Sentenza 3 febbraio 2009
Massime • 1
La regola dell'esecutività della sentenza più favorevole, come soluzione del conflitto cosiddetto "pratico" di giudicati, è applicabile anche al caso della concorrenza di provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza, dal contenuto contrastante sul medesimo oggetto e nei confronti della stessa persona. (Fattispecie nella quale il Tribunale di Sorveglianza aveva inizialmente rigettato una richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione ma successivamente aveva disposto l'affidamento in prova al servizio sociale della persona condannata; la Corte di Cassazione ha rilevato che i due provvedimenti riguardavano il medesimo titolo esecutivo e una identica richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione in carcere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2009, n. 14823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14823 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/02/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 432
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 031646/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FU LA, N. IL 05/07/1970;
avverso ORDINANZA del 3 0/06/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BUA Francesco, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
PREMESSO IN FATTO
- che FU CA, condannata alla pena di anni sei di reclusione con sentenza della Corte di appello di Napoli divenuta irrevocabile il 27 aprile 2006, presentava richiesta di applicazione nei suoi confronti di misure alternative alla detenzione, una prima volta, con istanza depositata il 25 giugno 2007, allorquando l'esecuzione della condanna risultava ancora rinviata, per effetto di uno stato di gravidanza;
una seconda volta, con istanza depositata il 24 gennaio 2008;
- che su tali istanze il Tribunale di Sorveglianza di Napoli si pronunciava, una prima volta, con ordinanza deliberata il 14 aprile 2008, rigettandola, ed una seconda volta, con ordinanza deliberata il 27 maggio 2008, disponendo l'affidamento in prova al servizio sociale della condannata;
- che il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza deliberata il 30 giugno 2008, sentite le parti, ritenuta l'insussistenza nel caso in esame di un'ipotesi di bis in idem difettando il presupposto dell'identità dei fatti, disponeva darsi esecuzione all'ordinanza del 14 aprile 2008, revocando quella successiva del 27 maggio 2008 in quanto emessa per mero errore materiale, sull'errato presupposto, cioè, di un persistente status libertatis della FU, in realtà non più configurabile, avendo il PM competente provveduto ad emettere in data 24 aprile 2008 ordine di carcerazione nei confronti della condannata;
- che avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la FU, con atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il tribunale di sorveglianza, pur in presenza di provvedimenti contrastanti entrambi relativi all'esecuzione della medesima sentenza di condanna, aveva escluso l'applicabilità del criterio generale del favor rei, in base ad un'argomentazione errata e manifestamente illogica, e cioè che nel caso di cui trattasi difettava il presupposto dell'identità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'impugnazione proposta dalla FU è fondata e merita accoglimento;
- che il Tribunale di Sorveglianza, infatti, pur riconoscendo che "il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole è estensibile in bonam partem anche ad altre e diverse procedure per le quali non sia espressamente previsto", più volte affermato da questa Corte (in tal senso sì veda, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 26031 del 14/7/2005, Rv. 231932, ric. Celli), ha poi escluso l'applicabilità dello stesso nel caso in esame, in base all'assunto, infondato e solo genericamente enunciato, che difetterebbe il presupposto "dell'identità del fatto", laddove, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, i due provvedimenti adottati, di contenuto contrastante, riguardavano indiscutibilmente il medesimo titolo esecutivo ed una identica richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione in carcere;
- che in applicazione dei principi di diritto appena enunciati, poiché è incontrovertibile l'identità dell'oggetto sul quale ha pronunciato il tribunale nei confronti della stessa persona, deve annullarsi senza rinvio il provvedimento di revoca dell'ordinanza che ha applicato la misura dell'affidamento in prova, dovendo, al contrario, disporsi, a norma dell'art. 669 c.p.p., la revoca dell'ordinanza che ha rigettato l'identica richiesta della FU.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009