Sentenza 14 giugno 2017
Massime • 1
Nell'ipotesi di confisca disposta su beni di proprietà di un soggetto assolto dal reato con sentenza irrevocabile, il predetto è legittimato a proporre incidente di esecuzione per ottenere la revoca del provvedimento ablativo qualora, pur avendo esperito impugnazione per contestare la legittimità del vincolo, non abbia ottenuto una pronuncia nel merito della relativa questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2017, n. 51468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51468 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2017 |
Testo completo
5 1468-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/06/2017 ARTURO CORTESE - Presidente Sent. n. sez. 2177/2017 GIACOMO ROCCHI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.29030/2016 STEFANO APRILE RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ON nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/02/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG . eps One che ha chieb dichoress mo netesble it went до Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 29 febbraio 2016 il G.i.p. del Tribunale di Brescia, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta da SI RA avverso il provvedimento dell'11 dicembre 2015, col quale lo stesso Giudice aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di restituzione della polizza n. 829693, emessa dal Banco di Brescia in data 25 settembre 2002, previa parziale revoca della confisca disposta con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Brescia del 19 novembre 2007, già divenuta irrevocabile.
1.1 A fondamento della decisione il giudice di merito rilevava che la questione era stata già sollevata dalla RA con un precedente incidente di esecuzione, respinto con ordinanza del 16 agosto 2013, rispetto alla quale decisione il ricorso proposto dalla stessa era stato dichiarato inammissibile con sentenza dell'8 luglio 2014 della Corte di cassazione, che aveva negato la sua legittimazione a chiedere la revoca della confisca disposta ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1992 per avere rivestito la qualità di parte del procedimento penale di cognizione, all'esito del quale la misura ablativa era stata imposta, statuizione preclusiva della riproposizione della medesima richiesta.
2. Avverso detto provvedimento ricorre l'interessata a mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo: a) inosservanza di norma processuale stabilita a pena d'inammissibilità quanto alla ritenuta preclusione per il terzo della possibilità di chiedere la restituzione di un bene confiscato ed all'omessa considerazione dell'interpretazione giurisprudenziale che assegna qualità di terzo al soggetto assolto nel procedimento penale di cognizione per insussistenza del fatto di reato. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di restituzione della polizza intestata alla ricorrente, nonostante la produzione della scheda anagrafica bancaria, attestante la lecita provenienza della somma accreditata sul conto della stessa ed il suo impiego nell'acquisto della polizza confiscata indebitamente, assegnando valore preclusivo alla sentenza della Corte di legittimità dell'8 luglio 2014, sebbene questa si fosse posta in netto contrasto con quanto stabilito nella precedente pronuncia del 9 dicembre 2009, ritenuta non vincolante sul punto. Con il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., proposto avverso la sentenza dell'8 luglio 2014, si era evidenziato l'errore di fatto commesso dalla Corte di cassazione per non avere esaminato la sentenza irrevocabile di assoluzione della RA, che aveva demandato alla proposizione di autonomo incidente d'esecuzione il giudizio sulla richiesta di restituzione dei beni, sulla quale la Corte d'appello non aveva provveduto, ragione per la quale si era ritenuto di non poter convertire il ricorso in opposizione nell'assenza del provvedimento opposto. La decisione assunta dalla 1 Corte di cassazione, che aveva assegnato alla RA la qualità di terzo, non avrebbe potuto essere disattesa da altra successiva pronuncia della stessa Corte, perché la prima ha effetto vincolante ex art. 650 cod. proc. pen. ed il suo dispositivo, da interpretare anche alla luce della motivazione, fa stato nei riguardi delle parti interessate e va osservato dagli altri giudici. Pertanto, l'erronea sentenza del 2014 non può esplicare alcun effetto preclusivo alla proposizione di incidente di esecuzione. Inoltre, la nozione di terzo, propugnata nell'ordinanza impugnata e nella sentenza della Suprema Corte dell'8 luglio 2014, non è coerente con la giurisprudenza, i cui precedenti militano in senso opposto a quanto affermato dal G.i.p., dovendosi identificare quale terzo il soggetto estraneo al reato, come è stato accertato nel caso della ricorrente, che è stata assolta dall'addebito penale mossole, sicchè l'incidente di esecuzione avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile. b) Carenza assoluta di motivazione in ordine alla rilevanza ed utilità dei documenti prodotti, ritenuti inconducenti a provare la legittimazione della ricorrente pur in assenza di qualsiasi argomentazione. c) Violazione di norme processuali per la ritenuta preclusione per il terzo, pur parte del processo di cognizione, della possibilità di proporre istanza di restituzione di bene confiscato di cui si dimostri la legittima provenienza con documenti mai in precedenza valutati, a causa della formazione del giudicato sulla statuizione di confisca. La questione va risolta con un'interpretazione costituzionalmente orientata che riconosca l'analogia tra confisca allargata e confisca di prevenzione ed ammetta, a fronte di elementi dimostrativi dell'insussistenza originaria dei presupposti per disporre la confisca, non valutati in sede di cognizione, la possibilità di chiedere la restituzione del bene in fase di esecuzione, unica soluzione che ponga il condannato ed il terzo al riparo da una diversità di forme di tutela, dipendente dall'iniziativa assunta discrezionalmente dal p.m. di chiedere la confisca nel giudizio di cognizione o in quello esecutivo. L'ordinanza impugnata ha escluso qualsiasi profilo di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento in conseguenza di scelte effettuate dal p.m. senza esaminare le obiezioni difensive e quanto affermato da Sez. Unite 12/2014 (cd. Gatto), che ha ridotto il ruolo del giudicato nel senso che lo stesso non può legittimare un sistema che neghi la revocabilità della confisca, se disposta illegittimamente a danno del cittadino, tanto più che gli argomenti contrari alla tesi sostenuta sono infondati. Che una volta disposta, non sia più possibile la retrocessione del bene a chi l'abbia subita e che l'art. 678 cod. proc. pen. preveda una competenza del giudice dell'esecuzione per l'imposizione della confisca, ma non per la sua revoca, non spiega le ragioni per cui la restituzione non sarebbe consentita soltanto se l'ablazione è stabilita con sentenza di condanna e non provvedimento del g.e. e l'art. 678 cod. proc. pen. prevede una competenza 2 generalizzata in tema di confisca, intesa sia per l'imposizione, che per la revoca. E tali argomenti valgono sia per il condannato, che per il terzo parte del procedimento. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata o, in subordine, va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 678 cod. proc. pen. laddove non prevede espressamente la competenza del giudice dell'esecuzione a conoscere della istanza di revoca della confisca, anche se disposta con sentenza, proposta sulla base di elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati con il provvedimento applicativo.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Con memoria pervenuta in data 26 maggio 2017 la difesa ha replicato alle conclusioni del P.G., insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento.
1.L'ordinanza in esame ha ritenuto di dover respingere l'opposizione proposta dalla ricorrente e di doverle negare la legittimazione a richiedere, mediante incidente di esecuzione, la restituzione di un bene nella sua titolarità e sottoposto a confisca definitiva ai sensi dell'art. 12 sexies L. n. 356 del 1992 nell'ambito del procedimento penale che l'aveva mandata assolta dal reato ascrittole. La decisione si è avvalsa dell'effetto preclusivo alla riproposizione della medesima richiesta esecutiva, prodotto da precedente pronuncia negativa, espressasi nei suoi confronti in termini di diniego della legittimazione per carenza della condizione di terzo estraneo al reato ed emessa con ordinanza del 16 agosto 2013, confermata dalla sentenza della Corte di cassazione dell'8 luglio 2014. 1.1 La ricorrente lamenta fondatamente che il giudice dell'esecuzione, pur consapevole dell'esistenza di una differente decisione, contenuta nella sentenza della Corte di legittimità n. 3024 del 9 dicembre 2009, emessa nel procedimento penale di cognizione, celebrato a carico della stessa e del coniuge IM LS per i reati di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356/92, di riciclaggio e reimpiego di valori, con la quale non si erano valutate le censure articolate avverso la statuizione di confisca dei suoi beni perché da proporre in sede esecutiva, abbia ritenuto tale statuizione non vincolante e comunque non condivisibile, perché non condivisa nemmeno dalla Corte di cassazione nelle due successive sentenze sez. 1 n. 38639 dell'8 luglio 2014 e sez. 5 n. 28208 del 5/05/2015, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la pronuncia del 2014. 3 1.2 Osserva il Collegio che, per quanto i presupposti fattuali della decisione contestata trovino effettiva rispondenza negli atti processuali, ciò nonostante l'ordinanza in verifica non offra una risposta giudiziaria adeguata e giuridicamente corretta al quesito di cui era investito il giudice dell'esecuzione. Questi, infatti, nel richiamare la statuizione della Corte di cassazione del 2014 resa nel precedente procedimento, attivato da analogo incidente esecutivo, non pare essersi avveduto che nel caso specifico sul tema della legittimazione attiva della RA a sollecitare in fase esecutiva la revoca della confisca allargata di beni di sua appartenenza è emerso un insanabile contrasto di statuizioni contenute in provvedimenti giudiziali che hanno definito in modo difforme i relativi procedimenti. Invero, con la sentenza n. 3024 del 2009 la seconda sezione penale della Suprema Corte nel giudizio di cognizione, preso atto che in primo grado la RA era stata mandata assolta da tutti gli addebiti per mancata dimostrazione dei reati presupposti, ma condannata in appello per il reato di cui al capo 31), aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti in punto di responsabilità perché il fatto non sussiste, ma aveva respinto la sua impugnazione volta a contestare il provvedimento di confisca, stabilendo che "in quanto estranea al giudizio relativo alla confisca ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, non aveva interesse ad impugnare il relativo provvedimento con l'appello. Il rimedio esperibile era l'incidente di esecuzione (Cass., sez. 1, 30.10/12.11. 2008, n 42107)", senza al contempo avere esaminato il merito del ricorso sul punto ed avere accertato la correttezza giuridica della confisca adottata in danno della RA. Per contro, con la sentenza n. 38639 del 2014 la prima sezione penale di questa Corte ha espresso opposta determinazione, ritenendo inammissibile per mancanza di legittimazione il ricorso proposto dalla stessa avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 16 agosto 2013, che aveva respinto l'opposizione della RA al rigetto dell'istanza, presentata quale terza interessata, di restituzione di beni a lei intestati e tanto sulla base del solo rilievo della sua partecipazione al giudizio di cognizione all'esito del quale i suoi beni erano stati confiscati.
1.3 Tanto premesso, appare decisivo rilevare che nel giudizio di cognizione, sebbene col ricorso per cassazione l'odierna ricorrente avesse assunto una specifica iniziativa impugnatoria per rivendicare la proprietà dei beni confiscati, non aveva ottenuto dal giudice di legittimità una delibazione in termini di fondatezza o meno del relativo motivo, ma soltanto la statuizione del suo rigetto, contenuta nel dispositivo e non supportata da alcuna motivazione diversa dall'indicazione della necessità di esperire incidente di esecuzione. La successiva richiesta rivolta in tali termini al giudice dell'esecuzione dalla RA aveva seguito la suddetta indicazione e soltanto nel giudizio di cassazione con la sentenza n. 38639/2014 era 4 ref stata riscontrata la sua carente legittimazione per avere ella preso parte al processo in cui la confisca era stata disposta, senza però che si fossero considerati la successione all'interno di quel procedimento di diverse decisioni sulla responsabilità dell'allora imputata in corrispondenza con il suo progredire in gradi, la definitiva assoluzione dal reato ascrittole e la mancata adozione di una determinazione di legittimità della confisca, eventi che le hanno conferito la qualità di terzo estraneo ai reati accertati a carico dei coimputati e hanno privato il processo di cognizione di una decisione definitiva sul diritto dalla stessa fatto valere sui beni confiscati con l'impossibilità di impugnare ulteriormente la statuizione di rigetto del suo ricorso sul punto, non essendo esperibile per contestarla nemmeno il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen.. In tal modo la sua partecipazione al giudizio ha assunto un valore soltanto formale di soggetto già imputato, ma poi definitivamente assolto con pronuncia giudiziale, che gli ha imposto di subire la privazione irrevocabile mediante confisca dei suoi beni senza al contempo consentirgli un esame del diritto rivendicato, pur fatto valere mediante le impugnazioni esperite, perché la questione è stata ritenuta proponibile al giudice dell'esecuzione, che poi le ha negato la legittimazione a dedurla ed a chiedere la restituzione. Gli esiti giudiziali così riassunti si sono effettivamente tradotti in un vuoto di tutela in pregiudizio della parte proprietaria di beni confiscati, alla quale si è negato lo scrutinio giudiziale delle ragioni fatte valere in tutte le occasioni processuali possibili. Da tali rilievi discende la conseguenza del venir meno della ratio e dei presupposti applicativi del principio di diritto, richiamato anche nell'ordinanza impugnata, secondo il quale il provvedimento di confisca dei beni sequestrati, contenuto nella sentenza di condanna о di patteggiamento, oppure di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca sono legittimati a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati sui beni confiscati con sentenza irrevocabile (sez. 1, n. 3311 dell'11/11/2011, Lonati e altri, rv. 251845; sez. 1, n. 18222 del 09/03/2007, Spano, rv. 237360; sez. 5, n. 34705 del 11/07/2001, Manisco, rv. 219862). Può dunque elaborarsi il seguente principio di diritto: "il soggetto che nel giudizio di cognizione sia stato mandato assolto con sentenza irrevocabile dal reato e che, pur avendo proposto i rimedi impugnatori previsti dall'ordinamento per contestare la legittimità della confisca dei beni di sua proprietà, non abbia ottenuto una pronuncia giudiziale sul punto, è legittimato a proporre incidente di esecuzione per ottenere la revoca della confisca e la restituzione di quanto confiscato".
1.4 Come già detto, il G.i.p. col provvedimento in verifica non si è avveduto e non ha risolto il contrasto tra giudicati creatosi in ordine alla legittimazione della 5 ricorrente a proporre incidente di esecuzione. La tematica impone alcune considerazioni generali.
1.4.1 Va ricordato che nell'ordinamento giuridico vige il principio che vieta il "bis in idem", ossia impedisce che, secondo l'espressione testuale contenuta nell'art. 649 e nell'art. 669 cod. proc. pen., comma 1, siano celebrati più processi a carico della stessa persona per il medesimo fatto, locuzione costantemente intesa nella giurisprudenza di legittimità come significativa della coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta portata alla cognizione del giudice nei distinti processi, ossia come "corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Cass. S.U., n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, rv. 231799; nonché: sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, P.G. in proc. Mustaccioli, rv. 240895; sez. 1, n. 44860 del 05/11/2008, Ficara, rv. 242197). Il legislatore, con l'imporre il divieto di celebrazione di distinti procedimenti a carico della stessa persona per lo stesso fatto di reato e l'adozione di più provvedimenti, anche non irrevocabili, ma indipendenti l'uno dall'altro, ha inteso perseguire la duplice finalità di presidiare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, oggetto di decisione definitiva, di garantire razionalità ed efficienza al sistema processuale e di tutelare la posizione individuale del cittadino imputato, interessato a non vedersi nuovamente perseguito, una volta condannato o prosciolto per quello stesso fatto illecito. L'eventuale duplicazione del procedimento costituisce dunque una disfunzione del sistema processale da scongiurare perché contraria al principio di economia processuale e pregiudizievole per i diritti fondamentali dell'imputato, costretto a reiterare le proprie difese a fronte della medesima accusa mossagli in due sedi processuali distinte. Nell'interpretazione giurisprudenziale, che rinviene significative indicazioni nei lavori parlamentari precedenti l'approvazione dell'attuale codice di rito, nella sua operatività anche nel codice previgente, ove era previsto dall'art. 579, nel suo inserimento nei trattati internazionali, -nell'art. 4 del paragrafo 7 della Convenzione EDU e nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea quale uno dei principi fondamentali a tutela del cittadino europeo-, il divieto di "bis in idem" ha dunque assunto il rango di principio generale dell'ordinamento processuale, e, come tale, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 delle preleggi, di parametro di riferimento necessario per l'interpretazione logico-sistematica e di esso costituiscono espressione concreta le disposizioni sui conflitti positivi di competenza di cui all'art. 28 e segg. cod. proc. pen., l'art. 649 cod. proc. pen. sul divieto di un secondo giudizio, anche se il primo non sia ancora definito con pronuncia incontrovertibile (Sez. U. n. 34655 del 28/06/2005, citata) e l'art. 669 stesso codice per l'ipotesi di up 6 una pluralità di sentenze o di decreti penali, pronunciati per il medesimo fatto (Cass. sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, P.G. in proc. Carvelli, rv. 255701; sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, rv. 243737; sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, Linfeng, rv. 242750; sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, P.G. in proc. Gasparro, rv. 240482; sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, Fontana, rv. 230760).
1.4.2 Sviluppando tali concetti la giurisprudenza di legittimità, constatata l'assenza di una regola espressamente diretta alla soluzione del contrasto tra provvedimenti giudiziali, assunti nella forma diversa dalla sentenza o dal decreto di condanna, è pervenuta all'applicazione analogica dell'art. 669 cod. proc. pen., -che impone la prevalenza della decisione costitutiva di condizioni giuridiche più favorevoli per l'imputato, operazione consentita perché foriera di esiti vantaggiosi per il condannato o l'interessato-, in materia di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies L. nr. 356/1992, di benefici penitenziari applicabili da parte del tribunale di sorveglianza e di misure coercitive personali (Cass. sez. 1, n. 12590 del 13/3/2015, Giampechini, rv. 263195 relativa al contrasto tra due provvedimenti sanzionatori per la stessa violazione, contenuti nella sentenza di condanna penale ed in un atto amministrativo;
sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, Linfeng, rv. 242750 in materia di indulto;
sez. 4, n. 12680 del 22/11/2000, Pigoni, rv. 219113 e sez. 3, n. 3025 del 10/07/1996, Petrino, rv. 206604 in materia di revisione anteriormente alla legge 12 giugno 2003, n. 134; sez. 5, n. 1582 del 17/03/1994, Abbate, rv. 198002 in materia di misure cautelari;
sez. 5, n. 1481 del 16/3/2000, Felline, rv. 216499 e sez. 1, n. 16151 del 07/02/2001, Libri, rv. 218636 in relazione alle misure di prevenzione;
sez. 1, n. 45556 del 15/9/2015, P.m. in proc. Turchetti, rv. 265234; sez. 1, n. 26031 del 14/7/2005, Celli, rv. 231932 in casi di contrasto tra provvedimenti di esecuzione applicativi della continuazione;
sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, rv. 243737 in materia di benefici penitenziari). In tali pronunce si sono affrontate situazioni concrete di inconciliabilità tra provvedimenti decisori, emessi in riferimento allo stesso istituto giuridico relativo al medesimo fatto nei confronti dello stesso soggetto e si è riscontrata la medesima ratio che sorregge la regolamentazione della pluralità di sentenze o decreti tra loro inconciliabili. Si è affermato al riguardo che, sebbene l'art. 669 cod. proc. pen. disciplini i conflitti fra decisioni giudiziali intervenute nel processo di cognizione e contenute in sentenze e decreti di condanna, la relativa disposizione è riferibile in via analogica ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, anch'essi suscettibili di passare in giudicato e di esplicare effetti preclusivi della riproposizione delle medesime questioni, come deducibile dalla disposizione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, ogniqualvolta rappresenti l'unico strumento possibile per eliminare, in nome dei principi di razionalità, economia processuale e tutela del diritto di difesa, la situazione di contrasto ed una delle due decisioni confliggenti, emesse nei 7 شهر confronti della stessa persona in riferimento alla stessa domanda. Tale soluzione appare l'unica coerente col sistema di valori costituzionali e convenzionali perché in grado di colmare una lacuna normativa e di assicurare alla parte un'effettività di tutela, altrimenti preclusa. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "Il conflitto tra due provvedimenti giudiziali, divenuti irrevocabili, che abbiano, l'uno affermato, l'altro negato nei confronti della stessa persona in ordine alla medesima domanda, la legittimazione a proporre incidente di esecuzione, va applicata in via analogica la disposizione di cui all'art. 669 cod. proc. pen., comma 1”.
1.4.3 Poiché nel caso di specie è incontroversa l'identità dell'oggetto sul quale la Corte di cassazione si è pronunciata nei confronti della RA nelle due sentenze n. 3084 del 2009 e n. 38639 del 2014, laddove le si era riconosciuta e poi negata la legittimazione a proporre incidente di esecuzione per ottenere la restituzione dei suoi beni confiscati, s'impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, che nel rinnovato esame della domanda dovrà attenersi ai superiori principi e considerare la possibile soluzione del conflitto di pronunce di legittimità in base ai criteri stabiliti dall'art. 669 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017. J Il Consigliere estensore Il Presidente Acturo cortese Monica Boni шой DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 8