Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1998, n. 9986
CASS
Sentenza 20 maggio 1998

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In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella casa coniugale, deve essere escluso il concorso del coniuge ex art. 110 c.p. in ipotesi di semplice comportamento negativo di quest'ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisce od ostacola in vario modo la esecuzione, dato che non sussiste in tale caso un obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40, comma secondo, c.p.), giacché il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione in casa di droga da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale. Di contro, per la configurazione del concorso, è sufficiente la partecipazione all'altrui attività criminosa con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell'altro coniuge di poter contare su una propria attiva collaborazione (La Corte ha ritenuto, nella specie, il dolo del concorso nel reato da parte del coniuge, per la collocazione dello stupefacente in piena vista nella stanza da letto, per il prelievo della droga da parte del coniuge e la consegna agli agenti operanti con occultamento sulla persona della maggior quantità possibile della sostanza per sottrarla al sequestro).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1998, n. 9986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9986
Data del deposito : 20 maggio 1998

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