Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella casa coniugale, deve essere escluso il concorso del coniuge ex art. 110 c.p. in ipotesi di semplice comportamento negativo di quest'ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisce od ostacola in vario modo la esecuzione, dato che non sussiste in tale caso un obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40, comma secondo, c.p.), giacché il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione in casa di droga da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale. Di contro, per la configurazione del concorso, è sufficiente la partecipazione all'altrui attività criminosa con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell'altro coniuge di poter contare su una propria attiva collaborazione (La Corte ha ritenuto, nella specie, il dolo del concorso nel reato da parte del coniuge, per la collocazione dello stupefacente in piena vista nella stanza da letto, per il prelievo della droga da parte del coniuge e la consegna agli agenti operanti con occultamento sulla persona della maggior quantità possibile della sostanza per sottrarla al sequestro).
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Leggi di più… - 2. Il reato di favoreggiamento ed i delitti in materia di sostanze stupefacentiAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1998, n. 9986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9986 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 20.5.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 760
3. " Antonino EN " REGISTRO GENERALE
4. " TO S. AG " N. 32331/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da NO OL, nato a [...] il [...], e OT OR, nata a [...] il [...]
avvero la sentenza della Corte di appello di Milano in data 11 giugno Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi trattandosi di censure in punto di fatto;
Udito il difensore Avvocato Alberto Tolamone, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il giorno 11-6-1997 e depositata il 25-6 1997 la Corte di appello di Milano confermava la condanna a pena ritenuta di giustizia di IC NT ed RA IL, che il tribunale di Busto Arsizio il 5-12-1996 aveva riconosciuto colpevoli, entrambi, del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e 73, 1^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 per illecita detenzione di più quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish e, il solo NT, del delitto continuato di cessione a terzi di modici quantitativi delle suddette sostanze.
Sulla impugnazione degli imputati, la corte territoriale escludeva per IC NT la sussistenza dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, 5^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione del carattere continuativo della attività di spaccio, della oggettiva disponibilità di quantitativi di diverse sostanze stupefacenti destinate alla cessione a terzi, della professionalità dell'illecito commercio, della capacità di contatti con fornitori di notevole livello sia econo che criminale. Escludeva, altresì, che la condotta della IL potesse concretare la meno grave ipotesi delittuosa del favoreggiamento e riconfermava per la imputata la ipotizzabilità del delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti;
giacché la stessa dimorava nel medesimo immobile del NT, ove si trovava la droga;
si era diretta di corsa nel locale, in cui era lo stupefacente;
ne aveva occultato una parte sulla persona;
doveva, perciò, ritenersi pienamente consapevole della disponibilità della sostanza secondo un comportamento tipico di codetenzione.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del comune difensore avvocato Tolamone, il quale, nel loro interesse, deduce la erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione della decisione impugnata, per avere la corte territoriale, quanto ad RA IL, ravvisato in un semplice comportamento passivo di sola presenza alla consumazione del reato il concorso nel delitto ex art. 73, 1^ comma, del d.P.R. n.309 del 1990, e per avere il medesimo giudice di secondo grado escluso, per entrambi i ricorrenti, la sussistenza dell'attenuante ad effetto speciale, richiesta già con l'appello.
Alla udienza odierna il P.G. ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi, che questa Suprema Corte giudica, invece, infondati e, perciò, li rigetta, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, a pagare le spese del procedimento.
Quanto al motivo di impugnazione relativo alla sola IL, in tema di concorso del coniuge convivente nel delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente nel domicilio comune, la giurisprudenza di questa Corte suprema ha già espresso un indirizzo interpretativo ben preciso nel delineare la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, precisando come (Cass. pen., Sez. VI, 22 dicembre 1994, n. 12725, Riggio, m. CED 199.89 4) debba essere escluso il concorso ex art. 110 c.p. in caso di semplice comportamento negativo di chi assiste passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisce ed ostacola in vario modo la esecuzione, dato che non sussiste in tal caso un obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40, 2^ comma, c.p.) ed il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione in casa di droga da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale;
chiarendo, per altro verso (Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 1997, n. 1108, P.M. c. Famiano, m. CED 206.78 5), che ai fini della configurazione del concorso nel reato di cui all'art.73, 1^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme di agevolazione della detenzione anche solo assicurando all'altro coniuge una relativa sicurezza, consistente nella consapevolezza dell'agente di apportare un contributo causale alla condotta altrui già in atto ovvero nella disponibilità, anche implicitamente manifestata, di addurre, in caso di bisogno e di necessità, comunque una propria attiva collaborazione, per cui l'aiuto che in seguito dovesse essere prestato viene a rientrare nella fattispecie del concorso di persona nel rato e non del favoreggiamento (Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 1997, n. 4243, ric. Contaldo, m. CED 207.7 99). Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di cui innanzi, avendo accertato una situazione di codetenzione della droga, desumendola, in modo convincente e logico, da circostanze univoche di una consapevole e voluta partecipazione della donna alla attività del coniuge (collocazione dello stupefacente in piena vista nella stanza da letto;
prelievo della droga da parte della IL e consegna di una parte della sostanza agli agenti operanti;
occultamento sulla persona di quanta più sostanza possibile per sottrarla al sequestro;
interesse della imputata in proprio alla illecita disponibilità), il che esclude la possibilità di qualificare la condotta della stessa come ipotesi di favoreggiamento.
Quanto all'altro motivo di impugnazione, comune ai ricorrenti, ai fini della esclusione dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, 5^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 il giudice di merito ha argomentato in modo corretto e secondo la esatta interpretazione della norma, avendo in proposito valutato non soltanto la quantità della droga detenuta, pari a circa diciannove grammi di sostanza pura;
ma anche il carattere continuativo della attività di spaccio, la "professionalità" nell'illecito commercio nonché la capacità di contatti con fornitori di notevole livello economico e criminale, in grado di immettere sul mercato "droga non certo da piazza".
P.T.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 1998