Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
L'art. 669 cod. proc. pen., che detta regole in caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona ha carattere generale e opera anche per i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimo condannato e inconciliabili tra loro. (Nella specie, relativa a due ordinanze di applicazione della continuazione "in executivis" concernenti i medesimi fatti e lo stesso condannato, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento con cui era stata disposta l'esecuzione di quella più favorevole).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2008, n. 28581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28581 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/06/2008
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 01940
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 004657/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
1) RR NC N. IL 04/04/1953;
avverso ORDINANZA del 14/12/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli per l'annullamento dell'ordinanza.
La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha - tra l'altro - rigettato la richiesta del P.G. di revoca di un'ordinanza adottata in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva nei confronti di RO CO per l'esistenza di precedente ordinanza irrevocabile sul medesimo oggetto e con la quale l'aumento per continuazione era stato determinato in misura superiore rispetto a quanto statuito con la seconda ordinanza;
rilevato che il giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art.669 c.p.p., ha disposto l'esecuzione dell'ordinanza più favorevole al condannato;
visto il ricorso con cui il P.G. denuncia violazione di legge, sull'assunto dell'inapplicabilità, nella specie, della disciplina di cui all'art. 669 c.p.p., essendo previsto "un mezzo tipico di rimozione" dell'ordinanza pronunciata per ultima, da ritenersi abnorme in quanto adottata quando il giudice aveva esaurito i suoi poteri decisori sulla questione con la pronuncia della prima ordinanza;
vista la memoria difensiva in data 28.5.2008, con cui si chiede il rigetto dell'impugnazione e si sostiene l'esattezza della decisione censurata;
ritenuta l'infondatezza del ricorso, essendo la disciplina dettata dall'art. 669 c.p.p. applicabile, per analogia in bonam partem, anche in relazione a provvedimenti riguardanti la stessa persona ed aventi il medesimo oggetto diversi dalle sentenze e dai decreti penali, come già più volte ritenuto dalla giurisprudenza di questa corte (v., quanto ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, Cass., sez. 1^, 5.7.2005, Celli, in CED Cass., rv. 231932 e, quanto ai provvedimenti in materia di misure di prevenzione, sez. 5^, 16.3.2000, Felline, in Cass. pen., 2001, 2481 nonché, per i provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza, sez. 1^, 22.11.2000, Amato, CED Cass., rv. 218277);
rilevato, inoltre, che la norma non distingue tra provvedimenti adottati da giudici diversi e provvedimenti adottati dal medesimo giudice, donde la sua applicabilità anche in caso di decisioni emesse dal medesimo ufficio giudiziario;
atteso, da ultimo, che la legge processuale non contempla in materia alcun potere di revoca od altro "mezzo tipico di rimozione" di un provvedimento irrevocabile del giudice dell'esecuzione e che unico rimedio possibile per far constare la preclusione ad una nuova pronuncia derivante dalla prima ordinanza e rimuovere quella adottata per ultima sarebbe stato il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.666 c.p.p., comma 6.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008