Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem", finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.). Ne consegue che non è consentito, in pendenza di un procedimento già definito in primo grado e pendente in appello, iniziare per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento, nel cui ambito venga adottato un nuovo provvedimento cautelare personale.
Commentario • 1
- 1. Ne bis in idem nel diritto internazionale e nell'ambito dell'Unione europea (Cass. 14868/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2020
Il principio del ne bis in idem, che vieta la celebrazione di un secondo giudizio per fatti identici, presenta, attualmente, i seguenti distinti ambiti di operatività: 1) nell'ambito del diritto interno, esso trova la sua disciplina nel codice di procedura penale: pur non essendo espressamente contemplato dalla Costituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. e viene riconosciuto da questa Corte di legittimità quale principio generale dell'ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema, principio dal quale il giudice non può prescindere nell'attività interpretativa; 2) nell'ambito del diritto internazionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2004, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
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1 892 /0 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Ud.Camera di Cons. Presidente Dott. Pasquale Trojano
del 18/11/04 Consigliere Oliva 1. Dott. Bruno
SENTENZA 2. ་ Antonio Stefano Agrò Consigliere N. 1860
Cons.Relatore 3. " Nicola Milo
R.G.N..37151/04+ Consigliere 4. "1 Domenico Carcano 22654104
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da NA MI, nato a [...]
d'Aversa il 23/11/1970; avverso le ordinanze 19/4/2004 e 26/8/2004 del Tribunale di
Napoli;
Visti gli atti, le ordinanze denunziate e i ricorsi;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal
Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale dr. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio delle ordinanze;
Udito, per la parte civile, ==;
Uditi i difensori del ricorrente, avv. P. Caterino,
G, Cantelli, T. Mancini, che hanno concluso per l'annullamento senza rinvio delle ordinanze.
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N. 22654/04
Fatto e diritto
1- Procedimento n. 22654/04
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 19/4/2004, decidendo in sede di riesame ex art. 309
c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il precedente 10 marzo, dal Gip dello stesso Tribunale a carico di NA MI, indagato in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., per avere partecipato -fino al dicembre 2001- all'associazione di stampo mafioso denominata "clan del casalesi". Osservava il Tribunale che il reato così come contestato (c.d. "contestazione chiusa") doveva ritenersi assorbito dalla pronuncia di condanna 18/3/2003 emessa da Tribunale di Nola nei confronti del NA per fatto del tutto analogo e con permanenza protrattasi fino alla medesima pronuncia (contestazione c.d. "aperta"); che rimaneva conseguentemente superata ogni valutazione circa la sussistenza del quadro di gravità indiziaria;
che residuava, al più, non essendo esclusa la possibilità di adozione di più misure cautelari per lo stesso fatto, un problema di "contestazione a catena” e, per effetto della pregressa carcerazione sofferta in relazione ai fatti di cui alla richiamata sentenza del Tribunale di Nola, di eventuale decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, problema estraneo, però, alla materia del riesame e del quale doveva essere investito il giudice procedente;
che le esigenze cautelari erano presunte ex art. 275/3° c.p.p.. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, l'indagato, deducendo la violazione di legge, con riferimento agli art. 273, 274, 275, 297, 649 c.p.p. e 416 bis c.p., perché non erano stati analizzati ed illustrati i gravi indizi di colpevolezza, non si era tenuto conto della preclusione del ne bis in idem, non erano state motivate le esigenze cautelari.
2- Procedimento n. 37151/04
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 26/8/2004, decidendo in sede di appello ex art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza del precedente giorno 2 emessa dal Gip dello stesso Tribunale, che aveva disatteso l'istanza di NA MI finalizzata alla revoca della misura custodiale 10/3/2004 di cui al punto che precede. Il Tribunale, pur dando atto che il NA, in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. contestato "con condotta perdurante", era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, con la sentenza
18/3/2003 del Tribunale di Nola, e che con riferimento a tali fatti aveva già subito una custodia cautelare di anni tre, in forza del titolo genetico adottato il 18/7/1996, riteneva, nel presupposto che la permanenza del reato in questione fosse cessata con la privazione della libertà personale, che i fatti di cui alla decisione di condanna erano diversi da quelli, verificatisi successivamente, per i quali era stata emessa la misura coercitiva 10/3/2004, che doveva essere mantenuta ferma per la presunzione di pericolosità dell'indagato, comprovata, peraltro, proprio dai nuovi fatti che il medesimo aveva posto in essere. Anche avverso tale ordinanza, l'indagato, tramite i propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge, con riferimento agli art. 273, 275, 649 c.p.p. e 416 bis c.p., e il vizio di motivazione: la ritenuta diversità dei fatti di cui alla sentenza di condanna non irrevocabile del Tribunale di Nola rispetto a quelli di cui alla misura cautelare del 10/3/2004 non era supportata da alcun serio argomento ed era contraddetta da quanto, in contrario, sostenuto dal giudice del riesame della misura;
non era corretta la tesi secondo cui la permanenza del delitto ex art. 416 bis c.p. di cui alla citata sentenza di condanna si sarebbe interrotta con l'arresto; la sua condotta di partecipazione associativa non aveva subito soluzioni di continuità e doveva considerarsi unica, con l'effetto che, in applicazione del generale principio del ne bis in idem, non poteva ritenersi legittima la duplicazione della misura coercitiva per lo stesso fatto;
avendo egli subito, per lo stesso
2 fatto, una custodia cautelare complessiva di anni tre e mesi sette, insussistenti dovevano ritenersi le esigenze cautelari.
3- I due procedimenti, per motivi di stretta connessione anche per le questioni comuni dibattute, sono stati riuniti.
4- I ricorsi sono fondati.
Le gravate ordinanze, invero, appaiono in aperta contraddizione tra loro nella parte relativa all'individuazione dei fatti oggetto del procedimento incidentale de libertate e di quelli oggetto del procedimento definito con sentenza di condanna 18/3/2003 del Tribunale di
Nola: il provvedimento ex art. 309 c.p.p., infatti, ritiene che il reato associativo contestato con l'o.c.c. 10/3/2004 sia assorbito nella più ampia contestazione di cui alla detta condanna;
quello ex art. 310 c.p.p. sostiene, invece, che si tratta di fatti diversi e non sovrapponibili, perché attengono a distinte condotte partecipative del NA al sodalizio criminoso.
Il Tribunale della libertà, inoltre, in entrambe le decisioni adottate, ha eluso il problema, del quale pure era stato investito, dell'eventuale operatività, nel caso in esame, del divieto del ne bis in idem.
A quest'ultimo riguardo, è necessario, innanzi tutto, fugare ogni dubbio sulla coincidenza o diversità tra i fatti di cui alla misura cautelare personale in atto e quelli giudicati con sentenza di primo grado 18/3/2003, anche se non irrevocabile. Osserva, poi, la Corte che non è consentito, in pendenza di un procedimento già definito in primo grado e in attesa dell'appello, iniziare, per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, un nuovo procedimento, nell'ambito del quale sia altresì emessa ordinanza di custodia cautelare. Ed invero, il principio del ne bis in idem, finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendente dall'altro, ha portata generale e connota l'intero sistema processuale vigente: esso, infatti, trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (artt. 28 e ss. c.p.p.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) e nella disciplina dell'ipotesi (art. 669 c.p.p.) in cui, per il medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della stessa persona (cfr. Cass. Sez. V 2/10/1995, Pandolfo;
Sez. VI 8/7/1996, Pg/Gianino; Sez. VI 12/3/1999, Siragusa). Anche la Corte Costituzionale accredita un'accezione più piena e una valenza più ampia del richiamato principio, nel quale deve ritenersi compreso il divieto di sottoporre a procedimento penale, nell'ambito di un comune contesto temporale, una stessa persona più di una volta per il medesimo fatto (cfr. ord. n. 318/01 e ord. n. 39/02). Le ordinanze impugnate devono, pertanto, essere annullate con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli, che dovrà chiarire, superando le contraddizioni in cui è incorso, se il fatto oggetto dell'ordinanza custodiale in atto sia o no ricompreso in quello già giudicato con sentenza non definitiva 18/3/2003 del Tribunale di Nola e per il quale il NA risulta essere stato già sottoposto ad analoga misura (o.c.c. 18/7/1996), divenuta poi inefficace per decorrenza dei termini di fase;
nell'affermativa, dovrà tenere conto del principio di diritto innanzi enunciato ed adottare le determinazioni conseguenti;
in caso contrario, dovrà fornire una specifica, adeguata e completa motivazione in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e delle corrispondenti esigenze cautelari, in relazione al diverso fatto di partecipazione associativa.
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Non comportando la presente decisione la rimessione il libertà del NA, la cancelleria
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provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94/1ter disp. att. c.p.p.. 0
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P.Q.M.
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3 C aAnnulla le ordinanze impugnate e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli. Manda
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alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1ter disp. att. c.p.p.. R
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Così deciso in Roma il 18/11/2004 S
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Depositate in Cancelleria L
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Il Consigliere est. Il Presidente
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