Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2002, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
0404 9 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP A CORTE SUPREM ASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE CONTRIBUTI CONSORTILI oposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 14944/99 Dott. Angelo GRIECO Dott. Vincenzo PROTO Consigliere - Dott. Mario ADAMO Consigliere 9512 Cron. Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Ud. 10/12/2001ConsigliereDott. Giuseppe SALME' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO BAGLIVI 8, presso l'avvocato SERGIO LEONARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LEUZZI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
BO IA;
intimata 2001 avverso la sentenza non definitiva n. 193/98 depositata 2529 il 09/05/98 e la sentenza definitiva n. 552/98 del 1 Giudice di pace di NARDO', depositata il 24/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
1'assorbimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo 1 AL IA, con citazione notificata il 20 gennaio 1998, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Nardò il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, esponendo di essere proprietaria di un immobile in agro di Sannicola e di avere ricevuto una cartella esatto- riale relativa a contributi richiesti da tale Consorzio per il 1997, di lire 25.672. Chiedeva che fosse dichia- rato che il Consorzio non aveva titolo а pretendere detti contributi, chiedendo la restituzione della somma versata. Il Consorzio si costituiva eccependo in via pre- l'incompetenza per materia e valore, chie-giudiziale dendo in subordine il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva depositata il 9 maggio 1998, rigettava le eccezioni di incompetenza e rimetteva la causa sul ruolo per il me- 2 rito, che decideva con sentenza depositata il 24 otto- bre 1998, dichiarando non dovuto il contributo richie- sto e condannando il Consorzio alla restituzione di lire 25.672, con gli interessi legali dal pagamento. Avverso tali sentenze ha proposto ricorso a que- sta Corte il Consorzio, con atto notificato il 17 giu- gno 1999 in cancelleria e il 22 giugno 1999 presso il procuratore domiciliatario della AL. La parte in- timata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; de- gli artt. 862 e 864 cod. civ.; 11, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni;
vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con mod. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 8, comma 1 bis, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165; omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo. Si deduce specificamente al riguardo che questa Corte, con sentenza n. 9493 del 1998, a sezioni unite ritenuto dal Giudice di pace contrariamente a quanto - ha ritenuto la natura tri- con la sentenza impugnata butaria dei contributi di bonifica, e la competenza a 3 conoscerne del Tribunale. Con il secondo motivo si denuncia la violazione de- gli artt. 10, 11, 59 e 111 del R.D. n. 215 del 1933 e dell'art. 860 cod. civ., la violazione delle regole sull'onere della prova, nonchè l'omes so esame di punti decisivi e l'omessa pronuncia. Si lamenta in proposito che il giudice di pace abbia immotivatamente ritenuto non dovuto il contributo consortile, per la mancanza di un beneficio per il contribuente, rifiutandosi erronea- mente anche di ammettere la prova chiesta dal Consor- zio. 2 Il ricorso deve ritenersi tempestivo poiché, in mancanza di riserva di gravame avverso. la sentenza non definitiva, entrambe le sentenze sono state impugnate entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c. 1 ed ammis- sibile, in quanto avverso le sentenze del Giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede i due mi- lioni di lire l'unico mezzo di gravame è il ricorso per cassazione (Cass. sez. un. 23 settembre 1998, n. 9493). Quanto al merito, il primo motivo è fondato, do- vendosi riaffermare in questa sede il principio (affermato da questa Corte con la citata sentenza 23 settembre 1998, n. 9493 delle sezioni unite, nonchè successivamente con la sentenza 5 maggio 1999, n. 4474 e con numerose altre sentenze di questa sezione) secon- 4 do il quale i contributi spettanti ai Consorzi di boni- fica ed imposti ai proprietari per le spese di esecu- zione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifi- ca e miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la compe- tenza per materia a conoscere della domanda con la qua- le il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo, perchè non dovute, spetta al Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il d. lgs. n. 546 del 1992 (e restando ininfluenti sui pro- cessi in corso, a norma dell'art. 5 c.p.c. le modifiche legislative introdotte dall'art. 12 della 1. 28 dicem- bre 2001, n. 448). Ciò in quanto con la domanda si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contem- plati dalla legge. Ne deriva che il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e la sen- tenza impugnata va cassata, dichiarandosi competente a conoscere della causa il Tribunale di Lecce. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spe- se dell'intero giudizio. Q. M. P. 5 La Corte di cassazione Accoglie il primo motivo del ricorso. Dichiara as- sorbito il secondo. Cassa entrambe le sentenze impugna- te e dichiara la competenza del Tribunale di Lecce. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Grieco Francesco Felicetti COME SUPREMADI SONE Prime Sez Der sitato in _ ERE Luisa Passinetti M 21 MAR. 2002... IL CANCELLIERE 6