TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 51331 anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del
21/03/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 51331/2023 tra
(CF: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. TASSONE BRUNO, elettivamente domiciliata in Roma, in Corso Vittorio Emanuele II, 326, attrice contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_2 convenuta contumace dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Fatto e diritto.
La società ha convenuto davanti a Parte_1 questo Tribunale la con ricorso ex Controparte_1 art.447 bis c.p.c., depositato l'11.11.2023, esponendo: che la con la scrittura privata allegata Controparte_1 come documento n°2, priva di data ma sottoscritta in data precedente al 20.1.2020, si era impegnata a cedere ad essa ricorrente il credito d'imposta (tax credit) di €.150.000,00 che avrebbe richiesto al Controparte_2
, non appena aperti i termini di presentazione della
[...] relativa domanda, a fronte delle spese sostenute per la distribuzione del film intitolato “L'uomo che volle vivere 120 anni”, pari ad €.500.000,00; che, tuttavia, a dispetto di quanto espressamente convenuto nella scrittura in questione, la
[...]
nonostante avesse ottenuto da essa ricorrente il CP_1 corrispettivo pattuito di €.125.000,00, non aveva adempiuto a nessuna delle obbligazioni ivi previste (né a quella relativa alla consegna del consuntivo dei costi per l'ottenimento del
“tax credit”, da effettuarsi nel termine perentorio di sessanta giorni, né quella, discendente e conseguente alla domanda di
“tax credit”, di cedere ad essa ricorrente detto credito d'imposta); che la condotta della si Controparte_1 configurava sicuramente come un grave inadempimento contrattuale;
che inoltre, la non aveva né Controparte_1 riscontrato né tantomeno adempiuto, nei quindici giorni assegnati, alla diffida ad adempiere inviatale ai sensi dell'art. 1454 c.c.; che tale condotta, protrattasi oltre ogni ragionevole limite di tolleranza (ben quattro anni dall'uscita e dalla vendita e distribuzione del film) e nonostante le plurime richieste di chiarimenti, la costringeva a formulare in giudizio le seguenti domande volte ad ottenere:
a) la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave adempimento della società convenuta;
b) la ripetizione della somma di €.125.000,00 versata alla convenuta in esecuzione di detto contratto, da maggiorarsi degli interessi ai sensi del d.lgs.231/2002, dal dì del dovuto al saldo;
c) il risarcimento del danno da quantificarsi nella misura ritenuta equa e di giustizia.
La convenuta è rimasta contumace. Controparte_1
Esperito senza esito positivo il tentativo di mediazione, la causa, istruita con la produzione di documenti, è stata discussa all'udienza del 21.3.2025 e, al termine di detta udienza, è stata decisa con la lettura del dispositivo appresso trascritto.
---x---
Ciò posto, occorrerà premettere come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito come “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
Pagina 2
convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (CASS.ord.n°25584/2018).
La società ricorrente ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, avendo provato la fonte negoziale dei diritti qui azionati, con la produzione della scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della contenente Controparte_1
l'impegno di detta società di ottenere e cedere ad essa ricorrente il menzionato credito fiscale (v. all.to 2), e l'esigibilità di detti diritti, con la produzione dei bonifici attestanti il pagamento del corrispettivo stabilito quale prezzo di detta cessione (v. all.ti 3a, 3b, 3c e 3d), e della diffida ad adempiere notificata alla società convenuta ai sensi dell'art.1454 cod.civ. (v. all.to 4); la stessa ha quindi allegato l'inadempimento della controparte al suo obbligo di richiedere e cedere ad essa ricorrente il suddetto credito d'imposta di €.150.000,00.
A fronte di tali produzioni documentali e dell'allegazione del suo inadempimento, era onere della società convenuta fornire le prove dell'avvenuta estinzione delle obbligazioni a suo carico;
tale onere la società convenuta non ha assolto, essendo rimasta contumace.
Si dovrà quindi dichiarare la risoluzione del contratto qui in esame per grave inadempimento della non Controparte_1 avendo questa adempiuto a nessuna delle obbligazioni a suo carico;
a detta risoluzione conseguirà la condanna della medesima alla restituzione del prezzo pagato Controparte_1 dalla pari ad €.125.000,00, oltre agli Parte_1 interessi maturati e maturandi ai sensi del d.lgs.231/2022, dal
4.9.2023 al saldo.
Non potrà invece essere accolta la domanda di risarcimento danni, non avendo la società attrice specificato quali pregiudizi abbia in concreto subito a causa dell'inadempimento della controparte.
Pagina 3
La società convenuta sarà in ogni caso tenuta a rifondere all'attrice le spese del giudizio, attesa la sua soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-dichiara la risoluzione per grave inadempimento della
[...] il contratto con cui detta società si impegnò a Controparte_1 cedere alla il tax credit di Parte_1
€.150.000,00 relativo alle spese di distribuzione del documentario intitolato “L'uomo che volle vivere 120 anni” diretto da;
Persona_1
-condanna la a restituire alla Controparte_1 [...] la somma di €.125.000,00 più gli interessi ex Parte_1
d.lgs.231/2002 dal 4.9.2023 al saldo;
-condanna la a rifondere alla Controparte_1 Parte_1 le spese processuali che si liquidano in €.786,00 per
[...] esborsi documentati e in €.8.000,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia 147/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, il 22/03/2025.
Il Giudice unico dott. MASSIMO CORRIAS
Pagina 4