Sentenza 11 giugno 2002
Massime • 1
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il termine concesso per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza da parte del GD, di cui all'art. 98 comma secondo legge fall., ha natura perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza determina l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio ex art. 2969 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8323 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente - Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere - Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere - Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: BANCO AMBROSIANO VENETO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, INTESA GESTIONE CREDITI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 55, presso l'avvocato BENEDETTO GARGANI, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO DELLA DISCO CROSS 88 SNC DI TO SE & FALLIMENTO ER NA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 796/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso in via principale rinvio degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite;
in subordine l'accoglimento del primo motivo, con l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. Svolgimento del processo Il Banco IA ET chiese di essere ammesso al passivo del fallimento della società Disco Cross 88 s.n.c. e di quello del socio illimitatamente responsabile RÙ LL, nel primo per il credito privilegiato ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c. di L.
1.790.028 e chirografario di L. 89.671.237 e nel secondo per lo stesso credito privilegiato nonché per quelli ipotecario di L. 270.421.911 e chirografario di L. 171.944.288. Il giudice delegato ammise il credito nel passivo sociale per L. 71.298.332 in via chirografaria, escludendo la differenza perché portata da ricevute bancarie e da documentazione non cerziorata, nonché le spese della fase fallimentare;
ammise in via chirografaria il credito vantato nei confronti di RÙ LL nella misura di L. 164.875.190, in difetto di esibizione della iscrizione ipotecaria;
escluse la differenza perché portata da una fideiussione, non prodotta. L'istituto di credito propose opposizione, che il Tribunale di Roma, nella contumacia della curatela, dichiarò inammissibile, per inosservanza da parte dell'opponente del termine concesso per la notifica al curatore. La sentenza fu gravata da appello, che la Corte di Appello di Roma, con sentenza 15.3.1999, respinse, rilevando che il termine per la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti è sottratto alla loro disponibilità, in quanto rimesso al giudice, e la sua inosservanza, equivalendo ad inottemperanza del suo provvedimento e ad impossibilità di essere prorogato una volta scaduto, produce la improponibilità dell'azione, rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c.. Ha negato la corte di merito che ricorresse la ipotesi della forza maggiore, per il ritardo della cancelleria nel rilascio delle copie da notificare, in quanto dal 22.11.1995, in cui il difensore dell'istituto di credito aveva preso visione del decreto, mancavano circa venti giorni per la scadenza della notifica fissata al 10.12.1995. Hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi il Banco IA ET e la società Intesa Gestione Crediti - già Cassa di Risparmio Salernitana s.p.a., che aveva poi assunto la nuova denominazione - in quanto cessionaria di tutti i crediti in sofferenza della banca predetta. Non ha presentato difese il curatore del fallimento. Motivi della decisione Con il primo motivo si denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 153 e 154 c.p.c., 98 L.F. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamentano le ricorrenti che la corte di merito abbia ricollegato alla inosservanza di un termine ordinatorio un effetto preclusivo non previsto da alcuna norma ed escluso da dottrina e giurisprudenza, essa non incidendo su alcun interesse di ordine pubblico processuale, ne' determinando "la caducazione dell'udienza" come affermato dalla sentenza impugnata con motivazione illogica e contraddittoria. Con il secondo motivo la denunzia di violazione e falsa applicazione di legge è riferita agli artt. 2969 c.c. e 98 L.F., unitamente a quelli di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Viene dedotta la erroneità del richiamo alla norma codicistica - in forza della quale la corte territoriale aveva rilevato di ufficio la decadenza - avuto riguardo alla natura ordinatoria del termine e comunque considerato che la materia non è sottratta alla disponibilità delle parti. Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di forza maggiore e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva il Banco IA ET di avere nei gradi di merito invocato la forza maggiore, evidenziando che le copie del ricorso e del decreto del giudice erano state rilasciate il 9.12.1995, sedici giorni dopo la richiesta e il giorno prima della scadenza del termine, sicché la affermazione che il 22.11.1995, in cui il difensore dell'istituto di credito aveva preso visione del decreto, vi erano ben 20 giorni per la notifica sarebbe frutto di un travisamento dei fatti e comunque rivelerebbe la illogicità della motivazione. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili proposti. Dei primi due motivi l'esame può essere compiuto in modo congiunto, essi costituendo articolate prospettazioni della medesima quaestio iuris, in ordine agli effetti della inosservanza del termine fissato dal giudice e previsto dal 2^ comma, 2^ parte dell'art. 98 L.F., se cioè la sua natura sia ordinatoria per il fatto che la legge non ne specifichi la perentorietà; se il suo inutile decorso produca, comunque, decadenza;
se essa possa essere rilevata di ufficio.. Posto in punto di fatto che il termine assegnato al creditore in opposizione allo stato passivo rimase inosservato, nella problematica che la censura solleva si pone, in via pregiudiziale, il quesito se, ai fini della identificazione di detto termine, giovino o meno le generali norme processuali civilistiche (artt. 152, 153, 154 c.p.c.) e in particolare quella che la perentorietà debba essere sempre espressamente prevista dalla legge;
o se, invece, possa essere desunta dalla natura del procedimento;
e, subordinatamente, ove di termine ordinatorio si tratti, se la sua differenza rispetto al perentorio stia, non già nella insuscettibilità del primo di produrre decadenza, riservata soltanto alla inosservanza del secondo, quanto nella prorogabilità prima della sua scadenza ad opera del giudice, negata sempre e comunque al termine perentorio;
salvo restando il comune effetto della decadenza, anche per l'ordinatorio, nel caso sia mancata la richiesta di proroga, ovvero essa sia stata disattesa dal giudice o ancora, pur dopo la concessione, il termine sia rimasto inosservato. Con la conseguenza ulteriore che la rilevabilità di ufficio prevista dall'art. 2969 c.c. è connessa solo alla indisponibilità della materia e non anche alla perentorietà del termine, ove la decadenza non sia effetto esclusivo di essa. La sentenza impugnata, pur qualificando il termine ordinatorio, in relazione al disposto dell'art. 152 c.p.c., afferma che l'art. 98 L.F. rimette al giudice la sua concreta determinazione, allo scopo di regolare il procedimento di opposizione allo stato passivo, per il quale la legge fallimentare prevede il sollecito svolgimento;
e proprio tale funzione, in relazione alla esigenza della costituzione del contraddittorio, comporta che il termine sia sottratto alla disponibilità delle parti, con l'effetto che il mancato rispetto di esso costituisce inosservanza del decreto del giudice delegato, la quale rende impossibile la proroga e determina "la caducazione della udienza con la conseguente improponibilità dell'azione ed inammissibilità della opposizione, rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c.". La decisione, che nella sostanza si condivide, merita di essere rettificata nella motivazione, della quale non sembrano aderire ai principi dell'ordinamento proce3suale alcuni passaggi. Se, infatti, a fondamento della questione si pone la natura ordinatoria del termine di cui si tratta, non è dato comprendere donde derivi la conseguenza della rilevabilità di ufficio della decadenza, privo di significato appalesandosi tanto l'argomento secondo cui l'art. 98 L.F., nel rimettere al giudice la fissazione del termine per la notifica, la sottrae alla disponibilità delle parti, quanto il successivo che "il mancato rispetto del termine per la notifica costituisce inosservanza del decreto del giudice delegato che determina la impossibilità di ottenere la proroga"; giacché non è dalla circostanza che sia il giudice a fissare il termine che scaturisce la indisponibilità delle parti, essendo essa riferita alla materia oggetto dei diritti e non all'iter procedimentale cui è soggetta, che nei processi che iniziano con ricorso al giudice suppone sempre la fissazione del termine ad opera di quest'ultimo; mentre l'affermazione che il mancato rispetto del termine, costituendo inosservanza del decreto del giudice delegato, determina la impossibilità di ottenere la proroga, null'altro esprime che il principio normativo degli artt. 152 e 154 c.p.c. della improrogabilità del termine perentorio, anteriormente alla sua scadenza, e di quella del termine ordinatorio dopo di essa. Ritiene il Collegio che la specificità del procedimento di opposizione allo stato passivo e della materia sulla quale si inserisce costituisca ragione sufficiente perché restino derogate le disposizioni delle norme processualcivilistiche, che, in quanto lex generalis, non trovano applicazione al cospetto di una diversa specifica disciplina. Tanto giova a superare la controversa questione se in via generale anche il termine ordinatorio, una volta scaduto senza essere stato prorogato, ovvero una volta scaduta la proroga, comporti decadenza (in tal senso Casa. 808/1999; 10174/1998; 12640/1992; 3933/1980; in senso contrario Casa. 12182/2000; 9288/1995; 248/1992), posto che dell'art. 152 c.p.c. 2^ comma non è consentita l'applicazione nella dedotta fattispecie, obbedendo la struttura del procedimento di opposizione allo stato passivo ad esigenze proprie, con tale norma incompatibili e tali da attribuire necessariamente al termine previsto dall'art. 98 cpv. 2^ parte L.F. il carattere della perentorietà, pur in difetto di esplicita qualificazione della legge. Stabilisce il primo comma della norma che i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro 15 giorni dalla comunicazione del curatore del deposito dello stato passivo (Corte Cost. 22.4.1986 n. 102) e il 2^ che il giudice fissa con decreto l'udienza in "cui tutti i creditori opponenti ed il curatore debbono comparire avanti a lui". Aggiunge l'art. 99 che il giudice delegato istruisce le varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio, che "pronuncia su tutte le opposizioni che gli sono rimesse con unica sentenza". Ciò posto, non sembra possibile assegnare al termine fissato per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto natura ordinatoria, posto che, consentendo essa la prorogabilità anteriormente alla scadenza, costituirebbe un ostacolo alla unitarietà del procedimento, concepita non solo al fine della speditezza del giudizio - in linea con le esigenze della procedura concorsuale - ma soprattutto allo scopo di assicurare il rispetto del principio di concorsualità, previsto per la verificazione dello stato passivo, della quale il giudizio di opposizione costituisce lo sviluppo in sede contenziosa e della quale replica le caratteristiche, sia attraverso la concentrazione presso il giudice delegato - organo della verifica delle passività - della istruzione di tutte le opposizioni necessariamente confluenti nell'unico giudizio, sia attraverso l'allargamento alla massa concorsuale delle singole contestazioni dedotte, che da individuali la legge vuole che diventino cumulative, allorché stabilisce che l'udienza che il giudice fissa sia diretta alla comparizione del curatore, oltreché di tutti gli opponenti, che sono dunque parti dell'intero giudizio e non della frazione di esso relativa alla propria contestazione. Tanto comporta che la loro costituzione debba avvenire nel termine di almeno cinque giorni prima della udienza di comparizione, la quale, dunque, segnerà il momento unitario di trattazione delle singole contestazioni, che mirano alla variazione dello stato passivo, salva soltanto la possibilità di separazione prevista dal 2^ comma dell'art. 99. Sicché, pur potendo per ciascuno degli opponenti variare il dies a quo del termine per la opposizione, in relazione alla data della comunicazione ricevuta dal curatore - avuto riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del 1^ comma dell'art. 98, di cui alla sentenza 22.4.1986 n. 102 della Corte Cost., - la udienza di comparizione servirà a rendere uniformi i tempi di trattazione e decisione, cui parteciperanno concorsualmente tutti i creditori opponenti;
risultato che sarebbe impedito dalla eventuale proroga che fosse concessa dal giudice, la quale, potendo incidere sui tempi che debbono intercorrere tra costituzione ed udienza di comparizione, al punto da determinarne lo slittamento in avanti, finirebbe per alterare il meccanismo della concorsualità, creando distonie suscettibili di proliferazione di procedimenti separati e non più confluenti in unica decisione in modo unitario, in contrasto con il disposto dell'art. 99 cpv. L.F., che la eccezionale ipotesi della separazione rimette alla valutazione esclusiva del giudice, peraltro, nel solo caso che delle opposizioni alcune siano mature ed altre no. Al di là, dunque, delle generali definizioni processualcivilistiche è in re ipsa la perentorietà del termine di cui si tratta, - sulla quale pressoché concorde è la dottrina, mentre mancano specifici precedenti di questa Corte - a nulla giovando in senso contrario la circostanza che al termine perentorio facciano espresso riferimento gli artt. 100, 101 e 102 L.F., argomento da cui una dottrina minoritaria ricava la opposta conclusione, nel segno della riaffermazione nel sistema fallimentare della vigenza generale dell'art. 152 e dell'art. 154 c.p.c., all'insegna del broccardo ubi lex voluit dixit. Tale argomento, inteso a valorizzare i principi processualcivilistici, sui quali fanno leva le ricorrenti nei loro mezzi di gravame, non può essere condiviso, proprio perché trascura la speciale ratio più sopra identificata del procedimento di opposizione a stato passivo, della quale non partecipano i procedimenti di impugnazione e di revocazione dei crediti ammessi e di insinuazione tardiva, che, pur essendo idonei a modificare il risultato dello stato passivo verificato, non ne costituiscono una proiezione, tendendo i primi due ad una sua revisione, ma nel senso di escludere crediti dal passivo e quindi in melius per la massa dei creditori, ed il secondo ad una dilatazione delle passività, ma non attraverso la revisione di provvedimenti giudiziali, che mancano, essendo la insinuazione successiva al decreto di esecutività dello stato passivo e cioè alla chiusura della verifica ordinaria, coincisa con lo scioglimento della adunanza dei creditori. Sicché, se la opposizione riapre la fase della verifica, rispetto alle esclusioni e alle ammissioni con riserva di pretese creditorie, alla presenza di tutti gli opponenti e del curatore, ripristinando il principio di concorsualità, che resterebbe vanificato da una trattazione separata delle opposizioni, la impugnazione e la revocazione dei crediti ammessi non comportano quella riapertura, perché non mirano ad insinuazioni aggiuntive, in danno dei creditori già ammessi al passivo, ma al contrario alla eliminazione di alcune passività; per cui la perentorietà dei termini prevista dagli artt. 100 e 102 è frutto di una scelta del legislatore e non di una intrinseca esigenza del sistema, che non applica, neanche nel giudizio di impugnazione ex art. 100 L.F., più dell'altro affine alla opposizione allo stato passivo, la regola della cumulatività sin dall'inizio, favorendo la unitarietà dei procedimenti, persino con quello sulle opposizioni, solo in seguito, nelle fasi della istruzione e della decisione, con l'effetto che mentre la mancanza di espressa previsione del carattere perentorio negli artt. 100 e 102 non avrebbe consentito l'automatica decadenza, divenendo quel termine suscettibile di proroga in quanto ordinatorio, analoga assenza nell'art. 98 non produce il medesimo effetto. Ragioni diverse militano nella comparazione del testo di tale articolo con quello dell'art. 101 L.F., per il quale, non essendo in discussione una precedente verifica e non essendo censurato un provvedimento del giudice delegato, alla cui emanazione abbia contribuito l'adunanza dei creditori, non è invocabile la esigenza della cumulatività, sicché anche in questo la perentorietà del termine risulta concepita dal legislatore in chiave acceleratoria, secondo le caratteristiche del procedimento fallimentare e dei suoi subprocedimenti, in relazione alla esigenza che esso abbia sollecito corso, con l'effetto che, ove fosse mancata la sua specificazione, il termine sarebbe rimasto aperto, quanto nelle altre ipotesi, alla possibilità della proroga. Le considerazioni svolte giovano alla rilevabilità di ufficio della inosservanza del termine previsto dall'art. 98 2^ comma, ult. parte L.F., essa investendo un interesse di ordine processuale che trascende quello dei singoli, in quanto tutela non solo la sollecita, ma anche coordinata ed unitaria trattazione delle opposizioni, secondo lo schema della verifica ordinaria, che affida all'adunanza dei creditori e non al singolo la valutazione di ciascuna pretesa;
con l'effetto di sottrarre la materia alla disponibilità delle parti, curatore e creditore inosservante del termine concesso. Nè può rilevare l'assunto che, comunque, nella specie l'intervallo temporale tra notifica del ricorso e del decreto del giudice delegato, a termine già scaduto, e udienza di comparizione fosse tanto ampio da consentire la rituale costituzione del curatore, atteso che la conseguenza della riconosciuta perentorietà è la decadenza, senza alcuna possibilità di valutazione della concreta incidenza della inosservanza sulla effettività degli specifici interessi protetti. Quanto, infine, al terzo motivo di censura, al pari degli altri infondato, è sicuramente gratuita la doglianza relativa al vizio motivazionale, avendo la sentenza impugnata sulla dedotta causa di forza maggiore, legata al ritardo della cancelleria di rilasciare le copie da notificare, fornito puntuali ragioni del contrario convincimento, affermando che dal 22.11.1995 in cui il difensore del Banco IA ET aveva preso visione del decreto, vi erano ancora venti giorni per ottenere i rilascia delle copie da notificare. Ma infondata è anche la denunzia di violazione di legge, prospettata senza alcuna indicazione delle norme violate e in realtà introdotta al fine di conseguire il riesame dei fatti che hanno condotto al giudizio della corte di merito di insussistenza di siffatta causa di forza maggiore, insindacabile in sede di legittimità. Le spese del processo possono essere compensate, avuto riguardo alla disputabilità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del processo. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2002