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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 791/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 791/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PARIS IGNAZIO ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
allegando di avere ricevuto in data 8.3.2023 la richiesta da parte di di CP_1
restituzione della somma di € 5.044,79 percepita a titolo di reddito di cittadinanza, a seguito delle indagini effettuate della tenenza della Guardia di
Finanza di Grumello del Monte, che avrebbero accertato l'insussistenza del requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni. Ha rilevato che le indagini sono state incomplete poiché egli sin dal 2011 era sul territorio italiano,
Pag. 1 di 6 circostanza documentata dalla dichiarazione di ospitalità del 14.12.2012 e dall'estratto conto previdenziale dal quale risulta aver lavorato quale collaboratore domestico sin dal 2012. Ha evidenziato comunque che il requisito della residenza per almeno 10 anni è in contrasto con il diritto dell'Unione
Europea in materia di discriminazione dei cittadini stranieri. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento , con vittoria di spese. CP_1
Si è ritualmente costituito in giudizio , che ha precisato che la domanda CP_1
amministrativa è stata proposta il 20.3.2021 e che le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno appurato che non vi sono evidenze della presenza del ricorrente sul territorio italiano alla data del 20.3.2011. Ha poi osservato che in sede di domanda il ricorrente ha rilasciato una dichiarazione non veritiera, avendo autocertificato la sussistenza del requisito, circostanza che determina la revoca del beneficio erogato con effetto retroattivo a norma dell'art. 7 comma 4 D.L.
4/2019.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi e Testimone_1 CP_2
con memoria autorizzata il ricorrente ha documentato che il procedimento
[...]
penale pendente nei suoi confronti per il reato p. e p. dall'art. 7 comma 1 D.L.
4/2019 si è concluso con sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.c.; la causa è stata infine discussa e decisa all'udienza del 21/1/2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Come noto, con D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla l.
28 marzo 2019 n. 26 è stato istituito il “reddito di cittadinanza”, misura di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire l'accesso al mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione sociale quale strumento di politica attiva del lavoro. La misura, abrogata con decorrenza dal 1.1.2024, prevedeva, con specifico riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 2), che il richiedente il beneficio dovesse essere cittadino italiano o dell'Unione Europea, oppure cittadino di paesi terzi in
Pag. 2 di 6 possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide, oppure cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea;
in ogni caso, per tutti i potenziali beneficiari di cui sopra, era altresì richiesto cumulativamente il requisito dell'essere “residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
L'art. 7 del D.L. 4/2019 prevede poi espressamente:
- una fattispecie di reato (comma 1) punita con la reclusione dai due a sei anni per colui che “al fine di ottenere indebitamente il beneficio …, rende
o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute” nonché (comma 2) altra fattispecie per colui che omette la comunicazione delle successive variazioni reddituali o patrimoniali;
- la revoca del beneficio con efficacia retroattiva (comma 3) per colui che è stato condannato o ha patteggiato per il reato di cui al comma 1 o 2;
- in ogni caso, la revoca del beneficio con efficacia retroattiva (comma 4) qualora, fermo quanto previsto dal comma 3, l'amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza (ovvero accerti l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare); con espressa specificazione che, a seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Così brevemente riassunto il quadro normativo, per quanto di interesse nel presente giudizio, deve poi essere ricordato quell'orientamento della Suprema
Corte in tema di indebito (anche previdenziale) secondo cui il soggetto che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito deve provare i fatti
Pag. 3 di 6 costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto
(Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del 4.8.2010). La parte ricorrente, quindi, è il soggetto gravato dall'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalla norma onde poter beneficiare del reddito di cittadinanza.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non ha fornito adeguata prova della sua presenza sul territorio italiano al 20.03.2011 (ossia, dieci anni prima del
20.3.2021, pacificamente riconosciuta quale data di presentazione della domanda amministrativa per l'erogazione del reddito), ed anzi sono emersi elementi di segno contrario.
Deve in primo luogo essere rilevato che le indagini svolte dalla tenenza di
Grumello del Monte della Guardia di Finanza, come riferite dal teste escusso in giudizio, hanno ricondotto la presenza del ricorrente sul Tes_1
territorio italiano in epoca successiva al marzo 2011: la residenza anagrafica risulta iscritta per la prima volta per immigrazione dal Pakistan nel 2015, i primi redditi risultano essere stati percepiti nel 2014, l'assegnazione del codice fiscale risulta del 29.5.2013, la prima utenza telefonica è del 2013 e quella di gas e luce del 2016.
La documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, poi, non è idonea a far ricondurre la sua presenza in Italia in epoca antecedente al 2011: il certificato di residenza storico (doc. 4) conferma la formale iscrizione della residenza anagrafica nel Comune di Villongo dall'estero (Pakistan) in data 14.10.2015;
l'estratto previdenziale (doc. 6) fa risalire il primo rapporto di lavoro quale
“collaboratore” dal 6.5.2012 e il la dichiarazione di ospitalità sottoscritta dal sig.
(doc. 5) è risalente al 14.12.2012. Agli atti non vi è alcuna Per_1
documentazione che possa comprovare la presenza abituale sul territorio italiano del ricorrente in epoca antecedente al 20.3.2011. L'unica nota di segno contrario
è la dichiarazione resa dal testimone che ha affermato di conoscere il CP_2
ricorrente “dal 2010” e che “Il ricorrente è arrivato in Italia nel 2010 e ci siamo conosciuti alla stazione di Milano. Lui è arrivato dalla Francia (…) aveva un
Pag. 4 di 6 parente verso Calcio, così mi aveva detto, io gli ho spiegato come andare a
Calcio”. Tali affermazioni sono tuttavia troppo generiche e non costituiscono prova sufficientemente convincente per smentire le diverse risultanze documentali sopra esplicitate, poiché il testimone ha poi ammesso di avere avuto contatti telefonici con il ricorrente solo negli ultimi 6/7 anni (mentre prima sarebbero rimasti in contatto solo “tramite qualche nostra chiesa verso Calcio”, circostanza peraltro poco credibile avendo il testimone dichiarato di avere sempre vissuto nella zona del lago d'Iseo – Adrara san Rocco, Villongo, , Per_2
ben lontana da Calcio) e ha ammesso di non aver “mai conosciuto questo suo parente di Calcio, non so neppure come si chiami non essendo mai stato a casa loro”. Il “parente di Calcio” tuttavia, ha rilasciato dichiarazione di ospitalità solo nel dicembre del 2012 e non nel corso dell'anno 2010, sicché il ricordo del testimone potrebbe essere stato falsato ed egli potrebbe aver ricondotto al 2010 un avvenimento risalente a un'epoca successiva.
Si osserva infine che, con efficacia di giudicato, è stato accertato che il ricorrente ha dichiarato falsamente di aver riseduto in Italia per almeno dieci anni antecedenti al 20.3.2021: è stata infatti pronunciata nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere ex art. 131bis c.p. per “particolare tenuità del fatto”, causa di esclusione della punibilità che presuppone l'avvenuto accertamento da parte del Giudice penale della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso (come confermato dalla previsione di cui all'art. 651bis c.p.p.).
In altri termini, non solo il ricorrente non ha fornito prova della sua presenza sul territorio italiano in epoca antecedente al 21.3.2011, ma è stato accertato con efficacia di giudicato che il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda amministrativa per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, ha rilasciato una dichiarazione falsa avendo autocertificato il requisito della residenza decennale, rivelatosi in realtà insussistente.
Tale circostanza supera il rilievo del ricorrente nella parte in cui si duole del fatto che il requisito della residenza decennale costituirebbe una discriminazione
Pag. 5 di 6 indiretta in danno degli stranieri rispetto agli italiani: la doglianza avrebbe potuto essere eventualmente presa in considerazione se il Reddito di Cittadinanza gli fosse stato in radice negato alla luce dell'insussistenza di tale presupposto, di talché il richiedente avrebbe potuto impugnare il rigetto della domanda e chiedere la disapplicazione del requisito ritenuto discriminatorio. Nel caso di specie, al contrario, la richiesta di restituzione delle somme erogate consegue non già alla insussistenza del requisito in sé, quanto all'aver rilasciato una dichiarazione mendace che, a norma del citato art. 7 comma 4 del D.L. 4/2019, impone all' la revoca del beneficio con efficacia retroattiva, a seguito CP_1
dell'accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza.
In definitiva, la richiesta di restituzione dell'indebito formulata dall' è CP_1
legittima e il ricorso deve essere respinto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che liquida in € 886,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 21.01.2025
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 791/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PARIS IGNAZIO ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
allegando di avere ricevuto in data 8.3.2023 la richiesta da parte di di CP_1
restituzione della somma di € 5.044,79 percepita a titolo di reddito di cittadinanza, a seguito delle indagini effettuate della tenenza della Guardia di
Finanza di Grumello del Monte, che avrebbero accertato l'insussistenza del requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni. Ha rilevato che le indagini sono state incomplete poiché egli sin dal 2011 era sul territorio italiano,
Pag. 1 di 6 circostanza documentata dalla dichiarazione di ospitalità del 14.12.2012 e dall'estratto conto previdenziale dal quale risulta aver lavorato quale collaboratore domestico sin dal 2012. Ha evidenziato comunque che il requisito della residenza per almeno 10 anni è in contrasto con il diritto dell'Unione
Europea in materia di discriminazione dei cittadini stranieri. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento , con vittoria di spese. CP_1
Si è ritualmente costituito in giudizio , che ha precisato che la domanda CP_1
amministrativa è stata proposta il 20.3.2021 e che le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno appurato che non vi sono evidenze della presenza del ricorrente sul territorio italiano alla data del 20.3.2011. Ha poi osservato che in sede di domanda il ricorrente ha rilasciato una dichiarazione non veritiera, avendo autocertificato la sussistenza del requisito, circostanza che determina la revoca del beneficio erogato con effetto retroattivo a norma dell'art. 7 comma 4 D.L.
4/2019.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi e Testimone_1 CP_2
con memoria autorizzata il ricorrente ha documentato che il procedimento
[...]
penale pendente nei suoi confronti per il reato p. e p. dall'art. 7 comma 1 D.L.
4/2019 si è concluso con sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.c.; la causa è stata infine discussa e decisa all'udienza del 21/1/2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Come noto, con D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla l.
28 marzo 2019 n. 26 è stato istituito il “reddito di cittadinanza”, misura di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire l'accesso al mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione sociale quale strumento di politica attiva del lavoro. La misura, abrogata con decorrenza dal 1.1.2024, prevedeva, con specifico riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 2), che il richiedente il beneficio dovesse essere cittadino italiano o dell'Unione Europea, oppure cittadino di paesi terzi in
Pag. 2 di 6 possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide, oppure cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea;
in ogni caso, per tutti i potenziali beneficiari di cui sopra, era altresì richiesto cumulativamente il requisito dell'essere “residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
L'art. 7 del D.L. 4/2019 prevede poi espressamente:
- una fattispecie di reato (comma 1) punita con la reclusione dai due a sei anni per colui che “al fine di ottenere indebitamente il beneficio …, rende
o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute” nonché (comma 2) altra fattispecie per colui che omette la comunicazione delle successive variazioni reddituali o patrimoniali;
- la revoca del beneficio con efficacia retroattiva (comma 3) per colui che è stato condannato o ha patteggiato per il reato di cui al comma 1 o 2;
- in ogni caso, la revoca del beneficio con efficacia retroattiva (comma 4) qualora, fermo quanto previsto dal comma 3, l'amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza (ovvero accerti l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare); con espressa specificazione che, a seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Così brevemente riassunto il quadro normativo, per quanto di interesse nel presente giudizio, deve poi essere ricordato quell'orientamento della Suprema
Corte in tema di indebito (anche previdenziale) secondo cui il soggetto che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito deve provare i fatti
Pag. 3 di 6 costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto
(Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del 4.8.2010). La parte ricorrente, quindi, è il soggetto gravato dall'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalla norma onde poter beneficiare del reddito di cittadinanza.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non ha fornito adeguata prova della sua presenza sul territorio italiano al 20.03.2011 (ossia, dieci anni prima del
20.3.2021, pacificamente riconosciuta quale data di presentazione della domanda amministrativa per l'erogazione del reddito), ed anzi sono emersi elementi di segno contrario.
Deve in primo luogo essere rilevato che le indagini svolte dalla tenenza di
Grumello del Monte della Guardia di Finanza, come riferite dal teste escusso in giudizio, hanno ricondotto la presenza del ricorrente sul Tes_1
territorio italiano in epoca successiva al marzo 2011: la residenza anagrafica risulta iscritta per la prima volta per immigrazione dal Pakistan nel 2015, i primi redditi risultano essere stati percepiti nel 2014, l'assegnazione del codice fiscale risulta del 29.5.2013, la prima utenza telefonica è del 2013 e quella di gas e luce del 2016.
La documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, poi, non è idonea a far ricondurre la sua presenza in Italia in epoca antecedente al 2011: il certificato di residenza storico (doc. 4) conferma la formale iscrizione della residenza anagrafica nel Comune di Villongo dall'estero (Pakistan) in data 14.10.2015;
l'estratto previdenziale (doc. 6) fa risalire il primo rapporto di lavoro quale
“collaboratore” dal 6.5.2012 e il la dichiarazione di ospitalità sottoscritta dal sig.
(doc. 5) è risalente al 14.12.2012. Agli atti non vi è alcuna Per_1
documentazione che possa comprovare la presenza abituale sul territorio italiano del ricorrente in epoca antecedente al 20.3.2011. L'unica nota di segno contrario
è la dichiarazione resa dal testimone che ha affermato di conoscere il CP_2
ricorrente “dal 2010” e che “Il ricorrente è arrivato in Italia nel 2010 e ci siamo conosciuti alla stazione di Milano. Lui è arrivato dalla Francia (…) aveva un
Pag. 4 di 6 parente verso Calcio, così mi aveva detto, io gli ho spiegato come andare a
Calcio”. Tali affermazioni sono tuttavia troppo generiche e non costituiscono prova sufficientemente convincente per smentire le diverse risultanze documentali sopra esplicitate, poiché il testimone ha poi ammesso di avere avuto contatti telefonici con il ricorrente solo negli ultimi 6/7 anni (mentre prima sarebbero rimasti in contatto solo “tramite qualche nostra chiesa verso Calcio”, circostanza peraltro poco credibile avendo il testimone dichiarato di avere sempre vissuto nella zona del lago d'Iseo – Adrara san Rocco, Villongo, , Per_2
ben lontana da Calcio) e ha ammesso di non aver “mai conosciuto questo suo parente di Calcio, non so neppure come si chiami non essendo mai stato a casa loro”. Il “parente di Calcio” tuttavia, ha rilasciato dichiarazione di ospitalità solo nel dicembre del 2012 e non nel corso dell'anno 2010, sicché il ricordo del testimone potrebbe essere stato falsato ed egli potrebbe aver ricondotto al 2010 un avvenimento risalente a un'epoca successiva.
Si osserva infine che, con efficacia di giudicato, è stato accertato che il ricorrente ha dichiarato falsamente di aver riseduto in Italia per almeno dieci anni antecedenti al 20.3.2021: è stata infatti pronunciata nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere ex art. 131bis c.p. per “particolare tenuità del fatto”, causa di esclusione della punibilità che presuppone l'avvenuto accertamento da parte del Giudice penale della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso (come confermato dalla previsione di cui all'art. 651bis c.p.p.).
In altri termini, non solo il ricorrente non ha fornito prova della sua presenza sul territorio italiano in epoca antecedente al 21.3.2011, ma è stato accertato con efficacia di giudicato che il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda amministrativa per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, ha rilasciato una dichiarazione falsa avendo autocertificato il requisito della residenza decennale, rivelatosi in realtà insussistente.
Tale circostanza supera il rilievo del ricorrente nella parte in cui si duole del fatto che il requisito della residenza decennale costituirebbe una discriminazione
Pag. 5 di 6 indiretta in danno degli stranieri rispetto agli italiani: la doglianza avrebbe potuto essere eventualmente presa in considerazione se il Reddito di Cittadinanza gli fosse stato in radice negato alla luce dell'insussistenza di tale presupposto, di talché il richiedente avrebbe potuto impugnare il rigetto della domanda e chiedere la disapplicazione del requisito ritenuto discriminatorio. Nel caso di specie, al contrario, la richiesta di restituzione delle somme erogate consegue non già alla insussistenza del requisito in sé, quanto all'aver rilasciato una dichiarazione mendace che, a norma del citato art. 7 comma 4 del D.L. 4/2019, impone all' la revoca del beneficio con efficacia retroattiva, a seguito CP_1
dell'accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza.
In definitiva, la richiesta di restituzione dell'indebito formulata dall' è CP_1
legittima e il ricorso deve essere respinto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che liquida in € 886,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 21.01.2025
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 6 di 6