Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 1481
CASS
Sentenza 16 marzo 2000

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È consentita l'estensione alle misure di prevenzione della disciplina dettata per le sentenze ed i decreti penali di condanna dall'art. 669 cod. proc. pen. (che prevede la esecuzione della pronunzia più favorevole); ciò peraltro a condizione che si tratti di provvedimenti aventi identica natura ed efficacia e, dunque, relativi alla medesima misura o a misure omogenee. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso ricorresse il presupposto dell'omogeneità tra un decreto che aveva disposto la confisca ed altro decreto che aveva riconosciuto la inefficacia del sequestro di quanto poi confiscato, osservando che diverso era l'oggetto del decidere, rappresentato, nel primo caso, da una misura definitiva di contenuto ablativo, e, nel secondo, da una misura cautelare, interinale e provvisoria; nulla rilevando, per altro, la mera coincidenza tra i beni colpiti, in modo differente, dai due distinti provvedimenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 1481
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1481
Data del deposito : 16 marzo 2000

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