Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 3404
CASS
Sentenza 8 maggio 2000

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Il giudizio penale conseguente all'opposizione a decreto penale ha caratteristiche proprie e distinte rispetto a quello disciplinato dagli artt. 453 e seguenti cod. proc. pen., trattandosi di giudizio adottato per scelta del legislatore, in assenza di diverse opzioni delle parti, indipendentemente dall'evidenza della prova e dalla presenza di condizioni altrimenti necessarie, fra cui, in particolare, quella costituita dal previo interrogatorio dell'indagato o dalla mancata comparizione di costui a seguito di invito a presentarsi.

È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna e dispone la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso, sul rilievo che la richiesta di decreto penale non era stata preceduta da invito a comparire per rendere l'interrogatorio "ex" artt. 375, comma terzo, e 416 cod. proc. pen., in quanto l'omissione dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio riguarda esclusivamente la richiesta di rinvio a giudizio, e non altre modalità di esercizio dell'azione penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 3404
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3404
    Data del deposito : 8 maggio 2000

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