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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 5352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5352 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. TO OM AN, nato a [...] il [...] 2. ZZ FO AN, nato a [...] il [...] 3. SA PA, nato a [...] il [...] 4. Lo IC EL, nato a [...] il [...] 5. CA GI nato a [...] il [...] 6. CA IC , nato a [...] il [...] 7. NA FR AO, nato a [...] il [...] 8. CA ANe, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR CI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità per tutti i ricorsi;
uditi: Penale Sent. Sez. 6 Num. 5352 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 18/12/2025 2 l’Avv. Edi Gioe', anche in qualità di sostituto processuale dell’Avv. Salvatore Priola, difensori di fiducia di GI CA e di LÒ CA, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;
l’Avv. GI Farina, difensore di fiducia di OM AN TO, che chiede l’accoglimento del ricorso;
l’Avv. GI Farina – in qualità di sostituto processuale dell’Avv. Lorenzo Marchese, difensore di fiducia di FR AO NA, dell’Avv. Domenico Trinceri, difensore di fiducia di PA SA, dell’Avv. Alessandro Martorana, difensore di fiducia di EL Lo IC, dell’Avv. Filippo Maria Gallina, difensore di fiducia di FO AN ZZ, dell’Avv. Vincenzo Gianbruno, difensore di fiducia di ANe CA, che chiede l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo - così provvedeva: -assolveva per insussistenza del fatto OM AN TO e PA SA dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo 1) della rubrica e, previo assorbimento del reato di cui al capo 2b) in quello di cui al capo 2a) nei confronti dello TO, rideterminava la pena limitatamente alle residue imputazioni inerenti ad episodi di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente;
-rideterminava la pena nei confronti di GI CA, ANe CA, FR AO NA e EL Lo IC, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dichiarata la estinzione per prescrizione in relazione ai reati di cui ai capi nr 28), 29) e 31), in ordine al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n 309, sub 16 della rubrica e in ordine a singoli episodi di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente;
-revocava la pena accessoria dell’interdizione legale e sostituiva la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque;
-confermava nel resto la sentenza con condanna di LÒ CA al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso tutti gli imputati indicati in epigrafe per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia. 3 2.1. Ricorso nell’interesse di OM AN TO (Avv. GI Farina). Ha dedotto: -violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al reato contestato al capo n 3) della rubrica, per avere la Corte territoriale attribuito il ruolo di concorrente nel reato di cui all’art. 73 del d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309 nonostante la mera presenza sul locus commissi delicti al momento della trattativa di acquisto dell’eroina tra il cedente CA e gli acquirenti AL, RO MI e NI NE;
-violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione ai reati sub n 14 e 15 della rubrica, per avere la Corte di appello escluso la derubricazione nella ipotesi della lieve offensività di cui al comma quinto dell’art. 73 del cit. d.P.R. n 309/90, se non altro in considerazione del dato ponderale e del quantitativo minimo della sostanza che veniva ceduta di volta in volta;
-violazione di legge, in relazione all’art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine agli aumenti disposti a titolo di continuazione, per avere i Giudici del merito differenziato gli aumenti disposti a titolo di continuazione senza assolvere all’obbligo di motivazione. 2.2. Ricorso nell’interesse di PA SA (Avv. Domenico Trincheri) Ha dedotto: -violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità e omissione quanto alla ritenuta responsabilità in ordine al reato contestato al capo 11) per avere i Giudici di appello ritenuto –sulla base dell’aggancio delle celle telefoniche e senza valutare il dato temporale - che il SA avesse effettuato la trasferta a Marsala per la consegna dello stupefacente;
-violazione di legge, in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309, e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di considerare – ai fini della derubricazione - la occasionalità delle trasferte, complessivamente in numero di tre, il mancato accertamento dei quantitativi e della tipologia di sostanza stupefacente trasportata;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata applicazione della pena per il reato ritenuto più grave nella misura pari al minimo edittale e all’aumento a titolo di continuazione sproporzionato soprattutto in relazione all’episodio di cui al capo 12), in considerazione della scarsa qualità della “merce”. 4 2.3. Ricorso nell’interesse di FO AN ZZ (Avv. Filippo Maria Gallina). Ha dedotto: -violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la responsabilità del ZZ in ordine agli episodi di cessione di cui ai capi n. 7) e n. 10) della rubrica sulla scorta del solo dato intercettativo e in assenza di recuperi di sostanza;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione nel comma quinto dell’art.73 cit. d.P.R. n. 309 in ordine al capo n. 7), trattandosi di quantità infima, “contenuta” in un pugno. 2.4. Ricorso nell’interesse di GI CA (Avv. Edi Gioè). Ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi della minima offensività ex art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309 in relazione ai reati scopo per avere la Corte di appello escluso la derubricazione per la impossibilità di sussumere fenomeno associativo nella ipotesi del comma sesto dell’art. 74 cit. d.P.R. n.309, nonostante la cessione avesse riguardato pochi grammi di stupefacente e dietro corrispettivo della somma di 20 e/o 30 euro;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa derubricazione della fattispecie associativa nella ipotesi prevista dal comma sesto dell’art. 74 del citato d.P.R. n 309 per non avere la Corte distrettuale considerato che le singole cessioni avevano ad oggetto pochi grammi di stupefacente, il sodalizio non era inserito in circuiti criminali e non utilizzava forme insidiose di penetrazione nel mercato o per sfuggire ai controlli, mentre aveva dato rilevanza ad informazioni neutre, come il numero degli acquirenti e la reiterazione nel tempo delle cessioni;
- violazione di legge, in relazione all’art.597 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello disposto un aumento a titolo di continuazione maggiore di quello disposto in prime cure;
- violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine alla esistenza del sodalizio che al ruolo verticistico ascritto a GI CA, per avere la Corte territoriale ravvisato il fenomeno associativo in mancanza degli elementi strutturali, come la ripartizione dei ruoli, la stabilità del fenomeno, l’affectio societatis, nonché per avere ravvisato, in modo assertivo, il ruolo direttivo in capo ai TE CA. 2.5. Ricorso nell’interesse di LÒ CA (Avv. Edi Gioè). 5 Ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi della minima offensività ex art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309 in relazione ai reati scopo per avere la Corte di appello escluso la derubricazione per la impossibilità di sussumere fenomeno associativo nella ipotesi del comma sesto dell’art. 74 cit. d.P.R. n.309, nonostante la cessione avesse riguardato pochi grammi di stupefacente e dietro corrispettivo della somma di 20 e/o 30 euro;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa derubricazione della fattispecie associativa nella ipotesi prevista dal comma sesto dell’art. 74 del citato d.P.R. n 309 per non avere la Corte distrettuale considerato che le singole cessioni avevano ad oggetto pochi grammi di stupefacente, il sodalizio non era inserito in circuiti criminali e non utilizzava forme insidiose di penetrazione nel mercato o per sfuggire ai controlli, mentre aveva dato rilevanza ad informazioni neutre, come il numero degli acquirenti e la reiterazione nel tempo delle cessioni;
- violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine alla esistenza del sodalizio che al ruolo verticistico ascritto a GI CA, per avere la Corte territoriale ravvisato il fenomeno associativo in mancanza degli elementi strutturali, come la ripartizione dei ruoli, la stabilità del fenomeno, l’affectio societatis, nonché per avere ravvisato, in modo assertivo, il ruolo direttivo in capo ai TE CA. 2.6. Ricorso proposto nell’interesse di ANe CA (Avv. Vincenzo Giambruno). Ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermata partecipazione di ANe CA al sodalizio capeggiato dai TE CA, nonostante gli episodi di cessione fossero numericamente assi limitati, il periodo di tempo che aveva visto coinvolto il CA fosse esiguo, il CA avesse avuto solo contatti con GI CA, peraltro suo cugino;
- violazione d legge e vizio di motivazione quanto agli aumenti disposti a titolo di continuazione per avere la Corte di appello ridotto gli aumenti disposti a titolo di continuazione, senza tuttavia rendere intellegibile il percorso argomentativo seguito. 2.7. Ricorso nell’interesse di FR AO NA (Avv. Lorenzo Marchese). Ha dedotto: 6 - violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’an del fenomeno associativo e alla partecipazione del ricorrente al sodalizio. Mancherebbe la prova del pactum sceleris e dell’affectio societatis e lo stesso NA sarebbe stato avvistato nell’arco di due anni a bordo del ciclomotore in uso ai CA;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del comma quinto dell’art. 73 cit.d.P.R. n.309, per non avere i Giudici di appello considerato le modiche quantità di stupefacente cedute, desumibile anche dal corrispettivo ricevuto (tra i 20 euro e i 40 euro), nonché l’esiguo periodo in cui avrebbe operato il NA (i.e. da luglio ad ottobre del 2018). 2.8. Ricorso nell’interesse di EL Lo IC (Avv. Alessandro Martorana). Ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai due episodi di detenzione ai fini di cessione, contestati al capo 27 lett. B) per avere la Corte di appello in modo contraddittorio, nonostante si fosse al cospetto di due vicende identiche nella dinamica, assolto il ricorrente in ordine alla cessione in favore di IE e condannato il predetto per la cessione in favore di Adestri;
- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli episodi di cui al capo 27 lett. A), lett. B) – cessione Taormina- e lett. D), per avere i Giudici di appello in modo contraddittorio, da un alto, ritenuto che gli acquirenti fossero fedeli clienti del gruppo CA e, dall’altro lato, al fine di giustificare il mancato riconoscimento del ricorrente, affermato che si trattasse di cessioni sporadiche;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione del Lo IC al sodalizio per la sporadicità ed esiguità numerica degli episodi di cessione che lo avevano visto coinvolto;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli aumenti disposti a titolo di continuazione, disposti in modo differenziato senza esporne le ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da OM AN TO. La Corte di appello ha confermato la responsabilità di OM AN TO limitatamente ai reati sub 2a) 3), 5), 8), 14) e 15) della imputazione, inerenti a singoli episodi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini spaccio, mentre lo ha assolto dalle residue imputazioni, tra cui anche quella concernente il reato associativo. 1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione delle norme sul concorso di persone nel reato, limitatamente all’ipotesi contestata al capo 3) della rubrica, 7 qualificata nella diversa fattispecie della offerta in vendita di sostanza stupefacente Il motivo è inammissibile. Il difensore ha formulato censure direttamente riguardanti il merito delle argomentazioni dei giudici di appello, contrapponendo una lettura alternativa del compendio probatorio, senza tuttavia dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha ravvisato il concorso di persone nel reato ex art. 110 e non la mera connivenza valorizzando il dato intercettativo, dal quale aveva ritenuto di poter desumere che l’imputato era stato inviato da IZ CA a prendere parte all’incontro, che si sarebbe svolto presso la sua abitazione con gli acquirenti AL, NE e RO, e ciò non solo al fine di saldare il debito di una precedente fornitura stupefacente, ma anche al fine di far “assaggiare” loro campioni di droga da proporre in vendita (cfr. pag. 22 della sentenza). Difficile, dunque, nel quadro di rapporti delineato dai Giudici di merito, parlare di mera connivenza non punibile. L’epilogo decisorio si colloca, infatti, nella linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la connivenza non punibile, riguardo alla disciplina degli stupefacenti, può essere integrata solo da un comportamento meramente passivo, mentre costituisce concorso nel delitto il contributo manifestato anche solo in forme che agevolino la condotta, assicurando al concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, collaborazione sulla quale egli può contare ( così Sez. 6 , n.9986 del 20/05/1998, ST e altro, Rv. 211587; Sez. 3, n. 34958 del 16/07/2015, Rv. 264454). 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della omessa derubricazione nel comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n.309, in relazione agli episodi di detenzione ai fini di cessione contestate ai capi 14) e 15) della rubrica. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello – anche attraverso un congruo richiamo alla conforme valutazione sul punto compiuta dal Giudice di primo grado – ha escluso la configurabilità del “piccolo spaccio”, in quanto, si è sostenuto, l’attività di vendita riferibile all’imputato era tutt’altro che occasionale e sporadica, dal momento che lo TO aveva a disposizione “oleati canali di fornitura”; operava in sinergia con EN ET, che assicurava le consegne a domicilio, e IZ UC, pronto nel risolvere qualunque problema potesse sorgere nel quartiere Sperone di Palermo;
aveva la possibilità di rivolgersi ad intermediari per la vendita al minuto. Dunque, l’attività di spaccio – hanno rilevato i Giudici di merito - era gestita in modo professionale, garantendo alla clientela la consegna in termini rapidi anche 8 di droga “pesante”, come l’eroina, ed incassi apprezzabili per la quantità di stupefacente complessivamente smerciato. La valutazione dei Giudici di merito non è censurabile, perché saldamente ancorata al dato probatorio e conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte secondo cui «la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (v., ex multis, Sez. 6, n.45061 del 03/11/2022 , Rv. 284149). Né tale conclusione è superata dalle allegazioni difensive che valorizzano l’esiguità del dato quantitativo in relazione a ciascuna operazione di vendita, rifuggendo tuttavia dal necessario giudizio sulla offensività del fatto nel suo complesso. Se la singola cessione, come rilevato nelle sentenze di merito, costituisce manifestazione di una più ampia (e comprovata) capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente, la valutazione della sua offensività non può essere ancorata al solo dato (statico) della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga, appunto, ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva. Peraltro, anche l'utilizzo di altre persone (e in generale il concorso nel reato), quale specifica modalità della condotta, è espressione del maggior potenziale offensivo del fatto. 1.3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, che sarebbero stati disposti in modo diverso per ciascuna ipotesi di reato senza tuttavia rendere alcuna motivazione. Il motivo è manifestamente infondato. Gli aumenti disposti ex art. 81 cod. pen. sono stati fissati entro limiti particolarmente contenuti per cui non necessitano di motivazione specifica, vieppiù in ragione della omogeneità delle condotte (v., ex multis, Sez. 5, 32511 del 14/10/2020, Radosavljevis, Rv. 279770). In ordine ai reati contestati ai capi n. 14) e n. 15), per i quali l’aumento è sensibilmente maggiore rispetto a quello disposto per gli altri episodi di spaccio in concorso, una tale valutazione non è incongrua né manifestamente illogica in ragione della accertata responsabilità in relazione a plurime e diverse condotte di cessione disposte a favore di diversi acquirenti (cfr. pagg. 26 della sentenza). 1.4. Sulla base di tali considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di OM AN TO e la 9 condanna del predetto al pagamento delle spese processuali nonché della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). 2.Il ricorso proposto da PA SA. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente contesta la responsabilità in ordine al delitto di detenzione di sostanza stupefacente sub capo 11). I Giudici di primo e di secondo grado - attraverso il puntuale richiamo del dato probatorio, rappresentato dalle conversazioni intercorse tra i vari soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda: dunque, seguendo un percorso argomentativo comune tanto da formare una “doppia conforme” - hanno ritenuto che PA SA, su incarico di IZ CA, si fosse recato a Marsala con l’automobile, in compagnia della compagna MA IT, per cedere la droga ai AL, MI e NE. Con argomentazioni tutt’altro che manifestamente illogiche, i decidenti del merito hanno superato la principale obiezione relativa alla inconciliabilità degli orari di partenza e di rientro a Palermo. Privilegiando la lettura sinottica dei colloqui - dal tenore tutt’altro che criptico – captati soprattutto in prossimità del rientro a Palermo, si è congruamente escluso che il viaggio fosse avvenuto con il pullman, come inizialmente pure si era pensato di fare, bensì con l’automobile, che effettivamente consente di percorrere il tragitto tra Palermo e Marsala in un’ora e mezza circa (cfr. pagg. 28 e 29 per la specifica disamina del dato intercettativo). Il ricorrente – nel censurare la tenuta logica dell’impianto motivazionale - sollecita un rinnovato esame del compendio istruttorio, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni spese dai Giudici di merito che, sia in primo che in secondo grado, hanno offerto una lettura delle informazioni probatorie, e senza evidenziare falle sul piano logico. Ciò non è consentito: l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto non essendo consentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge quanto alla omessa derubricazione nella ipotesi del quinto comma del cit. art. 73. Nella valutazione non illogica e, peraltro, conforme ai consolidati principi di diritto, già richiamati al § 1.2. esaminando il motivo di ricorso presentato dal 10 coimputato TO, i Giudici di appello hanno evidenziato come, per un verso, PA SA, a seguito dell’arresto di TO e OL, fosse stato delegato alla fornitura settimanale dello stupefacente, e, per altro verso, come l’imputato si muovesse in un settore di mercato ben avviato, per i quantitativi apprezzabili e di ottima qualità della cocaina per la “buona fattura delle magliette” che venivano collocati su piazza (cfr. pagg. 30 e ss.). In questa prospettiva, il mero riferimento al numero delle trasferte, di cui si era occupato il SA, e/o all’assenza di prova circa la quantità e qualità di stupefacente che egli avrebbe trasportato in tali occasioni, costituiscono valutazioni di aspetti fattuali che non si confrontano con le argomentazioni ben più articolate svolte dai Giudici del merito, 2.3. E’, invece, fondato il terzo motivo sebbene limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Premesso che le attenuanti generiche presuppongono una valutazione complessiva, che tenga conto della gravità della condotta e di una serie di ulteriori elementi, si ritiene che nel caso di specie la Corte di appello, sebbene sollecitata dalla difesa che, con un articolato motivo di gravame, aveva evidenziato una serie di elementi, potenzialmente in grado di orientare la decisione sul punto, non solo abbia omesso ogni valutazione sul punto, ma soprattutto sia incorsa in una evidente “svista” , là dove nel motivare il diniego ha stigmatizzato la mancata prospettazione di fattori rilevanti a tal fine (cfr. pag. 30). In ordine poi al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello - che è partita da una pena prossima al minimo edittale e che ha apportato, a titolo di continuazione, aumenti esigui - ha ampiamente giustificato tale valutazione in considerazione della gravità del fatto. Tuttavia, non è da escludere che la eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche in sede di rinvio possa riflettersi anche sulla rideterminazione della pena e dei singoli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen. 2.4. Alle superiori premesse consegue l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ricorso proposto da FO AN ZZ. L’imputato è stato ritenuto responsabile in relazione a due episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore di TO e di OL, contestati rispettivamente ai capi 7) e 10) della rubrica. Secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, ZZ, unitamente a IZ UC, noto alle Forze dell’Ordine per il suo “inserimento” nel mercato dello spaccio, riforniva di 11 sostanza stupefacente del tipo cocaina TO e OL, che, a loro volta, provvedevano a collocarla sul mercato, mediante cessione agli acquirenti AL, clienti affidabili e fidelizzati. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che il ZZ intrattenesse affari di droga con IP e TO, nonostante l’assenza di recuperi. Il motivo è inammissibile. Il tema devoluto è stato ampiamente scrutinato dai Giudici del merito che, sulla base del dato captativo, hanno congruamente ricostruito il modus operandi del ZZ ed hanno escluso che gli incontri con il duo IP/TO poggiassero su una causale lecita: in un caso, lo TO, dopo avere fissato l’appuntamento con il ZZ, contattava gli acquirenti AL, rendendoli edotti dell’imminente fornitura;
nell’altro, lo TO chiedeva all’imputato di fargli da “staffetta” fino all’ingresso dell’autostrada e veniva successivamente tratto in arresto con il recupero di stupefacente del tipo cocaina ed eroina (cfr. pag. 31 e pagg. 32 e ss. della sentenza di primo grado). I giudici di merito – operando, dunque, una valutazione non illogica rispetto alla valenza probatoria del dato captativo - hanno congruamente ritenuto il sicuro coinvolgimento del ZZ nell’attività di rifornimento di cocaina in favore dello TO e del OL. Si tratta di un giudizio di merito coerente con il quadro probatorio complessivo e che non risente dei rilievi difensivi sull’assenza di sequestri di stupefacente;
rilievi che peraltro sono solo in parte fondati, per l’avvenuto recupero di 200 grammi di droga a seguito dell’arresto in flagranza di reato di TO e OL. Ad ogni buon conto, la decisione è coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova del reato non presuppone necessariamente il sequestro della sostanza stupefacente e può essere desunta anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate, qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita (cosiddetta "droga parlata"). Si tenga, peraltro, presente a tal uopo che la interpretazione del linguaggio, utilizzato dai soggetti intercettati, e la lettura del dato captativo costituiscono questioni di fatto che sono rimesse alla valutazione del giudice di merito e che si sottraggono al sindacato di legittimità, tranne che per manifesta irragionevolezza o illogicità. Situazione che non si riscontra nel caso di specie e che il ricorrente nemmeno ha dedotto. 12 3.2. Aspecifico e pertanto inammissibile è il motivo in ordine alla omessa derubricazione nella ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 cit. in relazione al capo 7) Ai fini di tale valutazione, ogni singola condotta deve essere considerata «nel suo concreto divenire e non quale fotogramma estraneo alla (e strappato dalla) realtà viva che rappresenta e alla quale appartiene» (cfr. in motivazione, Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Bandera, Rv. 2691499; Sez.3, n, 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv.279657). La potenzialità offensiva che il fatto esprime va operato nel suo insieme, senza arrestarsi al solo dato ponderale della sostanza oggetto della condotta esaminata. A tale regula iuris si è attenuata la Corte di appello che ha valutato in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, rilevando come la condotta contestata al capo 7) non possa essere valutata «quale frammento di vita avulso dalla realtà»: le modalità operative del ZZ, la vicinanza temporale degli episodi in contestazione, le reciproche correlazioni tra essi e i rapporti con soggetti stabilmente coinvolti nel mercato dello spaccio legittimamente non hanno consentito di leggere la condotta in esame in termini di minore offensività. 3.3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ZZ al pagamento delle spese processuali nonché della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). 4. I ricorsi proposti da GI CA e da LÒ CA. Essi possono essere esaminati congiuntamente per la sovrapponibilità dei motivi, eccetto quello relativo alla violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. inerente alla sola posizione di GI CA. 4.1. Per ragioni di ordine logico-sistematico va affrontato il motivo con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità del reato associativo ex art. 74 del cit. d.P.R. n.309. Si legge nella sentenza impugnata che l’attività di spaccio, prevalentemente di cocaina, era ben strutturata e organizzata, in quanto: articolata su turni che coprivano le 24 h senza soluzione di continuità; svolta mediante l’utilizzo di utenze telefoniche “dedicate” e di uno scooter per le consegne a domicilio;
aveva proprie basi logistiche e una propria piazza di spaccio nel quartiere Bagheria di Palermo;
alla vendita al minuto erano solitamente dediti FR AO NA - che peraltro spacciava anche presso la propria abitazione - ANe CA e EL Lo IC, che si occupava anche delle consegne a domicilio, utilizzando 13 lo scooter dei CA;
il pusher veniva retribuito, a cadenza settimanale, dai TE CA, ai quali periodicamente forniva il rendiconto dell’attività svolta, ed aveva la possibilità di acquistare in conto vendita, con facoltà di saldare il debito dopo aver collocato la merce sulla piazza (cfr. pagg. 34 e ss. della sentenza). Per i Giudici di appello gli elementi indicati erano sintomatici della esistenza ed operatività sul territorio di un'organizzazione dotata di mezzi adeguati ad assicurare una continuativa attività di spaccio per un periodo temporale apprezzabile. Si tratta senza dubbio di connotati che delineano appieno l'ipotesi associativa contestata. Il tipo di condotta, posta in essere, integra quell'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 cit. rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, tenuto conto che il primo reato va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (così, tra le tante, Sez. 6, n. 17467 del 21711/2018, Noure, Rv. 275550). Si consideri poi che per la configurabilità del reato associativo in esame non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr. ex multis, Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez.4, n. 27517 del 23/4/2024, Deda, Rv. 286738). Le argomentazioni sostenute dalla difesa non inficiano la solidità e logicità dell’impianto motivazionale, perché generiche e perché non si confrontano criticamente con i criteri di valutazione debitamente esplicitati e non affetti da vizi di motivazione, adeguatamente idonei a dimostrare non solo l'esistenza dell'associazione, ma anche il ruolo apicale dei TE CA. 4.2. Ed invero, anche in relazione a tale punto – oggetto di motivo di ricorso - la Corte di appello (cfr. pagg. 39 e ss.) ha congruamente evidenziato come coloro che venivano incaricati dell’attività di spaccio al minuto si interfacciassero esclusivamente con i TE CA, dai quali venivano “pagati “e ai quali, a cadenza settimanale, dovevano dar conto dell’attività. Assai significativi erano - per i Giudici di merito - alcuni colloqui, oggetto di captazione, nel corso dei quali gli spacciatori commentavano il diverso modo di gestione degli affari e di conduzione del gruppo da parte dei TE CA, in specie riservando 14 apprezzamenti positivi nei confronti di GI. Quest’ultimo veniva solitamente lodato perché disponibile e molto più generoso rispetto al fratello LÒ, essendo aduso ad elargire anche somme superiori rispetto a quelle pattuite;
LÒ, invece, veniva definito come persona dal carattere più “duro” e che “si isa i cristiani” (i.e. “fa i soldi sulla penne delle persone”) solito pagare alla scadenza senza anticipazioni (cfr. pagg. 37 e ss. della sentenza). Hanno, inoltre, segnalato i Giudici di merito come gli imputati mantenessero in modo esclusivo i contatti con i canali di approvvigionamento, effettuando anche periodiche trasferte a Palermo per rifornirsi di stupefacente;
carico che veniva prontamente consegnato ai venditori della piazza in modo da soddisfare i bisogni dei clienti, senza soluzione di continuità, e così da garantire la redditività degli affari (“noi lavoriamo forte”). Si legge ancora nella sentenza impugnata che i TE CA si occupavano di tutte le altre questioni afferenti alla gestione del gruppo, assicurando la costante presenza sulla piazza di spaccio del ‘pusher’, anche di notte, mediante un sistema di turnazione e di pronta reperibilità predisposto dai due prevenuti, in modo da non lasciare scoperture. In questa prospettiva, l’epilogo decisorio relativamente all'attribuzione ai TE CA del ruolo di vertice del sodalizio è esente da vulnus motivazionali ed è scevro da errori di diritto, avendo correttamente tenuto conto della definizione normativa e della perimetrazione giurisprudenziale del concetto di promotore e finanziatore: soluzione, questa, coerente con il pacifico indirizzo giurisprudenziale per il quale, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, ovvero assuma funzioni decisionali, attività queste ultime senz'altro ascrivibili all'odierni imputati che, in sinergia tra loro, coordinavano le attività del sodalizio (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Rv. 265524). 4.3. Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso, strettamente connessi tra loro, relativi alla qualificazione giuridica dell'associazione e dei reati scopo che, nella prospettazione difensiva, dovrebbero essere ricondotti rispettivamente alla fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 e al comma 5 dell’art. 73 cit. d.P.R. n. 309. E’ sufficiente, al tal uopo, richiamare il testo normativo che così recita: «se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale»: ciò significa che tale fattispecie in tanto è configurabile in quanto i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, 15 predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e in quanto, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 (così, ex multis, Sez. 6, n. 1642 del 15 09/10/2019, Delli Angioli, Rv. 278098- 01); considerando, altresì, le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696). La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi di diritto, escludendo la riconducibilità dell'associazione di cui al capo 16) alla fattispecie del comma 6 dell’art. 74. In primo luogo, per il livello di pericolosità, desumibile dalle complessive potenzialità operative del sodalizio: esso era in grado di collocare su piazza sostanza stupefacente (droga pesante) per i stabili canali di approvvigionamento di cui fruiva e per presenza di pusher in grado di garantire per l’intera giornata consegne, persino a domicilio, alla vasta platea di acquirenti, molti dei quali fidelizzati, tanto da ricevere lo stupefacente a credito (cfr. pagg. 50 e ss). In secondo luogo, per il volume di affari oggettivamente rilevabile come desumibile dagli incassi - che si aggirava intorno ai tremila euro a serata, consentendo ai CA la regolare erogazione di "stipendi" agli associati - e dal numero delle chiamate in entrata e in uscita sulle utenze dedicate. Al cospetto di tale ordito motivazionale, il ricorso si limita a evocare principi pur astrattamente validi, ma che non sono calzanti al caso di specie. Corollario naturale delle superiori premesse è che anche i contestati episodi di cessione - pur potendo essere singolarmente di minima rilevanza - assumono i caratteri della maggiore gravità, in considerazione del contesto complessivo in cui le condotte andavano ad inserirsi. 4.4. L’imputato GI CA deduce, infine, la violazione del divieto di “reformatio in peius” ex art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.: la Corte di appello - nel concedere le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata e nel rideterminare la pena complessiva – ha disposto, a titolo di continuazione, un aumento di pena in misura maggiore rispetto a quello fissato nella sentenza di primo grado. Il Giudice del gravame, infatti, - caducato l’effetto accrescitivo della recidiva – ha mantenuto ferma la pena base per il reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309, fissata in misura pari al minimo edittale di anni venti di reclusione, ed ha aggiunto ex art. 81, comma 2, cod. pen., anni sei e mesi otto di reclusione, in relazione ai trentacinque episodi di detenzione di fini di cessione, ulteriormente contestati (cfr. pag. 54). Il Giudice per l’udienza preliminare, avendo invece determinato la pena complessivamente in anni ventotto anni e due mesi di reclusione, in conseguenza dell’aumento disposto per la recidiva qualificata sulla pena base di venti anni, nel disporre gli aumenti a 16 titolo di continuazione, diversamente dal Giudice di appello, si era imbattuto nell’effetto preclusivo dell’art. 78 cod. pen., di guisa che aveva necessariamente dovuto contenere gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. in complessivi anni uno e mesi dieci di reclusione. La quaestio iuris, devoluta con il ricorso, concerne il perimetro operativo del divieto di reformatio in peius, tema questo definito come «il caleidoscopio attraverso il quale si snodano le varie prospettive ermeneutiche secondo le quali si è mossa la giurisprudenza di legittimità, genera una gamma multiforme di approdi, che neppure i diversi interventi delle Sezioni Unite sono valsi a ricondurre ad effettiva unità, malgrado la sostanziale assenza di contrasti espressamente dichiarati» (così Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., in motivazione). Ebbene, occorre in primo luogo precisare come esso operi solo se il gravame sia proposto esclusivamente dall'imputato e precluda al Giudice dell’impugnazione l’irrogazione di una pena più grave per specie o quantità, l’applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave, il proscioglimento con formula meno favorevole e la revoca dei benefici, salva la possibilità di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, purché non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado. La Corte di cassazione (cfr., nella loro sequenza temporale, Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894; Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034; Sez. U n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066), nei suoi primi interventi, ha precisato come il divieto non riguardi solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione: di guisa che si incorre nella violazione nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta pur pronunciandosi l'assoluzione per un reato-satellite (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570 - 01; Sez. 3, n. 17731 del 15/02/2018, Balzano, Rv. 272779 - 01; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626 - 01; Sez. 3, n. 17113 del 16/12/2014, dep. 2015, C., Rv. 263387 - 01; Sez. 3, n. 38084 del 23/06/2009, Riggio, Rv. 244961 - 01). Con la sentenza AP (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, AP, Rv. 255660) si è, altresì, precisato che il Giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione. Ed ancora, con la già citata sentenza delle Sezioni Unite (n. 16208 del 27/03/2014, 17 C. Rv. 258653), si è esclusa la violazione del divieto di reformatio in peius, se il giudice dell'impugnazione, mutata la struttura del reato continuato (come avviene quando la regiudicanda satellite diventa quella più grave o quando cambia la qualificazione giuridica), apporti per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. Si è poi precisato che i principi, ribaditi con la già citata sentenza “Morales” (Sez. Un. n. 40910 del 27/09/2005), operino solo nella ipotesi in cui il Giudice dell'appello sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati posti nella medesima relazione, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo, mentre se i parametri di raffronto si modificano detti principi non sono più applicabili. «[Il] ricorso alla mera operazione matematica di sottrazione di un determinato quantum di pena, lasciando inalterati gli altri fattori, presuppone l'invarianza non solo dei residui segmenti in rilievo, ma anche della relativa sequenza e delle eventuali relazioni reciproche». Pertanto «tale automatismo non è più percorribile nel caso di modifica di un segmento o della sequenza o dei rapporti reciproci, poiché la discrezionalità del giudice nell'adeguamento della pena al caso concreto rifugge da meccanismi rigidi, dovendo piuttosto consentirsi la migliore rimodulazione della pena nei suoi segmenti interni, fermi comunque il rispetto delle preclusioni;
l'obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata nel caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti;
l'onere di motivazione (così, in motivazione, Sez. 5, n 19366 del 08/06/2020 , Finizio, Rv. 279107). In conclusione , la regola dettata dalle Sezioni Unite “Morales” riguarda tutte le ipotesi in cui i parametri e la sequenza di raffronto rimangano identici;
quando, invece, mutano i parametri e/o la sequenza, il mero raffronto "matematico" tra le componenti della pena non riesce più a fornire un adeguato criterio di verifica di una eventuale reformatio in peius, poiché, modificandosi i reciproci rapporti ponderali dei singoli elementi, salta il presupposto stesso per effettuare un utile confronto. In questa prospettiva, in relazione al caso specifico, la Corte di appello si è mossa nel rispetto delle indicate regulae iuris, avendo doverosamente operato gli aumenti per i reati-fine posti in continuazione che in precedenza non era stato possibile effettuare per la preclusione normativa dell’art. 78 cit. (v., su tale specifico profilo, Sez. 4, n.8872 del 28/01/2025, Bajramaj Bledar, Rv.287773) , pertanto non incorrendo nella violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.. 18 4.5. Sulla scorta delle esposte argomentazioni va dichiarata la inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di LÒ CA e disposto il rigetto del ricorso presentato nell’interesse di GI CA. Gli imputati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali, mentre il solo LÒ CA va condannato al pagamento della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). 5. Ricorso presentato nell’interesse di ANe CA. Secondo i Giudici di merito, ANe CA avrebbe partecipato all’associazione, capeggiata dai CA, con il ruolo di partecipe e con la funzione di addetto alla vendita al minuto. 5.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente contesta il ruolo di partecipe, in considerazione del numero limitato degli episodi di cessione che gli vengono ascritti (tre complessivamente), del breve lasso di tempo durante il quale avrebbe operato, della natura dei rapporti intrattenuti solo con GI CA, suo cugino. Il motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, perché generico e fondato su censure già congruamente scrutinate. La Corte di appello ha reso una motivazione assolutamente logica e puntuale menzionando gli elementi dai quali ha tratto il convincimento circa il ruolo di partecipe di ANe CA in modo appropriato ed aderente alla realtà processuale (cfr. pagg. 42 e ss. della sentenza impugnata): il che consente ancora una volta di escludere la fondatezza della tesi sostenuta dalla difesa, invero non sostenibile sia per i rapporti intercorrenti con il capo GI CA e con il sodale FR AO NA, anch’egli dedito allo spaccio al minuto, sia per la partecipazione del CA alla spedizione punitiva nei confronti di NT Di Lorenzo, che aveva osteggiato l’attività del gruppo nei quartieri frequentati da minorenni. Nel richiamare le attente e puntuali argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, il motivo di ricorso è sicuramente generico in quanto limitato ad una mera enunciazione del vizio senza l'indicazione di alcun elemento o argomento a sostegno in grado di destrutturare la tenuta logica dell’apparato motivazionale. 5.2. Manifestamente infondato è anche il motivo con cui si deduce la omessa motivazione in relazione agli aumenti disposti a titolo di continuazione. 19 La valutazione operata in parte qua è del tutto esente da vizi, tanto più che la Corte ha proceduto ad una riduzione degli aumenti disposti in prime cure ed ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. operando aumenti contenuti. 5.3. Sulla scorta delle esposte argomentazioni va dichiarata la inammissibilità del ricorso. Segue, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna di ANe CA al pagamento delle spese processuali e della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). 6. Ricorso presentato nell’interesse di FR AO NA. L’imputato è stato ritenuto partecipe al reato associativo rivestendo all’interno della organizzazione criminale, capeggiata dai TE CA, il ruolo di ‘pusher’, solitamente addetto alle consegne a domicilio, servendosi a tal uopo di uno scooter e avendo la disponibilità dell’utenza telefonica “dedicata”. 6.1. Con il primo motivo il ricorrente contesta in primo luogo l’an del fenomeno associativo e in secondo luogo la sua intraneità. In relazione al primo punto si rimanda, in ragione della comunanza delle doglianze, alle argomentazioni già spese al § 4.1. nella trattazione dell’analogo motivo proposto dai TE CA. In relazione al secondo punto, la Corte di merito si occupa del tema alle pagg. 36 e ss. sottolineando la portata dimostrativa della intraneità del NA alla associazione sulla base di specifiche e logicamente congrue argomentazioni che il Collegio non può che condividere nella loro interezza. E’ sintomatico, in particolar modo, il riferimento al colloquio del 25 dicembre 2016 tra l’imputato e EL NI, anch’egli ‘pusher’ alle dipendenze dei CA, nel corso del quale si discuteva della necessità di rifornirsi di ulteriore stupefacente da LÒ (CA) e di consegnare la somma di mille euro provento dell’attività di spaccio. Altrettanto significativi sono per i Giudici di appello gli ulteriori colloqui, in cui i due discutevano delle modalità gestorie del gruppo da parte dei TE, LÒ e GI, evidenziando la generosità del secondo, che nel caso specifico li aveva retribuiti più del dovuto. In questo contesto, le argomentazioni difensive poggiano su una lettura frammentaria del compendio probatorio: il complessivo modus operandi del NA - sia per le iniziative intraprese, sia per le interrelazioni con i capi e gli altri sodali, sia per la conoscenza degli interna corporis - è effettivamente sintomatico dell’inserimento organico nell’associazione, che richiede l’accertamento di un vincolo durevole e la consapevolezza e volontà di 20 partecipare , assieme ad almeno a due persone, ad una società criminosa strutturata e finalizzata all’attività di spaccio (così, ex multis, Sez. 6, n 11722 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232; Sez. 6, 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645). 6.2. E’ inammissibile anche il secondo motivo, con cui si contesta la qualificazione giuridica dei fatti- reato in contestazione, per le argomentazioni già spese al § 4.3. 6.3. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). 7. Ricorso presentato nell’interesse di EL Lo IC. Al ricorrente è contestata la partecipazione all’associazione criminale in oggetto, all’interno della quale avrebbe volto la mansione di pusher, nonché condotte di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio sub 27) e 43). 7.1. Con i primi motivo di ricorso – che essendo relativi all’an della responsabilità possono essere trattati congiuntamente - il ricorrente contesta sia il proprio coinvolgimento nei singoli episodi di spaccio di cui al capo 27), lett. A) B) e D), sia il ruolo di partecipe al sodalizio. La posizione del ricorrente è stata esaminata alle pagg. 71 e ss. della sentenza impugnata, evidenziandosi come il ricorrente fosse pienamente coinvolto nei singoli episodi di cessione ascrittigli, avente ad oggetto sia cocaina che hashish, e fosse organicamente inserito nel gruppo capeggiato dai TE CA. Il dato intercettativo e la disponibilità delle utenze telefoniche in uso ai CA sono stati ritenuti decisivi ai fini dell’accertamento delle responsabilità, essendo stato considerata informazione neutra il fatto che il ricorrente, in qualche circostanza, non fosse stato riconosciuto dagli acquirenti. Come non illogicamente argomentato dalla Corte di appello il mancato riconoscimento era ampiamente giustificabile, potendo esso dipendere dalla natura occasionale ed episodica dell’acquisto. Per il resto, si è puntualmente evidenziato come il ricorrente fosse solito muoversi a bordo dello scooter dei CA per le consegne a domicilio, alternandosi con il NA, avesse instaurato rapporti direttamente con i due vertici del sodalizio, da cui riceveva le direttive, agisse in sinergia con gli altri sodali, tra cui il NA, utilizzasse, come gli altri, l’utenza di servizio, si fosse presentato ad un acquirente come “il ragazzo che lavora sempre con loro”. 21 Al cospetto di tale convincente trama motivazionale, appare dunque difficile sostenere la estraneità del Lo IC alle dinamiche associative. Né le argomentazioni difensive per la genericità delle doglianze, fondate sulla esiguità del dato numerico e dell’arco temporale, scalfiscono la solidità logica delle argomentazioni su cui poggia il provvedimento impugnato. 7.2. Inammissibile per manifesta infondatezza è, anche, l’ultimo motivo inerente agli aumenti disposti a titolo di continuazione. La Corte di appello ha ridotto sensibilmente la pena, prevedendo l’aumento di mesi uno e giorni quindici di reclusione per ciascuno dei cinque reati satellite, contestati al capo 27), di guisa che non si comprende la doglianza relativa alla “non omogeneità” degli aumenti. In relazione poi al capo 43) della rubrica – in cui si contesta la detenzione ai fini di cessione di circa 50 grammi di marjiuana- non risulta che l’imputato abbia presentato motivi di appello (cfr. pag. 74 della sentenza), di guisa che la pena irrogata dal primo giudice, in assenza di gravame sul punto, non poteva essere ridotta in sede di appello e “conformata” alle altre pene. 7.3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA PA limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di SA PA. Rigetta il ricorso di CA GI che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di TO OM AN, ZZ LD AN, Lo IC EL, CA LÒ, NA FR AO e CA ANe che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR CI CO IL 22
udita la relazione svolta dal Consigliere AR CI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità per tutti i ricorsi;
uditi: Penale Sent. Sez. 6 Num. 5352 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 18/12/2025 2 l’Avv. Edi Gioe', anche in qualità di sostituto processuale dell’Avv. Salvatore Priola, difensori di fiducia di GI CA e di LÒ CA, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;
l’Avv. GI Farina, difensore di fiducia di OM AN TO, che chiede l’accoglimento del ricorso;
l’Avv. GI Farina – in qualità di sostituto processuale dell’Avv. Lorenzo Marchese, difensore di fiducia di FR AO NA, dell’Avv. Domenico Trinceri, difensore di fiducia di PA SA, dell’Avv. Alessandro Martorana, difensore di fiducia di EL Lo IC, dell’Avv. Filippo Maria Gallina, difensore di fiducia di FO AN ZZ, dell’Avv. Vincenzo Gianbruno, difensore di fiducia di ANe CA, che chiede l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo - così provvedeva: -assolveva per insussistenza del fatto OM AN TO e PA SA dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo 1) della rubrica e, previo assorbimento del reato di cui al capo 2b) in quello di cui al capo 2a) nei confronti dello TO, rideterminava la pena limitatamente alle residue imputazioni inerenti ad episodi di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente;
-rideterminava la pena nei confronti di GI CA, ANe CA, FR AO NA e EL Lo IC, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dichiarata la estinzione per prescrizione in relazione ai reati di cui ai capi nr 28), 29) e 31), in ordine al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n 309, sub 16 della rubrica e in ordine a singoli episodi di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente;
-revocava la pena accessoria dell’interdizione legale e sostituiva la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque;
-confermava nel resto la sentenza con condanna di LÒ CA al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso tutti gli imputati indicati in epigrafe per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia. 3 2.1. Ricorso nell’interesse di OM AN TO (Avv. GI Farina). Ha dedotto: -violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al reato contestato al capo n 3) della rubrica, per avere la Corte territoriale attribuito il ruolo di concorrente nel reato di cui all’art. 73 del d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309 nonostante la mera presenza sul locus commissi delicti al momento della trattativa di acquisto dell’eroina tra il cedente CA e gli acquirenti AL, RO MI e NI NE;
-violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione ai reati sub n 14 e 15 della rubrica, per avere la Corte di appello escluso la derubricazione nella ipotesi della lieve offensività di cui al comma quinto dell’art. 73 del cit. d.P.R. n 309/90, se non altro in considerazione del dato ponderale e del quantitativo minimo della sostanza che veniva ceduta di volta in volta;
-violazione di legge, in relazione all’art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine agli aumenti disposti a titolo di continuazione, per avere i Giudici del merito differenziato gli aumenti disposti a titolo di continuazione senza assolvere all’obbligo di motivazione. 2.2. Ricorso nell’interesse di PA SA (Avv. Domenico Trincheri) Ha dedotto: -violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità e omissione quanto alla ritenuta responsabilità in ordine al reato contestato al capo 11) per avere i Giudici di appello ritenuto –sulla base dell’aggancio delle celle telefoniche e senza valutare il dato temporale - che il SA avesse effettuato la trasferta a Marsala per la consegna dello stupefacente;
-violazione di legge, in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309, e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di considerare – ai fini della derubricazione - la occasionalità delle trasferte, complessivamente in numero di tre, il mancato accertamento dei quantitativi e della tipologia di sostanza stupefacente trasportata;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata applicazione della pena per il reato ritenuto più grave nella misura pari al minimo edittale e all’aumento a titolo di continuazione sproporzionato soprattutto in relazione all’episodio di cui al capo 12), in considerazione della scarsa qualità della “merce”. 4 2.3. Ricorso nell’interesse di FO AN ZZ (Avv. Filippo Maria Gallina). Ha dedotto: -violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la responsabilità del ZZ in ordine agli episodi di cessione di cui ai capi n. 7) e n. 10) della rubrica sulla scorta del solo dato intercettativo e in assenza di recuperi di sostanza;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione nel comma quinto dell’art.73 cit. d.P.R. n. 309 in ordine al capo n. 7), trattandosi di quantità infima, “contenuta” in un pugno. 2.4. Ricorso nell’interesse di GI CA (Avv. Edi Gioè). Ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi della minima offensività ex art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309 in relazione ai reati scopo per avere la Corte di appello escluso la derubricazione per la impossibilità di sussumere fenomeno associativo nella ipotesi del comma sesto dell’art. 74 cit. d.P.R. n.309, nonostante la cessione avesse riguardato pochi grammi di stupefacente e dietro corrispettivo della somma di 20 e/o 30 euro;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa derubricazione della fattispecie associativa nella ipotesi prevista dal comma sesto dell’art. 74 del citato d.P.R. n 309 per non avere la Corte distrettuale considerato che le singole cessioni avevano ad oggetto pochi grammi di stupefacente, il sodalizio non era inserito in circuiti criminali e non utilizzava forme insidiose di penetrazione nel mercato o per sfuggire ai controlli, mentre aveva dato rilevanza ad informazioni neutre, come il numero degli acquirenti e la reiterazione nel tempo delle cessioni;
- violazione di legge, in relazione all’art.597 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello disposto un aumento a titolo di continuazione maggiore di quello disposto in prime cure;
- violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine alla esistenza del sodalizio che al ruolo verticistico ascritto a GI CA, per avere la Corte territoriale ravvisato il fenomeno associativo in mancanza degli elementi strutturali, come la ripartizione dei ruoli, la stabilità del fenomeno, l’affectio societatis, nonché per avere ravvisato, in modo assertivo, il ruolo direttivo in capo ai TE CA. 2.5. Ricorso nell’interesse di LÒ CA (Avv. Edi Gioè). 5 Ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi della minima offensività ex art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309 in relazione ai reati scopo per avere la Corte di appello escluso la derubricazione per la impossibilità di sussumere fenomeno associativo nella ipotesi del comma sesto dell’art. 74 cit. d.P.R. n.309, nonostante la cessione avesse riguardato pochi grammi di stupefacente e dietro corrispettivo della somma di 20 e/o 30 euro;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa derubricazione della fattispecie associativa nella ipotesi prevista dal comma sesto dell’art. 74 del citato d.P.R. n 309 per non avere la Corte distrettuale considerato che le singole cessioni avevano ad oggetto pochi grammi di stupefacente, il sodalizio non era inserito in circuiti criminali e non utilizzava forme insidiose di penetrazione nel mercato o per sfuggire ai controlli, mentre aveva dato rilevanza ad informazioni neutre, come il numero degli acquirenti e la reiterazione nel tempo delle cessioni;
- violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine alla esistenza del sodalizio che al ruolo verticistico ascritto a GI CA, per avere la Corte territoriale ravvisato il fenomeno associativo in mancanza degli elementi strutturali, come la ripartizione dei ruoli, la stabilità del fenomeno, l’affectio societatis, nonché per avere ravvisato, in modo assertivo, il ruolo direttivo in capo ai TE CA. 2.6. Ricorso proposto nell’interesse di ANe CA (Avv. Vincenzo Giambruno). Ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermata partecipazione di ANe CA al sodalizio capeggiato dai TE CA, nonostante gli episodi di cessione fossero numericamente assi limitati, il periodo di tempo che aveva visto coinvolto il CA fosse esiguo, il CA avesse avuto solo contatti con GI CA, peraltro suo cugino;
- violazione d legge e vizio di motivazione quanto agli aumenti disposti a titolo di continuazione per avere la Corte di appello ridotto gli aumenti disposti a titolo di continuazione, senza tuttavia rendere intellegibile il percorso argomentativo seguito. 2.7. Ricorso nell’interesse di FR AO NA (Avv. Lorenzo Marchese). Ha dedotto: 6 - violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’an del fenomeno associativo e alla partecipazione del ricorrente al sodalizio. Mancherebbe la prova del pactum sceleris e dell’affectio societatis e lo stesso NA sarebbe stato avvistato nell’arco di due anni a bordo del ciclomotore in uso ai CA;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del comma quinto dell’art. 73 cit.d.P.R. n.309, per non avere i Giudici di appello considerato le modiche quantità di stupefacente cedute, desumibile anche dal corrispettivo ricevuto (tra i 20 euro e i 40 euro), nonché l’esiguo periodo in cui avrebbe operato il NA (i.e. da luglio ad ottobre del 2018). 2.8. Ricorso nell’interesse di EL Lo IC (Avv. Alessandro Martorana). Ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai due episodi di detenzione ai fini di cessione, contestati al capo 27 lett. B) per avere la Corte di appello in modo contraddittorio, nonostante si fosse al cospetto di due vicende identiche nella dinamica, assolto il ricorrente in ordine alla cessione in favore di IE e condannato il predetto per la cessione in favore di Adestri;
- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli episodi di cui al capo 27 lett. A), lett. B) – cessione Taormina- e lett. D), per avere i Giudici di appello in modo contraddittorio, da un alto, ritenuto che gli acquirenti fossero fedeli clienti del gruppo CA e, dall’altro lato, al fine di giustificare il mancato riconoscimento del ricorrente, affermato che si trattasse di cessioni sporadiche;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione del Lo IC al sodalizio per la sporadicità ed esiguità numerica degli episodi di cessione che lo avevano visto coinvolto;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli aumenti disposti a titolo di continuazione, disposti in modo differenziato senza esporne le ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da OM AN TO. La Corte di appello ha confermato la responsabilità di OM AN TO limitatamente ai reati sub 2a) 3), 5), 8), 14) e 15) della imputazione, inerenti a singoli episodi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini spaccio, mentre lo ha assolto dalle residue imputazioni, tra cui anche quella concernente il reato associativo. 1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione delle norme sul concorso di persone nel reato, limitatamente all’ipotesi contestata al capo 3) della rubrica, 7 qualificata nella diversa fattispecie della offerta in vendita di sostanza stupefacente Il motivo è inammissibile. Il difensore ha formulato censure direttamente riguardanti il merito delle argomentazioni dei giudici di appello, contrapponendo una lettura alternativa del compendio probatorio, senza tuttavia dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha ravvisato il concorso di persone nel reato ex art. 110 e non la mera connivenza valorizzando il dato intercettativo, dal quale aveva ritenuto di poter desumere che l’imputato era stato inviato da IZ CA a prendere parte all’incontro, che si sarebbe svolto presso la sua abitazione con gli acquirenti AL, NE e RO, e ciò non solo al fine di saldare il debito di una precedente fornitura stupefacente, ma anche al fine di far “assaggiare” loro campioni di droga da proporre in vendita (cfr. pag. 22 della sentenza). Difficile, dunque, nel quadro di rapporti delineato dai Giudici di merito, parlare di mera connivenza non punibile. L’epilogo decisorio si colloca, infatti, nella linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la connivenza non punibile, riguardo alla disciplina degli stupefacenti, può essere integrata solo da un comportamento meramente passivo, mentre costituisce concorso nel delitto il contributo manifestato anche solo in forme che agevolino la condotta, assicurando al concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, collaborazione sulla quale egli può contare ( così Sez. 6 , n.9986 del 20/05/1998, ST e altro, Rv. 211587; Sez. 3, n. 34958 del 16/07/2015, Rv. 264454). 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della omessa derubricazione nel comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n.309, in relazione agli episodi di detenzione ai fini di cessione contestate ai capi 14) e 15) della rubrica. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello – anche attraverso un congruo richiamo alla conforme valutazione sul punto compiuta dal Giudice di primo grado – ha escluso la configurabilità del “piccolo spaccio”, in quanto, si è sostenuto, l’attività di vendita riferibile all’imputato era tutt’altro che occasionale e sporadica, dal momento che lo TO aveva a disposizione “oleati canali di fornitura”; operava in sinergia con EN ET, che assicurava le consegne a domicilio, e IZ UC, pronto nel risolvere qualunque problema potesse sorgere nel quartiere Sperone di Palermo;
aveva la possibilità di rivolgersi ad intermediari per la vendita al minuto. Dunque, l’attività di spaccio – hanno rilevato i Giudici di merito - era gestita in modo professionale, garantendo alla clientela la consegna in termini rapidi anche 8 di droga “pesante”, come l’eroina, ed incassi apprezzabili per la quantità di stupefacente complessivamente smerciato. La valutazione dei Giudici di merito non è censurabile, perché saldamente ancorata al dato probatorio e conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte secondo cui «la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (v., ex multis, Sez. 6, n.45061 del 03/11/2022 , Rv. 284149). Né tale conclusione è superata dalle allegazioni difensive che valorizzano l’esiguità del dato quantitativo in relazione a ciascuna operazione di vendita, rifuggendo tuttavia dal necessario giudizio sulla offensività del fatto nel suo complesso. Se la singola cessione, come rilevato nelle sentenze di merito, costituisce manifestazione di una più ampia (e comprovata) capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente, la valutazione della sua offensività non può essere ancorata al solo dato (statico) della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga, appunto, ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva. Peraltro, anche l'utilizzo di altre persone (e in generale il concorso nel reato), quale specifica modalità della condotta, è espressione del maggior potenziale offensivo del fatto. 1.3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, che sarebbero stati disposti in modo diverso per ciascuna ipotesi di reato senza tuttavia rendere alcuna motivazione. Il motivo è manifestamente infondato. Gli aumenti disposti ex art. 81 cod. pen. sono stati fissati entro limiti particolarmente contenuti per cui non necessitano di motivazione specifica, vieppiù in ragione della omogeneità delle condotte (v., ex multis, Sez. 5, 32511 del 14/10/2020, Radosavljevis, Rv. 279770). In ordine ai reati contestati ai capi n. 14) e n. 15), per i quali l’aumento è sensibilmente maggiore rispetto a quello disposto per gli altri episodi di spaccio in concorso, una tale valutazione non è incongrua né manifestamente illogica in ragione della accertata responsabilità in relazione a plurime e diverse condotte di cessione disposte a favore di diversi acquirenti (cfr. pagg. 26 della sentenza). 1.4. Sulla base di tali considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di OM AN TO e la 9 condanna del predetto al pagamento delle spese processuali nonché della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). 2.Il ricorso proposto da PA SA. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente contesta la responsabilità in ordine al delitto di detenzione di sostanza stupefacente sub capo 11). I Giudici di primo e di secondo grado - attraverso il puntuale richiamo del dato probatorio, rappresentato dalle conversazioni intercorse tra i vari soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda: dunque, seguendo un percorso argomentativo comune tanto da formare una “doppia conforme” - hanno ritenuto che PA SA, su incarico di IZ CA, si fosse recato a Marsala con l’automobile, in compagnia della compagna MA IT, per cedere la droga ai AL, MI e NE. Con argomentazioni tutt’altro che manifestamente illogiche, i decidenti del merito hanno superato la principale obiezione relativa alla inconciliabilità degli orari di partenza e di rientro a Palermo. Privilegiando la lettura sinottica dei colloqui - dal tenore tutt’altro che criptico – captati soprattutto in prossimità del rientro a Palermo, si è congruamente escluso che il viaggio fosse avvenuto con il pullman, come inizialmente pure si era pensato di fare, bensì con l’automobile, che effettivamente consente di percorrere il tragitto tra Palermo e Marsala in un’ora e mezza circa (cfr. pagg. 28 e 29 per la specifica disamina del dato intercettativo). Il ricorrente – nel censurare la tenuta logica dell’impianto motivazionale - sollecita un rinnovato esame del compendio istruttorio, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni spese dai Giudici di merito che, sia in primo che in secondo grado, hanno offerto una lettura delle informazioni probatorie, e senza evidenziare falle sul piano logico. Ciò non è consentito: l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto non essendo consentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge quanto alla omessa derubricazione nella ipotesi del quinto comma del cit. art. 73. Nella valutazione non illogica e, peraltro, conforme ai consolidati principi di diritto, già richiamati al § 1.2. esaminando il motivo di ricorso presentato dal 10 coimputato TO, i Giudici di appello hanno evidenziato come, per un verso, PA SA, a seguito dell’arresto di TO e OL, fosse stato delegato alla fornitura settimanale dello stupefacente, e, per altro verso, come l’imputato si muovesse in un settore di mercato ben avviato, per i quantitativi apprezzabili e di ottima qualità della cocaina per la “buona fattura delle magliette” che venivano collocati su piazza (cfr. pagg. 30 e ss.). In questa prospettiva, il mero riferimento al numero delle trasferte, di cui si era occupato il SA, e/o all’assenza di prova circa la quantità e qualità di stupefacente che egli avrebbe trasportato in tali occasioni, costituiscono valutazioni di aspetti fattuali che non si confrontano con le argomentazioni ben più articolate svolte dai Giudici del merito, 2.3. E’, invece, fondato il terzo motivo sebbene limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Premesso che le attenuanti generiche presuppongono una valutazione complessiva, che tenga conto della gravità della condotta e di una serie di ulteriori elementi, si ritiene che nel caso di specie la Corte di appello, sebbene sollecitata dalla difesa che, con un articolato motivo di gravame, aveva evidenziato una serie di elementi, potenzialmente in grado di orientare la decisione sul punto, non solo abbia omesso ogni valutazione sul punto, ma soprattutto sia incorsa in una evidente “svista” , là dove nel motivare il diniego ha stigmatizzato la mancata prospettazione di fattori rilevanti a tal fine (cfr. pag. 30). In ordine poi al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello - che è partita da una pena prossima al minimo edittale e che ha apportato, a titolo di continuazione, aumenti esigui - ha ampiamente giustificato tale valutazione in considerazione della gravità del fatto. Tuttavia, non è da escludere che la eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche in sede di rinvio possa riflettersi anche sulla rideterminazione della pena e dei singoli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen. 2.4. Alle superiori premesse consegue l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ricorso proposto da FO AN ZZ. L’imputato è stato ritenuto responsabile in relazione a due episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore di TO e di OL, contestati rispettivamente ai capi 7) e 10) della rubrica. Secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, ZZ, unitamente a IZ UC, noto alle Forze dell’Ordine per il suo “inserimento” nel mercato dello spaccio, riforniva di 11 sostanza stupefacente del tipo cocaina TO e OL, che, a loro volta, provvedevano a collocarla sul mercato, mediante cessione agli acquirenti AL, clienti affidabili e fidelizzati. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che il ZZ intrattenesse affari di droga con IP e TO, nonostante l’assenza di recuperi. Il motivo è inammissibile. Il tema devoluto è stato ampiamente scrutinato dai Giudici del merito che, sulla base del dato captativo, hanno congruamente ricostruito il modus operandi del ZZ ed hanno escluso che gli incontri con il duo IP/TO poggiassero su una causale lecita: in un caso, lo TO, dopo avere fissato l’appuntamento con il ZZ, contattava gli acquirenti AL, rendendoli edotti dell’imminente fornitura;
nell’altro, lo TO chiedeva all’imputato di fargli da “staffetta” fino all’ingresso dell’autostrada e veniva successivamente tratto in arresto con il recupero di stupefacente del tipo cocaina ed eroina (cfr. pag. 31 e pagg. 32 e ss. della sentenza di primo grado). I giudici di merito – operando, dunque, una valutazione non illogica rispetto alla valenza probatoria del dato captativo - hanno congruamente ritenuto il sicuro coinvolgimento del ZZ nell’attività di rifornimento di cocaina in favore dello TO e del OL. Si tratta di un giudizio di merito coerente con il quadro probatorio complessivo e che non risente dei rilievi difensivi sull’assenza di sequestri di stupefacente;
rilievi che peraltro sono solo in parte fondati, per l’avvenuto recupero di 200 grammi di droga a seguito dell’arresto in flagranza di reato di TO e OL. Ad ogni buon conto, la decisione è coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova del reato non presuppone necessariamente il sequestro della sostanza stupefacente e può essere desunta anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate, qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita (cosiddetta "droga parlata"). Si tenga, peraltro, presente a tal uopo che la interpretazione del linguaggio, utilizzato dai soggetti intercettati, e la lettura del dato captativo costituiscono questioni di fatto che sono rimesse alla valutazione del giudice di merito e che si sottraggono al sindacato di legittimità, tranne che per manifesta irragionevolezza o illogicità. Situazione che non si riscontra nel caso di specie e che il ricorrente nemmeno ha dedotto. 12 3.2. Aspecifico e pertanto inammissibile è il motivo in ordine alla omessa derubricazione nella ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 cit. in relazione al capo 7) Ai fini di tale valutazione, ogni singola condotta deve essere considerata «nel suo concreto divenire e non quale fotogramma estraneo alla (e strappato dalla) realtà viva che rappresenta e alla quale appartiene» (cfr. in motivazione, Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Bandera, Rv. 2691499; Sez.3, n, 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv.279657). La potenzialità offensiva che il fatto esprime va operato nel suo insieme, senza arrestarsi al solo dato ponderale della sostanza oggetto della condotta esaminata. A tale regula iuris si è attenuata la Corte di appello che ha valutato in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, rilevando come la condotta contestata al capo 7) non possa essere valutata «quale frammento di vita avulso dalla realtà»: le modalità operative del ZZ, la vicinanza temporale degli episodi in contestazione, le reciproche correlazioni tra essi e i rapporti con soggetti stabilmente coinvolti nel mercato dello spaccio legittimamente non hanno consentito di leggere la condotta in esame in termini di minore offensività. 3.3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ZZ al pagamento delle spese processuali nonché della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). 4. I ricorsi proposti da GI CA e da LÒ CA. Essi possono essere esaminati congiuntamente per la sovrapponibilità dei motivi, eccetto quello relativo alla violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. inerente alla sola posizione di GI CA. 4.1. Per ragioni di ordine logico-sistematico va affrontato il motivo con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità del reato associativo ex art. 74 del cit. d.P.R. n.309. Si legge nella sentenza impugnata che l’attività di spaccio, prevalentemente di cocaina, era ben strutturata e organizzata, in quanto: articolata su turni che coprivano le 24 h senza soluzione di continuità; svolta mediante l’utilizzo di utenze telefoniche “dedicate” e di uno scooter per le consegne a domicilio;
aveva proprie basi logistiche e una propria piazza di spaccio nel quartiere Bagheria di Palermo;
alla vendita al minuto erano solitamente dediti FR AO NA - che peraltro spacciava anche presso la propria abitazione - ANe CA e EL Lo IC, che si occupava anche delle consegne a domicilio, utilizzando 13 lo scooter dei CA;
il pusher veniva retribuito, a cadenza settimanale, dai TE CA, ai quali periodicamente forniva il rendiconto dell’attività svolta, ed aveva la possibilità di acquistare in conto vendita, con facoltà di saldare il debito dopo aver collocato la merce sulla piazza (cfr. pagg. 34 e ss. della sentenza). Per i Giudici di appello gli elementi indicati erano sintomatici della esistenza ed operatività sul territorio di un'organizzazione dotata di mezzi adeguati ad assicurare una continuativa attività di spaccio per un periodo temporale apprezzabile. Si tratta senza dubbio di connotati che delineano appieno l'ipotesi associativa contestata. Il tipo di condotta, posta in essere, integra quell'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 cit. rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, tenuto conto che il primo reato va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (così, tra le tante, Sez. 6, n. 17467 del 21711/2018, Noure, Rv. 275550). Si consideri poi che per la configurabilità del reato associativo in esame non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr. ex multis, Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez.4, n. 27517 del 23/4/2024, Deda, Rv. 286738). Le argomentazioni sostenute dalla difesa non inficiano la solidità e logicità dell’impianto motivazionale, perché generiche e perché non si confrontano criticamente con i criteri di valutazione debitamente esplicitati e non affetti da vizi di motivazione, adeguatamente idonei a dimostrare non solo l'esistenza dell'associazione, ma anche il ruolo apicale dei TE CA. 4.2. Ed invero, anche in relazione a tale punto – oggetto di motivo di ricorso - la Corte di appello (cfr. pagg. 39 e ss.) ha congruamente evidenziato come coloro che venivano incaricati dell’attività di spaccio al minuto si interfacciassero esclusivamente con i TE CA, dai quali venivano “pagati “e ai quali, a cadenza settimanale, dovevano dar conto dell’attività. Assai significativi erano - per i Giudici di merito - alcuni colloqui, oggetto di captazione, nel corso dei quali gli spacciatori commentavano il diverso modo di gestione degli affari e di conduzione del gruppo da parte dei TE CA, in specie riservando 14 apprezzamenti positivi nei confronti di GI. Quest’ultimo veniva solitamente lodato perché disponibile e molto più generoso rispetto al fratello LÒ, essendo aduso ad elargire anche somme superiori rispetto a quelle pattuite;
LÒ, invece, veniva definito come persona dal carattere più “duro” e che “si isa i cristiani” (i.e. “fa i soldi sulla penne delle persone”) solito pagare alla scadenza senza anticipazioni (cfr. pagg. 37 e ss. della sentenza). Hanno, inoltre, segnalato i Giudici di merito come gli imputati mantenessero in modo esclusivo i contatti con i canali di approvvigionamento, effettuando anche periodiche trasferte a Palermo per rifornirsi di stupefacente;
carico che veniva prontamente consegnato ai venditori della piazza in modo da soddisfare i bisogni dei clienti, senza soluzione di continuità, e così da garantire la redditività degli affari (“noi lavoriamo forte”). Si legge ancora nella sentenza impugnata che i TE CA si occupavano di tutte le altre questioni afferenti alla gestione del gruppo, assicurando la costante presenza sulla piazza di spaccio del ‘pusher’, anche di notte, mediante un sistema di turnazione e di pronta reperibilità predisposto dai due prevenuti, in modo da non lasciare scoperture. In questa prospettiva, l’epilogo decisorio relativamente all'attribuzione ai TE CA del ruolo di vertice del sodalizio è esente da vulnus motivazionali ed è scevro da errori di diritto, avendo correttamente tenuto conto della definizione normativa e della perimetrazione giurisprudenziale del concetto di promotore e finanziatore: soluzione, questa, coerente con il pacifico indirizzo giurisprudenziale per il quale, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, ovvero assuma funzioni decisionali, attività queste ultime senz'altro ascrivibili all'odierni imputati che, in sinergia tra loro, coordinavano le attività del sodalizio (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Rv. 265524). 4.3. Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso, strettamente connessi tra loro, relativi alla qualificazione giuridica dell'associazione e dei reati scopo che, nella prospettazione difensiva, dovrebbero essere ricondotti rispettivamente alla fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 e al comma 5 dell’art. 73 cit. d.P.R. n. 309. E’ sufficiente, al tal uopo, richiamare il testo normativo che così recita: «se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale»: ciò significa che tale fattispecie in tanto è configurabile in quanto i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, 15 predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e in quanto, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 (così, ex multis, Sez. 6, n. 1642 del 15 09/10/2019, Delli Angioli, Rv. 278098- 01); considerando, altresì, le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696). La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi di diritto, escludendo la riconducibilità dell'associazione di cui al capo 16) alla fattispecie del comma 6 dell’art. 74. In primo luogo, per il livello di pericolosità, desumibile dalle complessive potenzialità operative del sodalizio: esso era in grado di collocare su piazza sostanza stupefacente (droga pesante) per i stabili canali di approvvigionamento di cui fruiva e per presenza di pusher in grado di garantire per l’intera giornata consegne, persino a domicilio, alla vasta platea di acquirenti, molti dei quali fidelizzati, tanto da ricevere lo stupefacente a credito (cfr. pagg. 50 e ss). In secondo luogo, per il volume di affari oggettivamente rilevabile come desumibile dagli incassi - che si aggirava intorno ai tremila euro a serata, consentendo ai CA la regolare erogazione di "stipendi" agli associati - e dal numero delle chiamate in entrata e in uscita sulle utenze dedicate. Al cospetto di tale ordito motivazionale, il ricorso si limita a evocare principi pur astrattamente validi, ma che non sono calzanti al caso di specie. Corollario naturale delle superiori premesse è che anche i contestati episodi di cessione - pur potendo essere singolarmente di minima rilevanza - assumono i caratteri della maggiore gravità, in considerazione del contesto complessivo in cui le condotte andavano ad inserirsi. 4.4. L’imputato GI CA deduce, infine, la violazione del divieto di “reformatio in peius” ex art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.: la Corte di appello - nel concedere le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata e nel rideterminare la pena complessiva – ha disposto, a titolo di continuazione, un aumento di pena in misura maggiore rispetto a quello fissato nella sentenza di primo grado. Il Giudice del gravame, infatti, - caducato l’effetto accrescitivo della recidiva – ha mantenuto ferma la pena base per il reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309, fissata in misura pari al minimo edittale di anni venti di reclusione, ed ha aggiunto ex art. 81, comma 2, cod. pen., anni sei e mesi otto di reclusione, in relazione ai trentacinque episodi di detenzione di fini di cessione, ulteriormente contestati (cfr. pag. 54). Il Giudice per l’udienza preliminare, avendo invece determinato la pena complessivamente in anni ventotto anni e due mesi di reclusione, in conseguenza dell’aumento disposto per la recidiva qualificata sulla pena base di venti anni, nel disporre gli aumenti a 16 titolo di continuazione, diversamente dal Giudice di appello, si era imbattuto nell’effetto preclusivo dell’art. 78 cod. pen., di guisa che aveva necessariamente dovuto contenere gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. in complessivi anni uno e mesi dieci di reclusione. La quaestio iuris, devoluta con il ricorso, concerne il perimetro operativo del divieto di reformatio in peius, tema questo definito come «il caleidoscopio attraverso il quale si snodano le varie prospettive ermeneutiche secondo le quali si è mossa la giurisprudenza di legittimità, genera una gamma multiforme di approdi, che neppure i diversi interventi delle Sezioni Unite sono valsi a ricondurre ad effettiva unità, malgrado la sostanziale assenza di contrasti espressamente dichiarati» (così Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., in motivazione). Ebbene, occorre in primo luogo precisare come esso operi solo se il gravame sia proposto esclusivamente dall'imputato e precluda al Giudice dell’impugnazione l’irrogazione di una pena più grave per specie o quantità, l’applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave, il proscioglimento con formula meno favorevole e la revoca dei benefici, salva la possibilità di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, purché non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado. La Corte di cassazione (cfr., nella loro sequenza temporale, Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894; Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034; Sez. U n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066), nei suoi primi interventi, ha precisato come il divieto non riguardi solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione: di guisa che si incorre nella violazione nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta pur pronunciandosi l'assoluzione per un reato-satellite (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570 - 01; Sez. 3, n. 17731 del 15/02/2018, Balzano, Rv. 272779 - 01; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626 - 01; Sez. 3, n. 17113 del 16/12/2014, dep. 2015, C., Rv. 263387 - 01; Sez. 3, n. 38084 del 23/06/2009, Riggio, Rv. 244961 - 01). Con la sentenza AP (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, AP, Rv. 255660) si è, altresì, precisato che il Giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione. Ed ancora, con la già citata sentenza delle Sezioni Unite (n. 16208 del 27/03/2014, 17 C. Rv. 258653), si è esclusa la violazione del divieto di reformatio in peius, se il giudice dell'impugnazione, mutata la struttura del reato continuato (come avviene quando la regiudicanda satellite diventa quella più grave o quando cambia la qualificazione giuridica), apporti per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. Si è poi precisato che i principi, ribaditi con la già citata sentenza “Morales” (Sez. Un. n. 40910 del 27/09/2005), operino solo nella ipotesi in cui il Giudice dell'appello sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati posti nella medesima relazione, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo, mentre se i parametri di raffronto si modificano detti principi non sono più applicabili. «[Il] ricorso alla mera operazione matematica di sottrazione di un determinato quantum di pena, lasciando inalterati gli altri fattori, presuppone l'invarianza non solo dei residui segmenti in rilievo, ma anche della relativa sequenza e delle eventuali relazioni reciproche». Pertanto «tale automatismo non è più percorribile nel caso di modifica di un segmento o della sequenza o dei rapporti reciproci, poiché la discrezionalità del giudice nell'adeguamento della pena al caso concreto rifugge da meccanismi rigidi, dovendo piuttosto consentirsi la migliore rimodulazione della pena nei suoi segmenti interni, fermi comunque il rispetto delle preclusioni;
l'obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata nel caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti;
l'onere di motivazione (così, in motivazione, Sez. 5, n 19366 del 08/06/2020 , Finizio, Rv. 279107). In conclusione , la regola dettata dalle Sezioni Unite “Morales” riguarda tutte le ipotesi in cui i parametri e la sequenza di raffronto rimangano identici;
quando, invece, mutano i parametri e/o la sequenza, il mero raffronto "matematico" tra le componenti della pena non riesce più a fornire un adeguato criterio di verifica di una eventuale reformatio in peius, poiché, modificandosi i reciproci rapporti ponderali dei singoli elementi, salta il presupposto stesso per effettuare un utile confronto. In questa prospettiva, in relazione al caso specifico, la Corte di appello si è mossa nel rispetto delle indicate regulae iuris, avendo doverosamente operato gli aumenti per i reati-fine posti in continuazione che in precedenza non era stato possibile effettuare per la preclusione normativa dell’art. 78 cit. (v., su tale specifico profilo, Sez. 4, n.8872 del 28/01/2025, Bajramaj Bledar, Rv.287773) , pertanto non incorrendo nella violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.. 18 4.5. Sulla scorta delle esposte argomentazioni va dichiarata la inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di LÒ CA e disposto il rigetto del ricorso presentato nell’interesse di GI CA. Gli imputati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali, mentre il solo LÒ CA va condannato al pagamento della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). 5. Ricorso presentato nell’interesse di ANe CA. Secondo i Giudici di merito, ANe CA avrebbe partecipato all’associazione, capeggiata dai CA, con il ruolo di partecipe e con la funzione di addetto alla vendita al minuto. 5.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente contesta il ruolo di partecipe, in considerazione del numero limitato degli episodi di cessione che gli vengono ascritti (tre complessivamente), del breve lasso di tempo durante il quale avrebbe operato, della natura dei rapporti intrattenuti solo con GI CA, suo cugino. Il motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, perché generico e fondato su censure già congruamente scrutinate. La Corte di appello ha reso una motivazione assolutamente logica e puntuale menzionando gli elementi dai quali ha tratto il convincimento circa il ruolo di partecipe di ANe CA in modo appropriato ed aderente alla realtà processuale (cfr. pagg. 42 e ss. della sentenza impugnata): il che consente ancora una volta di escludere la fondatezza della tesi sostenuta dalla difesa, invero non sostenibile sia per i rapporti intercorrenti con il capo GI CA e con il sodale FR AO NA, anch’egli dedito allo spaccio al minuto, sia per la partecipazione del CA alla spedizione punitiva nei confronti di NT Di Lorenzo, che aveva osteggiato l’attività del gruppo nei quartieri frequentati da minorenni. Nel richiamare le attente e puntuali argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, il motivo di ricorso è sicuramente generico in quanto limitato ad una mera enunciazione del vizio senza l'indicazione di alcun elemento o argomento a sostegno in grado di destrutturare la tenuta logica dell’apparato motivazionale. 5.2. Manifestamente infondato è anche il motivo con cui si deduce la omessa motivazione in relazione agli aumenti disposti a titolo di continuazione. 19 La valutazione operata in parte qua è del tutto esente da vizi, tanto più che la Corte ha proceduto ad una riduzione degli aumenti disposti in prime cure ed ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. operando aumenti contenuti. 5.3. Sulla scorta delle esposte argomentazioni va dichiarata la inammissibilità del ricorso. Segue, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna di ANe CA al pagamento delle spese processuali e della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). 6. Ricorso presentato nell’interesse di FR AO NA. L’imputato è stato ritenuto partecipe al reato associativo rivestendo all’interno della organizzazione criminale, capeggiata dai TE CA, il ruolo di ‘pusher’, solitamente addetto alle consegne a domicilio, servendosi a tal uopo di uno scooter e avendo la disponibilità dell’utenza telefonica “dedicata”. 6.1. Con il primo motivo il ricorrente contesta in primo luogo l’an del fenomeno associativo e in secondo luogo la sua intraneità. In relazione al primo punto si rimanda, in ragione della comunanza delle doglianze, alle argomentazioni già spese al § 4.1. nella trattazione dell’analogo motivo proposto dai TE CA. In relazione al secondo punto, la Corte di merito si occupa del tema alle pagg. 36 e ss. sottolineando la portata dimostrativa della intraneità del NA alla associazione sulla base di specifiche e logicamente congrue argomentazioni che il Collegio non può che condividere nella loro interezza. E’ sintomatico, in particolar modo, il riferimento al colloquio del 25 dicembre 2016 tra l’imputato e EL NI, anch’egli ‘pusher’ alle dipendenze dei CA, nel corso del quale si discuteva della necessità di rifornirsi di ulteriore stupefacente da LÒ (CA) e di consegnare la somma di mille euro provento dell’attività di spaccio. Altrettanto significativi sono per i Giudici di appello gli ulteriori colloqui, in cui i due discutevano delle modalità gestorie del gruppo da parte dei TE, LÒ e GI, evidenziando la generosità del secondo, che nel caso specifico li aveva retribuiti più del dovuto. In questo contesto, le argomentazioni difensive poggiano su una lettura frammentaria del compendio probatorio: il complessivo modus operandi del NA - sia per le iniziative intraprese, sia per le interrelazioni con i capi e gli altri sodali, sia per la conoscenza degli interna corporis - è effettivamente sintomatico dell’inserimento organico nell’associazione, che richiede l’accertamento di un vincolo durevole e la consapevolezza e volontà di 20 partecipare , assieme ad almeno a due persone, ad una società criminosa strutturata e finalizzata all’attività di spaccio (così, ex multis, Sez. 6, n 11722 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232; Sez. 6, 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645). 6.2. E’ inammissibile anche il secondo motivo, con cui si contesta la qualificazione giuridica dei fatti- reato in contestazione, per le argomentazioni già spese al § 4.3. 6.3. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). 7. Ricorso presentato nell’interesse di EL Lo IC. Al ricorrente è contestata la partecipazione all’associazione criminale in oggetto, all’interno della quale avrebbe volto la mansione di pusher, nonché condotte di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio sub 27) e 43). 7.1. Con i primi motivo di ricorso – che essendo relativi all’an della responsabilità possono essere trattati congiuntamente - il ricorrente contesta sia il proprio coinvolgimento nei singoli episodi di spaccio di cui al capo 27), lett. A) B) e D), sia il ruolo di partecipe al sodalizio. La posizione del ricorrente è stata esaminata alle pagg. 71 e ss. della sentenza impugnata, evidenziandosi come il ricorrente fosse pienamente coinvolto nei singoli episodi di cessione ascrittigli, avente ad oggetto sia cocaina che hashish, e fosse organicamente inserito nel gruppo capeggiato dai TE CA. Il dato intercettativo e la disponibilità delle utenze telefoniche in uso ai CA sono stati ritenuti decisivi ai fini dell’accertamento delle responsabilità, essendo stato considerata informazione neutra il fatto che il ricorrente, in qualche circostanza, non fosse stato riconosciuto dagli acquirenti. Come non illogicamente argomentato dalla Corte di appello il mancato riconoscimento era ampiamente giustificabile, potendo esso dipendere dalla natura occasionale ed episodica dell’acquisto. Per il resto, si è puntualmente evidenziato come il ricorrente fosse solito muoversi a bordo dello scooter dei CA per le consegne a domicilio, alternandosi con il NA, avesse instaurato rapporti direttamente con i due vertici del sodalizio, da cui riceveva le direttive, agisse in sinergia con gli altri sodali, tra cui il NA, utilizzasse, come gli altri, l’utenza di servizio, si fosse presentato ad un acquirente come “il ragazzo che lavora sempre con loro”. 21 Al cospetto di tale convincente trama motivazionale, appare dunque difficile sostenere la estraneità del Lo IC alle dinamiche associative. Né le argomentazioni difensive per la genericità delle doglianze, fondate sulla esiguità del dato numerico e dell’arco temporale, scalfiscono la solidità logica delle argomentazioni su cui poggia il provvedimento impugnato. 7.2. Inammissibile per manifesta infondatezza è, anche, l’ultimo motivo inerente agli aumenti disposti a titolo di continuazione. La Corte di appello ha ridotto sensibilmente la pena, prevedendo l’aumento di mesi uno e giorni quindici di reclusione per ciascuno dei cinque reati satellite, contestati al capo 27), di guisa che non si comprende la doglianza relativa alla “non omogeneità” degli aumenti. In relazione poi al capo 43) della rubrica – in cui si contesta la detenzione ai fini di cessione di circa 50 grammi di marjiuana- non risulta che l’imputato abbia presentato motivi di appello (cfr. pag. 74 della sentenza), di guisa che la pena irrogata dal primo giudice, in assenza di gravame sul punto, non poteva essere ridotta in sede di appello e “conformata” alle altre pene. 7.3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA PA limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di SA PA. Rigetta il ricorso di CA GI che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di TO OM AN, ZZ LD AN, Lo IC EL, CA LÒ, NA FR AO e CA ANe che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR CI CO IL 22