Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
Il provvedimento di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna o di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione. Ne deriva che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca sono legittimati a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2001, n. 34705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34705 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 11/07/2001
1. Dott. GIORGIO LATTANZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RENATO LUIGI CALABRESE - Consigliere - N. 4544
3. Dott. SERGIO NICASTRO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 49463/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA SC,
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano in data 25 ottobre 2000 udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio LATTANZI, lette le richieste del pubblico ministero, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto e in diritto
TA CO ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 25 ottobre 2000 con la quale la Corte di appello di Milano, in un procedimento di esecuzione, ha rigettato la richiesta di restituzione dell'autovettura Volvo 850 tg AE919EK, della quale era stata disposta la confisca con sentenza passata in giudicato. La corte di appello ha ritenuto che il giudicato sulla confisca fosse vincolante per la CO, la quale non poteva rimetterlo in discussione, dato che aveva partecipato al giudizio e nel giudizio avrebbe dovuto far valere il proprio asserito diritto di terzo proprietario estraneo al reato, eventualmente impugnando il provvedimento di confisca.
Nel ricorso la ricorrente ricorda che, insieme con il figlio e con altre persone, era stata imputata di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e che il giudice di primo grado l'aveva condannata e aveva disposto la confisca dell'autovettura, mentre il giudice di appello l'aveva assolta. Ciò posto la ricorrente sostiene che di fronte alla decisione di condanna del giudice di primo grado essa non avrebbe potuto dolersi della confisca, la quale era divenuta illegittima, ex art. 240 comma 3 c.p., per effetto della pronuncia di assoluzione da parte del giudice di appello. Perciò, secondo la ricorrente, solo dopo la assoluzione era venuta a trovarsi nella posizione di terzo estraneo al reato, legittimato a far valere il proprio diritto in sede esecutiva per opporsi alla confisca. Il ricorso è privo di fondamento perché la ricorrente ha partecipato al processo e quindi non può rimettere in discussione in sede esecutiva la confisca, che è stata pronunciata anche nei suoi confronti e anche nei suoi confronti ha acquistato forza di giudicato. È vero infatti che la giurisprudenza ritiene che i terzi sono legittimati a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile, ma è anche vero che tale legittimazione viene ritenuta sussistente solo per i terzi che sono rimasti estranei al processo (cfr. Cass., 12 giugno 1991, Pini, rv 187678; Cass. 30 marzo 1965, Vetsch, Cass. pen. Mass. ann. 1966, 1276), dal momento che le persone che partecipano al processo è solo nell'ambito di questo che possono far valere i propri diritti. Perciò era nel processo in cui è stata disposta la confisca che la CO avrebbe dovuto far valere il proprio diritto, e per sostenere il contrario non vale l'osservazione che in primo grado la ricorrente era stata condannata e che quindi la confisca risultava legittima. Infatti la ricorrente, che aveva impugnato la condanna, avrebbe potuto far valere nel giudizio di appello i propri asseriti diritti sul bene confiscato, e comunque avrebbe potuto e dovuto ricorrere per cassazione contro la confisca, deducendo quell'illegittimità che vorrebbe far riconoscere nel procedimento esecutivo.
Va ricordato che l'estraneità al reato non deriva in modo automatico dal fatto che il proprietario del bene non abbia subito condanna, dovendosi in realtà considerare estraneo al reato soltanto chi, indipendentemente dall'essere stato sottoposto o meno al procedimento penale, risulti di fatto non avere avuto collegamento diretto o indiretto con la consumazione del reato (Cass. 2 maggio 2000, Preka, Riv. pen. 2000, 788), e la sede deputata a un accertamento del genere è in primo luogo quella in cui si svolge il processo su tale reato.
È da aggiungere che non basta a far ritenere l'appartenenza a persona estranea al reato la semplice intestazione del bene mobile utilizzato per realizzare il reato, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene (Cass., 30 gennaio 1991, Longo, Giust. pen. 1991, 2^, 494), ed anche questo è un accertamento che rispetto alla CO era devoluto al giudice che conosceva del reato. Insomma anche in seguito all'assoluzione ben poteva essere disposta la confisca dell'autovettura intestata alla CO, e quindi era solo nel processo in cui era avvenuta la confisca e del quale la CO era parte che questa avrebbe potuto contestare il provvedimento sostenendone l'illegittimità.
In conclusione la questione è ormai coperta dal giudicato, sicché il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2001