Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 1
Una volta applicata una misura di prevenzione, anche prima della sua esecuzione è legittimo, purché fondato su un diverso quadro sintomatico, un nuovo e autonomo provvedimento applicativo della medesima misura, la cui esecuzione è destinata a saldarsi con quella della prima senza soluzione di continuità, non esistendo, in linea di principio, ostacoli al cumulo; la nuova valutazione giudiziale, tuttavia, in quanto operata indipendentemente dalla precedente, potrebbe porsi, rispetto a questa, in tutto o in parte, in termini di incompatibilità o assorbimento, nel qual caso il rimedio apprestato dalla legge in favore del proposto è la richiesta di revoca o di modifica del primo decreto applicativo, istituto di portata generale nel giudizio di prevenzione, comprensivo di ipotesi, come quella del contrasto di giudicati, che nel procedimento ordinario ricadrebbero nell'ambito della revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 16151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16151 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 07/02/2001
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - SENTENZA
2. " ANNA MABELLINI " N. 774
3. " GIUSEPPE DE DO " REGISTRO GENERALE
4. " ER DA " N. 24309/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IB NT, n.
9.5.1966 a Reggio di Calabria,
avverso il decreto in data 25.2.2000 della Corte d'Appello di Reggio di Calabria Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del Pubblico Ministero, Dott. Gioacchino IZZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
O S S E R V A
Il decreto in epigrafe che confermava la sottoposizione di IB NT alla sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, per quattro anni - è stato impugnato per cassazione dal difensore sui seguenti punti, nei quali erano integrate, ad avviso del ricorrente, distinte violazioni di legge:
1) mancato rilievo dell'improcedibilità derivante dalla precedente sottoposizione del proposto alla stessa misura di prevenzione - per la durata di tre anni - con decreto 10.5.1996, che non aveva ancora avuto esecuzione;
2) accoglimento della proposta che, pur riportando le generalità di IB NT, faceva riferimento alle vicende personali di altro soggetto pressoché omonimo (Libri Antonio, di Domenico, nato nello stesso comune il 20.9.1960);
3) indebita utilizzazione dei medesimi sintomi di pericolosità sociale sui quali era già fondato il precedente provvedimento impositivo della misura di prevenzione.
Il primo e il terzo motivo di gravame richiedono congiunta e preliminare trattazione. va in proposito considerato che la pronuncia giurisdizionale sulla proposta di una misura di prevenzione, una volta divenuta inoppugnabile, assume carattere di irrevocabilità e quindi efficacia assimilabile, per taluni aspetti, a quella del giudicato, precludendo una riconsiderazione della pericolosità sociale sulla base dei medesimi elementi sintomatici nell'identico contesto spazio - temporale;
la detta efficacia è però caratterizzata dalla condizione "rebus sic stantibus", onde non impedisce una nuova valutazione fondata su elementi differenti, sopravvenuti o successivamente emersi, considerati in sè od anche congiuntamente a quelli già in precedenza apprezzati (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 3/17.7.1996, P.G. in proc. Simonelli e altri). Tale affermazione discende dall'espressa previsione del co. 2 dell'art. 7 L. 27.12.1956 n. 1423, che consente la revoca o la modifica del provvedimento impositivo della misura di prevenzione "quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato". Ora, il ricorrente sostiene che il decreto del 10.5.1996 avrebbe valutato i medesimi elementi indicativi di pericolosità su cui è fondato quello qui impugnato: precedenti penali e pendenza di procedimento per omicidio ed associazione mafiosa, non rilevando a quest'ultimo proposito lo sviluppo della vicenda processuale (che ha portato ad una condanna non definitiva all'ergastolo successivamente al primo decreto), posto che i fatti sintomatici rimangono gli stessi. Al proposito va osservato che il decreto in questa sede impugnato contempla in realtà almeno un elemento ulteriore, e cioè "la latitanza protrattasi nel tempo", comportamento indubbiamente ed autonomamente significativo di pericolosità sociale. Ne segue che, non essendo sovrapponibili le situazioni di fatto prese in esame dai due provvedimenti, non opera la preclusione "rebus sic stantibus". Neppure fondato è l'ulteriore profilo di "improcedibilità" prospettato dal ricorrente, sul rilievo che nessuna delle due misure di prevenzione successivamente disposte ha ancora avuto esecuzione. Ne conseguirebbe che, al momento in cui si rendessero eseguibili, verrebbero ad interferire due diversi ed inconciliabili apprezzamenti del grado di pericolosità e, se si seguisse - come ritenuto dal giudice "a quo" - il criterio della consecutiva applicazione nel tempo, il soggetto verrebbe sottoposto complessivamente alla misura di prevenzione per sette anni (3 + 4), in violazione del limite massimo edittale. Al proposito la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito anzitutto che il co. 2 dell'art. 7 L. n. 1423/1956, nel prevedere la modifica del decreto impositivo in relazione ad un diverso grado o specie di pericolosità successivamente accertati, consente anche un nuovo ed autonomo provvedimento applicativo, la cui esecuzione si salda con quella della misura precedentemente disposta, susseguendosi nel tempo senza soluzione di continuità (Cass., Sez. 5^, 14.7/4.9.1993, Marchese). Ha altresì precisato che il co. 2 dell'art. 7 citato - a differenza del comma precedente, che individua l'organo competente all'esecuzione prescinde dall'attualità dell'esecuzione stessa e, nel prevedere la revoca o la modifica della misura di prevenzione quando emerga uno stato di fatto mutato, o "ab origine" diverso da quello ritenuto, presuppone soltanto che il relativo provvedimento sia stato "emanato", sicché può trovare applicazione indipendentemente e al di fuori del momento esecutivo (cfr. Cass., Sez. Un., 10.12.1997/30.3.1998, Pisco), perciò anche prima che l'esecuzione abbia inizio. Ne segue che, come è consentita la modifica, così non è preclusa l'applicazione "ex novo" di una misura di prevenzione - fondata su un diverso quadro sintomatico - prima che quella precedentemente disposta sia messa in esecuzione. La questione sollevata dal ricorrente è quindi priva di rilevanza agli effetti della legittima emanazione del secondo provvedimento, potendo investire soltanto il coordinamento fra le due misure nella fase esecutiva. A tal proposito va considerato che, pur non esistendo in linea di principio ostacoli al cumulo, in concreto la nuova valutazione giudiziale - in quanto operata indipendentemente, e non con riferimento e mediante modificazione al precedente decreto - potrebbe porsi rispetto a questo, anche inconsapevolmente, in tutto o in parte in termini di incompatibilità o di assorbimento;
in tal caso, il rimedio apprestato dalla legge è la richiesta di revoca o di modifica del primo decreto (istituto di generale portata nel giudizio di prevenzione, atto a ricomprendere ipotesi - come il contrasto di giudicati - che nel procedimento ordinario ricadrebbero nell'ambito della revisione: cfr. la già citata decisione delle Sez. Unite in proc. Pisco).
Il ricorso risulta dunque per questa parte infondato;
ne' meritevole di accoglimento è il secondo motivo. È infatti irrilevante che la proposta della misura di prevenzione contenga degli errori circa le vicende familiari e individuali del soggetto, restando incontestato che gli elementi sintomatici di pericolosità prospettati e valutati dal giudice di merito si riferiscono effettivamente alla persona del IB NT.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001