Sentenza 24 luglio 2008
Massime • 1
Soggetto attivo del reato di cui all'art. 95 del D.Lgs. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche e, come tale, non esonerato automaticamente da responsabilità per la presenza di un direttore dei lavori.
Commentario • 1
- 1. Esecuzione dei lavori in violazioni norme e prescrizioni antisismiche, responsabilità dell’appaltatore.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In zona sismica, in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche, può commettere il reato, di cui all'art. 93 d.P.R. n. 380/01, anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori. (Cass. sez. III, 20/12/2011-20/02/2012 n. 6675; Cass. sez. VI, 4/07/2008 n. 35298; Cass. sez. III, 24/05/2007 n. 35387; Cass. sez. III, 6/6/2003 n. 33558). Fattispecie: l'appaltatore in concorso con altri soggetti (i proprietari committenti, nonché il direttore dei lavori) veniva condannato quale esecutore dei lavori (opere edilizie) in zona sismica senza preventivo avviso alle competenti autorità. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 24/07/2008, n. 35298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35298 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/07/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 20
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 021471/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VI EO, N. IL 07/03/1974;
avverso SENTENZA del 18/12/2007 TRIBUNALE di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
udito il difensore avv. Giocchini Corrado di Ancona che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 18 dicembre 2007, il tribunale di Ancona ha dichiarato VI TT e NI IM responsabili del reato di cui all'art. 95, in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, del per avere rispettivamente, il primo quale legale rappresentante della ditta "Edil Star" esecutrice delle opere, ed il secondo quale direttore dei lavori, effettuato su un immobile sito nel Comune di Ancona, opere di ristrutturazione in assenza del preavviso scritto e del deposito strutturale del relativo progetto presso l'unità operativa sismica della Provincia di Ancona, condannando i predetti alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda ciascuno.
Avverso la sentenza anzidetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dello VI, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce al riguardo il ricorrente che, nella specie, non sussisterebbero profili di responsabilità a carico dell'esecutore delle opere, in quanto tanto il preavviso che il deposito dei progetti ai fini della normativa antisismica, sono incombenti propri ed esclusivi del progettista e direttore dei lavori nonché del committente proprietario. Nel caso in esame, a carico del ricorrente non sarebbe ravvisabile alcun profilo di colpa, avendo lo stesso adempiuto all'obbligo di informazione circa la correttezza delle procedure seguite presso i tecnici incaricati. La scelta di questi ultimi, d'altra parte, e, quindi, la valutazione della relativa competenza, era stata effettuata dalla proprietaria che aveva conferito l'appalto per i lavori, i quali, per la loro natura, non consentivano di apprezzare la circostanza che i muri da abbattere potessero avere funzione strutturale.
Il ricorso è infondato.
Non è infatti revocabile in dubbio la circostanza che la presenza di un direttore dei lavori non escluda affatto che anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie possa rispondere del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, essendo egli destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza della autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui al citato decreto, artt. 52 e 83, considerato che le disposizioni dettate in tema di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire la esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, chiama proprio l'esecutore delle opere in questione ad osservare simili cautele, senza potersi presupporre un automatico esonero di responsabilità per la presenza di un direttore dei lavori. Nella specie, il giudice del merito ha correttamente ritenuto non esclusi i profili di colpa atti e rendere applicabile nei confronti dell'odierno ricorrente l'ipotesi contravvenzionale contestata, alla luce delle stesse competenze tecniche dell'imputato, che rendevano chiaramente percepibile al medesimo la natura delle opere commissionate e la circostanza che i lavori di ristrutturazione avrebbero comportato l'abbattimento di strutture portanti. Strutture la cui rimozione - si precisa nella sentenza impugnata - aveva addirittura determinato delle "fissurazioni" nella proprietà sovrastante, al punto che era stata emessa una ordinanza di inagibilità dei locali interessati. Opere, dunque, per la realizzazione delle quali gli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica divenivano incombente il cui espletamento doveva essere previamente accertato, con la dovuta cautela, proprio da chi quelle opera era stato incaricato di realizzare.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2008