Sentenza 9 marzo 2007
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'estinzione del reato per effetto della sopravvenuta riabilitazione non comporta in sede esecutiva la revoca della confisca disposta dal giudice della cognizione con la sentenza definitiva che fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al processo, essendo riservata solo ai terzi la legittimazione a rivolgersi al giudice dell'esecuzione per far valere i diritti vantati sul bene confiscato attraverso l'istituto della revoca.
Commentario • 1
- 1. Ubriachezza: sì alla confisca del veicolo in ipotesi di decreto penale di condannaAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 1 dicembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2007, n. 18222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18222 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/03/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1086
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 040188/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA NE, N. IL 20/01/1955;
avverso ORDINANZA del 10/07/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 10 luglio 2006 la Corte di Appello di Torino ha respinto la opposizione presentata da NO NE contro la precedente ordinanza 5.5.2006 della stessa Corte, che, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta della NO di restituzione della somma di denaro depositata sul libretto n. 2328 acceso presso la Succursale n. 2 di Torino dell'Istituto bancario San Paolo di Torino a nome di NO NE, su cui si era disposto con la sentenza 27.5.1982, parzialmente riformata con sentenza 25.2.1983 della Corte di Appello di Torino che aveva ordinato la confisca. Il giudice dell'esecuzione ha all'uopo respinto la tesi prospettata dalla NO per cui la estinzione della pena per effetto della sopravvenuta riabilitazione avrebbe comportato la revoca della confisca disposta con la sentenza definitiva, rilevando che il disposto di cui all'art. 210 c.p., sulla cui base la NO aveva richiesto la restituzione di quanto già confiscato, non si applicava alla confisca stante la espressa previsione dell'art. 236 c.p., comma 2, non rilevando neppure la distinzione fra confisca obbligatoria e facoltativa richiamata dalla opponente, mentre doveva darsi corso, da parte della Cancelleria che ancora non vi aveva provveduto, alla esecuzione della confisca mediante estinzione del libretto di deposito bancario n. 2328 e versamento del relativo importo allo Stato.
Ha proposto ricorso per Cassazione la NO personalmente lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale poiché l'art. 236 cpv. c.p., laddove escludeva nel caso di confisca la applicabilità dell'art. 210 c.p. (e cioè la applicazione delle misure di sicurezza in caso di sopravvenuta estinzione della pena), si riferiva alla confisca obbligatoria e non anche a quella facoltativa applicata nel caso in esame.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso rilevando che l'art. 236 c.p.p., non autorizzava alcuna distinzione fra confisca obbligatoria e confisca facoltativa, per cui doveva escludersi che il carattere facoltativo della confisca potesse costituire elemento specializzante della fattispecie. Con successiva memoria di replica la difesa della NO ha opposto che la estinzione del reato impediva la confisca facoltativa il che rendeva illegittima pure la esecuzione della confisca disposta dal giudice della esecuzione quando il reato era già stato dichiarato estinto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Non si deve confondere la applicazione della misura di sicurezza nelle ipotesi di estinzione del reato ovvero di estinzione della pena (disciplinate rispettivamente dall'art. 210 c.p., commi 1 e 2) per cui è previsto, rispettivamente, che la estinzione del reato impedisce la applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare la esecuzione, ovvero che la estinzione della pena impedisce la applicazione delle misure di sicurezza - eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, pur non impedendo la esecuzione delle misure di sicurezza che sono già state ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni - dai diversi casi, che qui interessano, in cui in cui la misura di sicurezza sia quella patrimoniale della confisca e sia già stata applicata con la sentenza di condanna.
Qualora la confisca sia già stata disposta con la sentenza di condanna, infatti, non si tratta più di applicare la misura di sicurezza che è già stata ordinata ai sensi dell'art. 240 c.p., nei casi previsti dalla legge e che ha già esaurito i suoi effetti, che sono istantanei, al contrario delle misure personali che, avendo una durata minima prevista dalla legge, comportano una applicazione protratta nel tempo per cui la estinzione del reato ne fa cessare la esecuzione se sono in corso ovvero ne impedisce la applicazione futura (se ad esempio devono essere applicate dopo la esecuzione della pena).
La differenza sostanziale fra le misure di sicurezza personali, che hanno durata protratta nel tempo e la misura patrimoniale della confisca, che è invece istantanea, spiega per quali motivi l'art.236 c.p., comma 2, abbia sottratio la confisca alla applicabilità
dell'art. 210 c.p., poiché la estinzione del reato o della pena se può fare cessare o impedire la applicazione delle misure di sicurezza personali temporanee in corso ovvero impedire la applicazione futura delle misure personali non ancora, di fatto, applicate, salvi i casi di reati più gravi, non può fare venire meno una confisca già ordinata, risolvendosi ciò sostanzialmente non già in una mancata applicazione bensì in una revoca di una confisca già ordinata con la sentenza e che ha ormai esaurito i suoi effetti.
Il giudice dell'esecuzione, che è competente in ordine alla restituzione delle cose sequestrate (art. 263 c.p.p., comma 8) nonché in ordine alla confisca non disposta dal giudice della cognizione (art. 676 c.p.p.), non può infatti procedere alla revoca della confisca disposta in sede di cognizione nei confronti dell'imputato con sentenza irrevocabile poiché tale sentenza fa stato nei confronti dei soggetti che vi hanno partecipato, mentre solo i terzi sono legittimati a rivolgersi al giudice dell'esecuzione per fare valere i diritti vantati sul bene confiscato attraverso l'istituto della revoca (v. per tutte Cass. n. 34705 del 2001, rv. 219862; Cass. sez. 1^, n. 2684 del 1991, rv. 187679; Cass. n. 14146 del 2001, rv. 218641). Il richiamo operato dal ricorrente all'orientamento giurisprudenziale che distingue i casi di confisca obbligatoria da quelli di confisca facoltativa non attiene alle confisca già ordinata con sentenza irrevocabile, bensì alla confisca che non è stata ancora applicata per cui, qualora venga pronunciata, ad esempio, sentenza di amnistia, che estingue il reato, la confisca è obbligatoria solo per le cose oggettivamente criminose o tali da rappresentare un pericolo sociale anche potenziale, mentre non è consentita la confisca facoltativa di beni che possono essere lecitamente detenuti (v. Cass. sez. 1^, n. 2984 del 1988, Cass. sez. 6^, n. 7837 del 1989 e Cass. sez. 2^, n. 2617 del 1990; ma contra Cass. sez. 3^, n. 1325 del 12982; cass. sez. 3^, n. 1325 del 1982), sempre che non si tratti però di confisca già applicata poiché in tal caso la confisca non può venire meno. Correttamente pertanto il giudice dell'esecuzione ha escluso che rivestisse rilievo nel caso in esame l'orientamento giurisprudenziale sopra indicato, pur se contrastato, di questa Corte, poiché si è in presenza di una confisca ordinata con una sentenza divenuta definitiva nel lontano 1983 e quindi già applicata e che non può venire meno per effetto della estinzione della pena per riabilitazione del condannato, che in ogni caso non impedirebbe neppure la esecuzione delle misure personali che possono essere ordinate in ogni tempo. Non rileva poi la circostanza che, a seguito della confisca già ordinata fin dal 1983, l'importo del libretto bancario confiscato non fosse stato nel frattempo incamerato dallo stato, poiché il compimento delle operazioni materiali conseguenti alla confisca non attiene alla applicazione della confisca la quale è perfezionata nel momento in cui è stata ordinata dal giudice della cognizione con la sentenza ovvero dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento con cui la dispone, indipendentemente dagli adempimenti successivi (consistenti, nel caso di confisca di un libretto bancario, nella estinzione del libretto e nel versamento della relativa somma allo stato) da parte della cancelleria, che evidentemente nel caso in esame non vi aveva ancora provveduto per cui il giudice dell'esecuzione ha richiamato alla cancelleria ai suoi doveri istituzionali, disponendo che vi desse corso, mediante un provvedimento sollecitatorio non rivolto al condannato e che quest'ultimo non è legittimato ad impugnare. In definitiva, il ricorso, siccome manifestamente infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con le conseguenze di legge indicate nel dispositivo
(art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007