Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem" è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona. (Fattispecie in materia di indulto).
Commentario • 1
- 1. Il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con pregiudizi esistenzialiAccesso limitatoGianmarco Cesari · https://www.altalex.com/ · 20 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2008, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 20/11/2008
Dott. SIOTTO M. Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3208
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 017407/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NG MIN, N. IL 16/04/1958;
avverso ORDINANZA del 16/01/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. STABILE C. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il 16 gennaio 2008 la Corte d'appello di Milano, sezione seconda penale, respingeva l'opposizione proposta da FE NG avverso l'ordinanza del 29 gennaio 2007 con la quale la Corte d'appello di Milano aveva applicato l'indulto ex L. n. 241 del 2006 nella misura di un anno, due mesi e venti giorni di reclusione, osservando che la determinazione inflitte era stata effettuata con il provvedimento di scorporo delle pene del 21 giugno 2001 e che sussisteva una preclusione processuale all'adozione della successiva ordinanza della Corte d'appello di Milano del 9 luglio 2003, essendo divenuta irrevocabile la precedente avente il medesimo oggetto. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, FE NG, il quale denuncia violazione dell'art. 669 c.p.p., in quanto per il principio del favor rei, in presenza di due ordinanze sul medesimo oggetto, avrebbe dovuto trovare applicazione quella più favorevole. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il principio del ne bis in idem permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma del secondo comma dell'art. 12 preleggi, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico - sistematica. Esso è, quindi, finalizzato ad evitare che per lo "stesso fatto" - inteso, ai fini della preclusione connessa al predetto principio, come corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799;
Cass., Sez. 1, 21 aprile 2006, n. 19787, rv. 234176; Cass., Sez. 2^, 18 aprile 2008, n. 21035, rv. 240106) - si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, e trova la sua espressione in rapporto alle diverse scansioni procedimentali disegnate dal legislatore. Anche se l'art. 669 c.p.p., detta una disciplina dettagliata solo riguardo ai conflitti concernenti le sentenze e i decreti di condanna, esso è applicabile in via analogica anche con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione, ogniqualvolta esso rappresenti l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona. La ragione che giustifica l'applicazione analogica dell'art. 669 c.p.p. anche ai provvedimenti emessi in executivis va ricercata nella finalità stessa della disposizione, rappresentando l'unico rimedio all'eventuale violazione del ne bis in idem (Cass., Sez. 1, 21 gennaio 1992, rv. 188955); essa rappresenta l'espressione di un costante orientamento di sistema dettato ad evitare, per evidenti ragioni di razionalità, di economia processuale e di tutela del diritto di difesa, che per lo stesso fatto - reato si svolgano più procedimenti, si emettano provvedimenti l'uno indipendente dall'altro, si verifichi una duplicità di decisioni (Cass., Sez. 5^, 10 luglio 1995, rv. 202653).
2. Nel caso di specie è indubbio che sul medesimo petitum, fondato sulle stesse circostanze di fatto, sono stati adottati in tempi diversi due provvedimenti all'esito di differenti procedure esecutive e ciò in palese violazione del principio del ne bis in idem. Di conseguenza deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 669 c.p.p., in base al quale, in presenza di identità di pronunce sul medesimo "fatto", trova applicazione la decisione più favorevole. Poiché l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 9 luglio 2003 ha evidenziato che nell'ambito della complessiva pena di anni diciotto, mesi due e giorni venti di reclusione, inflitta a FE, dovevano tra l'altro essere ridotte di un terzo le pene per i reati di cui ai capi a) e s), relativi a reati coperti dall'indulto, nella misura di mesi otto di reclusione, anziché di mesi sei di reclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio nella parte relativa alla misura della pena condonata, pari non a un anno, mesi due e giorni venti di reclusione, bensì a un anno, mesi sei e giorni venti di reclusione. In altri termini, ai sensi dell'art. 602 c.p.p., lett. l, devono essere dichiarati condonati, ai sensi della L. n. 241 del 2006, ulteriori mesi quattro di reclusione della pena inflitta a FE NG con sentenza della Corte d'appello di Milano in data 29 settembre 1998.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara condonati, ai sensi della L. n. 241 del 2006, ulteriori mesi quattro di reclusione della pena inflitta a FE NG con sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 29 settembre 1998. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2009