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Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 30507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30507 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito Sost. Proc. Gen. SABRINA PASSAFIUME che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. WALTER DE AGOSTINO che, quale sostituto dell'avv. GIOVANNI CASTRONOVO, in difesa di RE LO, ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 9/12/2021, in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 2/2/2021, ha assolto RE LO in relazione al reato di tentato omicidio di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. perché il fatto non sussiste e, esclusa l'aggravante del nesso teleologico, rideterminata la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, ha confermato nel resto la condanna per i reati di porto in luogo pubblico di un'arma clandestina di cui agli artt. 23, comma 4 L. 110/1975 e ricettazione di cui all'art. 648, primo comma, cod. pen. 1 I, Penale Sent. Sez. 1 Num. 30507 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 30/03/2023 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di porto abusivo di arma clandestina e di ricettazione. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, assolto l'imputato per il reato di tentato omicidio, avrebbe omesso di motivare quanto alla riferibilità dei residui fatti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla corretta applicazione dei criteri di quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione ai reati di porto abusivo di arma clandestina e di ricettazione della stessa. In specifico nell'impugnazione si evidenzia che la questione circa la responsabilità per i reati di porto abusivo di arma clandestina e di ricettazione della stessa, che non era stata espressamente dedotta con i motivi di appello, era stata comunque devoluta nei termini della impossibilità di identificare nell'imputato la persona che aveva commesso il tentato omicidio e, quindi, come la persona che aveva portato e utilizzato l'arma. Sotto altro profilo, poi, la condanna per gli attuali reati sarebbe nella sostanza incompatibile con l'assoluzione per il reato di tentato omicidio. Le doglianze non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate. 1.1. Il primo motivo non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Come espressamente ammesso nello stesso atto di ricorsola questione relativa alla dichiarazione di responsabilità per i reati di porto abusivo di arma e di ricettazione non era stata oggetto di specifico motivo di appello. L'argomento ora speso dalla difesa, secondo la quale la questione sarebbe deducibile in quanto implicitamente contenuta nelle censure formulate nella prima impugnazione in ordine alla mancata identificazione del ricorrente come la persona responsabile del tentato omicidio, non è condivisibile. La dichiarazione di responsabilità quanto ai reati residui, infatti, era, ed è, oggetto di un autonomo capo di imputazione in ordine al quale, in assenza di una specifica impugnazione, opera la preclusione processuale di cui all'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. Sotto altro profilo, d'altro canto, l'eventuale ed implicita devoluzione che sarebbe stata effettuata con i motivi di appello, specificamente riferiti al solo reato di tentato omicidio, sarebbe da considerarsi come formulata in termini generici in quanto nella stessa 2 non era contenuta alcuna specifica contestazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ora oggetto di ricorso. 1.2. La doglianza, in ogni caso, tesa a sollecitare una diversa valutazione delle prove senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, risulta manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con gli specifici riferimenti agli elementi acquisiti, le videoriprese, gli indumenti indossati dalla persona in possesso dell'arma e quelli indossati dall'imputato, gli accertamenti circa la presenza della polvere da sparo e anche l'analisi delle tracce biologiche (cfr. pagine da 3 a 7 della sentenza impugnata), ha dato adeguato e coerente conto dell'individuazione del ricorrente come la persona responsabile dei fatti oggetto dei capi di imputazione e, per quanto riguarda in questa sede, cioè degli elementi posti a fondamento della ritenuta individuazione dello stesso come l'autore del reato di porto abusivo di arma clandestina e di quello di ricettazione della stessa. 1.3. La circostanza che il ricorrente sia stato assolto dall'imputazione di tentato omicidio, infine, è del tutto irrilevante quanto alla condanna per gli attuali reati. L'imputato, infatti, è stato assolto dalla contestazione di tentato omicidio con la formula "perché il fatto non sussiste" in virtù dei dubbi della Corte territoriale in merito all'idoneità dell'azione e circa l'esistenza di una reale volontà di uccidere e non perché lo stesso non aveva posto in essere la condotta o commesso i fatti. Sotto tale profilo, quindi, il giudizio in ordine all'identificazione dell'imputato come l'autore dei fatti e quanto alle modalità degli stessi, come l'uso e la presenza dell'arma poi pure rinvenuta, è stato oggetto di una doppia conforme valutazione che, in assenza di vizi logici, non è sindacabile in questa sede. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla corretta applicazione dei criteri di quantificazione della pena. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto /killa significativa gravità del fatto,4311a notevole pericolosità dell'imputato e dei suoi contatti con ambienti malavitosi (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, anche con il riferimento alla necessità di individuare una pena che non sia incongrua per difetto). Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa 3 /7 sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/3/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito Sost. Proc. Gen. SABRINA PASSAFIUME che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. WALTER DE AGOSTINO che, quale sostituto dell'avv. GIOVANNI CASTRONOVO, in difesa di RE LO, ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 9/12/2021, in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 2/2/2021, ha assolto RE LO in relazione al reato di tentato omicidio di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. perché il fatto non sussiste e, esclusa l'aggravante del nesso teleologico, rideterminata la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, ha confermato nel resto la condanna per i reati di porto in luogo pubblico di un'arma clandestina di cui agli artt. 23, comma 4 L. 110/1975 e ricettazione di cui all'art. 648, primo comma, cod. pen. 1 I, Penale Sent. Sez. 1 Num. 30507 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 30/03/2023 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati di porto abusivo di arma clandestina e di ricettazione. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, assolto l'imputato per il reato di tentato omicidio, avrebbe omesso di motivare quanto alla riferibilità dei residui fatti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla corretta applicazione dei criteri di quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione ai reati di porto abusivo di arma clandestina e di ricettazione della stessa. In specifico nell'impugnazione si evidenzia che la questione circa la responsabilità per i reati di porto abusivo di arma clandestina e di ricettazione della stessa, che non era stata espressamente dedotta con i motivi di appello, era stata comunque devoluta nei termini della impossibilità di identificare nell'imputato la persona che aveva commesso il tentato omicidio e, quindi, come la persona che aveva portato e utilizzato l'arma. Sotto altro profilo, poi, la condanna per gli attuali reati sarebbe nella sostanza incompatibile con l'assoluzione per il reato di tentato omicidio. Le doglianze non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate. 1.1. Il primo motivo non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Come espressamente ammesso nello stesso atto di ricorsola questione relativa alla dichiarazione di responsabilità per i reati di porto abusivo di arma e di ricettazione non era stata oggetto di specifico motivo di appello. L'argomento ora speso dalla difesa, secondo la quale la questione sarebbe deducibile in quanto implicitamente contenuta nelle censure formulate nella prima impugnazione in ordine alla mancata identificazione del ricorrente come la persona responsabile del tentato omicidio, non è condivisibile. La dichiarazione di responsabilità quanto ai reati residui, infatti, era, ed è, oggetto di un autonomo capo di imputazione in ordine al quale, in assenza di una specifica impugnazione, opera la preclusione processuale di cui all'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. Sotto altro profilo, d'altro canto, l'eventuale ed implicita devoluzione che sarebbe stata effettuata con i motivi di appello, specificamente riferiti al solo reato di tentato omicidio, sarebbe da considerarsi come formulata in termini generici in quanto nella stessa 2 non era contenuta alcuna specifica contestazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ora oggetto di ricorso. 1.2. La doglianza, in ogni caso, tesa a sollecitare una diversa valutazione delle prove senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, risulta manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con gli specifici riferimenti agli elementi acquisiti, le videoriprese, gli indumenti indossati dalla persona in possesso dell'arma e quelli indossati dall'imputato, gli accertamenti circa la presenza della polvere da sparo e anche l'analisi delle tracce biologiche (cfr. pagine da 3 a 7 della sentenza impugnata), ha dato adeguato e coerente conto dell'individuazione del ricorrente come la persona responsabile dei fatti oggetto dei capi di imputazione e, per quanto riguarda in questa sede, cioè degli elementi posti a fondamento della ritenuta individuazione dello stesso come l'autore del reato di porto abusivo di arma clandestina e di quello di ricettazione della stessa. 1.3. La circostanza che il ricorrente sia stato assolto dall'imputazione di tentato omicidio, infine, è del tutto irrilevante quanto alla condanna per gli attuali reati. L'imputato, infatti, è stato assolto dalla contestazione di tentato omicidio con la formula "perché il fatto non sussiste" in virtù dei dubbi della Corte territoriale in merito all'idoneità dell'azione e circa l'esistenza di una reale volontà di uccidere e non perché lo stesso non aveva posto in essere la condotta o commesso i fatti. Sotto tale profilo, quindi, il giudizio in ordine all'identificazione dell'imputato come l'autore dei fatti e quanto alle modalità degli stessi, come l'uso e la presenza dell'arma poi pure rinvenuta, è stato oggetto di una doppia conforme valutazione che, in assenza di vizi logici, non è sindacabile in questa sede. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla corretta applicazione dei criteri di quantificazione della pena. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto /killa significativa gravità del fatto,4311a notevole pericolosità dell'imputato e dei suoi contatti con ambienti malavitosi (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, anche con il riferimento alla necessità di individuare una pena che non sia incongrua per difetto). Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa 3 /7 sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/3/2023