alla restituzione di tutte le seguenti somme in favore della Controparte_3
ovvero dei maggiori o minori importi che dovessero risultare di giustizia, maggiorate degli Pt_1 interessi dal dì del pagamento a quello dell'effettivo rimborso:
a. € 58.267,96, oltre interessi legali dal 21.3.2021, quale somma versata in eccedenza rispetto al dovuto a titolo di sorte;
b. € 14.103,00, oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge, per spese di lite liquidate nella sentenza impugnata;
c. € 4.800,00 oltre oneri di legge, a titolo di compenso liquidato dal Tribunale di Busto Arsizio per la
CTU svolta in primo grado. In tutte le ipotesi, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, per il doppio grado di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previa le opportune declaratorie di legge, così giudicare:
NEL MERITO: rigettare tutte le domande proposte dall'appellante , in quanto Controparte_4
infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente Atto;
pagina 2 di 9 confermare in toto la sentenza impugnata del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione Terza
Civile, n.1915/2023, emessa e pubblicata in data 20/12/2023 con riferimento al procedimento R.G.
1534/2021.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 22.3.2021, la conveniva in Controparte_3
giudizio lamentando: Parte_1
- l'illegittimo addebito sui conti correnti intestati all'attrice di interessi al tasso ultralegale, oneri e spese, in quanto non previamente pattuiti tra le parti, così come previsto dal D.Lgs. 385/1993;
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 108/19961.
Si costituiva , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in Parte_1
ordine alla domanda svolta dalla società attrice volta ad ottenere la ripetizione di somme asseritamente addebitate in modo illegittimo dalla stessa e contestando integralmente le prospettazioni Pt_1
avversarie.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 1915/2023 il Tribunale di Busto Arsizio ha:
1. accolto le domande della parte attrice nei limiti di seguito indicati, e per l'effetto, ha condannato l'Istituto di credito convenuto a restituire, in favore di parte attrice, la somma di €104.139,59, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2. condannato la convenuta a pagare le spese processuali, liquidate in € 14.103,00 per compenso, oltre spese di c.t.u., oneri di legge e anticipazioni.
L'iter motivazione percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato: - risulta pacifico – in base a documentazione non contestata (cfr. doc. 22 della parte convenuta) – che, con scrittura privata dell'1.10.2020, la Banca ha ceduto pro soluto ad il credito Parte_2
relativo al conto corrente n. 6057 e le relative garanzie;
- diversamente da quanto avviene in caso di cessione di contratto, nel caso di specie la cessione riguarda esclusivamente il diritto di credito e le garanzie derivanti da un precedente contratto, escludendo l'azione di ripetizione di indebito, che rimane al cedente;
- quanto ai risultati della CTU e alle verifiche documentali:
a. la documentazione prodotta è risultata complessivamente completa, salvo l'estratto conto di settembre 1999 del conto 143/6057, ricostruito dal CTU;
b. per il conto 143/6057–414/6057, si è accertato che il contratto evidenziava esclusivamente la percentuale applicata come CMS, senza indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo;
c. per il conto n. 6032 è emersa una differenza a favore del correntista pari a € 42,37, mentre per il conto n.414/60006 la differenza è pari a € 4.573,91;
d. la ha, per il resto, applicato correttamente le condizioni contrattuali, incluse Pt_1
eventuali modifiche, senza superare il tasso soglia degli interessi;
- la validità della commissione di massimo scoperto richiede una precisa e determinabile pattuizione, con l'esplicita indicazione di percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità. In mancanza di tali elementi, la clausola risulta nulla ai sensi dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza, configurando un'imposizione unilaterale della Banca;
- ne consegue il diritto della società attrice alla ripetizione dell'importo versato in eccesso per il conto 143/6057–414/6057, calcolato con saldo disponibile rettificato, risultante in € 99.523,31.
- la convenuta va, quindi, condannata alla restituzione, in favore della società attrice, della Pt_1 somma complessiva di €104.139,59 (ossia €99.523,31 + €42,37 + €4.573,91), oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Giudizio di appello
Con atto di citazione d'appello, notificato il 16.1.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso alla predetta sentenza, formulando due motivi di gravame, così rubricati:
1.1 Primo motivo. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha recepito le conclusioni della relazione di consulenza tecnica d'ufficio con particolare al saldo ricalcolato del conto corrente n. 6057. Sull'erronea considerazione della natura dell'accredito, nel conto corrente n. 6057, della somma di € 58.267,96 per “trasferimento posizione a sofferenza”;
pagina 4 di 9
1.2 Segue. Primo motivo. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione a contraddire dell'esponente ovvero di inammissibilità della domanda ripetizione svolta ex adverso;
2. Secondo motivo. Sugli accertamenti in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione, con particolare riferimento al conto corrente n. 6057.
Inoltre, l'appellante ha chiesto che la sentenza venga riformata nella parte in cui ha posto le spese del giudizio e del CTU a suo carico, domandando quantomeno la compensazione di entrambe le voci, alla luce dell'evidente sproporzione tra l'originario valore della domanda (€ 239.961,23) e l'importo riconosciuto alla correntista.
Infine, la ha evidenziato di aver già corrisposto all'appellata l'intero importo della sentenza Pt_1
impugnata, maggiorato degli interessi a decorrere dal 21.3.2021, con riserva di ripetizione in caso di riforma della pronuncia. Per tale ragione ha chiesto, in caso di accoglimento del gravame, la condanna dell'appellata alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite.
Nel giudizio di appello si è costituita la contestando in toto Controparte_3
quanto ex adverso dedotto e insistendo per l'integrale conferma dell'impugnata sentenza e per la condanna alle ulteriori spese.
Alla fissata (prima) udienza del 29.5.2024, l'istruttore, sentite le parti e su loro concorde richiesta, ha rinviato la causa avanti a sé all'udienza del 19.2.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello si articola in due distinte censure.
Con la prima, l'appellante contesta l'erronea interpretazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della registrazione contabile della somma di € 58.267,96 nel conto corrente n. 6057, avvenuta con la dicitura “trasferimento posizione a sofferenza e chiusura cc”. Secondo l'appellante, il C.T.U. ha considerato tale operazione come un accredito effettivo, mentre si tratterebbe di una mera registrazione contabile finalizzata a evidenziare il passaggio della posizione a sofferenza e la chiusura del rapporto;
pertanto, il CTU avrebbe dovuto depurare l'estratto conto di tale scrittura ai fini del ricalcolo del saldo.
L'appellante sottolinea che l'erroneità dell'accertamento peritale ha determinato una quantificazione inesatta dell'importo dovuto alla correntista, portando alla condanna dell'appellante al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella effettivamente spettante. In particolare, si evidenzia che pagina 5 di 9 l'importo di € 99.523,31, indicato a pagina 54 dell'allegato 19 all'elaborato peritale nella colonna
“scostamento”, non corrisponderebbe all'effettiva somma da restituire, bensì alla differenza tra il saldo debitore risultante dagli estratti conto e quello ricalcolato dal consulente (-58.267,96 + 41.255,34 =
99.523,31).
Ne consegue, secondo l'appellante, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la Pt_1 al pagamento di € 104.139,59 anziché alla somma inferiore risultante da un ricalcolo corretto. In particolare, l'appellante ritiene che, nell'ipotesi in cui le rimesse vengano individuate sulla base delle annotazioni originarie del conto, la somma da riconoscere sarebbe pari a € 37.658,22, mentre, nell'ipotesi in vengano identificate sulla base del saldo rettificato, l'importo corretto ammonterebbe a €
45.871,62.
Tale doglianza risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Dagli atti di causa – in particolare dall'allegato 19 all'elaborato peritale, dal documento 4.22 prodotto dalla parte appellata, contenente gli estratti conto del 2019 relativi al conto corrente n. 6057, nonché dalla stessa CTU – risulta che il consulente tecnico d'ufficio ha erroneamente considerato, al posto del saldo finale effettivamente accertato, pari a € 41.255,34, la differenza tra il saldo debitore iniziale risultante dagli estratti conto e quello ricalcolato, pari a € 99.523,30, avendo omesso di considerare che la registrazione contabile della somma di € 58.267,96 nel conto corrente n. 6057, avvenuta con la dicitura “trasferimento posizione a sofferenza e chiusura cc” non costituiva un'effettiva operazione di accredito ma una mera registrazione contabile finalizzata a evidenziare il passaggio della posizione a sofferenza e la chiusura del rapporto.
Di conseguenza, poiché il saldo del conto corrente n. 6057 è stato rideterminato da € -58.267,96 (a debito per la correntista) a € +41.255,34 (a credito per la correntista), l'importo complessivo che l'istituto di credito è effettivamente tenuto a restituire alla società correntista ammonta a € 45.871,62 (€
41.255,34 + € 42,37 + € 4.573,91), e non a € 104.139,59 (€ 99.523,31 + € 42,37 + € 4.573,91).
Con la seconda parte del primo motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dalla controparte. A suo avviso, infatti, tale pretesa è inammissibile, essendo riferita a somme mai versate dalla correntista alla e, in ogni caso, non più esigibili da Pt_1 quest'ultima in quanto il credito è stato interamente ceduto a terzi2. 2 Invero, con scrittura privata del 1 settembre 2020, il credito derivante dal conto corrente n. 6057 è stato ceduto pro soluto ad comprendendo in particolare lo scoperto di conto corrente e le relative competenze. Parte_2 pagina 6 di 9 Tale profilo di censura è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, a differenza della cessione del contratto, che determina il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario, nella presente fattispecie si configura una mera cessione di credito derivante da un contratto preesistente. Tale cessione si limita esclusivamente al diritto di credito maturato dal cedente, comprensivo delle garanzie a tutela dello stesso, senza estendersi all'azione di ripetizione di indebito. Quest'ultima, infatti, in quanto inscindibilmente connessa alla struttura del contratto, resta nella titolarità del cedente anche successivamente al trasferimento del credito3.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure, sostenendo che quest'ultimo avrebbe dovuto basare la propria valutazione esclusivamente sui conteggi in cui le rimesse solutorie sono state individuate sulla base delle originarie annotazioni riportate negli estratti conto prodotti in atti, rideterminando così il saldo del conto corrente n. 6057 in € 37.658,22 a credito della Società CP_1
Secondo l'appellante, ai fini della verifica dell'eventuale prescrizione dell'azione proposta dalla controparte, è necessario individuare le rimesse solutorie con cui sarebbero stati pagati gli oneri economici asseritamente illegittimi. Pertanto, tali rimesse dovrebbero essere identificate unicamente sulla base delle risultanze degli estratti conto.
A tal riguardo, l'appellante evidenzia che il “saldo ricalcolato” risulta già depurato degli addebiti ritenuti illegittimi. Ne consegue che tutte le rimesse solutorie registrate in conto, come emergenti dal
“saldo rettificato”, non possono aver estinto alcun onere indebito, poiché quest'ultimo è stato già eliminato dal rapporto contabile.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Sul punto si richiama, ex multis, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 7721/23, secondo cui:
“Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative
e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione
e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”.
pagina 7 di 9 Ciò posto, la censura sollevata dall'appellante non può trovare accoglimento, poiché il giudice di primo grado ha correttamente adottato il criterio del saldo disponibile rettificato per il ricalcolo del saldo di conto corrente oggetto in causa, in conformità con il suddetto orientamento giurisprudenziale4.
Per quanto riguarda, poi, le spese di lite, va premesso che, ai fini del nuovo regolamento delle stesse (a cui la Corte è tenuta a provvedere a fronte della riforma parziale della sentenza gravata), occorre tenere presente l'esito complessivo della controversia, da valutarsi unitariamente, indipendentemente da quello delle singole fasi processuali (v. Cass. 26921/2023; Cass. 26043/2020).
Ebbene, si osserva che, tenuto conto del saldo ut supra rideterminato, non Parte_1
può ritenersi – anche alla luce del parziale accoglimento del gravame proposto – totalmente soccombente nel presente giudizio.
Perciò, la Corte ritiene congruo:
- per un verso, compensare tra le parti metà delle spese di lite del primo e secondo grado del giudizio, ponendo la restante quota del 50% a carico della quota che – tenuto conto del valore effettivo Pt_1
della controversia (euro), della complessità e del numero delle questioni trattate – pare adeguato liquidare secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 – € 260.000,00) e dunque in complessivi € 9.212,00 (di cui € 4.216,50 per il primo grado ed € 4.995,50 per il presente grado di giudizio), oltre spese generali (15%) e oneri di legge;
- per altro verso, conferma che le spese della CTU di primo grado vengano poste interamente a carico di , poiché l'accertamento delle voci illegittimamente addebitate dalla Controparte_5 Pt_1
è stato possibile esclusivamente grazie all'espletamento della disposta consulenza contabile.
Inoltre, risulta documentalmente provato e non contestato che la , nelle more Parte_1
del presente giudizio, ha provveduto a corrispondere alla parte appellata la complessiva somma di €
128.151,78, dovuta in forza della sentenza di primo grado. Pertanto, in accoglimento della domanda formulata da parte appellante, la va condannata alla Controparte_3 restituzione, in favore della , della somma di € 73.650,24, oltre interessi Parte_1 legali decorrenti dalla data del pagamento fino all'effettivo rimborso, pari alla differenza tra quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado a titolo di indebito, interessi e spese processuali relative al solo primo grado di giudizio (pari a 128.151,78 euro) e quanto dovutole in forza della presente sentenza sempre a titolo di indebito, interessi e spese processuali relative al solo primo grado di giudizio (pari a 54.501,54). 4 Enunciato altresì nelle ordinanze della Corte di Cassazione n. 9141 del 2020 e n. 3858 del 2021. pagina 8 di 9 Da ultimo, si rileva che non sussistono i presupposti ex art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato in capo a parte appellante, considerato il parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1915/2023 del Tribunale di Busto Arsizio e, in parziale riforma della stessa, condanna a restituire, in favore di Parte_1 Controparte_3
la somma di € 45.871,62 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo
[...]
soddisfo;
2. condanna alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
della metà delle spese processuali del primo grado del giudizio, Controparte_3 liquidate per tale quota in complessivi € 4.216,50, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, e compensa tra le parti la metà residua;
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza, dando atto che le somme di cui ai precedenti nn. 1 e 2 sono già state corrisposte da alla Parte_1 Controparte_3
[...]
4. condanna alla restituzione, in favore della Controparte_3 [...]
, della somma di € 73.650,24, oltre interessi legali decorrenti dalla data del Parte_1 pagamento fino all'effettivo rimborso;
5. condanna alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
della metà delle spese processuali del secondo grado del giudizio, Controparte_3 liquidate per tale quota in complessivi € 4.995,50, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, e compensa tra le parti la metà residua.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che oggetto del giudizio sono i seguenti conti correnti:
- n. 143/6057 aperto inizialmente presso la filiale di Castellanza della per il periodo dal Parte_1 16/3/1999 al 30/11/2005, quando il conto veniva trasferito alla filiale di Solbiate Olona;
- n. 414/6057 aperto dopo il trasferimento dalla filiale di Castellanza a quella di Solbiate Olona del conto n.143/6057, per il periodo dal 30/11/2005 al 16/8/2019. Il conto corrente n.143/6057– 414/6057 è stato estinto il 16/8/2019 con l'azzeramento del saldo a debito di € 58.267,96;
- n. 6032 aperto presso la filiale di Solbiate Olona della per il periodo dal 14/7/2015 al Parte_1 5/4/2016, data di chiusura del conto con saldo a zero;
- n. 414/60006 aperto presso la filiale di Solbiate Olona della per il periodo dal 5/12/2008 al Parte_1 13/4/2018, data di chiusura del conto con saldo a zero. pagina 3 di 9 3 Cfr. Cass. n. 19849/2018.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr.ssa Serena Baccolini Consigliere
dr.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 137/2024 R.G.
T R A
(P.IVA/C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Annunziata
( ), come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata Email_1
in Milano, Galleria San Babila n. 4/A,
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Claudio Marelli ( e dall'avv. Paola Pozzato Email_2
, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata in Email_3
Cavaria con Premezzo (VA), Via Amendola n. 200/A,
APPELLATA
Conclusioni:
Per .a.: Parte_1
pagina 1 di 9 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in via principale, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1915 del 20.12.2023, condannare l'esponente al pagamento in favore della del Controparte_2 minore importo di € 42.274,50, oltre interessi legali dalla domanda, dando atto che la somma in esame
è già stata corrisposta dall'odierna appellante;
2. in via subordinata, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1915 del 20.12.2023, condannare l'esponente al pagamento in favore della del Controparte_2 minore importo di € 45.871,62, oltre interessi legali dalla domanda, dando atto che la somma in esame
è già stata corrisposta dall'odierna appellante;
3. in ogni caso, nell'ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, considerato che la appellante, nelle more della definizione del presente giudizio, ha già pagato alla Pt_1 [...]
quanto statuito nella pronuncia gravata, condannare la medesima Controparte_3
alla restituzione di tutte le seguenti somme in favore della Controparte_3
ovvero dei maggiori o minori importi che dovessero risultare di giustizia, maggiorate degli Pt_1 interessi dal dì del pagamento a quello dell'effettivo rimborso:
a. € 58.267,96, oltre interessi legali dal 21.3.2021, quale somma versata in eccedenza rispetto al dovuto a titolo di sorte;
b. € 14.103,00, oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge, per spese di lite liquidate nella sentenza impugnata;
c. € 4.800,00 oltre oneri di legge, a titolo di compenso liquidato dal Tribunale di Busto Arsizio per la
CTU svolta in primo grado. In tutte le ipotesi, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, per il doppio grado di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previa le opportune declaratorie di legge, così giudicare:
NEL MERITO: rigettare tutte le domande proposte dall'appellante , in quanto Controparte_4
infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente Atto;
pagina 2 di 9 confermare in toto la sentenza impugnata del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione Terza
Civile, n.1915/2023, emessa e pubblicata in data 20/12/2023 con riferimento al procedimento R.G.
1534/2021.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 22.3.2021, la conveniva in Controparte_3
giudizio lamentando: Parte_1
- l'illegittimo addebito sui conti correnti intestati all'attrice di interessi al tasso ultralegale, oneri e spese, in quanto non previamente pattuiti tra le parti, così come previsto dal D.Lgs. 385/1993;
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 108/19961.
Si costituiva , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in Parte_1
ordine alla domanda svolta dalla società attrice volta ad ottenere la ripetizione di somme asseritamente addebitate in modo illegittimo dalla stessa e contestando integralmente le prospettazioni Pt_1
avversarie.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 1915/2023 il Tribunale di Busto Arsizio ha:
1. accolto le domande della parte attrice nei limiti di seguito indicati, e per l'effetto, ha condannato l'Istituto di credito convenuto a restituire, in favore di parte attrice, la somma di €104.139,59, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2. condannato la convenuta a pagare le spese processuali, liquidate in € 14.103,00 per compenso, oltre spese di c.t.u., oneri di legge e anticipazioni.
L'iter motivazione percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato: - risulta pacifico – in base a documentazione non contestata (cfr. doc. 22 della parte convenuta) – che, con scrittura privata dell'1.10.2020, la Banca ha ceduto pro soluto ad il credito Parte_2
relativo al conto corrente n. 6057 e le relative garanzie;
- diversamente da quanto avviene in caso di cessione di contratto, nel caso di specie la cessione riguarda esclusivamente il diritto di credito e le garanzie derivanti da un precedente contratto, escludendo l'azione di ripetizione di indebito, che rimane al cedente;
- quanto ai risultati della CTU e alle verifiche documentali:
a. la documentazione prodotta è risultata complessivamente completa, salvo l'estratto conto di settembre 1999 del conto 143/6057, ricostruito dal CTU;
b. per il conto 143/6057–414/6057, si è accertato che il contratto evidenziava esclusivamente la percentuale applicata come CMS, senza indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo;
c. per il conto n. 6032 è emersa una differenza a favore del correntista pari a € 42,37, mentre per il conto n.414/60006 la differenza è pari a € 4.573,91;
d. la ha, per il resto, applicato correttamente le condizioni contrattuali, incluse Pt_1
eventuali modifiche, senza superare il tasso soglia degli interessi;
- la validità della commissione di massimo scoperto richiede una precisa e determinabile pattuizione, con l'esplicita indicazione di percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità. In mancanza di tali elementi, la clausola risulta nulla ai sensi dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza, configurando un'imposizione unilaterale della Banca;
- ne consegue il diritto della società attrice alla ripetizione dell'importo versato in eccesso per il conto 143/6057–414/6057, calcolato con saldo disponibile rettificato, risultante in € 99.523,31.
- la convenuta va, quindi, condannata alla restituzione, in favore della società attrice, della Pt_1 somma complessiva di €104.139,59 (ossia €99.523,31 + €42,37 + €4.573,91), oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Giudizio di appello
Con atto di citazione d'appello, notificato il 16.1.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso alla predetta sentenza, formulando due motivi di gravame, così rubricati:
1.1 Primo motivo. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha recepito le conclusioni della relazione di consulenza tecnica d'ufficio con particolare al saldo ricalcolato del conto corrente n. 6057. Sull'erronea considerazione della natura dell'accredito, nel conto corrente n. 6057, della somma di € 58.267,96 per “trasferimento posizione a sofferenza”;
pagina 4 di 9
1.2 Segue. Primo motivo. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione a contraddire dell'esponente ovvero di inammissibilità della domanda ripetizione svolta ex adverso;
2. Secondo motivo. Sugli accertamenti in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione, con particolare riferimento al conto corrente n. 6057.
Inoltre, l'appellante ha chiesto che la sentenza venga riformata nella parte in cui ha posto le spese del giudizio e del CTU a suo carico, domandando quantomeno la compensazione di entrambe le voci, alla luce dell'evidente sproporzione tra l'originario valore della domanda (€ 239.961,23) e l'importo riconosciuto alla correntista.
Infine, la ha evidenziato di aver già corrisposto all'appellata l'intero importo della sentenza Pt_1
impugnata, maggiorato degli interessi a decorrere dal 21.3.2021, con riserva di ripetizione in caso di riforma della pronuncia. Per tale ragione ha chiesto, in caso di accoglimento del gravame, la condanna dell'appellata alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite.
Nel giudizio di appello si è costituita la contestando in toto Controparte_3
quanto ex adverso dedotto e insistendo per l'integrale conferma dell'impugnata sentenza e per la condanna alle ulteriori spese.
Alla fissata (prima) udienza del 29.5.2024, l'istruttore, sentite le parti e su loro concorde richiesta, ha rinviato la causa avanti a sé all'udienza del 19.2.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello si articola in due distinte censure.
Con la prima, l'appellante contesta l'erronea interpretazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della registrazione contabile della somma di € 58.267,96 nel conto corrente n. 6057, avvenuta con la dicitura “trasferimento posizione a sofferenza e chiusura cc”. Secondo l'appellante, il C.T.U. ha considerato tale operazione come un accredito effettivo, mentre si tratterebbe di una mera registrazione contabile finalizzata a evidenziare il passaggio della posizione a sofferenza e la chiusura del rapporto;
pertanto, il CTU avrebbe dovuto depurare l'estratto conto di tale scrittura ai fini del ricalcolo del saldo.
L'appellante sottolinea che l'erroneità dell'accertamento peritale ha determinato una quantificazione inesatta dell'importo dovuto alla correntista, portando alla condanna dell'appellante al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella effettivamente spettante. In particolare, si evidenzia che pagina 5 di 9 l'importo di € 99.523,31, indicato a pagina 54 dell'allegato 19 all'elaborato peritale nella colonna
“scostamento”, non corrisponderebbe all'effettiva somma da restituire, bensì alla differenza tra il saldo debitore risultante dagli estratti conto e quello ricalcolato dal consulente (-58.267,96 + 41.255,34 =
99.523,31).
Ne consegue, secondo l'appellante, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la Pt_1 al pagamento di € 104.139,59 anziché alla somma inferiore risultante da un ricalcolo corretto. In particolare, l'appellante ritiene che, nell'ipotesi in cui le rimesse vengano individuate sulla base delle annotazioni originarie del conto, la somma da riconoscere sarebbe pari a € 37.658,22, mentre, nell'ipotesi in vengano identificate sulla base del saldo rettificato, l'importo corretto ammonterebbe a €
45.871,62.
Tale doglianza risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Dagli atti di causa – in particolare dall'allegato 19 all'elaborato peritale, dal documento 4.22 prodotto dalla parte appellata, contenente gli estratti conto del 2019 relativi al conto corrente n. 6057, nonché dalla stessa CTU – risulta che il consulente tecnico d'ufficio ha erroneamente considerato, al posto del saldo finale effettivamente accertato, pari a € 41.255,34, la differenza tra il saldo debitore iniziale risultante dagli estratti conto e quello ricalcolato, pari a € 99.523,30, avendo omesso di considerare che la registrazione contabile della somma di € 58.267,96 nel conto corrente n. 6057, avvenuta con la dicitura “trasferimento posizione a sofferenza e chiusura cc” non costituiva un'effettiva operazione di accredito ma una mera registrazione contabile finalizzata a evidenziare il passaggio della posizione a sofferenza e la chiusura del rapporto.
Di conseguenza, poiché il saldo del conto corrente n. 6057 è stato rideterminato da € -58.267,96 (a debito per la correntista) a € +41.255,34 (a credito per la correntista), l'importo complessivo che l'istituto di credito è effettivamente tenuto a restituire alla società correntista ammonta a € 45.871,62 (€
41.255,34 + € 42,37 + € 4.573,91), e non a € 104.139,59 (€ 99.523,31 + € 42,37 + € 4.573,91).
Con la seconda parte del primo motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dalla controparte. A suo avviso, infatti, tale pretesa è inammissibile, essendo riferita a somme mai versate dalla correntista alla e, in ogni caso, non più esigibili da Pt_1 quest'ultima in quanto il credito è stato interamente ceduto a terzi2. 2 Invero, con scrittura privata del 1 settembre 2020, il credito derivante dal conto corrente n. 6057 è stato ceduto pro soluto ad comprendendo in particolare lo scoperto di conto corrente e le relative competenze. Parte_2 pagina 6 di 9 Tale profilo di censura è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, a differenza della cessione del contratto, che determina il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario, nella presente fattispecie si configura una mera cessione di credito derivante da un contratto preesistente. Tale cessione si limita esclusivamente al diritto di credito maturato dal cedente, comprensivo delle garanzie a tutela dello stesso, senza estendersi all'azione di ripetizione di indebito. Quest'ultima, infatti, in quanto inscindibilmente connessa alla struttura del contratto, resta nella titolarità del cedente anche successivamente al trasferimento del credito3.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure, sostenendo che quest'ultimo avrebbe dovuto basare la propria valutazione esclusivamente sui conteggi in cui le rimesse solutorie sono state individuate sulla base delle originarie annotazioni riportate negli estratti conto prodotti in atti, rideterminando così il saldo del conto corrente n. 6057 in € 37.658,22 a credito della Società CP_1
Secondo l'appellante, ai fini della verifica dell'eventuale prescrizione dell'azione proposta dalla controparte, è necessario individuare le rimesse solutorie con cui sarebbero stati pagati gli oneri economici asseritamente illegittimi. Pertanto, tali rimesse dovrebbero essere identificate unicamente sulla base delle risultanze degli estratti conto.
A tal riguardo, l'appellante evidenzia che il “saldo ricalcolato” risulta già depurato degli addebiti ritenuti illegittimi. Ne consegue che tutte le rimesse solutorie registrate in conto, come emergenti dal
“saldo rettificato”, non possono aver estinto alcun onere indebito, poiché quest'ultimo è stato già eliminato dal rapporto contabile.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Sul punto si richiama, ex multis, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 7721/23, secondo cui:
“Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative
e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione
e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”.
pagina 7 di 9 Ciò posto, la censura sollevata dall'appellante non può trovare accoglimento, poiché il giudice di primo grado ha correttamente adottato il criterio del saldo disponibile rettificato per il ricalcolo del saldo di conto corrente oggetto in causa, in conformità con il suddetto orientamento giurisprudenziale4.
Per quanto riguarda, poi, le spese di lite, va premesso che, ai fini del nuovo regolamento delle stesse (a cui la Corte è tenuta a provvedere a fronte della riforma parziale della sentenza gravata), occorre tenere presente l'esito complessivo della controversia, da valutarsi unitariamente, indipendentemente da quello delle singole fasi processuali (v. Cass. 26921/2023; Cass. 26043/2020).
Ebbene, si osserva che, tenuto conto del saldo ut supra rideterminato, non Parte_1
può ritenersi – anche alla luce del parziale accoglimento del gravame proposto – totalmente soccombente nel presente giudizio.
Perciò, la Corte ritiene congruo:
- per un verso, compensare tra le parti metà delle spese di lite del primo e secondo grado del giudizio, ponendo la restante quota del 50% a carico della quota che – tenuto conto del valore effettivo Pt_1
della controversia (euro), della complessità e del numero delle questioni trattate – pare adeguato liquidare secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 – € 260.000,00) e dunque in complessivi € 9.212,00 (di cui € 4.216,50 per il primo grado ed € 4.995,50 per il presente grado di giudizio), oltre spese generali (15%) e oneri di legge;
- per altro verso, conferma che le spese della CTU di primo grado vengano poste interamente a carico di , poiché l'accertamento delle voci illegittimamente addebitate dalla Controparte_5 Pt_1
è stato possibile esclusivamente grazie all'espletamento della disposta consulenza contabile.
Inoltre, risulta documentalmente provato e non contestato che la , nelle more Parte_1
del presente giudizio, ha provveduto a corrispondere alla parte appellata la complessiva somma di €
128.151,78, dovuta in forza della sentenza di primo grado. Pertanto, in accoglimento della domanda formulata da parte appellante, la va condannata alla Controparte_3 restituzione, in favore della , della somma di € 73.650,24, oltre interessi Parte_1 legali decorrenti dalla data del pagamento fino all'effettivo rimborso, pari alla differenza tra quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado a titolo di indebito, interessi e spese processuali relative al solo primo grado di giudizio (pari a 128.151,78 euro) e quanto dovutole in forza della presente sentenza sempre a titolo di indebito, interessi e spese processuali relative al solo primo grado di giudizio (pari a 54.501,54). 4 Enunciato altresì nelle ordinanze della Corte di Cassazione n. 9141 del 2020 e n. 3858 del 2021. pagina 8 di 9 Da ultimo, si rileva che non sussistono i presupposti ex art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato in capo a parte appellante, considerato il parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1915/2023 del Tribunale di Busto Arsizio e, in parziale riforma della stessa, condanna a restituire, in favore di Parte_1 Controparte_3
la somma di € 45.871,62 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo
[...]
soddisfo;
2. condanna alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
della metà delle spese processuali del primo grado del giudizio, Controparte_3 liquidate per tale quota in complessivi € 4.216,50, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, e compensa tra le parti la metà residua;
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza, dando atto che le somme di cui ai precedenti nn. 1 e 2 sono già state corrisposte da alla Parte_1 Controparte_3
[...]
4. condanna alla restituzione, in favore della Controparte_3 [...]
, della somma di € 73.650,24, oltre interessi legali decorrenti dalla data del Parte_1 pagamento fino all'effettivo rimborso;
5. condanna alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
della metà delle spese processuali del secondo grado del giudizio, Controparte_3 liquidate per tale quota in complessivi € 4.995,50, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, e compensa tra le parti la metà residua.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che oggetto del giudizio sono i seguenti conti correnti:
- n. 143/6057 aperto inizialmente presso la filiale di Castellanza della per il periodo dal Parte_1 16/3/1999 al 30/11/2005, quando il conto veniva trasferito alla filiale di Solbiate Olona;
- n. 414/6057 aperto dopo il trasferimento dalla filiale di Castellanza a quella di Solbiate Olona del conto n.143/6057, per il periodo dal 30/11/2005 al 16/8/2019. Il conto corrente n.143/6057– 414/6057 è stato estinto il 16/8/2019 con l'azzeramento del saldo a debito di € 58.267,96;
- n. 6032 aperto presso la filiale di Solbiate Olona della per il periodo dal 14/7/2015 al Parte_1 5/4/2016, data di chiusura del conto con saldo a zero;
- n. 414/60006 aperto presso la filiale di Solbiate Olona della per il periodo dal 5/12/2008 al Parte_1 13/4/2018, data di chiusura del conto con saldo a zero. pagina 3 di 9 3 Cfr. Cass. n. 19849/2018.