Sentenza 8 maggio 2000
Massime • 2
Il giudizio penale conseguente all'opposizione a decreto penale ha caratteristiche proprie e distinte rispetto a quello disciplinato dagli artt. 453 e seguenti cod. proc. pen., trattandosi di giudizio adottato per scelta del legislatore, in assenza di diverse opzioni delle parti, indipendentemente dall'evidenza della prova e dalla presenza di condizioni altrimenti necessarie, fra cui, in particolare, quella costituita dal previo interrogatorio dell'indagato o dalla mancata comparizione di costui a seguito di invito a presentarsi.
È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna e dispone la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso, sul rilievo che la richiesta di decreto penale non era stata preceduta da invito a comparire per rendere l'interrogatorio "ex" artt. 375, comma terzo, e 416 cod. proc. pen., in quanto l'omissione dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio riguarda esclusivamente la richiesta di rinvio a giudizio, e non altre modalità di esercizio dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 08/05/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 3404
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 51255/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIB. MILITARE di TORINOnei confronti di:
IN RI N.IL 27.03.1961
avverso ordinanza del 26.04.1999 TRIB. MILITARE di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
lette le conclusioni del P.G. Dr. Gentile Francesco, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale militare di Torino per il giudizio. O S S E R V A
I. Con ordinanza del 26 aprile 1999, il tribunale militare di Torino dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti di IN TR, imputato di violata consegna (art. 120 c.p.m.p.), sul rilievo che la richiesta di decreto penale non era stata preceduta da invito a comparire per rendere l'interrogatorio ex artt. 375 comma 3 e 416 c.p.p., disponendo la nullità del decreto penale di condanna e di tutti gli atti conseguenti per violazione del diritto di difesa, con loro restituzione al pubblico ministero per l'ulteriore corso di legge.
Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale militare di Torino, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, l'abnormità del provvedimento emesso, giacché la restituzione degli atti al P.M. determinava una indebita regressione del procedimento e la conseguente attribuzione allo stesso di un'attività dallo stesso non espletabile, con conseguente paralisi processuale. Al P.M. - osservava il ricorrente - non spetta emettere il decreto di giudizio immediato, trattandosi di un'incombenza spettante al gip: senza contare che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dall'art. 416 c.p.p., novellato dalla l. 16 luglio 1997 n. 234, non può estendersi ad altre modalità di esercizio dell'azione penale, quale nella specie la richiesta di decreto penale di condanna, ostandovi il principio della tassatività delle previsioni di nullità.
II. Il ricorso è fondato.
Come avverte giustamente il P.M. ricorrente, l'art. 416 c.p.p., novellato dalla l. 16 luglio 1997 n. 234, sancendo la nullità della richiesta di rinvio non preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415 - bis c.p.p., nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 comma 3 c.p.p., ha riferito espressamente ed esclusivamente tale nullità alla richiesta di rinvio a giudizio, e non anche ad altre modalità di esercizio dell'azione penale, quale nel caso in esame la richiesta di decreto penale di condanna. La quale non richiede alcun requisito di legittimità ne' per il caso in cui contro il decreto di condanna sia proposta opposizione (art. 461 c.p.p.), ne' per il caso in cui il giudice abbia fissato con decreto l'udienza a seguito di richiesta di giudizio immediato da parte dell'opponente (art. 464 c.p.p.). Il giudizio immediato conseguente all'opposizione a decreto penale, infatti, ha caratteristiche proprie e distinte rispetto a quello disciplinato dagli artt. 453 ss. dello stesso codice, trattandosi di giudizio adottato per scelta del legislatore, in assenza di diverse opzioni delle parti, indipendentemente dall'evidenza della prova e dalla presenza di condizioni altrimenti necessarie, fra cui, in particolare, quella costituita dal previo interrogatorio dell'indagato o dalla mancata comparizione di costui a seguito di invito a presentarsi (Cass., Sez. I, 11 giugno 1999, n. 3200, Puma;
Id., Sez. III, 17 maggio 1996, n. 6290, Bonghi). Nel caso in esame, è di tutta evidenza che, restituendo gli atti al P.M., si è determinata una indebita regressione del procedimento e la conseguente attribuzione allo stesso P.M. di un'attività da lui non espletabile, sia perché non spetta al P.M. emettere il decreto di giudizio immediato, sia perché il P.M. non potrebbe richiedere il rinvio a giudizio dell'imputato, che costituirebbe un'inammissibile duplicazione dell'esercizio dell'azione penale già legittimamente operato con la richiesta di emissione del decreto penale di condanna (Cass., Sez. VI, 25 gennaio 1999, n. 3515, Borrini).
L'ordinanza impugnata deve essere pertanto considerata abnorme e, come tale, annullata, disponendo la restituzione degli atti al tribunale militare di Torino per il giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi al tribunale militare di Torino per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2000