Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem" è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona. (Fattispecie in materia di continuazione tra reati che erano stati già unificati tra loro, con rideterminazione in misura più gravosa della pena
Commentario • 1
- 1. Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa personahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2015, n. 45556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45556 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
4555 6/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Consigliere - N. 2381/2015- MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Presidente - SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ADET TONI NOVIK - N. 29312/2014 - Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO nei confronti di: RC UG N. IL 19/07/1949 avverso l'ordinanza n. 11/2012 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del 13/11/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentire le conclusioni del PG Dott. Francisco Mauze la coviello che to chheiti l'aumuller u le neula navis они отейн ик F Udit i difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 13 novembre 2013, il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Ascoli Piceno riuniva sotto il vincolo della continuazione le sentenze emesse nei confronti di NI HE dal tribunale di Ascoli Piceno il 5 giugno 2008 e dalla Corte d'appello dell'Aquila il 4 novembre 2007 determinando la pena complessiva in anni otto, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2044,44 di multa.
2. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ascoli Piceno deducendo violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in quanto con una precedente ordinanza emessa in data 31 maggio 2012 lo stesso giudice dell'esecuzione aveva riunito in continuazione i reati determinando la pena complessiva in anni otto, mesi nove di reclusione ed euro 2000 di multa.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha chiesto che l'ordinanza sia annullata senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal procuratore della Repubblica è fondato.
2. Questa Corte ha più volte affermato (Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 2009; Sez. 1, n. 34625 del 19/04/2013 - dep. 09/08/2013, Bianco, Rv. 257092) che il divieto del bis in idem è principio generale dell'ordinamento, finalizzato ad evitare che per lo "stesso fatto" - inteso, ai fini della preclusione connessa al predetto principio, come corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Cass., Sez. 1, 21 aprile 2006, n. 19787, rv. 234176; Cass., Sez. 2^, 18 aprile 2008, n. 21035, rv. 240106) si svolgano più procedimenti e si adottino più - provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, e trova la sua espressione in rapporto alle diverse scansioni procedimentali disegnate dal legislatore. Tale principio trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 c.p.p., e segg.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 . c.p.p.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p.). Anche se quest'ultima norma detta una disciplina dettagliata solo riguardo ai conflitti concernenti le sentenze e i decreti di 1- condanna, esso è applicabile in via analogica anche con riferimento alle 1 of ordinanze del giudice dell'esecuzione, ogniqualvolta esso rappresenti l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Cass., Sez. 1, 21 gennaio 1992, rv. 188955; Cass., Sez. 5^, 10 luglio 1995, rv. 202653).
2. Nel caso di specie è indubbio che il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 13 novembre 2013 ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati che erano stati già unificati tra loro, rideterminando la pena in misura più gravosa rispetto al precedente provvedimento del 31 maggio 2012, e ciò in palese violazione del divieto del bis in idem. Di conseguenza deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 669 c.p.p., in base al quale, in presenza di identità di pronunce sul medesimo "fatto", trova applicazione la decisione più favorevole, cioè l'ordinanza che ha determinato la pena complessiva in anni otto, mesi nove di reclusione ed euro 2000 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma il 15 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik Maria Cristina Siotto DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 2