Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 16151
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

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Una volta applicata una misura di prevenzione, anche prima della sua esecuzione è legittimo, purché fondato su un diverso quadro sintomatico, un nuovo e autonomo provvedimento applicativo della medesima misura, la cui esecuzione è destinata a saldarsi con quella della prima senza soluzione di continuità, non esistendo, in linea di principio, ostacoli al cumulo; la nuova valutazione giudiziale, tuttavia, in quanto operata indipendentemente dalla precedente, potrebbe porsi, rispetto a questa, in tutto o in parte, in termini di incompatibilità o assorbimento, nel qual caso il rimedio apprestato dalla legge in favore del proposto è la richiesta di revoca o di modifica del primo decreto applicativo, istituto di portata generale nel giudizio di prevenzione, comprensivo di ipotesi, come quella del contrasto di giudicati, che nel procedimento ordinario ricadrebbero nell'ambito della revisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 16151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16151
    Data del deposito : 7 febbraio 2001

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