Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
È consentita l'estensione alle misure di prevenzione della disciplina dettata per le sentenze ed i decreti penali di condanna dall'art. 669 cod. proc. pen. (che prevede la esecuzione della pronunzia più favorevole); ciò peraltro a condizione che si tratti di provvedimenti aventi identica natura ed efficacia e, dunque, relativi alla medesima misura o a misure omogenee. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso ricorresse il presupposto dell'omogeneità tra un decreto che aveva disposto la confisca ed altro decreto che aveva riconosciuto la inefficacia del sequestro di quanto poi confiscato, osservando che diverso era l'oggetto del decidere, rappresentato, nel primo caso, da una misura definitiva di contenuto ablativo, e, nel secondo, da una misura cautelare, interinale e provvisoria; nulla rilevando, per altro, la mera coincidenza tra i beni colpiti, in modo differente, dai due distinti provvedimenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 16/03/2000
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N.1481
3. " RO RA " REGISTRO GENERALE
4. " IZ UM " N.43669/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: LI GI nato in [...] il 27-746;
LI ES nato in [...] l'l-3-50; AL VA nata in [...] il [...]; EC VI nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi il 13-7-99. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 13-7-99 il Tribunale di Brindisi rigettava l'istanza avanzata ex art. 669 c.p.p. da LI GI, LI ES, AL VA e EC VI, diretta ad ottenere declaratoria di inefficacia del decreto del 22-2-96 (irrevocabile a seguito della sentenza 27-5-97 della Cassazione) con il quale detto giudice aveva applicato a LI GI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nonché contestualmente disposto anche nei confronti degli altri la confisca di determinati beni immobili. Tale decisione è stata ora impugnata con ricorso per cassazione dai citati soggetti, che hanno dedotto - e sviluppato in memorie aggiunte - i seguenti motivi: violazione dell'art. 2 ter c. 1, 3 L. 575/65 e successive modifiche nonché dell'art. 669 c.p.p.; motivazione carente, illogica e contraddittoria.
La Corte osserva.
L'istanza di revoca è stata proposta in base a denunciato contrasto tra il menzionato provvedimento di confisca e quello emesso il 2-5-97 dalla Corte di appello di Lecce (definitivo il 5-7-97) con cui fu annullato - per avvenuto decorso del termine massimo sancito dall'art. 2 ter c.3 L. 575/65 - l'originario sequestro relativo ai medesimi beni: su questa premessa si è chiesta, ai sensi dell'art.669 c.p.p., l'esecuzione della più favorevole pronuncia.
L'applicazione della disciplina dettata dall'art. 669 c.p.p. per le sentenze (ed i decreti penali di condanna) deve ritenersi consentita in via analogica anche in materia di prevenzione, a condizione peraltro che si tratti di provvedimenti aventi identica natura ed efficacia e di conseguenza relativi alla medesima misura o a misure omogenee: in caso contrario mancherebbe il presupposto stesso per l'operatività della disciplina de qua e cioè la incompatibilità dei giudicati.
In particolare, tra un decreto che dispone a confisca e uno che riconosce l'inefficacia del sequestro di quanto poi confiscato non è configurabile l'ipotesi della pluralità dei provvedimenti "per il medesimo fatto contro la stessa persona" di cui all'art. 669 c.p.p.:
diverso infatti è l'oggetto del decidere, rappresentato rispettivamente dall'adozione di una misura ablativa/conclusiva e dal riconoscimento della scadenza di una cautela provvisoria/interinale;
non rileva pertanto la mera coincidenza tra i beni colpiti in modo differente.
Nella riportata ottica l'ordinanza impugnata ha correttamente escluso la sussumibilità della fattispecie concreta in quella normativa dell'art. 669 c.p.p. D'altro canto non potrebbe invocarsi la situazione di inconciliabilità tra accertamenti operati in diverse decisioni, contemplata dall'art. 630 lett. a c.p.p., rimediabile in tema di prevenzione tramite incidente probatorio, non essendo prevista all'uopo la revisione. Con riguardo alla vicenda in esame è decisiva la considerazione che in realtà nel confermare la confisca (decreto della Corte di appello di Lecce del 18-10-96) non è stata posta in discussione la decorrenza del termine di validità del sequestro, ma si è ritenuta l'irrilevanza di siffatto dato: ne deriva che non v'è contrasto tra accertamenti, ma affermazione di un principio (irrilevanza dell'inefficacia del sequestro) e la relativa questione è coperta ormai dal giudicato.
Sotto codesto profilo è legittimo il richiamo operato dai giudici di merito alla definitività del provvedimento di confisca, mentre risulta superata, alla luce del carattere assorbente delle sopra enunciate ragioni, ogni ulteriore considerazione. S'impone quindi il rigetto dei ricorsi con condanna degli impugnanti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2000