Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi dalla ricognizione dei caratteri generali ed astratti delle singole categorie e qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto - categorie e qualifiche i cui profili professionali vanno interpretati, là dove vengano in considerazione servizi pubblici considerati dalla legge come essenziali, anche con riguardo agli interessi degli utenti, ciò essendo imposto dal canone ermeneutico della buona fede - e dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa effettivamente svolta, al fine di ricondurla all'una o all'altra previsione contrattuale; il difetto di tali definizioni e raffronti si risolve in una carenza di motivazione, come tale sindacabile in sede di legittimità. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva accolto la pretesa dal lavoratore, dipendente delle Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto il superiore inquadramento, senza riprodurre le clausole di accordo sindacale e di contratto collettivo, ove erano descritti i caratteri della qualifica superiore e di quella inferiore, e senza tenere nel debito conto la circostanza del mancato conseguimento, da parte del lavoratore, della abilitazione necessaria per la qualifica superiore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7959 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 32, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AI IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARSALA 9, presso l'UFFICIO LEGALE CENTRALE DELL'ASSOCIAZIONE INVALIDI F.S., rappresentato e difeso dagli avvocati EDOARDO DI BERARDINO, FRANCESCO V. PAPADIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2984/98 del Tribunale di BARI, depositata il 08/07/98 R.G.N. 817/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 maggio 1990 al Pretore di Bari, IO TI esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente ferrovie dello Stato, oggi S.p.A. Ferrovie dello Stato, con la qualifica di ausiliario viaggiante di seconda - terza categoria ma di essere stato di fatto e con continuità assegnato alle superiori mansioni di conduttore, onde chiedeva la dichiarazione di acquisizione definitiva di quelle mansioni e la condanna dell'Ente all'adeguamento giuridico ed economico a partire dal settembre 1980.
Costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda, condannando l'Ente ad inquadrare il lavoratore nella terza - quarta categoria, quale conduttore o operatore specializzato, a far tempo dal 3 ottobre 1989, e la decisione veniva confermata con sentenza 8 luglio 1998 dal Tribunale, il quale osservava che il contratto collettivo di lavoro per il triennio 1987 - 1989 aveva stabilito nell'art. 41, ad integrazione dell'art. 2103 cod. civ., che l'utilizzazione del lavoratore nelle mansioni superiori e per il tempo ivi previsto, oppure per centottanta giorni discontinui nell'anno solare, comportava l'assegnazione definitiva nel profilo superiore.
Ciò premesso, il giudice d'appello notava che dalla prova testimoniale acquisita in primo grado era risultato avere il lavoratore svolto con continuità le mansioni di bagagliaio e di controlleria, corrispondenti alla qualifica superiore perché "molto delicate e di grande responsabilità". Il fatto che egli non avesse conseguito l'abilitazione alla controlleria non era rilevante, poiché questa era stata prevista solo in riunioni sindacali del 1992, ossia in epoca successiva alla definitiva acquisizione del diritto alla qualifica superiore.
Per la stessa ragione non avevano rilievo gli accordi sindacali successivi.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la S.p.A. Ferrovie dello Stato. Resiste con controricorso lo TI. Memoria della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2103, 1362 e segg., 2697 cod. civ., 39 Cost. nonché vizi di motivazione.
Essa osserva anzitutto che la sentenza impugnata non riporta le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di categorie e qualifiche, sì che risulta impossibile il raffronto fra le due previsioni, della qualifica superiore e di quella inferiore, nonché con l'attività di fatto svolta dal lavoratore.
La ricorrente lamenta anche difetti di motivazione in ordine al mancato conseguimento dell'abilitazione propria di ciascun profilo professionale, prevista bensì nel contratto collettivo relativo al triennio 1990 - 1992 ma anche con riferimento a mansioni superiori svolte in precedenza, le quali non sarebbero state sufficienti all'acquisto della qualifica superiore, qualora il lavoratore non avesse ottenuto l'abilitazione nei termini previsti. Del resto, l'abilitazione ai servizi di bagagliaio era richiesta già nell'accordo sindacale del 27 maggio 1988.
Il motivo è fondato.
È giurisprudenza costante di questa Corte che la determinazione da parte del giudice di merito dell'inquadramento dovuto al lavoratore richiede la ricognizione dei caratteri generali ed astratti delle singole categorie e qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, e poi l'accertamento dell'attività lavorativa effettivamente svolta, al fine di ricondurla all'una o all'altra previsione contrattuale. Il difetto di tali definizioni e raffronti si risolve in una carenza di motivazione (Cass. 14 settembre 1998 n. 9165, 17 novembre 1998 n. 11562, 4 dicembre 2000 n. 15421). Nel caso di specie il collegio di merito ha ritenuto meritevole di accoglimento la pretesa del lavoratore, avente ad oggetto il superiore inquadramento, senza riprodurre le clausole di accordo sindacale e di contratto collettivo ove erano descritti i caratteri della qualifica superiore e di quella inferiore, e comunque senza darne conto in alcun modo. Esso si è limitato a riferirsi alla qualifica superiore, osservando come la medesima comportasse "mansioni molto delicate e di grande responsabilità, perché attengono alla presa in carico e alla consegna di colli, valori, messaggerie e corrispondenza", e così ha espresso una valutazione invece di riportare, come dovuto, una compiuta definizione. La motivazione è altrettanto carente come giustamente osserva la ricorrente - per quanto riguarda la disciplina contrattuale, anche intertemporale, concernente il conseguimento delle abilitazioni alle diverse mansioni: disciplina che, quando trattisi di servizi destinati alla generalità dei cittadini, i contraenti pongono non nell'interesse proprio ma nell'interesse degli utenti. L'interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.) richiede la considerazione della causa (art. 1325, n. 2, cod. civ.), ossia delle finalità economico - sociali perseguite dai contraenti, con la conseguente illegittimità di un risultato interpretativo che non tenga distinti, nell'ambito dei contratti di lavoro, quelli validi per le imprese che producono servizi pubblici considerati dalla legge come essenziali (cfr. legge 12 giugno 1990 n. 146). In questi contratti le posizioni soggettive delle parti debbono essere definite anche con riguardo agli interessi dell'utenza, ciò che vale in particolare per i requisiti professionali delle singole qualifiche.
Per quanto concerne infine l'attività effettivamente svolta dal lavoratore, essa non viene specificamente descritta e viene accertata con generico riferimento ai "testi escussi in primo grado", senza neppure specificare la qualifica dei testimoni (ad es., se compagni di lavoro della parte in causa) e quindi senza valutarne il grado di attendibilità. In sensi analoghi questa Corte si è espressa con la sentenza 13 dicembre 1999 n. 13978. Una così carente motivazione comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro collegio di merito, che si designa nella Corte d'appello di Bari e che darà conto dei propri convincimenti con i concreti riferimenti sopra indicati e con l'interpretazione dell'art. 1366 cit. secondo il criterio sopra enunciato, provvedendo anche in ordine alle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Bari, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001